Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 13/06/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2012 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott.ssa Ester RUSSO Presidente
dott. Umberto AUSIELLO Giudice relat. ed est.
dott. Carlo BIANCONI Giudice
lette le note scritte e conclusioni, sostitutive dell'udienza collegiale, depositate dalle parti entro il termine perentorio assegnato del
27.05.2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; ha pronunziato la seguente
SENTENZA sul reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 c.p.c., tempestivamente depositato in data 26.04.2025, iscritto al n. 2012 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2025 da:
creditore procedente, reclamante, con gli avvocati Parte_1
Roberto Morelli e Luca Parrillo contro debitore esecutato, non costituito;
CP_1
avverso l'ordinanza resa in data 08.04.2025 (comunicata in pari data) dal
Giudice dell'esecuzione titolare della procedura esecutiva immobiliare n.
11/2025 RGEIMM iscritta presso il Tribunale in intestazione;
***
1. Con il provvedimento reclamato il GE ha dichiarato l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura esecutiva (doc.
1 opponente) in ragione del mancato deposito della nota di trascrizione del pignoramento nel termine, di 15 giorni dall'iscrizione a ruolo della
1.1. La società ricorrente lamenta violazione dell'art. Parte_1
557, 2° comma, ultima parte, c.p.c. che prevede che il creditore pignorante, che promuova personalmente la trascrizione del pignoramento, debba depositare agli atti della procedura esecutiva la nota di trascrizione non già entro 15 giorni dalla iscrizione a ruolo, bensì
“appena” la nota medesima gli sia restituita dal conservatore dei registri immobiliari.
1.2. Il reclamante ha concluso come segue:
Voglia l'ill.mo Tribunale adito, in composizione Collegiale, in accoglimento del presente reclamo, previo annullamento dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione in data 8.4.2025, con cui è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura esecutiva, disporre la prosecuzione della procedura esecutiva immobiliare n. 11/2025
R.G.E., ovvero adottare ogni più opportuno provvedimento ai fini dell'utile prosecuzione della stessa;
[…]
2. La società esecutata non si è costituita.
3. Venendo al merito del reclamo, deve darsi atto di quanto segue:
- l'atto di pignoramento, notificato alla società debitrice in data
3/1/2025, è stato restituito dall'Ufficiale Giudiziario al procedente in data 7/1/2025; Parte_1
- la procedura è stata iscritta a ruolo in data 22/1/2025, con il deposito delle copie conformi del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e dell'atto di pignoramento immobiliare;
il procedente non ha contestualmente depositato invece la nota di trascrizione del pignoramento, non ancora effettuata, atteso il mancato rilascio della copia uso trascrizione da parte dell'Ufficiale Giudiziario che ha eseguito pignoramento;
- la copia uso trascrizione è stata rilasciata solo in data
23/01/2025 (doc. 2 reclamante);
- in data 07.02.2025, il creditore ha curato personalmente la trascrizione del pignoramento (cfr. ricevuta della Conservatoria
RR.II. di Modena: doc. 7); - la Conservatoria ha emesso in data 10/02/2025 la nota di trascrizione del pignoramento immobiliare, depositata in pari data nel fascicolo telematico della procedura esecutiva immobiliare
(docc. 8 - 9).
3.1. Occorre preliminarmente richiamare le disposizioni di legge di interesse nel caso in esame, nel testo come modificato dal D.lgs.
164/2024; e segnatamente:
- l'art. 557, 1° comma, c.p.c., secondo cui “Eseguita l'ultima notificazione, l'ufficiale giudiziario consegna senza ritardo al creditore l'atto di pignoramento e la nota di trascrizione restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari […]”;
- l'art. 557, 2° comma, c.p.c. primo periodo: “Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso”;
- l'art. 557, 2° comma, c.p.c. ultimo periodo, secondo il quale, nel caso previso dall'art. 555, ultimo comma, c.p.c., “il creditore deve depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari”;
- l'art. 555, ultimo comma, c.p.c. che precisa che la consegna al conservatore dei RRII, perché provveda alla trascrizione del pignoramento, di copia autentica dell'atto di pignoramento notificato e delle note di trascrizione, possa essere compiuta
“anche dal creditore pignorante, al quale l'ufficiale giudiziario, se richiesto, deve consegnare gli atti di cui sopra”.
3.2. A seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. 164/2024, l'art. 557,
2° comma, c.p.c. primo periodo dispone che il pignoramento perda efficacia qualora il procedente depositi atto di pignoramento e nota di trascrizione decorso il termine di 15 giorni dalla restituzione di tali atti da parte dell'ufficiale giudiziario (incaricato di effettuare tanto la notifica del pignoramento, quanto le formalità inerenti la sua trascrizione).
La lettera dell'ultimo periodo dell'art. 557, 2° comma, c.p.c., invece, impone al creditore pignorante, che, ottenuta restituzione del pignoramento notificato dall'Ufficiale giudiziario, abbia personalmente richiesto (come nel caso in esame) la trascrizione al Conservatore dei RRII (come consente l'art. 555, ultimo comma, c.p.c.), di “depositare la nota di trascrizione appena restituitagli dal conservatore dei registri immobiliari” così fissando un termine processuale indeterminato nella sua durata.
Non è estensibile al caso in esame il disposto dell'art. 557, 2° comma, primo periodo, c.p.c., perché diversamente ragionando la sanzione dell'inefficacia del pignoramento conseguirebbe “al mancato rispetto di un termine indefinito” (cfr. Trib. PISTOIA 822/2019), in violazione del principio di tassatività delle fattispecie estintive (fattispecie di stretta interpretazione per le quali non è consentita interpretazione analogica o estensiva), desumibile ex art. 630 c.p.c. che commina l'estinzione del processo esecutivo solo “nei casi espressamente previsti dalla legge”.
Secondo l'orientamento di legittimità a cui il Collegio intende aderire,
l'omesso o tardivo deposito del documento che dimostra la trascrizione del pignoramento, laddove detta formalità sia curata direttamente dal procedente, non configura un'ipotesi di estinzione “tipica”, di cui all'art. 630 c.p.c., bensì determina l'improseguibilità della procedura
(estinzione quindi “atipica”: cfr. Cass. n. 6873/2024), per via della impossibilità dell'azione esecutiva di realizzare il suo scopo (la soddisfazione del creditore sul ricavato della vendita forzosa dei beni pignorati).
Conclusivamente deve quindi ritenersi che “il termine di quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento al creditore per il deposito della nota di trascrizione previsto a pena di inefficacia del pignoramento dall'art. 557, comma 2, c.p.c. – nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 31 ottobre
2024, n. 164 – si riferisce al solo caso in cui all'espletamento della formalità pubblicitaria provveda l'ufficiale giudiziario, sicché, quando
l'incombente sia evaso direttamente dal creditore, è sufficiente che, nel termine stabilito dall'art. 567, comma 2, c.p.c., sia stata effettuata la trascrizione (documentabile con qualunque mezzo idoneo), mentre la nota di trascrizione potrà essere prodotta fino all'udienza fissata ai sensi dell'art. 569 c.p.c.” (cfr. Trib. VERONA 29.12.2024).
Deve infine, e ad ogni buon conto, evidenziarsi che il procedente ha curato il deposito telematico della nota di trascrizione in data
10.02.2025, “appena” ottenutane consegna (il medesimo giorno) dal
Conservatore dei RR.II.. Il reclamo del creditore procedente è pertanto fondato.
Considerato che il provvedimento estintivo reclamato è stato assunto d'ufficio e che il debitore, non costituitosi, non ha resistito alle prospettazioni del reclamante, risulta corretto compensare le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. ACCOGLIE il reclamo e per l'effetto ANNULLA l'ordinanza del giudice dell'esecuzione datata 8.4.2025, con cui è stata dichiarata l'inefficacia del pignoramento e la conseguente estinzione della procedura esecutiva,
2. COMPENSA le spese di lite;
3. MANDA al Giudice dell'esecuzione per l'ulteriore corso della procedura esecutiva immobiliare n. 11/2025 RGEIMM;
Così deciso in Modena, nella Camera di Consiglio del 05.06.2025
Il Presidente
Dott.ssa Ester RUSSO
Il Giudice Estensore
Dott. Umberto Ausiello