Sentenza 18 febbraio 2014
Massime • 1
Ai fini del riconoscimento della aggravante di cui all'art. 7 legge n. 203 del 1991, il giudice può effettuare una valutazione incidentale, allo stato degli atti, di sussistenza di una compagine associativa, anche in assenza di formale contestazione, nell'ambito del procedimento, del reato di cui all'art. 416 bis cod.pen. (Fattispecie relativa ad accertamento incidentale compiuto in sede cautelare).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2014, n. 24524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24524 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/02/2014
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI PP - Consigliere - N. 535
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MAGI Raffaello - rel. Consigliere - N. 45294/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI LI N. IL 08/01/1982;
avverso l'ordinanza n. 882/2013 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 19/07/2013;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAGI RAFFAELLO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. CANEVELLI Paolo, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. DE PASCALIS G., e UNGARO M., che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 19 luglio 2013 il Tribunale di Bari, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., nel procedimento di riesame introdotto da IN FI, confermava il titolo cautelare rappresentato dall'ordinanza emessa dal IP di Bari in data 28 giugno 2013 con la sola esclusione - in rapporto al reato di rapina - della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Giova precisare che il IN risulta raggiunto da contestazione cautelare per distinte ipotesi di reato:
- rapina aggravata dall'uso di armi, e dal numero delle persone, commessa in data 30 maggio 2012 e meglio descritta al capo A del titolo cautelare;
- detenzione e porto di più armi da guerra, munizioni ed esplosivi meglio descritti al capo F.
Entrambe dette contestazioni risultano, secondo l'originaria formulazione, aggravate dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, sotto il duplice profilo dell'avvalersi delle condizioni e di agevolare le finalità dell'associazione di stampo mafioso capeggiata dal IN medesimo.
Nell'atto introduttivo della procedura di riesame il IN limitava le sue doglianze:
- alla richiesta di annullamento dell'ordinanza emessa dal IP per radicale assenza di motivazione;
- ove tale eccezione fosse stata disattesa, alla richiesta di elisione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Veniva operata pertanto richiesta di sostituzione della misura carceraria con quella degli arresti domiciliari.
Tale delimitazione dell'oggetto del procedimento di riesame portava il Tribunale ad affermare che:
a) non poteva dirsi sussistente alcuna nullità del titolo genetico, pur se adottato con tecnica di massiva importazione dei contenuti della richiesta cautelare, perché contenente nel suo complesso autonome valutazioni da parte del IP. In ogni caso, l'eventuale assenza di autonoma motivazione non avrebbe potuto dar luogo al richiesto annullamento, in virtù della natura integralmente devolutiva del mezzo azionato dal soggetto impugnante;
b) le attività investigative compiute a far data dal 15 ottobre 2012, data in cui veniva rinvenuta su segnalazione confidenziale (attribuita successivamente al LL CC) una notevole quantità di armi da guerra e relativo munizionamento in un terreno adiacente la proprietà del IN consentivano di ritenere sussistente, nell'attuale fase procedimentale, l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, con esclusivo riferimento alla detenzione e porto delle armi rinvenute.
Nel motivare la decisione il Tribunale si soffermava sull'analisi della tipologia e quantità delle armi rinvenute (anche due fucili d'assalto kalashnikov e due fucili a pompa), delle dichiarazioni rese da LL CC e RI PP (collaboratori di giustizia intranei al gruppo), di ulteriori elementi reputati idonei a dimostrare l'esistenza del potere di condizionamento e intimidazione riconducibile al gruppo malavitoso capeggiato dal IN. La tesi sostenuta è pertanto che :
- è possibile identificare, sia pure in via incidentale e indiziaria, i caratteri di una associazione per delinquere di stampo mafioso con a capo il IN;
- il delitto di rapina oggetto di contestazione non può, tuttavia, definirsi aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, posto che risulta commesso con metodo "ordinario" (senza evocare la particolare capacità intimidatoria dell'ente) e con finalità di recare vantaggio patrimoniale ai soli concorrenti (dal che mancherebbe una concreta finalità agevolatrice del gruppo criminoso in quanto tale);
- viceversa i reati correlati al possesso delle armi esprimono una valenza diversa e ricomprendono la circostanza aggravante in parola dato che il possesso delle armi è strettamente funzionale ad imporre l'egemonia criminale del gruppo(dunque il Tribunale ritiene sussistente la gravità indiziaria essenzialmente nella componente agevolatrice descritta nel testo della norma).
Giova precisare sul punto che il Tribunale nell'indicare gli indici rivelatori della connotazione di stampo mafioso del gruppo IN fa riferimento a:
- rigidi rituali di affiliazione e di progressione nella struttura in cui è articolato il gruppo, descritti in modo chiaro e convergente dai due dichiaranti LL e RI;
- ampiezza del programma criminoso (estorsioni, rapine, traffico di stupefacenti), sempre in rapporto ai contenuti narrativi in atti, e coinvolgimento di una pluralità di soggetti;
- disponibilità concreta delle armi micidiali e degli esplosivi rinvenuti, utilizzati anche per recare minaccia ad un esponente di gruppo diverso;
- precedente affiliazione del IN alla associazione di stampo mafioso denominata SA OR IT (sempre sulla base delle convergenti indicazioni dei collaboranti) ;
- assistenza economica agli associati durante i periodi di detenzione (anch'essa riferita dal LL e dal RI) ;
- constatazione di atteggiamento omertoso tenuto dai proprietari dei fondi, confinanti alla proprietà del IN, che non avevano sporto denunzia per la presenza di armi nei loro terreni, pure a fronte di un casuale rinvenimento antecedente al sequestro, ne' avevano denunziato il fatto che IN si fosse in realtà impossessato, almeno in parte, dei loro terreni;
- analogo atteggiamento omertoso tenuto durante le indagini sui rinvenimento delle armi da parte del commerciante che aveva venduto a persone collegate al IN i tubi in plastica idonei alla conservazione delle armi;
- conferma circa la frequentazione dell'abitazione del IN, peraltro sottoposto a sorveglianza speciale di p.s., da parte di numerosi altri soggetti pregiudicati, ottenuta tramite la estrapolazione dei dati da un sistema di videosorveglianza ivi installato.
Ciò posto, il Tribunale concludeva per la parziale ricorrenza - come si è detto - dell'aggravante, per la sussistenza di rilevanti esigenze cautelari (in relazione a tutte le ipotesi previste dall'art. 274 c.p.p.) e per l'adeguatezza della misura in atto.
2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo dei difensori di fiducia - IN FI, articolando distinti motivi.
Con il primo motivo si solleva questione di nullità relativa alle modalità di svolgimento della procedura incidentale ai sensi dell'art. 309 c.p.p., comma 8. L'indagato - all'epoca ristretto nel carcere di Secondigliano - sostiene di aver inoltrato richiesta di audizione nell'ambito della procedura camerale in tempi utili per l'udienza del 18 luglio 2013 e non vi sarebbe stata audizione alcuna da parte del Magistrato di Sorveglianza.
Ne sarebbe derivata la nullità della procedura per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa.
Con il secondo motivo veniva riproposta la questione di nullità afferente il titolo genetico emesso dal IP.
Il titolo genetico era da ritenersi nullo perché il IP, senza compiere autonome valutazioni, aveva integralmente riprodotto i contenuti della richiesta del Pubblico Ministero (a sua volta riproduttiva degli atti di polizia giudiziaria). A fronte di tale dato non poteva il Tribunale evitare la declaratoria di nullità attraverso una attività di integrazione motivazionale, essendo tale integrazione consentita solo in presenza di una prima decisione non affetta dal vizio di totale carenza motivazionale.
Con il terzo motivo si denunziava vizio di motivazione in riferimento alla ritenuta sussistenza - sia pure solo in rapporto ai reati di cui al capo F - della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Si lamenta un caso di motivazione apparente, posto che non sarebbe stata correttamente individuata e motivata l'esistenza del gruppo associativo posto a monte, con le specifiche caratteristiche imposte dalla norma.
In particolare si contesta la valenza dell'affermazione secondo cui il IN sarebbe stato affiliato alla SA OR IT, posto che tale circostanza di fatto non è mai emersa nei numerosi processi già celebrati.
Inoltre i descritti rituali di affiliazione non sarebbero stati riscontrati, essendo solo basata la loro ricorrenza sulle dichiarazioni del LL e del RI.
L'intera motivazione sarebbe basata sui contenuti narrativi del LL e del AF, sprovvisti di adeguato approfondimento investigativo, non sarebbe stato ricostruito il ruolo concretamente svolto dal IN ne' sarebbero stati ricostruiti in modo pieno episodi da cui poter dedurre la carica intimidatoria. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione per mancata osservanza delle previsioni di legge di cui agli artt. 273 e 192 c.p.p.. Risulterebbe violato, da parte del Tribunale, il procedimento di verifica dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei due dichiaranti LL e RI, e dunque non potrebbero dirsi sussistenti i gravi indizi di colpevolezza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato.
1.1 Conviene sgombrare il campo dalle doglianze contenute nel primo e nel quarto motivo, da ritenersi inammissibili.
Quanto alla regolarità della procedura incidentale (primo motivo), rilievo assorbente ha la consultazione della richiesta inoltrata dal IN in data 15 luglio 2013 al Magistrato di Sorveglianza (allegata al ricorso).
A fronte della intervenuta fissazione dell'udienza camerale innanzi al Tribunale del Riesame di Bari (per il giorno 18 luglio) il IN non indirizza alcuna richiesta di partecipazione a detta udienza al Tribunale (autorità procedente) ma chiede al Magistrato di Sorveglianza del luogo di detenzione di conferire "per motivi di giustizia".
Nessun riferimento viene operato in detta - generica - richiesta alla procedura incidentale di riesame ne' i difensori - in sede di udienza camerale ex art. 309 - hanno in tal sede rappresentato la volontà del IN di partecipare o comunque di rendere dichiarazioni. Risulta pretestuoso oltre che impossibile ricollegare ex posi l'invio della richiesta del IN ad una diversa autorità (Mag. Sorveglianza) ad una sua pretesa volontà partecipativa al procedimento de libertate, in realtà mai espressa, e non può dirsi, pertanto, prodottosi alcun vizio della procedura incidentale di riesame per difetto di contraddittorio.
In altre parole, la richiesta di partecipazione dell'indagato (art. 127 c.p.p., comma 3) per aver effetto, deve essere inequivoca (ossia correlata in modo specifico alla procedura incidentale in atto) nonché rivolta alla autorità procedente, pur potendo essere - se del caso - manifestata anche attraverso il difensore (in tal senso Sez. 4^ n. 39878 del 3.10.2007, rv 237839), il che nel caso in esame non è avvenuto.
Quanto alle doglianze manifestate nel quarto motivo, le stesse risultano inammissibili in ragione del limitato oggetto della procedura incidentale trattata innanzi al Tribunale. In tal sede, infatti, la difesa aveva eccepito la nullità dell'ordinanza emessa dal IP (questione qui riproposta al secondo motivo) e, in ipotesi di diniego, aveva limitato il gravame alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Non può pertanto, in sede di ricorso per cassazione, riemergere una doglianza su altro "punto" dell'ordinanza genetica (qui i gravi indizi di colpevolezza) non oggetto di contestazione in sede di riesame, alla luce dei principi generali del sistema (espressi, tra l'altro, dalla disposizione di cui all'art. 606 c.p.p., comma 3).
1.2 Ciò posto, possono essere esaminati gli ulteriori motivi di ricorso.
Le doglianze contenute nel secondo motivo sono infondate. Va qui evidenziato che l'oggetto della verifica di legittimità non è rappresentato dal provvedimento emesso dal IP ma dall'ordinanza emessa ai sensi dell'art. 309 c.p.p., dal Tribunale. Da ciò deriva la impossibilità di operare diretta verifica sul fatto - affermato dal ricorrente - rappresentato dalla mera "riproduzione" da parte del IP nel titolo genetico dei contenuti investigativi, senza alcuna valutazione critica.
In ogni caso, se ciò fosse - in ipotesi - avvenuto, il Tribunale avrebbe dovuto comunque esercitare i suoi poteri valutativi di merito (e non limitarsi a dichiarare la nullità dell'ordinanza) come di recente affermato da Sez. 2^ n. 30696 del 20.4.2012, rv 253326, decisione da ritenersi del tutto condivisibile.
In tale arresto, questa Corte di legittimità ha valorizzato la natura autonoma del giudizio spettante al Tribunale del Riesame in un contesto normativo (art. 309 c.p.p.) che da un lato "svincola" la peculiare impugnazione de qua dalla necessaria indicazione dei motivi (effetto integralmente devolutivo) dall'altro trasferisce sull'istante anche il rischio di una diversa argomentazione posta a sostegno del titolo genetico (il Tribunale può confermare il provvedimento anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del medesimo).
Dunque in presenza di una ordinanza cautelare che, seppur recependo in modo acritico l'impostazione di accusa, riporti i dati oggetto di valutazione ed esprima le conseguenze di tale "adesione", non risulta possibile per il Tribunale emettere un provvedimento di "annullamento" (che residua per i soli casi di totale mancanza all'iter argomentativo) del titolo cautelare, proprio in virtù dell'ampiezza dei poteri/doveri che a tale organo sono attribuiti. Del resto, tale orientamento - oltre a tradurre in realtà applicativa i contenuti precettivi dell'art. 309 c.p.p., - risulta condivisibile anche sul piano della logica dimostrativa, non apparendo possibile individuare in concreto, in presenza di una "ampia condivisione" da parte del IP dei contenuti di un atto di parte (quale è la richiesta cautelare) se tale condivisione sia espressiva di un maturato convincimento (espresso in termini sintetici e adesivi alle opzione dell'accusa) o di una trascuratezza comportamentale ed etica (che si ipotizza lì dove si afferma che la scelta di adesione del IP sia ascrivibile a mera comodità e risparmio di tempi).
Gli indici rivelatori circa la ricorrenza della prima o della seconda ipotesi (presenza di un rigetto con argomentazioni necessariamente diverse, nell'ambito di titolo cumulativo) ben possono essere in realtà fallaci (il rigetto di una delle richieste non esclude la passiva accettazione delle altre) e pertanto, non potendosi esplorare il percorso interiore seguito dall'estensore monocratico, ciò che rileva - a ben vedere - è la capacità di resistenza e tenuta logica dell'apparato motivazionale, per come espresso, di fronte alle critiche della parte, formulate innanzi a un giudice "per definizione" diverso e che alimenta la sua decisione dal contraddittorio (il Tribunale).
In tal senso, lo strumento del riesame è - di per sè - sanante di qualsiasi forma di pigrizia espressiva del primo giudice, risultando strutturato come seconda valutazione di merito sulla valenza dimostrativa degli elementi raccolti e posti a sostegno della limitazione di libertà.
Nel caso in esame, peraltro, il Tribunale (a pag. 4) non soltanto ha escluso l'acritica ricezione dei contenuti della richiesta del P.M. da parte del IP ma - ciò che più conta - ha autonomamente rielaborato i dati dimostrativi ed ha formulato le sue valutazioni rispondendo alle critiche mosse dall'attuale ricorrente. In ciò si è dato luogo ad una "rinnovata motivazione" che non manifesta alcun vizio in tema di nullità, per quanto sinora detto.
1.3 Parimenti infondate sono le doglianze espresse nel terzo motivo di ricorso, relative alla ricorrenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7.
Il Tribunale, infatti, con motivazione non illogica e saldamente ancorata ai dati processuali, ha ritenuto tale aggravante - nella sua componente di tipo agevolativo e finalistico - sussistente in riferimento al delitto di detenzione e porto di numerose armi e ordigni esplosivi.
Nel fare ciò, si è realizzata valutazione incidentale - allo stato degli atti - di sussistenza di una compagine associativa capeggiata dal IN ed avente le caratteristiche di cui all'art. 416 bis c.p., agevolata dalla disponibilità del rinvenuto arsenale.
Tale modus operandi, contestato dalla difesa, non è vietato da alcuna norma, nel senso che l'avvenuta contestazione anche della sola circostanza aggravante "speciale" (art. 7) facoltizza pienamente il giudice a rinvenire (o meno) negli atti processuali gli elementi oggettivi della sua sussistenza, tra cui la necessaria "esistenza a monte" del gruppo agevolato, e ciò pur in assenza di contestazione espressa del delitto di cui all'art. 416 bis c.p., da parte del Pubblico Ministero (in caso analogo Sez. 2^ n. 13504 del 28.2.2013, rv 254909).
In effetti, tale operazione logica non viola il principio del ne procedat iudex ex officio in rapporto al fatto che il "tema" è stato comunque introdotto dall'organo dell'accusa con la contestazione dell'aggravante e rappresenta - a ben vedere - la conseguenza dell'assenza di "pregiudizialità penale" nel nostro sistema processuale (ad esclusione dei casi previsti dall'art. 371 bis c.p., comma 2 e art. 207 c.p.p., comma 2, in tema di prova dichiarativa),
per cui il giudice del singolo procedimento ben può risolvere qualunque questione incidentale di tipo penalistico strumentale alla decisione da adottare (essendo le uniche ipotesi di pregiudizialità quelle previste dagli artt. 3 e 479 c.p.p., in punto di questioni civili, nonché quelle previste in tema di pregiudiziale costituzionale e comunitaria).
Del resto, anche in presenza di sentenza irrevocabile che attesti l'esistenza di un gruppo criminale (ex art. 238 bis) non esiste vincolo alcuno neanche in positivo, quanto un semplice criterio di semplificazione probatoria (essendo richiamata la previsione di cui all'art. 192 c.p.p., comma 3) dovendo il giudice asseverare tale approdo attraverso "altri elementi di prova" confermativi e potendo, pertanto, anche pervenire a soluzione diversa.
Dunque, ciò che rileva è la struttura della norma che contiene l'aggravante.
Sul punto, è ormai pacifica la considerazione della esistenza, nell'ambito della norma in parola (L. n. 203 del 1991, art. 7), di una duplice "direzione" dei contenuti precettivi .
Da un lato si valorizza - in negativo - una particolare modalità commissiva del delitto, rappresentata dall'essersi gli agenti avvalsi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.. Tali condizioni sono, per dettato normativo, rappresentate dalla forza di intimidazione del vincolo associativo e dalla condizione di assogettamento ed omertà che ne deriva tra i consociati. Si è ritenuto, sul punto che tale "corno" dell'aggravante incrimini essenzialmente le condotte degli associati, espressive in concreto di una maggior valenza intimidatoria, o anche dei soggetti non associati (o comunque del cui inserimento nel gruppo non vi sia prova, si veda Sez. 1^ n. 33245 del 9.5.2013, rv 256990 nonché Sez. 2^ n. 38094 del 5.6.2013, rv 257065) lì dove venga espressamente evocata o comunque sfruttata in modo evidente come fattore di semplificazione della condotta illecita (per la correlata riduzione dei poteri di reazione della vittima) la capacità intimidatoria di un gruppo criminoso. In particolare, si è di recente affermato - in modo del tutto condivisibile - che per ritenere integrata la fattispecie in parola (l'avvalersi delle condizioni) non è sufficiente il mero collegamento con contesti di criminalità organizzata o la mera "caratura mafiosa" degli autori del fatto, occorrendo invece l'effettivo utilizzo del metodo mafioso e dunque l'impiego della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo (in tal senso, tra le altre, Sez. 2^ n. 28861 del 14.6.2013, rv 256740 e Sez. 6^ n. 27666 del 4.7.2011 rv 250357; ritiene tuttavia possibile l'utilizzo implicito della forza di intimidazione Sez. 2^ n. 37516 del 11.6.2013 rv 256659). Dall'altro lato la previsione di legge incrementa la connotazione di gravità della condotta lì dove la stessa sia stata commessa al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste nel medesimo art. 416 bis c.p.p.. Si richiede pertanto, sia una particolare consistenza e direzione dell'elemento volitivo (cosciente e univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio, come ritenuto da Sez. 6^ n. 31437 del 12.7.2012) che una concreta strumentante del reato commesso rispetto alle finalità perseguite dal gruppo criminoso di riferimento (che in tal caso deve essere individuato, secondo quanto precisato da Sez. 2^ n. 41003 del 20.9.2013, rv 257240). Tuttavia, per le ragioni dette in precedenza, tale individuazione del gruppo criminoso agevolato (con caratteristiche tali da ricadere nel perimetro disegnato dall'art. 416 bis) può anche essere realizzata - in via incidentale - nel medesimo procedimento e prescinde dalla contestazione "aggiuntiva" del reato principale.
1.4 Chiarita tale pre-condizione in diritto, va affermato che anche nella individuazione dei "tratti caratterizzanti" la consorteria criminosa agevolata - gruppo IN - il Tribunale ha operato corretta applicazione dei principali "indicatori" che, da anni, sono ritenuti idonei, nella interpretazione del dato normativo di riferimento (art. 416 bis).
Tali indicatori (rituali di affiliazione, ambito del programma criminoso, assistenza economica ai membri del gruppo) sono stati desunti da convergenti e autonome fonti dimostrative (i collaboranti LL e RI) e si uniscono alle concrete ricadute del potere di intimidazione ricollegabile, in particolare, alla persona del IN (valutazione della condotta dei proprietari dei fondi e del rivenditore dei contenitori delle armi).
A fronte di ciò, le critiche esposte nel ricorso appaiono meramente di tipo valutativo e si risolvono in una richiesta di nuovo apprezzamento delle fonti di prova, operazione non consentita nella presente sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'Istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 18 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2014