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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 06/10/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA SEZIONE LAVORO Il giudice, dott.ssa Marianna Molinario, quale giudice del lavoro, letto l'art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia individuale di previdenza iscritta al n.5954 del 2024 del R.G. Lavoro e Previdenza
TRA
, nato a [...], il [...] (C.F. Parte_1
), residente in [...], elett.te dom.to C.F._1 in MM di ST (Na), al Viale Europa n. 127, presso lo studio degli Avv.ti Antonio Amodio (C.F. ) e Giulio Amodio (C.F. C.F._2
) del Foro di Torre Annunziata, che lo rappresentano unitamente C.F._3 all'Avv. Mariana Di Martino (C.F. ) del Foro di Napoli, in virtù di C.F._4 procura in calce al ricorso
RICORRENTE
CONTRO
, rappresentato e difeso, come in atti CP_1 RESISTENTE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.10.2024, il ricorrente in epigrafe esponeva:
di aver svolto le mansioni di saldatore per oltre diciassette anni – e, segnatamente, in maniera continuativa, a far data dal 14.04.1976 sino al 30.06.1993 (v. Estratto Conto Previdenziale , all. n. 1), alle dipendenze dei CP_2 Controparte_3 (già, ) presso lo stabilimento sito in
[...] Controparte_4 MM di ST (Na) e di essere stato esposto costantemente e quotidianamente a significative dosi di fibre di amianto, sia perché direttamente manipolato, sia perché, operando in ambienti ristretti, era stato soggetto all'inquinamento ambientale delle altre operazioni svolte in contemporanea in zone limitrofe;
che, in virtù di tale prolungata e latente esposizione, stante il manifestarsi di dispnea al minimo sforzo, dolore toracico, senso di fatica e tosse secca (sempre più frequenti), in data 29.05.2021, il effettuava TC del Torace presso il Centro Me.Di (all. n. 4), da Pt_1 cui emergeva: “su entrambi gli ambiti polmonari accentuazione del disegno tramitico con evidenza di ispessimento dell'interstizio; - fibrosclerosi apicale bilaterale. - strie lamellari e fenomeni disventilatori in sede declive basale da ambi i lati;
- ispessimento del piano pleurico parietale bilateralmente;
” che, in considerazione di tali risultanze diagnostiche, in data 08.06.2021, il ricorrente presentava all' domanda di riconoscimento della malattia professionale (M.P. n. CP_1
518202273 del 08.06.2021), istanza che veniva rigettata dall'Ente, con provvedimento del 02.10.2021 (all. n. 5), nonostante l'esame spirometrico del 17.09.2021 (all. n. 4) evidenziasse una compromissione della capacità respiratoria.
1 Tanto precisato, dedotto l'esaurimento dell' iter amministrativo, adiva questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: a) accertare e dichiarare che il Sig. la Parte_1 sussistenza della malattia professionale denunciata, meglio descritta in premessa e, per l'effetto, accertare e dichiarare che il Sig. , a causa della Parte_1 malattia professionale di cui in narrativa, presenta un grado di inabilità pari quantomeno al 12 %, per le motivazioni di cui al presente ricorso, o una percentuale maggiore o minore che risulterà in corso di causa, anche a mezzo di CTU, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione; b) per l'effetto, condannare l' , in persona del l.r.p.t., alla CP_1 corresponsione in favore del Sig. dell'indennizzo in conto capitale quantomeno Pt_1 nella misura del 12% (o, della rendita da inabilità permanente, in caso di quantificazione del danno, in corso di causa, in misura superiore al 16%), o nella percentuale maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre arretrati maturati dalla data di denuncia della malattia professionale (M.P. n. 518202273 del 08.06.2021) e/o dalla diversa data risultante di Giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione e sino ad effettivo soddisfo;
c) con vittoria di spese, con clausola di attribuzione. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva la parte convenuta, deducendo la infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, con ogni conseguenza di legge. All'esito dello scambio di note e conclusioni, letto l'art. 127 ter c.p.c., la controversia veniva decisa, ai sensi del novellato art. 429 c.p.c..
********** Va innanzitutto rilevato che non vi è alcuna contestazione da parte dell' circa CP_1 la sussistenza del rapporto assicurativo, per cui la presente controversia si incentra sull' accertamento della sussistenza di un nesso causale tra la patologia lamentata dal ricorrente e la lavorazione cui lo stesso è stato addetto. Va, in punto di diritto, precisato che l'assicurato che deduca una malattia professionale non tabellata deve provare sia l'esposizione a rischio e quindi le mansioni svolte, sia la causalità adeguata dell'agente patogeno dedotto;
peraltro, poiché la dimostrazione che l'agente patogeno indicato ha causato la malattia non tabellata, può essere raggiunta solo attraverso una valutazione tecnica, è sufficiente che il ricorrente solleciti il giudice a disporre consulenza tecnica d'ufficio (cfr sul punto Cass. 12629/2002).
Tanto premesso, va evidenziato che è stata disposta un' indagine peritale.
Il ctu nominato dal Tribunale ha concluso per la esistenza di un ispessimento pleurico bilaterale con danno pari al 4%. Le conclusioni del C.T.U., giustificate pienamente dalle argomentazioni contenute nella relazione peritale, possono senz'altro essere condivise ed accolte da questo giudice, perché complete, precise, persuasive e condotte con validi criteri tecnici;
inoltre, non sono state oggetto di specifica contestazione. Non si rende necessario, confutare, in questa sede, tutte le contrarie deduzioni articolate dal ctp (cfr. perizia di parte in atti), avendo il consulente d'ufficio nel suo elaborato tenuto in debita considerazione, pur non concordando con essi, i rilievi sollevati dal perito della parte (cfr. considerazioni medico legali, alle quali integralmente si rinvia). E' sufficiente, quindi, richiamare il più volte ribadito orientamento della Suprema Corte in forza del quale il giudice di merito che riconosce convincenti le conclusioni del consulente tecnico non è tenuto ad esporre in modo specifico le ragioni che lo inducono a fare propri gli argomenti dell'ausiliare, se dalla indicazione della consulenza tecnica possa desumersi che le contrarie deduzioni delle parti siano state rigettate, dato che in tal caso l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento
2 espresso (cfr. Cass. 9/12/1995, n. 12630; Cass. 7.6.2000, n. 7716; Cass. 11.3.2002, n. 3492). A maggior ragione non sussiste un ulteriore obbligo motivazionale ove, come nel caso di specie, nella ricostruzione del fatto contestato, si aderisca alle conclusioni del consulente tecnico che nella relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi di parte. Le considerazioni espresse inducono al rigetto del ricorso. Spese compensate, tenuto conto del riconoscimento della patologia, sebbene con una percentuale insufficiente ad ottenere qualsivoglia beneficio. Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste a carico delle parti, in solido nei confronti del consulente e a totale carico del ricorrente nei rapporti interni.
P. Q. M.
Il giudice definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese;
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, a carico delle parti, in solido, nei confronti del consulente e a totale carico del ricorrente nei rapporti interni. Si comunichi. Torre Annunziata, 6.10.2025
Il Giudice dott.ssa Marianna Molinario
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