Sentenza 20 aprile 2012
Massime • 1
Nel caso in cui l'ordinanza cautelare coercitiva del G.I.P. sia motivata "per relationem", richiamando integralmente e facendo motivatamente propria la richiesta del P.M., il Tribunale del riesame, anche ove ritenga che la motivazione del provvedimento promanante solo dal G.I.P. sia inadeguata per la sua eccessiva stringatezza e mancanza di approccio critico rispetto alla richiesta del P.M., non può prescindere dall'esame del materiale indiziario riepilogato dal P.M., avendo il potere-dovere di integrare la motivazione del provvedimento genetico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2012, n. 30696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30696 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 20/04/2012
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 826
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 48846/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PMT presso il Tribunale di Napoli;
Nei confronti di:
UN SA GIFT n. il 23.3.1983;
Avverso l'ordinanza n.8083/2011 del Tribunale del Riesame di Napoli, del 9.11.2011;
Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dr. Mirella Cervadoro;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, nella persona del Dr. Giuseppe Volpe, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. OSSERVA
Con ordinanza in data 9.11.2011, il Tribunale del riesame di Napoli annullava l'ordinanza con la quale, in data 22.09.2011, il g.i.p. del Tribunale di Napoli, aveva ordinato la custodia cautelare in carcere nei confronti di WE SA Gift, indagato per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. e per una serie di reati fine aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. Il Tribunale annullava la suddetta ordinanza, rilevando che il g.i.p. non aveva fatto altro che trasporre la richiesta del P.M. con l'aggiunta di una breve parte introduttiva ed una breve parte finale del seguente tenore: "Da quanto sopra esposto, a parere di questo ufficio, sussistono i gravi indizi di colpevolezza. Ed invero, le dichiarazioni rese dalle persone offese dal reato, le intercettazioni telefoniche e le attività di indagine espletate dalla polizia giudiziaria su delega al pubblico ministero consente di poter ritenere sussistenti gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati in ordine ai reati sopra indicati. Appare veramente ultroneo aggiungere ulteriori considerazioni a quelle esposte dal pubblico ministero esaustive e totalmente condivise da questo giudice. (...) Vi è da dire, inoltre, che l'estrema gravità dei fatti induce ad esprimere una prognosi negativa sulla personalità degli indagati i quali in stato di libertà potrebbero compiere altri gravi e specifici reati con un notevole pregiudizio per le esigenze di tutela della collettività.
Considerato che
, di conseguenza, - atteso il titolo di reato contestato, che rende obbligatorio l'emissione del provvedimento cautelare in carcere - le esigenze di tutela della collettività possono essere adeguatamente soddisfatte solo con la custodia in carcere, la quale appare proporzionata all'entità dei fatti e alla sanzione che potrà essere irrogata e che le anzidette circostanze oggettive non consentono di prevedere che con la sentenza possa essere concessa la sospensione condizionale delle pena". In particolare, il Tribunale pur dopo avere preso atto della giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo la quale l'ordinanza applicativa di una misura cautelare è legittimamente motivata con la integrale riproduzione della richiesta del P.M., purché sia consentito al giudice del riesame ed a quello di legittimità, nell'ambito delle rispettive competenze, di controllare il quadro indiziario e la correttezza dell'"iter" logico seguito dal giudice di prime cure, concludeva affermando che il caso che ci occupa mostra che il giudice non ha fornito adeguato segnale di avere avuto cognizione piena dell'atto incorporato, atteso che nessun cenno ha fatto della vicenda cautelare che ha già riguardato il prevenuto per gli stessi fatti sebbene diversamente circostanziati ne' ha valutato la correttezza della contestazione dei medesimi fatti diversamente circostanziati. "Ovviamente non si può e vuole affermare se valutazione giurisdizionale vi sia stata o meno ma deve notarsi che manca un qualsiasi segno di una tale valutazione".
2. Avverso la suddetta ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il P.M. presso il Tribunale di Napoli deducendo la violazione dell'art. 292 c.p.p., e rilevando quindi che "è di lampante evidenza che nel caso in esame il GIP ha fatto legittimo ricorso alla motivazione "per relationem", recependo le argomentazioni svolte da P.M.. in ordine alla ricostruzione dei fatti storici ed all'attendibilità delle fonti di prova, e sottoponendole a vaglio critico, sino ad integrarne le carenze argomentative. Peraltro lo stesso Tribunale del Riesame lealmente osserva che la richiesta del p.m. "ha tutti i contenuti per potere essere ritenuta in astratto adeguata a giustificare l'adozione di misure consentendo ai destinatari dell'ordinanza di conoscere gli elementi a loro carico per potere disporre un'adeguata difesa tanto che il difensore ha inteso discutere il provvedimento impugnato nel merito non sollevando da parte sua eccezione preliminare di nullità. Non si pone quindi un problema di adeguatezza dell'atto a conseguire il suo fine ma il problema formale della mancanza di motivazione del giudice. Ebbene sul punto non si può non constatare come nell'ordinanza sia stata trasfusa l'intera richiesta del P.m, e che come peraltro osservato dal Tribunale del Riesame, ma agevolmente desumibile dalla lettura della ordinanza Gip, lo stesso Gip l'abbia valutata affermando di condividere integralmente le ragioni dell'accusa". Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, e va accolto.
L'ordinanza cautelare emessa in data 22.09.2011 dal Giudice per le indagini preliminari, e annullata dal Tribunale del riesame di Napoli con il provvedimento impugnato, consiste in sintetiche affermazioni di concordanza con la richiesta del P.M., che viene richiamata ed allegata integralmente, e "fatta propria" dal G.i.p.. La richiesta del pubblico ministero, recepita nell'ordinanza genetica dal giudice delle indagini preliminari, non consiste, poi, in un disordinato affastellamento di rapporti di polizia giudiziaria e di trascrizioni di intercettazioni, ne' nella mera trascrizione del contenuto delle intercettazioni telefoniche e nell'elencazione delle attività di indagine effettuate dalla polizia giudiziaria (attività di osservazione e controllo;
sequestri); la stessa, come osservato dallo stesso Tribunale del Riesame, ha tutti i contenuti per potere essere ritenuta adeguata a giustificare l'adozione di misure consentendo ai destinatari dell'ordinanza di conoscere gli elementi a loro carico per potere disporre un'adeguata difesa, tanto che il difensore ha inteso discutere il provvedimento impugnato nel merito non sollevando da parte sua eccezione preliminare di nullità. Tuttavia, il Tribunale del riesame, con il provvedimento impugnato, ha annullato l'ordinanza cautelare, ritenendo la motivazione del provvedimento del tutto inesistente, in quanto contenente "mere clausole di stile in apertura e chiusura del provvedimento", e nessuna valutazione autonoma del giudice.
L'assunto del Tribunale non può essere condiviso.
È evidente, e lo dice espressamente lo stesso giudice per le indagini preliminari, che - nell'ordinanza genetica di cui alla fattispecie - il giudice ha adottato la tecnica "motivazionale" di trasfusione massiva del compendio investigativo in un'ottica di presunzione di sufficienza dell'illustrazione del quadro indiziario da parte dell'organo inquirente, facendola propria. Circa la motivazione "per relationem" di un provvedimento giudiziale, rammenta il Collegio che, per giurisprudenza costante di questa Corte, la stessa è da considerarsi legittima quando: a) faccia riferimento ad altro atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti con la sua decisione;
c) l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato o almeno a lui ostensibile (Cass. Sez. 4, sent. n. 4181/2007 rv 238674;
S.U., sent. n. 17/2000 Rv. 216664). E proprio in considerazione di tale principio - in analoghe ipotesi nella quale la motivazione dell'ordinanza cautelare era consistita nella pedissequa trascrizione di quella posta a base della richiesta del pubblico ministero -questa Corte ha più volte affermato che l'obbligo di autonoma motivazione deve essere osservato qualora il provvedimento si discosti dalle ragioni contenute nell'arto richiamato (v.Cass.Sez. 4, sent.n. 17566/ 2004 Riv.228169); se invece l'atto richiamante condivida le ragioni di quello richiamato è sufficiente che il contenuto del secondo sia fatto consapevolmente proprio dal primo che, solo per ragioni di economia processuale, si limiti a richiamarne il contenuto (v.Cass.Sez. 5, sent n. 6234/1999 Rv. 216243, la quale ha ritenuto non mancante di motivazione un'ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari che, per quanto concerne l'esposizione degli indici di colpevolezza, abbia recepito integralmente la richiesta del pubblico ministero, formulata in modo analitico, con riferimenti alle prove acquisite, valutate accuratamente sia in ordine alla sussistenza dei reati, che in ordine alle singole posizioni degli indagati). La richiesta del pubblico ministero, se ampiamente argomentata sull'indicazione degli indizi di colpevolezza, perché ne valuta la gravità, e indica analiticamente il contenuto degli elementi di prova, se cioè - per l'articolazione con cui è stato redatto - fornisce un quadro complessivo, idoneo a fondare la richiesta, una volta recepita dal giudice, consente infatti alla persona sottoposta alle indagini di approntare un'adeguata difesa e ai giudici delle impugnazioni di valutarne la sufficienza argomentativa e la coerenza logica senza che i medesimi siano obbligati ad una soggettiva ricostruzione degli elementi proposti (v.Cass.Sez. 2, sent. n. 6966/2011 Rv. 249681). Rileva, poi, il Collegio che il giudizio di riesame è stato concepito dal legislatore come un giudizio "ex novo", completamente autonomo e a cognizione piena sulla questione cautelare, vista in tutti i suoi risvolti, sia di legittimità sia di merito, e al di fuori di qualunque vincolo connesso al principio devolutivo. Ciò è dimostrato normativamente dall'art. 309 c.p.p., comma 9, il quale espressamente prevede che il tribunale può confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni diverse da quelle indicate nella motivazione del provvedimento stesso.
In tema di misure cautelari personali, il coordinamento fra il disposto dell'art. 292 c.p.p., comma 2, lett. c) e c bis) e quello dell'art. 309 c.p.p. consente quindi di affermare che al tribunale del riesame deve essere riconosciuto il ruolo di giudice collegiale e di merito sulla vicenda "de libertate", onde allo stesso non è demandata tanto la valutazione della legittimità dell'atto, quanto la cognizione della vicenda sottostante e quindi, primariamente, la soluzione del contrasto sostanziale tra la libertà del singolo e la necessità coercitiva, con la conseguenza che la dichiarazione di nullità dell'ordinanza impositiva deve essere relegata a "extrema ratio" delle determinazioni adottabili.
Tale nullità può essere dichiarata solo ove il provvedimento custodiale sia mancante di motivazione in senso grafico ovvero, pur esistendo una motivazione, essa si risolva in clausole di stile, onde non sia possibile, interpretando e valutando l'intero contesto, individuare le esigenze cautelari il cui soddisfacimento si persegue (v. Cass. Sez. 3, sent. n. 15416/2011 riv.250306; Sez. 2, sent. n. 6966/2011 rv 249681; Sez. 2, sent. 13385/2011 rv. 249682; Sez. 5, sent.n. 16587/2010 rv 246875; Sez. 3, 33753/2010 rv 249148; Sez. 2, sent. n. 39383/2008 rv 241868; Sez. 4, sent. n. 4181/2007 rv. 238674;
Sez. 4, sent. n. 45847/2004 rv. 230415). È oramai indirizzo pressoché costante di questa Corte che, in tema di motivazione dei provvedimenti cautelari, il giudice del riesame non può quindi annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, atteso che il nostro ordinamento processuale a fronte delle nullità comminate per omessa motivazione dei provvedimenti riserva solo al giudice di legittimità il potere di pronunciare il relativo annullamento. Tale potere è precluso al giudice di merito di secondo grado, e a maggior ragione quando a costui, come nel caso del riesame, il "iberna decidendum" è devoluto nella sua integralità (v. Cass.Sez. 2, sent.n. 1102/2006 rv. 235622; Cass.Sez. 6, sent.n. 8590/2006 rv. 233499; Sez. 3, 19 gennaio 2001, Servadio, rv. 218752, per le quali il tribunale adito ex art. 309 c.p.p. può pertanto sopperire, con la propria motivazione, non solo all'insufficiente o contraddittoria motivazione del provvedimento genetico della misura, restituendogli completezza e logicità argomentativa, ma anche alla mancanza di motivazione o alla motivazione apparente del provvedimento, esplicitando, per la prima volta, le ragioni che giustificano l'applicazione della misura cautelare).
Del resto, l'affermazione secondo la quale il Tribunale per il Riesame non può annullare il provvedimento impugnato per difetto di motivazione, ripetuta più volte da questa Corte, è coerente con la parallela (ed anch'essa reiterata) asserzione secondo cui la motivazione del Tribunale del Riesame legittimamente integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del primo giudice (v. la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 7 del 17.4.96 rv. 205257, che ha affermato, "ex pritnis", che è preciso dovere del Tribunale per il Riesame integrare la motivazione in quanto "l'ordinanza applicativa della misura e quella che decide la richiesta di riesame sono tra loro strettamente collegate e complementari sicché la motivazione del Tribunale del Riesame integra e completa l'eventuale carenza di motivazione del primo Giudice e viceversa").
Ne consegue che, anche nell'ipotesi in cui la "motivazione" del provvedimento cautelare in discussione (intesa come quella parte del provvedimento promanante solo dal Gip) - così come nel caso di specie -venga considerata in sede di riesame inadeguata per una sua eccessiva stringatezza e mancanza di approccio critico rispetto alla richiesta e al materiale indiziario addotto dal pubblico ministero, di certo, il Tribunale non deve, ne' può, prescindere dall'esame degli stessi, e delle valutazioni in essi contenuti, in quanto introdotti e "inglobati" nell'ordinanza medesima. Infatti, a seguito del richiamo esplicito fatto dal giudice delle indagini preliminari, gli stessi fanno parte integrante della motivazione del provvedimento cautelare.
A ciò aggiungasi che comunque il Tribunale ben avrebbe potuto esercitare il suo potere dovere di integrazione (cfr.Cass.Sez. 4, sent.n. 4181/2008 rv 238674), e se del caso, sopperire, con la propria motivazione, alla motivazione del provvedimento genetico ove mancante, insufficiente o contraddittoria.
L'ordinanza impugnata deve, quindi, essere annullata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame alla luce dei principi enunciati e dei rilievi svolti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Napoli per nuovo esame.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 20 aprile 2012. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2012