Sentenza 14 maggio 1999
Massime • 1
La Convenzione di New York del 4 giugno 1954, resa esecutiva in Italia con la legge 27 ottobre 1957 n. 1163, consente l'introduzione in franchigia temporanea di un veicolo nel territorio dello Stato contraente limitando tale trattamento ai soli veicoli appartenenti a persone aventi la loro residenza fuori dello Stato in cui avviene l'importazione e stabilendo, come condizione, che il veicolo sia importato per uso privato del soggetto che si giova della franchigia e in occasione di una sua visita temporanea nel territorio dello Stato. Ne consegue che se una delle dette condizioni viene a mancare, si configura il reato di contrabbando (art. 216 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43), nei confronti sia del terzo, che, privo dei requisiti di legge, faccia uso del mezzo, sia del proprietario, che, conoscendo la condizione del terzo, tale uso consenta.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 14/05/1999, n. 8091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8091 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Paolo M. Tonini Presidente del 14.5.1999
1. Dott. Pietro Giammanco Consigliere SENTENZA
2. Dott. Vincenzo Accattatis " N. 1745
3. Dott. Giuseppe Savignano " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Vincenzo Di Nubila " N. 42994/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CC CA n. Bertinoro 1.2.65 avverso la sentenza 4.5.98 della Corte di Appello di Bologna. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. G. Savignano
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. W. De Nunzio che ha concluso per rigetto del ricorso
Udito il difensore Avv. Menotto Zauli di Bologna, che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento.
Svolgimento del processo
CC CA ricorre avverso la sentenza 4.5.98 della Corte di Appello di Bologna, per la parte in cui ha confermato (dopo l'applicazione di pena concordata ex art. 448 in rel. art. 444 c.p.p. sui reati di resistenza e lesioni colpose) la sentenza 16.11.93 del Pretore di Forlì, con la quale il medesimo imputato fu, tra l'altro, condannato alla pena di lire 22.000.000 di multa per contrabbando doganale di autovettura e di evasione IVA oltre alla confisca del veicolo marca Poretiac di proprietà della società Foad Crocessiny Machihey Sales di S. Lenadro - California (USA) con temporanea importazione in Italia. Acc. in Bertinoro 25.1.92.
Denuncia, il ricorrente, erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione:
1) per la mancata previa rimessione degli atti alla Intendenza di Finanza di Forlì a norma dell'art. 11 della legge 3.1.1951 n. 27 ai fini della definizione amministrativa, essendo il fatto sanzionato con sola pena pecuniaria;
2) per l'affermata responsabilità penale in ordine al delitto di contrabbando, nonostante che l'uso dell'autovettura, da parte dell'imputato (autovettura regolarmente importata da NO IR Di CA in regime di franchigia temporanea) fosse stato precario e occasionale;
3) per la contraddittorietà manifesta della sentenza impugnata, in cui, prima si ammette che l'uso "momentaneo e necessitato del veicolo", da parte dell'imputato, "avrebbe potuto scriminare la condotta delittuosa" e, subito dopo, si afferma che il "semplice uso" di autovettura estera, (da altri) importata temporaneamente in esenzione doganale, "integra il reato di contrabbando doganale";
4) per la conferma della disposta confisca dell'autovettura in violazione dell'art. 240, 3^ co. c.p., stante la comprovata sua appartenenza a "persona estranea al reato".
Motivi della decisione
Sono tutte infondate le censure sopra riassunte.
1) Non è con fondamento invocata l'applicazione del disposto dell'art. 11 della legge 3.1.51 n. 57, che, con riferimento ai reati previsti nel precedente art. 10 in materia di monopolio dei sali e dei tabacchi (legge 17.7.42 n. 907) e in "altre leggi relative a generi di monopolio e a generi a questi assimilati", disciplina una procedura di (eventuale) previa definizione amministrativa, su domanda del "denunciato" (art. 10 cit.).
La inapplicabilità di tali norme, al di là della insussistenza di elementi atti a provare che una richiesta in tale senso sia stata mai avanzata dall'interessato, sta nel fatto che esse riguardano la materia del monopolio e non sono, pertanto, sovrapponibili alla disciplina in materia doganale.
2) Al di là della valutazione dei giudici di secondo grado, in punto di fatto, sulla circostanza relativa all'uso non sporadico dell'autovettura, da parte dell'imputato (pg. 8), non è consentito ricavare dal sistema di norme, che regolano la materia, la possibilità di un uso lecito del veicolo importato in regime di esecuzione, se detto uso non sia limitato al soggetto ammesso al regime di esenzione.
La Convenzione di New York del 4.6.54, approvata e resa esecutiva in Italia con la legge 27.10.57 n. 1163, consente l'introduzione in franchigia temporanea di un veicolo nel territorio dello Stato contraente, limitando tale trattamento ai soli veicoli appartenenti a persone aventi la loro residenza al di fuori dello Stato in cui avviene l'importazione e stabilendo, come condizione, che il veicolo sia importato per uso privato del soggetto che si giova della franchigia e in occasione di sua visita temporanea nel territorio dello Stato.
Trattasi - come si evince da quanto appena detto - di un regime eccezionale, contraddistinto da limitazioni soggettive e oggettive, che sono alla base della utilizzazione in franchigia del veicolo:
condizioni che devono sussistere nella loro totalità; per cui, se anche una di esse viene a mancare, si configura il reato di contrabbando (art. 216 d.p.r. 23.1.73 n. 43), nei confronti sia del terzo, che, privo dei requisiti di legge, faccia uso del mezzo, sia del proprietario, che, conoscendo la condizione del terzo, tale uso consenta (Cass. 11.5.94 n. 5476). Non può, in particolare, ritenersi legittimo - a fronte di una disciplina normativa così nettamente delineata - "l'uso precario e/o occasionale", da parte di terzi, poiché una simile flessibilità smentirebbe il regime della deroga rigorosamente limitato all'uso esclusivo da parte del soggetto ammesso all'esecuzione. L'eccezione, costituente scriminante, dovrebbe, pertanto, identificarsi in una delle cause di giustificazione previste dalla legge penale. 3) La lettura della sentenza impugnata nel contesto dei principi, sopra richiamati, smentisce l'assunto difensivo circa la contraddittorietà logica del pensiero, in essa espresso a proposito della ipotizzata liceità dell'uso temporaneo dell'autovettura, da parte del terzo, e della esclusione, subito dopo, di tale liceità. In realtà, i giudici di secondo grado ipotizzano, correttamente, come lecito "l'uso del tutto momentaneo e necessitato" del veicolo (dunque, se scriminato, come si è già precisato, da uno stato di necessità: art. 54 c.p.); mentre escludono, altrettanto correttamente, che possa ritenersi lecito, a fronte della richiamata disciplina normativa, l'uso in Italia, da parte di terzi, di un'autovettura estera, importata temporaneamente in esenzione doganale.
4) Non è invocato a proposito il disposto dell'art. 240, 3^ co. c.p., che esclude la confiscabilità della cosa appartenente a persona estranea al reato. Ipotesi, questa, in punto di fatto, nella specie non accreditabile, in quanto non si sostiene che il veicolo fu usato in difetto o contro la volontà del soggetto legittimato a disporne.
Va poi considerato in diritto che la confisca delle cose, oggetto di contrabbando, prescinde, in forza del disposto dell'art. 301 d.p.r. 43/73 derogativo alla disciplina generale dell'art. 240 c.p.,
dall'accertamento della responsabilità penale, essendo "nei casi di contrabbando sempre ordinata la confisca delle cose che... ne sono l'oggetto".
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 giugno 1999