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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 11/02/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI POTENZA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- avv.to Roberta Ciotti Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 831/2017 R.G.A.C.
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Gian Paolo Salerno per procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Policoro (MT), al Largo Castello n. 1
appellante
e
in persona del suo legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_1
, con sede in Roma, alla Via Po n.20 P.IVA_1
appellata
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale – appello avverso la sentenza n. cronol. 575/2017 del Tribunale di Matera pubblicata in data 16.05.2017;
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. agiva in giudizio al fine di Parte_1
ottenere il risarcimento del danno biologico subito e subendo a seguito del violento incidente stradale in cui era rimasta coinvolta, sia a titolo di invalidità permanente che temporanea, assoluta e parziale, nonché del danno patrimoniale e non e del danno morale anche in considerazione della perdita del feto, oltre al rimborso delle spese sostenute nel procedimento di ATP ( R.G. 104/2014) documentate in corso di causa, per la somma di euro 200.000,00 o nella maggiore o minore somma che fosse stata accertata in corso di causa, anche a mezzo di CTU oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. a far data dall'evento lesivo, spese legali sostenute per la fase stragiudiziale nonché spese di procedura, compensi, esborsi, spese generali, IVA e CAP come per legge.
Deduceva a tale scopo di essere rimasta coinvolta in un rovinoso sinistro stradale in data 25/02/2012 ore 23.30 circa, sulla strada statale 598 al KM 109 e 700 m circa, direzione Tursi mentre viaggiava a bordo del veicolo Ford Focus Tg BZ 254 CJ, di proprietà e condotto da che, uscendo rovinosamente fuori Controparte_2
strada, si schiantava brutalmente contro il guard rail.
A seguito del violento urto il , coniuge dell'attrice, perdeva la vita CP_2
mentre la in stato di gravidanza alla decima settimana circa, trasportata Parte_1
presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Policoro riportava le lesioni meglio descritte in atti e perdeva il bambino;
altri due figli della coppia, e _1
, anch'essi a bordo dell'autovettura, venivano altrettanto sottoposti a cure Per_2
di pronto soccorso.
La al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti, inviava una lettera Parte_1
raccomandata in data 21/03/2012 alla compagnia assicuratrice avente valore formale di messa in mora, così attivando la procedura di risarcimento danni nei confronti della e quantificando in successiva lettera raccomandata datata Controparte_1
08/05/2013 il danno subito.
A seguito della visita disposta dalla quest'ultima procedeva ad Controparte_1
effettuare una contro proposta risarcitoria in misura pari ad euro 3.715,42 inviando successivamente la suddetta somma alla parte che la tratteneva a titolo di acconto.
2 La pertanto, intraprendeva un ricorso per ATP presso il Tribunale di Parte_1
Matera nell'ambito del quale la dott.ssa , nominata consulente tecnico Per_3
d'ufficio, accertava la sussistenza del nesso causale tra la perdita del feto ed il sinistro nonché un'invalidità permanente pari all'11%, oltre ad 8 giorni di invalidità temporanea totale, 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 % e 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% quale danno biologico subito dall'attrice.
Il giudizio di merito è stato definito con la sentenza n. 575/2017 oggetto del presene gravame ed incentrata unicamente sul quantum della pretesa risarcitoria.
In particolare, il Tribunale di Matera ha accolto il ricorso presentato dalla condannando la al risarcimento dei danni non Parte_1 Controparte_1
patrimoniali subiti dalla stessa in misura pari ad euro 42.290,00 (detratto l'acconto già riscosso), nonché al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte attrice, comprese quelle di ATP, spese per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 % I.V.A. e C.A.P. come per legge. Nel dettaglio, il Tribunale di Matera ha liquidato il danno biologico sulla scorta delle tabelle del Tribunale di
Milano operando sulla somma così determinata un incremento massimo in considerazione della perdita del feto.
Con atto di appello notificato il 16.12.2017 la ha interposto gravame Parte_1
avverso detta sentenza censurando la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha liquidato il danno patito qualificandolo alla stregua di danno biologico sulla scorta delle tabelle milanesi relative alle lesioni macropermanenti. Ha dedotto invece come il danno subito a seguito della perdita del feto avrebbe dovuto essere risarcito quale posta risarcitoria autonoma rispetto al danno biologico e, correlativamente, liquidato secondo la diversa tabella prevista per il danno da perita del rapporto parentale. Inoltre ha invocato il riconoscimento degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c., delle spese di consulenza tecnica di parte nonché di quelle sostenute per l'assistenza legale in fase stragiudiziale. Ha infine contestato la liquidazione delle spese di lite di primo grado operata dall'organo giudicante in quanto inferiore ai minimi tariffari chiedendo perciò la riforma integrale della sentenza impugnata. Ha inoltre reiterato le istanze istruttorie articolate nel corso del giudizio di primo grado e non ammesse dal primo giudice.
3 Con comparsa depositata il 07.01.2024 si costituiva in giudizio la CP_1
chiedendo il rigetto del gravame in quanto del tutto destituito di fondamento
[...]
sia fattuale che giuridico, con conferma della pronuncia impugnata e vittoria delle spese di lite.
La causa, non istruita se non documentalmente, è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 21 maggio 2024.
Le plurime censure articolate dall'appellante meritano una trattazione autonoma.
Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello
In via pregiudiziale, per quanto concerne la lamentata violazione dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che risulta superata la fase processuale entro la quale può essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello, vale a dire all'udienza di trattazione di cui all'art. 350 c.p.c.; né va sottaciuto che la portata complessiva della riforma legislativa del 2012, che ha introdotto il particolare filtro che può condurre all'inammissibilità dell'appello a determinate condizioni (artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.), obbliga a perseguire un'interpretazione che abbia come obiettivo non quello di costruire un'ulteriore ipotesi di decisione preliminare di inammissibilità, bensì quello di spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste.
Sulla liquidazione del danno parentale potenziale
Nel merito, le censure articolate dall'appellante involgono anzitutto la liquidazione operata dal giudice di prime cure quanto al danno non patrimoniale.
Come detto, il Tribunale di Matera si è limitato ad una personalizzazione massima del risarcimento del danno biologico patito dalla con motivazione affidata Parte_1
esclusivamente alla perdita del feto quale ragione giustificatrice di tale personalizzazione.
Cionondimeno, conformemente alle deduzioni critiche dell'appellante, tale liquidazione non tiene in debita considerazione i danni lamentati dall'appellante e di cui la stessa ha chiesto ristoro fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
4 In particolare, oltre al danno biologico, la a agito in giudizio anche allo Parte_1
scopo di ottenere il ristoro del danno patito in conseguenza della perdita del feto, danno che ha una propria autonomia ontologica rispetto al danno biologico conseguente ai postumi invalidanti sofferti dalla in conseguenza del Parte_1
sinistro.
Pertanto, la liquidazione del danno va operata anzitutto distinguendo da un lato il danno biologico conseguente al sinistro patito dall'odierna appellante e, dall'altro, il danno conseguente alla perdita del rapporto parentale potenziale in quanto fattispecie di perdita di figlio mai nato e, pertanto, di frustrazione della possibilità di divenire genitore. La diversità ontologica dei due pregiudizi esclude ex se il rischio di una duplicazione risarcitoria (cfr. Cass. n. 9857/2022 secondo cui “In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psicofisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost.”).
Ciò precisato, quanto al danno biologico, non essendovi specifiche ragioni di gravame sulla liquidazione operata dal primo giudice a titolo di invalidità permanente e temporanea, essa va confermata nella misura già liquidata nella sentenza impugnata, ovvero in misura pari ad euro 30.059,00 a titolo di danno biologico da invalidità permanente e temporanea.
Non va invece riconosciuta la personalizzazione operata dal primo giudice su detta somma e giustificata, come detto, in ragione della perdita del feto attesa l'autonoma liquidazione di tale ultima lesione alla stregua delle considerazioni innanzi svolte e di quelle che seguono in tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale potenziale. Diversamente opinando, ovvero laddove si riconoscesse sia la personalizzazione del danno biologico giustificata dalla perdita del
5 feto che l'autonoma liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale si opererebbe un'indebita duplicazione risarcitoria.
Ciò premesso, quanto alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, si osserva quanto segue.
Va precisato, anzitutto, come la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale potenziale non può replicare i valori che possono riconoscersi a fronte della perdita di un figlio già nato dovendo tener conto della diversa dimensione del danno patito ai fini della sua liquidazione.
Si tratta, infatti, di ipotesi che, nonostante l'innegabile drammaticità che pure la connota, è diversa dal caso di perdita del figlio dopo la nascita e, pertanto, ai fini della liquidazione di tale posta risarcitoria vanno tenute in considerazione plurime componenti quali l'epoca di cessazione della gravidanza, l'intensità del vincolo familiare che si sarebbe venuto a creare col nascituro, la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare residuo, l'età dei genitori.
In particolare, come anche osservato dalla Corte Costituzionale, il “danno da perdita del frutto del concepimento", altro non è se non un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale, in quanto anche la tutela del concepito ha fondamento costituzionale, rilevando in tale prospettiva non solo la previsione della tutela della maternità, sancita dall'art. 31 Cost., comma 2, ma, più in generale, quanto stabilito dall'art. 2 Cost., norma "che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito" (così C. Cost. n. 27/75).
Ai fini della prova e dell'accertamento del danno, nel caso di compromissione di valori della persona di rango costituzionale, come nel caso di specie, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti assoluti della persona ha il suo referente normativo direttamente nella carta costituzionale senza il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p., ai sensi degli artt. 2,29 e 30
Cost. che tutelano l'interesse “all'integrità degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale
6 costituita dalla famiglia” (cfr. Cass. n. 8827/2003 secondo cui “Il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale”, ed anche Cass. n. 17180/2007).
Ciò premesso, quanto alla prova del danno da perdita del rapporto parentale, essa può essere offerta anche a mezzo di presunzioni (“La lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto;
tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita", così Cass. n. 23300/2024).
In particolare, la gravità delle lesioni e l'intensità del legame parentale possono valere come prova presuntiva del pregiudizio (cfr. Cass. n. 14392/2019 secondo cui “Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile. La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari”).
7 Non occorre, dunque, la specifica enunciazione assertiva dei riflessi per così dire ordinari di tale lesione e può farsi ricorso a presunzioni semplici ed al notorio quanto alla prova dei profili oggettivi e soggettivi del pregiudizio normalmente insiti nella perdita di un familiare (Cass. Civ. sez. III, 4253/12, 7272/12).
Alla luce delle coordinate teoriche appena tracciate in punto di contenuto dell'onere della prova, va ribadita l'irrilevanza delle prove orali articolate dall'odierna appellante sotto il profilo della prova del danno da perdita del rapporto parentale.
In particolare, quanto alle conseguenze pregiudizievoli alla salute che la Parte_1
deduce di aver risentito in conseguenza della privazione del rapporto affettivo con il congiunto, soccorrono le valutazioni medico legali già espresse dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, conclusioni che hanno condotto il primo giudice a riconoscere e liquidare il danno biologico subito dalla in conseguenza del sinistro per cui è causa. Parte_1
Venendo invece ai criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale potenziale, va rimarcato che le sentenze del novembre 2008, nelle quali - nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed omnicomprensività del relativo risarcimento - le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS.UU. sent. n° 557/09).
Ciò posto, il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo ad indici concreti che possano orientare tale liquidazione quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza ed ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo
8 familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse.
A tale scopo, attesi i recenti pronunciamenti della Corte di legittimità in ordine alla preferibilità, quanto alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale al sistema delle tabelle basate sul c.d. sistema a punti (Cass. n. 10579/2021), si avrà riguardo alle tabelle del Tribunale di Roma al fine di operare la liquidazione in oggetto.
Cionondimeno, come precisato in sede di legittimità sempre, la peculiarità della fattispecie, ovvero la perdita di un figlio non nato, consente una personalizzazione di detti valori (così Cass. n. 22859/2020 secondo cui “Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale”, ed anche Cass. n. 22899/2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono, soccorrono nel caso di specie, plurimi fattori funzionali ad una personalizzazione del danno patito, e necessari per adeguare il quantum della pretesa risarcitoria tenuto conto del fatto che i valori tabellari non contemplano la fattispecie del danno derivante dalla perdita del nascituro.
In particolare, deve tenersi in considerazione la presenza, nel nucleo familiare, di altri tre figli ancora in tenera età che avrà certamente alleviato la sofferenza della madre che, di contro, nel medesimo sinistro ha perso la vita il marito dell'appellante e padre dei bambini;
che la sofferenza che può ragionevolmente presumersi deve tener conto altresì dell'epoca di gestazione, ovvero la decima settimana di gravidanza in quanto fattore temporale incidente sul legame via via instauratosi. Tenendo conto, pertanto, dei plurimi elementi fin qui evidenziati, appare equo liquidare la complessiva somma pari ad euro 63.594,44 corrispondente ad un quinto della somma
9 determinata sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Roma nell'ipotesi di perdita di un figlio di neanche un anno (pari ad euro 317.972,20).
Si tratta, come detto, di personalizzazione del danno necessaria in quanto le tabelle richiamate prendono in considerazione un'ipotesi diversa da quella di specie, ovvero la perdita di un figlio già nato e non già una lesione potenziale qual'è la perdita del feto. Come già ricordato, la perdita di un rapporto parentale solo potenziale ha spessore minore rispetto a quella di un rapporto esistente e consolidato nel tempo.
Ancor minore spessore, poi, la perdita della mera chance, in percentuale non elevata, di un rapporto parentale futuro e potenziale se solo si considera che la ra, Parte_1
come detto, alla decima settimana di gravidanza e quindi in una fase iniziale della gravidanza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la complessiva somma da liquidarsi in favore dell'appellante ammonta ad euro 93.653,44 a titolo di risarcimento del danno biologico e del danno da perdita del rapporto parentale potenziale.
Tale somma, sebbene liquidata in valori attuali, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso. Previa devalutazione dunque alla data del 25.2.2012 dell'importo rispettivamente liquidato, vanno conteggiati gli interessi compensativi al saggio legale (in mancanza di puntuali allegazioni circa i più remunerativi impieghi in cui il capitale sarebbe stato altrimenti investito) sul capitale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT - FOI (costo della vita per operai ed impiegati) tempo per tempo vigenti.
Quanto alle spese relative alla consulenza di parte nell'ambito del procedimento di ATP va rilevato che non è contestato l'esborso di tale somma e, pertanto, essa va riconosciuta in favore dell'appellante in misura pari ad euro 1.195,85 (cfr. doc. 11 della produzione documentale di parte appellante) oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al soddisfo con correlativa condanna della compagnia assicuratrice alla sua refusione.
10 Nessuna somma può essere invece riconosciuta a titolo di spese legali stragiudiziali in quanto rimaste prive di qualsiasi riscontro probatorio (cfr. Cass. SSUU
n. 16990/2017 secondo cui “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”).
Infine, quanto al motivo di gravame teso ad ottenere il riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., pur nella consapevolezza di un contrasto interpretativo in sede di legittimità, ritiene questa Corte di aderire alla tesi secondo cui tale misura degli interessi potrebbe operare solo a fronte di un obbligazione pecuniaria di fonte negoziale e non già aquiliana come nel caso di specie (cfr. Cass.,
n. 14512/2022 secondo cui: “Dispone il comma 4 in discorso, introdotto con il d.l. n. 132 del 2014: 'Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali'; ove poi si consideri che l'art. 1284, stabilisce la chiara regola generale, secondo la quale anche gli interessi convenzionali si computano al tasso legale, se le parti non hanno stabilito per iscritto un tasso maggiore, risulta evidente che la disposizione sopra riportata costituisce una chiara eccezione, prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito negoziale, alla quale il legislatore ha esteso la disciplina speciale prevista per il ritardo nei pagamenti di transazioni commerciali, anche per i negozi non aventi una tale natura, ove le parti non abbiano predeterminato la misura degli interessi”).
Si tratta di previsione che presuppone l'astratta configurabilità di un accordo delle parti in merito alla misura degli interessi. Diversamente, qualora l'obbligazione risarcitoria derivi, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione”
(Cass., n. 29708/2020; n. 28409/2018).
Il motivo di gravame in oggetto, pertanto, va rigettato.
11 Infine, quanto alle censure inerenti il regolamento delle spese di lite poiché liquidate in valore inferiore ai minimi tariffari, attese le ragioni della decisione, e la correlativa rideterminazione delle spese di lite di primo e secondo grado in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, la disamina di tale censura è assorbita.
Invero, atteso l'accoglimento parziale dell'appello, la regolazione delle spese di lite stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714;
Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009
n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo della società appellata, in quanto parte soccombente avendo riguardo, ai fini della liquidazione, alla somma riconosciuta all'esito del giudizio di secondo grado e con applicazione dei valori tariffari medi.
La liquidazione è perciò operata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata:
12 1. condanna la compagnia assicuratrice appellata al pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma pari ad euro 93.653,44 a titolo di danno Parte_1
biologico e danno da perdita del rapporto parentale potenziale oltre rivalutazione ed interessi come descritti in parte motiva e detratti eventuali acconti già riscossi;
2. condanna la compagnia assicuratrice appellata al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 1.195,85 per la causale di cui in parte motiva oltre Parte_1
interessi al tasso di legge dalla domanda al soddisfo;
3. rigetta nel resto;
4. condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite di primo e secondo grado che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 per il primo grado di giudizio ed euro 9.991,00 per il presente giudizio d'appello, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
13
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Potenza, Sezione Civile, nella persona dei signori:
- dott. Michele Videtta Presidente
- dott.ssa Mariadomenica Marchese Consigliere rel.
- avv.to Roberta Ciotti Giudice ausiliario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 831/2017 R.G.A.C.
tra
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv.to Gian Paolo Salerno per procura in calce all'atto di appello ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Policoro (MT), al Largo Castello n. 1
appellante
e
in persona del suo legale rappresentante p.t. (C.F. Controparte_1
, con sede in Roma, alla Via Po n.20 P.IVA_1
appellata
OGGETTO: responsabilità extracontrattuale – appello avverso la sentenza n. cronol. 575/2017 del Tribunale di Matera pubblicata in data 16.05.2017;
CONCLUSIONI: come da precisazione delle conclusioni e rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. agiva in giudizio al fine di Parte_1
ottenere il risarcimento del danno biologico subito e subendo a seguito del violento incidente stradale in cui era rimasta coinvolta, sia a titolo di invalidità permanente che temporanea, assoluta e parziale, nonché del danno patrimoniale e non e del danno morale anche in considerazione della perdita del feto, oltre al rimborso delle spese sostenute nel procedimento di ATP ( R.G. 104/2014) documentate in corso di causa, per la somma di euro 200.000,00 o nella maggiore o minore somma che fosse stata accertata in corso di causa, anche a mezzo di CTU oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex art. 1284 quarto comma c.c. a far data dall'evento lesivo, spese legali sostenute per la fase stragiudiziale nonché spese di procedura, compensi, esborsi, spese generali, IVA e CAP come per legge.
Deduceva a tale scopo di essere rimasta coinvolta in un rovinoso sinistro stradale in data 25/02/2012 ore 23.30 circa, sulla strada statale 598 al KM 109 e 700 m circa, direzione Tursi mentre viaggiava a bordo del veicolo Ford Focus Tg BZ 254 CJ, di proprietà e condotto da che, uscendo rovinosamente fuori Controparte_2
strada, si schiantava brutalmente contro il guard rail.
A seguito del violento urto il , coniuge dell'attrice, perdeva la vita CP_2
mentre la in stato di gravidanza alla decima settimana circa, trasportata Parte_1
presso il pronto soccorso dell'Ospedale di Policoro riportava le lesioni meglio descritte in atti e perdeva il bambino;
altri due figli della coppia, e _1
, anch'essi a bordo dell'autovettura, venivano altrettanto sottoposti a cure Per_2
di pronto soccorso.
La al fine di ottenere il ristoro dei danni subiti, inviava una lettera Parte_1
raccomandata in data 21/03/2012 alla compagnia assicuratrice avente valore formale di messa in mora, così attivando la procedura di risarcimento danni nei confronti della e quantificando in successiva lettera raccomandata datata Controparte_1
08/05/2013 il danno subito.
A seguito della visita disposta dalla quest'ultima procedeva ad Controparte_1
effettuare una contro proposta risarcitoria in misura pari ad euro 3.715,42 inviando successivamente la suddetta somma alla parte che la tratteneva a titolo di acconto.
2 La pertanto, intraprendeva un ricorso per ATP presso il Tribunale di Parte_1
Matera nell'ambito del quale la dott.ssa , nominata consulente tecnico Per_3
d'ufficio, accertava la sussistenza del nesso causale tra la perdita del feto ed il sinistro nonché un'invalidità permanente pari all'11%, oltre ad 8 giorni di invalidità temporanea totale, 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 % e 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 25% quale danno biologico subito dall'attrice.
Il giudizio di merito è stato definito con la sentenza n. 575/2017 oggetto del presene gravame ed incentrata unicamente sul quantum della pretesa risarcitoria.
In particolare, il Tribunale di Matera ha accolto il ricorso presentato dalla condannando la al risarcimento dei danni non Parte_1 Controparte_1
patrimoniali subiti dalla stessa in misura pari ad euro 42.290,00 (detratto l'acconto già riscosso), nonché al pagamento delle spese di giudizio sostenute dalla parte attrice, comprese quelle di ATP, spese per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15 % I.V.A. e C.A.P. come per legge. Nel dettaglio, il Tribunale di Matera ha liquidato il danno biologico sulla scorta delle tabelle del Tribunale di
Milano operando sulla somma così determinata un incremento massimo in considerazione della perdita del feto.
Con atto di appello notificato il 16.12.2017 la ha interposto gravame Parte_1
avverso detta sentenza censurando la decisione del giudice di prime cure nella parte in cui ha liquidato il danno patito qualificandolo alla stregua di danno biologico sulla scorta delle tabelle milanesi relative alle lesioni macropermanenti. Ha dedotto invece come il danno subito a seguito della perdita del feto avrebbe dovuto essere risarcito quale posta risarcitoria autonoma rispetto al danno biologico e, correlativamente, liquidato secondo la diversa tabella prevista per il danno da perita del rapporto parentale. Inoltre ha invocato il riconoscimento degli interessi ex art. 1284 co. 4 c.c., delle spese di consulenza tecnica di parte nonché di quelle sostenute per l'assistenza legale in fase stragiudiziale. Ha infine contestato la liquidazione delle spese di lite di primo grado operata dall'organo giudicante in quanto inferiore ai minimi tariffari chiedendo perciò la riforma integrale della sentenza impugnata. Ha inoltre reiterato le istanze istruttorie articolate nel corso del giudizio di primo grado e non ammesse dal primo giudice.
3 Con comparsa depositata il 07.01.2024 si costituiva in giudizio la CP_1
chiedendo il rigetto del gravame in quanto del tutto destituito di fondamento
[...]
sia fattuale che giuridico, con conferma della pronuncia impugnata e vittoria delle spese di lite.
La causa, non istruita se non documentalmente, è stata trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. all'udienza del 21 maggio 2024.
Le plurime censure articolate dall'appellante meritano una trattazione autonoma.
Sull'eccezione di inammissibilità dell'appello
In via pregiudiziale, per quanto concerne la lamentata violazione dell'art. 348 bis c.p.c., si rileva che risulta superata la fase processuale entro la quale può essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello, vale a dire all'udienza di trattazione di cui all'art. 350 c.p.c.; né va sottaciuto che la portata complessiva della riforma legislativa del 2012, che ha introdotto il particolare filtro che può condurre all'inammissibilità dell'appello a determinate condizioni (artt. 348 bis e 348 ter c.p.c.), obbliga a perseguire un'interpretazione che abbia come obiettivo non quello di costruire un'ulteriore ipotesi di decisione preliminare di inammissibilità, bensì quello di spingere verso la decisione nel merito delle questioni poste.
Sulla liquidazione del danno parentale potenziale
Nel merito, le censure articolate dall'appellante involgono anzitutto la liquidazione operata dal giudice di prime cure quanto al danno non patrimoniale.
Come detto, il Tribunale di Matera si è limitato ad una personalizzazione massima del risarcimento del danno biologico patito dalla con motivazione affidata Parte_1
esclusivamente alla perdita del feto quale ragione giustificatrice di tale personalizzazione.
Cionondimeno, conformemente alle deduzioni critiche dell'appellante, tale liquidazione non tiene in debita considerazione i danni lamentati dall'appellante e di cui la stessa ha chiesto ristoro fin dall'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
4 In particolare, oltre al danno biologico, la a agito in giudizio anche allo Parte_1
scopo di ottenere il ristoro del danno patito in conseguenza della perdita del feto, danno che ha una propria autonomia ontologica rispetto al danno biologico conseguente ai postumi invalidanti sofferti dalla in conseguenza del Parte_1
sinistro.
Pertanto, la liquidazione del danno va operata anzitutto distinguendo da un lato il danno biologico conseguente al sinistro patito dall'odierna appellante e, dall'altro, il danno conseguente alla perdita del rapporto parentale potenziale in quanto fattispecie di perdita di figlio mai nato e, pertanto, di frustrazione della possibilità di divenire genitore. La diversità ontologica dei due pregiudizi esclude ex se il rischio di una duplicazione risarcitoria (cfr. Cass. n. 9857/2022 secondo cui “In tema di danno non patrimoniale, la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale - incidente sulla conservazione dell'equilibrio emotivo-soggettivo del danneggiato e, in una dimensione dinamico-relazionale, sull'impedita prosecuzione concreta di una relazione personale - e di un ulteriore importo a titolo di risarcimento del danno biologico - quale pregiudizio arrecato all'integrità psicofisica per l'uccisione del congiunto - non costituisce una duplicazione risarcitoria, trattandosi di voci di danno tra loro diverse e derivanti dalla lesione di beni logicamente ed ontologicamente distinti che trovano riferimento, rispettivamente, nell'art. 29 e nell'art. 32 Cost.”).
Ciò precisato, quanto al danno biologico, non essendovi specifiche ragioni di gravame sulla liquidazione operata dal primo giudice a titolo di invalidità permanente e temporanea, essa va confermata nella misura già liquidata nella sentenza impugnata, ovvero in misura pari ad euro 30.059,00 a titolo di danno biologico da invalidità permanente e temporanea.
Non va invece riconosciuta la personalizzazione operata dal primo giudice su detta somma e giustificata, come detto, in ragione della perdita del feto attesa l'autonoma liquidazione di tale ultima lesione alla stregua delle considerazioni innanzi svolte e di quelle che seguono in tema di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale potenziale. Diversamente opinando, ovvero laddove si riconoscesse sia la personalizzazione del danno biologico giustificata dalla perdita del
5 feto che l'autonoma liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale si opererebbe un'indebita duplicazione risarcitoria.
Ciò premesso, quanto alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, si osserva quanto segue.
Va precisato, anzitutto, come la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale potenziale non può replicare i valori che possono riconoscersi a fronte della perdita di un figlio già nato dovendo tener conto della diversa dimensione del danno patito ai fini della sua liquidazione.
Si tratta, infatti, di ipotesi che, nonostante l'innegabile drammaticità che pure la connota, è diversa dal caso di perdita del figlio dopo la nascita e, pertanto, ai fini della liquidazione di tale posta risarcitoria vanno tenute in considerazione plurime componenti quali l'epoca di cessazione della gravidanza, l'intensità del vincolo familiare che si sarebbe venuto a creare col nascituro, la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare residuo, l'età dei genitori.
In particolare, come anche osservato dalla Corte Costituzionale, il “danno da perdita del frutto del concepimento", altro non è se non un vero e proprio danno da perdita del rapporto parentale, in quanto anche la tutela del concepito ha fondamento costituzionale, rilevando in tale prospettiva non solo la previsione della tutela della maternità, sancita dall'art. 31 Cost., comma 2, ma, più in generale, quanto stabilito dall'art. 2 Cost., norma "che riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, fra i quali non può non collocarsi, sia pure con le particolari caratteristiche sue proprie, la situazione giuridica del concepito" (così C. Cost. n. 27/75).
Ai fini della prova e dell'accertamento del danno, nel caso di compromissione di valori della persona di rango costituzionale, come nel caso di specie, il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di diritti assoluti della persona ha il suo referente normativo direttamente nella carta costituzionale senza il limite della riserva di legge dell'art. 185 c.p., ai sensi degli artt. 2,29 e 30
Cost. che tutelano l'interesse “all'integrità degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito di quella peculiare formazione sociale
6 costituita dalla famiglia” (cfr. Cass. n. 8827/2003 secondo cui “Il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse inerente alla persona, costituzionalmente garantito, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art. 185 cod. pen., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, giacché il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, anche alle previsioni della Legge fondamentale, ove si consideri che il riconoscimento, nella Costituzione, dei diritti inviolabili inerenti alla persona non aventi natura economica implicitamente, ma necessariamente, ne esige la tutela, ed in tal modo configura un caso determinato dalla legge, al massimo livello, di riparazione del danno non patrimoniale”, ed anche Cass. n. 17180/2007).
Ciò premesso, quanto alla prova del danno da perdita del rapporto parentale, essa può essere offerta anche a mezzo di presunzioni (“La lesione del rapporto parentale può produrre dei danni apprezzabili in termini dinamico relazionali o, sul piano morale soggettivo, come sofferenza, non richiedendosi necessariamente la concorrente sussistenza di una lesione dell'integrità psicofisica del congiunto;
tali danni possono essere dimostrati con ricorso alla prova presuntiva, in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta illecita", così Cass. n. 23300/2024).
In particolare, la gravità delle lesioni e l'intensità del legame parentale possono valere come prova presuntiva del pregiudizio (cfr. Cass. n. 14392/2019 secondo cui “Ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, spetta anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato in relazione ad una particolare situazione affettiva con la vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 c.c., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso, con conseguente legittimazione del congiunto ad agire "iure proprio" contro il responsabile. La liquidazione di tale tipologia di danno deve avvenire in via equitativa, in forza di una sua valutazione complessiva, potendosi ricorrere a presunzioni sulla base di elementi oggettivi, forniti dal danneggiato, quali le abitudini di vita, la consistenza del nucleo familiare e la compromissione delle esigenze familiari”).
7 Non occorre, dunque, la specifica enunciazione assertiva dei riflessi per così dire ordinari di tale lesione e può farsi ricorso a presunzioni semplici ed al notorio quanto alla prova dei profili oggettivi e soggettivi del pregiudizio normalmente insiti nella perdita di un familiare (Cass. Civ. sez. III, 4253/12, 7272/12).
Alla luce delle coordinate teoriche appena tracciate in punto di contenuto dell'onere della prova, va ribadita l'irrilevanza delle prove orali articolate dall'odierna appellante sotto il profilo della prova del danno da perdita del rapporto parentale.
In particolare, quanto alle conseguenze pregiudizievoli alla salute che la Parte_1
deduce di aver risentito in conseguenza della privazione del rapporto affettivo con il congiunto, soccorrono le valutazioni medico legali già espresse dal consulente tecnico d'ufficio nominato nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, conclusioni che hanno condotto il primo giudice a riconoscere e liquidare il danno biologico subito dalla in conseguenza del sinistro per cui è causa. Parte_1
Venendo invece ai criteri di liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale potenziale, va rimarcato che le sentenze del novembre 2008, nelle quali - nell'ottica dell'unitarietà del danno patrimoniale e della unicità ed omnicomprensività del relativo risarcimento - le Sezioni Unite della S.C. hanno affermato che non può più trovare spazio una duplice liquidazione del danno morale soggettivo e del danno parentale, perché la sofferenza patita nel momento della perdita del congiunto, sia nel momento in cui viene percepita sia nell'arco delle propria esistenza, costituisce una forma di pregiudizio suscettibile di un unico integrale ristoro (nozione ripresa da SS.UU. sent. n° 557/09).
Ciò posto, il pregiudizio di cui si discorre, quale danno per sua natura privo del carattere della patrimonialità, ben può essere liquidato, in ragione di tale sua natura e della circostanza che la riparazione mediante dazione di una somma di danaro, in tal caso, assolve una funzione non già reintegratrice di una diminuzione patrimoniale bensì compensativa di un pregiudizio non economico, secondo il criterio equitativo ex artt. 1226 e 2056 c.c., avendo riguardo ad indici concreti che possano orientare tale liquidazione quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza ed ogni ulteriore utile circostanza, quali ad es. la consistenza più o meno ampia del nucleo
8 familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, le esigenze di questi ultimi rimaste definitivamente compromesse.
A tale scopo, attesi i recenti pronunciamenti della Corte di legittimità in ordine alla preferibilità, quanto alla liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale al sistema delle tabelle basate sul c.d. sistema a punti (Cass. n. 10579/2021), si avrà riguardo alle tabelle del Tribunale di Roma al fine di operare la liquidazione in oggetto.
Cionondimeno, come precisato in sede di legittimità sempre, la peculiarità della fattispecie, ovvero la perdita di un figlio non nato, consente una personalizzazione di detti valori (così Cass. n. 22859/2020 secondo cui “Nella liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale per il parto di un feto morto, il giudice di merito, nell'applicare i parametri delle tabelle elaborate dal tribunale di Milano, può operare la necessaria personalizzazione, in base alle circostanze del caso concreto, riconoscendo ai danneggiati una somma inferiore ai valori minimi tabellari in considerazione della mancata instaurazione di una relazione affettiva, in quanto tale circostanza non è riconducibile alle tabelle ed esprime il differente caso di una relazione soltanto potenziale”, ed anche Cass. n. 22899/2024).
Alla luce delle considerazioni che precedono, soccorrono nel caso di specie, plurimi fattori funzionali ad una personalizzazione del danno patito, e necessari per adeguare il quantum della pretesa risarcitoria tenuto conto del fatto che i valori tabellari non contemplano la fattispecie del danno derivante dalla perdita del nascituro.
In particolare, deve tenersi in considerazione la presenza, nel nucleo familiare, di altri tre figli ancora in tenera età che avrà certamente alleviato la sofferenza della madre che, di contro, nel medesimo sinistro ha perso la vita il marito dell'appellante e padre dei bambini;
che la sofferenza che può ragionevolmente presumersi deve tener conto altresì dell'epoca di gestazione, ovvero la decima settimana di gravidanza in quanto fattore temporale incidente sul legame via via instauratosi. Tenendo conto, pertanto, dei plurimi elementi fin qui evidenziati, appare equo liquidare la complessiva somma pari ad euro 63.594,44 corrispondente ad un quinto della somma
9 determinata sulla scorta delle tabelle del Tribunale di Roma nell'ipotesi di perdita di un figlio di neanche un anno (pari ad euro 317.972,20).
Si tratta, come detto, di personalizzazione del danno necessaria in quanto le tabelle richiamate prendono in considerazione un'ipotesi diversa da quella di specie, ovvero la perdita di un figlio già nato e non già una lesione potenziale qual'è la perdita del feto. Come già ricordato, la perdita di un rapporto parentale solo potenziale ha spessore minore rispetto a quella di un rapporto esistente e consolidato nel tempo.
Ancor minore spessore, poi, la perdita della mera chance, in percentuale non elevata, di un rapporto parentale futuro e potenziale se solo si considera che la ra, Parte_1
come detto, alla decima settimana di gravidanza e quindi in una fase iniziale della gravidanza.
Alla luce delle considerazioni che precedono, la complessiva somma da liquidarsi in favore dell'appellante ammonta ad euro 93.653,44 a titolo di risarcimento del danno biologico e del danno da perdita del rapporto parentale potenziale.
Tale somma, sebbene liquidata in valori attuali, non comprende l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità del denaro nel tempo intercorso tra la lesione e la sua liquidazione per equivalente monetario, danno derivante dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente monetario del bene leso. Previa devalutazione dunque alla data del 25.2.2012 dell'importo rispettivamente liquidato, vanno conteggiati gli interessi compensativi al saggio legale (in mancanza di puntuali allegazioni circa i più remunerativi impieghi in cui il capitale sarebbe stato altrimenti investito) sul capitale annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT - FOI (costo della vita per operai ed impiegati) tempo per tempo vigenti.
Quanto alle spese relative alla consulenza di parte nell'ambito del procedimento di ATP va rilevato che non è contestato l'esborso di tale somma e, pertanto, essa va riconosciuta in favore dell'appellante in misura pari ad euro 1.195,85 (cfr. doc. 11 della produzione documentale di parte appellante) oltre interessi al tasso di legge dalla domanda al soddisfo con correlativa condanna della compagnia assicuratrice alla sua refusione.
10 Nessuna somma può essere invece riconosciuta a titolo di spese legali stragiudiziali in quanto rimaste prive di qualsiasi riscontro probatorio (cfr. Cass. SSUU
n. 16990/2017 secondo cui “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali”).
Infine, quanto al motivo di gravame teso ad ottenere il riconoscimento degli interessi di cui all'art. 1284 co. 4 c.c., pur nella consapevolezza di un contrasto interpretativo in sede di legittimità, ritiene questa Corte di aderire alla tesi secondo cui tale misura degli interessi potrebbe operare solo a fronte di un obbligazione pecuniaria di fonte negoziale e non già aquiliana come nel caso di specie (cfr. Cass.,
n. 14512/2022 secondo cui: “Dispone il comma 4 in discorso, introdotto con il d.l. n. 132 del 2014: 'Se le parti non ne hanno determinato la misura, da quando ha inizio un procedimento di cognizione il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali'; ove poi si consideri che l'art. 1284, stabilisce la chiara regola generale, secondo la quale anche gli interessi convenzionali si computano al tasso legale, se le parti non hanno stabilito per iscritto un tasso maggiore, risulta evidente che la disposizione sopra riportata costituisce una chiara eccezione, prevista esclusivamente per l'ipotesi in cui gli interessi costituiscano accessorio di un debito negoziale, alla quale il legislatore ha esteso la disciplina speciale prevista per il ritardo nei pagamenti di transazioni commerciali, anche per i negozi non aventi una tale natura, ove le parti non abbiano predeterminato la misura degli interessi”).
Si tratta di previsione che presuppone l'astratta configurabilità di un accordo delle parti in merito alla misura degli interessi. Diversamente, qualora l'obbligazione risarcitoria derivi, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione”
(Cass., n. 29708/2020; n. 28409/2018).
Il motivo di gravame in oggetto, pertanto, va rigettato.
11 Infine, quanto alle censure inerenti il regolamento delle spese di lite poiché liquidate in valore inferiore ai minimi tariffari, attese le ragioni della decisione, e la correlativa rideterminazione delle spese di lite di primo e secondo grado in conseguenza della riforma della sentenza impugnata, la disamina di tale censura è assorbita.
Invero, atteso l'accoglimento parziale dell'appello, la regolazione delle spese di lite stessa va operata tenendo conto dell'esito complessivo del giudizio, in primo ed in secondo grado. In tal senso milita l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale il giudice d'appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio ad una nuova regolamentazione delle intere spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere delle stesse deve essere attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della controversia e tenuto presente, altresì, che in base al principio fissato dall'art.336 co.1 c.p.c., la riforma della sentenza ha effetto anche sulle parti dipendenti dalla parte riformata, sì che la riforma, anche parziale, della sentenza di primo grado determina la caducazione "ex lege" della statuizione sulle spese (cfr., da ultimo, Cass.civ.sez.lav., 30 agosto 2010 n.18837;
Cass.civ.sez.III, 13 aprile 2010 n.8727; Cass.civ.sez.III, 19 gennaio 2010 n.714;
Cass.civ.sez.lav., 22 dicembre 2009 n.26985; Cass.civ.sez.III, 30 ottobre 2009
n.23059).
In applicazione dei suindicati principi, le spese processuali relative ad entrambi i gradi di giudizio vanno poste a carico esclusivo della società appellata, in quanto parte soccombente avendo riguardo, ai fini della liquidazione, alla somma riconosciuta all'esito del giudizio di secondo grado e con applicazione dei valori tariffari medi.
La liquidazione è perciò operata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Potenza, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe trascritta, ogni altra domanda ed eccezione disattese, così provvede:
accoglie parzialmente l'appello e, pertanto, in riforma della sentenza impugnata:
12 1. condanna la compagnia assicuratrice appellata al pagamento in favore di
[...]
della complessiva somma pari ad euro 93.653,44 a titolo di danno Parte_1
biologico e danno da perdita del rapporto parentale potenziale oltre rivalutazione ed interessi come descritti in parte motiva e detratti eventuali acconti già riscossi;
2. condanna la compagnia assicuratrice appellata al pagamento in favore di
[...]
della somma di euro 1.195,85 per la causale di cui in parte motiva oltre Parte_1
interessi al tasso di legge dalla domanda al soddisfo;
3. rigetta nel resto;
4. condanna la società appellata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese di lite di primo e secondo grado che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 per il primo grado di giudizio ed euro 9.991,00 per il presente giudizio d'appello, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 4 febbraio 2025 tenutasi mediante collegamento da remoto.
IL CONSIGLIERE est.
Mariadomenica Marchese
IL PRESIDENTE
Michele Videtta
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