Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/1999, n. 8091
CASS
Sentenza 14 maggio 1999

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La Convenzione di New York del 4 giugno 1954, resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1957 n. 1163, consente l'introduzione in franchigia temporanea di un veicolo nel territorio dello Stato contraente limitando tale trattamento ai soli veicoli appartenenti a persone aventi la loro residenza fuori dello Stato in cui avviene l'importazione e stabilendo, come condizione, che il veicolo sia importato per uso privato del soggetto che si giova della franchigia e in occasione di una sua visita temporanea nel territorio dello Stato. Ne consegue che se una delle dette condizioni viene a mancare, si configura il reato di contrabbando (art. 216 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43), nei confronti sia del terzo, che, privo dei requisiti di legge, faccia uso del mezzo, sia del proprietario, che, conoscendo la condizione del terzo, tale uso consenta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/1999, n. 8091
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8091
    Data del deposito : 14 maggio 1999

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