Sentenza 15 maggio 2001
Massime • 1
In tema di esercizio di impianti di trasmissioni radiotelevisive, lo speciale meccanismo autorizzatorio di cui agli artt. 4 del decreto legge 6 dicembre 1984, n. 807 (convertito in legge 4 febbraio 1985, n. 10) e 32 della legge 6 agosto 1990, n. 223 non esclude che possa aversi, nello specifico settore, cessione dell'attività aziendale, non ogni cessione dell'apparato radiotelevisivo comportando, per ciò solo, una fusione per incorporazione, la quale postula in primo luogo l'estinzione dell'incorporato; ne consegue che, ove sia configurabile una cessione del solo ramo di azienda, trova applicazione, quanto alla responsabilità dell'acquirente rispetto ai debiti del cedente, il regime sostanziale di cui all'art. 2560, secondo comma, cod. civ., il quale richiede, come elemento costitutivo, la risultanza di detti debiti dai libri contabili obbligatori, non surrogabile da altre forme di conoscenza della situazione debitoria dell'azienda eventualmente a disposizione dell'acquirente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/05/2001, n. 6667 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6667 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RETE VARESE 1 Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 44, presso l'avvocato STEFANO COEN, rappresentata e difesa dall'avvocato ALFREDO SARLI, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TELESTAR LOMBARDIA Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA L. FREGOLI 8, presso l'avvocato ROSARIO SALONIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati RENZO VISTARINI e GIUSEPPE ONEGLIA, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
TELEHINTERLAND RADIO MILANO 2 Srl in liquidazione;
- intimata -
avverso la sentenza n. 3108/98 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 20/11/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato COEN, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato SALONIA, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Telehinterland Radio Milano 2, (M2) conveniva davanti al Tribunale di Milano la s.r.l. TE ES 1, lamentando interferenze nelle proprie trasmissioni in isofrequenza nel canale VFH55. Chiedeva che fosse riconosciuto il suo preuso su tale frequenza e venissero dati i consueti provvedimenti di risarcimento del danno e di inibitoria.
La s.r.l. TE ES resisteva e spiegava riconvenzionale, chiedendo essa la inibitoria all'attrice dell'uso della frequenza predetta.
Nelle more del giudizio l'attrice TRM 2 alienava a TE BA il ramo di azienda avente ad oggetto - si legge nella sentenza impugnata - l'emittenza radiotelevisiva e le apparecchiature per la relativa irradiazione nel canale 55 UHF.
L'acquirente TE BA interveniva nel giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c.; quindi stipulava con la convenuta TE ES 1 una transazione, e costituita con essa apposita società, iniziava ad irradiare nel predetto canale 55. Successivamente ancora la stessa TE BA eccepiva sulla base della predetta transazione l'intervenuta cessazione della materia del contendere. A tale eccezione TE ES opponeva che la transazione aveva avuto ad oggetto la sola definizione della sua questione con l'acquirente TE BA, ma non poteva avere rilievo sulla pregressa attività e dunque sulla domanda risarcitoria. Il Tribunale dichiarava il preuso del canale 55 UHF da parte di TE ES 1, accogliendo la domanda riconvenzionale;
affermava che le interferenze costituivano concorrenza sleale, e condannava tanto l'attrice TMR2 che la intervenuta TE BA, in solido, al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio. Proponevano distinti appelli la TE BA e la s.r.l. TE ES 1, quest'ultima relativamente alle spese del giudizio. La Corte di Milano, riformando la prima sentenza, rigettava le domande di danni nei confronti della intervenuta acquirente del ramo di azienda, TE BA, avanzate in via riconvenzionale dalla convenuta TE ES 1.
Il secondo giudice negava che la transazione conclusa tra TE e TE ES avesse dato luogo a cessazione della materia del contendere nei confronti di M2. Riteneva quindi che la TE BA, acquirente da M2 del ramo di azienda riguardante le irradiazione nel canale 55 VHF, non poteva essere ritenuta in quante tale solidalmente responsabile con l'alienante delle conseguenze dei fatti illeciti da questi posti in essere, non essendo emersi i medesimi dalle scritture contabili obbligatorie, ai sensi dell'art. 2560 c.c.. Confermava la condanna generica nei confronti della M2.
Contro questa sentenza ricorre per Cassazione con sei motivi la TE ES 1.
Resiste con controricorso la TE BA.
La TE ES ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Con il primo motivo di ricorso TE ES 1 lamenta la violazione o la falsa applicazione delle norme in materia di imprese radiotelevisive. Sostiene che nella specie la cessione dell'intero apparato radiotelevisivo ha realizzato una successione a titolo universale, e non particolare come ritenuto dal giudice del merito, in capo al cessionario nei rapporti del cedente. Conseguentemente, l'acquirente TE deve essere tenuta responsabile di ogni obbligazione risalente al cedente.
2) Con il secondo motivo, subordinato al primo, la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 111 c.p.c. e 2560 c.c.. Sostiene che la disposizione del codice civile deve intendersi "assorbita" da quella processuale, perché nel caso di specie si è verificato, con il predetto acquisto dell'azienda radiotelevisiva, il subentro dell'acquirente nel diritto sostanziale dedotto in giudizio, ovvero nel diritto di trasmettere su una certa banda e non solo sui diritti rasarcitori conseguenti alla violazione di tale diritto fondamentale.
3) Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la violazione dell'art. 111 c.p.c. e la contraddittorietà della motivazione sul punto. Sostiene che il giudice del merito dapprima ha negato il preuso vantato sia della M2 che dalla TE BA, e poi ha condannato solo la M2 quale responsabile dell'illecito. Invece il subentro del cessionario nella posizione del cedente imponeva analoga condanna anche nei suoi confronti.
3a) I tre motivi sono connessi perché lamentano tutti la mancata identificazione di un fenomeno di successione a titolo universale. Essi vanno pertanto esaminati insieme. Osserva il collegio che la normativa sull'impresa radiotelevisiva, alla quale il ricorrente fa cenno, ed in particolare gli artt. 4 della legge n. 10 del 1985 e 32 della legge n. 223 del 1990, non rilevano affatto nel senso sostenuto in ricorso.
La prima di esse istituisce un equivalente per la radiodiffusione della denuncia di detenzione di cui all'art. 403 del codice postale, allo scopo di mettere gli organi competenti a conoscenza della realtà delle utenze, così da determinare in modo compiuto i piani delle frequenze.
La seconda disciplina l'autorizzazione alla prosecuzione dell'esercizio di radiodiffusione da parte dei soggetti esercenti gli impianti i quali abbiano inoltrato domanda di rilascio della concessione.
Tali norme, dunque, se pure sono dirette ad evitare l'aggiramento del meccanismo autorizzatorio e l'incontrollato trasferimento dei relativi titoli, non istituiscono perciò stesso, come vorrebbe la ricorrente, in ogni ipotesi di cessione di ramo di azienda una sorta di fusione per incorporazione ex leg. Tale fenomeno invece si realizza se si rinvengono tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, ed anzitutto l'estinzione dell'incorporato (evento - questo - che non viene nemmeno allegato), mentre il rispetto delle predette leggi in tema di circolazione di aziende radiotelevisive non esclude affatto che possa aversi, anche in questo specifico comparto di mercato, cessione del solo ramo di azienda, con applicazione, quanto alla responsabilità dell'acquirente rispetto ai debiti del cedente, del regime sostanziale di cui all'art. 2560 c.c. e, conseguentemente a questo, dell'istituto processuale di cui all'art. 111 c.p.c.. Orbene, poiché nella vicenda che ne occupa è stata accertata una cessione di ramo di azienda e non una fusione per incorporazione, non essendo emerso il debito da pretesa concorrenza sleale dalle contabili del cedente ai sensi dell'art. 2560 c.c., il cessionario non può risponderne.
Osserva il collegio che l'inserzione del debito in tali scritture è costitutiva della responsabilità in questione (sent. n. 2108 del 1994) e non è sostituibile dalla cosiddetta conoscenza di fatto, tanto più, come nella specie si sostiene, se desunta da circostanze successive alla cessione.
Nè ha pregio l'ulteriore argomentazione della ricorrente relativa ad un non meglio precisato assorbimento della norma codicistica citata da parte dell'art. 111 c.p.c.. Presupposto del regime processuale in questione è il trasferimento di un diritto controverso a titolo particolare nel corso del giudizio. Nel caso che ne occupa il diritto controverso, superstite alla transazione di cui si è detto in narrativa, si identifica sulla base della pretesa risarcitoria esercitata in giudizio, conseguente agli affermati atti di concorrenza sleale.
Orbene, l'acquirente, poiché non ha trovato nei libri contabili il debito in questione, non lo ha assunto automaticamente all'acquisto del ramo di azienda. Ne, intervenendo nel giudizio, ha assunto altro che la qualità di parte, ovvero uno status esclusivamente processuale, che non rileva in quanto tale a far sorgere una responsabilità che può dipendere solo dalla sussistenza di un titolo sostanziale.
Non è affatto contraddittorio, dunque, negare anche nei confronti di tale intervento il preuso in questione e poi condannare solo il cedente l'azienda per le conseguenze degli illeciti da lui posti in essere.
I primi tre motivi del ricorso sono, perciò, infondati. 4) È infondato anche il quarto motivo, che allega la violazione dell'art. 2560 c.c. erroneamente applicato, a dire della ricorrente, ad una fattispecie di responsabilità extracontrattuale. Come ha chiarito il giudice del merito, la norma di cui all'art. 2560 c.c. si applica, infatti, qualunque sia la fonte del debito.
5) È inammissibile il quinto motivo mediante il quale la ricorrente lamenta la mancata condanna dell'acquirente il ramo di azienda alla rate di danno da lui proporzionalmente cagionato quale esercente l'azienda in questione.
La doglianza, infatti, introduce - per la prima volta - tale questione, giacché nel giudizio di merito si è sostenuta sempre una responsabilità solidale derivante dall'acquisizione dell'azienda. 6) Con l'ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 81 c.p.c. conseguente alla condanna alle spese dei due gradi di giudizio.
6a) osserva il collegio che la doglianza si fonda ancora sul presupposto dell'inapplicabilità alla vicenda della norma dell'art. 2560 c.c., che invece il giudice del merito ha correttamente applicato. La condanna alle spese è stata conseguente alla soccombenza della odierna ricorrente intervenuta in giudizio per l'appunto per sostenere la tesi respinta dal giudice del merito. 7) Il ricorso deve essere respinto.
La ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in L. 367.700 oltre a L.
5.000.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2001