Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/04/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova –Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giorgio Bertola - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 562 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2023 , avente ad oggetto: scioglimento di matrimonio vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. FERRABOSCHI STEFANIA presso cui elettivamente domicilia in V.LE BELFIORE 91 ASOLA
RICORRENTE
E
- rappresentato e difeso, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv.CIANO MICHELE presso cui elettivamente domicilia inVIA BELFIORE 21 46044 GOITO
RESISTENTE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente: “ In via principale
Darsi atto dell'avvenuta emissione di sentenza, relativa allo status ex art. 4 comma 12 L.898/70, dichiarativa dello scioglimento del matrimonio civile contratto tra i SIg.ri (CF ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
23.06.1965 e residente in [...] ed (CF CP_1
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ed ivi residente in [...], in data 20.06.2015 in Goito (MN), di cui all'atto iscritto nei registri dello stato civile del medesimo Comune al n°14 Parte II serie C anno 2015, e del relativo ordine di annotazione all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di Goito (MN), notificata al difensore della resistente in data
10.01.2024 e non impugnata.
Revocarsi definitivamente il provvedimento provvisorio Presidenziale del
26.05.23 nella parte in cui impone al SI. , attualmente posto in Parte_1 pensione, il versamento in favore della SI.ra della somma mensile di €. CP_1
100,00 mensili oltre ad ISTAT, quale concorso nel suo mantenimento;
condannarsi la medesima alla refusione delle somme tutte percepite dalla data iniziale di erogazione.
Dichiararsi l'insussistenza dei presupposti previsti ex lege per l'ottenimento di assegno divorzile da parte della SI.ra , disponendo la stessa di mezzi CP_1
adeguati e/o essendo comunque la stessa in grado di poterseli procurare, non versando in stato di bisogno, nonché in conseguenza della breve durata del matrimonio inter partes.
Darsi atto del contenuto del decreto di rigetto emesso dal Tribunale
Ordinario di Brescia, Terza Sezione Civile, in data 26.07.23 nel procedimento RG
n°22125/22 svoltosi inter partes, e dichiararsi che nulla debba essere corrisposto alla SI.ra ai fini dello scioglimento del matrimonio, né in termini CP_1
economici, né patrimoniali;
Con il rigetto di ogni diversa istanza o richiesta di parte avversa.
Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre a rimborso T.P. ex lege, tenendosi conto della circostanza che il processo è proseguito per indisponibile volontà definitoria da parte della resistente.
In via istruttoria
Già acquisito agli atti il provvedimento di rigetto emesso inter partes dal
Tribunale di Brescia in data 26.07.23 e di cui al n°1063/23, RG 22125/22, si insta per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova ora e senza inversione dell'onere, ribadendosi opposizione all'ammissione dei capitolati di prova di parte avversa:
1) “Vero che il SI. dall'inizio dell'anno 2015 e sino a Parte_1 verso la fine dell'anno 2021 ha coadiuvato quotidianamente la SI.ra CP_1
nella gestione della trattoria denominata La GI aiutando la moglie negli orari di apertura a preparare i tavoli, e servire le portate di cibo”
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2) “Vero che il SI. in conseguenza del trapianto di Parte_1
fegato, avvenuto il 17.11.2020 deve assumere farmaci ed immunosoppressori per prevenire il rigetto dell'organo.”
3) “Vero che il consenso al trapianto organi prevede una visita psicologica da parte del trapiantando”
4) “Vero che l'uso protratto degli immunosoppressori può causare nel tempo insufficienza renale, ipertensione e diabete”
5) “Vero che il SI. dovrà sottoporsi a visite periodiche di Parte_1 controllo per tutta la durata della sua vita”
6) “Vero che l'ammonio aumenta nel caso di insufficienza epatica e cirrosi e può provocare sonnolenza”
7) “Vero che il SI. dal mese di Gennaio 2022 si avvale di Parte_1 aiuto domestico a pagamento”
8) “Vero che il SI. ha presentato ad INPS domanda di Parte_1
pensionamento che decorrerà dal primo maggio 2024 ed il rateo pensionistico mensile si aggirerà all'incirca ad €. 1.250,00 lorde”
9) “Vero che ho predisposto il preventivo di riparazione del tetto della casa del SI. che la S.V. mi rammostra allegato alla memoria Parte_1 integrativa di parte ricorrente del 09.06.23”
10) “Vero che ho frequentato spesso, durante la durata del loro matrimonio, i
SIg.ri ed ed ho potuto constatare l'atteggiamento di condivisione ed Pt_1 CP_1
aiuto morale ed economico del primo di fronte a tutte le problematiche di volta in volta insorte per la gestione dei figli della seconda”
11) “Vero che la SI.ra si è allontanata volontariamente dalla CP_1
casa familiare in data 04.01.20 e, a fronte della mia richiesta di giustificazione di tale gesto, di poco successivo al trapianto di fegato del SI. mi dichiarava Pt_1 di essersi innamorata di un altro uomo”
12) “Vero che nel corso del matrimonio della madre con il SI. CP_1
ha vissuto in Francia, facendo sporadici rientri in Parte_1 Tes_1
Italia”
13) “Vero che il SI. , figlio di , non ha Testimone_2 CP_1
convissuto con la madre ed il SI. durante il loro matrimonio Parte_2
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14) “Vero che l'auto Nissan Micra tg. FN 185 KE è stata integralmente pagata dal SI. ed inizialmente intestata a per ragioni Parte_1 Tes_1 fiscali”
15) “Vero che dopo l'uscita dalla casa famigliare della SI.ra , CP_1
la stessa immetteva nella cassetta postale del marito il manoscritto che la S.V. mi rammostra allegato alla presente memoria al numero b”.
16) “Vero che la SI.ra nel corso della separazione intervenuta CP_1 con il primo marito SI. radicatasi nel corso dell'anno 2008 e segg., Persona_1
mi ha riferito di aver contestato al marito indole irascibile (absit iniuria verbis), insulti e di esser stata sottoposta a dure angherie, ciò al fine di ottenere maggiore vantaggio economico per i figli, non chiedendo alcun assegno per sé in quanto economicamente indipendente”.
Resistente: “accertare che non vi è stata riconciliazione dei coniugi CP_1
e e pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto in
[...] Parte_1
Goito il 20.06.2015 e iscritto nei Registri dello Stato Civile del Comune di Goito al numero 14, parte II, serie C, anno 2015;
- accertare che non dispone di mezzi adeguati e per l'effetto CP_1 riconoscere in suo favore un assegno divorzile di € 300,00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT o della diversa somma ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi di giudizio.”
Il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda e la conferma del provvedimento A.G.
MOTIVI
Con ricorso ritualmente depositato, il ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio in data 20.6.2015 con e di non aver avuto figli con lei, ha CP_1
affermato che :
- i coniugi si sono separati consensualmente in data 14.03.2022 avanti all'Ufficiale di Stato Civile del comune di Goito, senza alcuna previsione economica;
- ha una riduzione della capacità lavorativa del 80% , avendo subito un trapianto di fegato, soffrendo di cardiopatia ischemica e di diabete, e ha un reddito di circa 18.000 euro annui ma è altresì gravato da due mutui , di euro 874,00 e
363,00, è proprietario della casa in cui vive e ha un altro immobile in locazione;
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- la resistente è titolare dell'impresa individuale BA TO La GI , è proprietaria di un immobile al 100% e di un secondo immobile al 50%.
Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le su riportate conclusioni.
La resistente si è costituita in giudizio, affermando di aver accettato le condizioni di separazione sotto minaccia e anche sotto la promessa che il ricorrente avrebbe continuato a contribuire al suo mantenimento, ha rappresentato che la sua attività è in perdita , che i locali sono in affitto e che anche lei vive in affitto;
ha inoltre sostenuto di aver sacrificato la gestione della sua attività per prestare assistenza al marito malato. Ha quindi chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile.
Le parti sono comparse personalmente davanti al Presidente il quale, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, e preso atto della circostanza che la resistente non dispone di mezzi adeguati, ha posto a carico del ricorrente un assegno divorzile provvisorio pari ad euro 100,00. Quindi ha rimesso le parti innanzi al giudice istruttore.
Il ricorrente ha chiesto la pronuncia sullo status e, fatte precisare le conclusioni, la causa è stata rimessa al collegio per la pronuncia parziale.
Con sentenza n. 775 del 19.10.2023, pubblicata in data 8.11.2023, è stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio e la causa è stata rimessa in istruttoria per l'ulteriore seguito.
Il giudice istruttore ha ordinato la produzione della documentazione reddituale mancante e in data 12.11.204, sulle conclusioni sopra riportate , ha rimesso la causa al collegio per la decisione , assegnando alle parti termini di cui all'art. 190 cpc.
Assegno divorzile.
Va premesso che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898,
come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza - all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, raffrontati ad un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio, fissate al momento del divorzio;
dunque, è la nozione di adeguatezza a postulare un esame comparativo della
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situazione reddituale e patrimoniale attuale del richiedente con quella della famiglia all'epoca della cessazione della convivenza, che tenga altresì conto dei miglioramenti della condizione finanziaria dell'onerato, anche se successivi alla cessazione della convivenza, i quali costituiscano sviluppi naturali e prevedibili dell'attività svolta durante il matrimonio ( cfr. tra le altre Cass. 4 ottobre 2010 n. 20582).
Inoltre la determinazione dell'assegno divorzile è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi, con la conseguenza che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti e in virtù di decisione giudiziale, in vigenza di separazione dei coniugi, poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti,
correlate e diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione (
cfr. Cass. Sez. I n. 25010 del 30.11.2007).
Con la recente sentenza n. 18287/2018, le Sezioni Unite hanno, tuttavia,
offerto una nuova lettura della legge sul divorzio chiarendo come applicare i criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento dell'assegno divorzile.
A seguito della sentenza n. 11504/2017, era sorto, infatti, un contrasto giurisprudenziale, in quanto l'attribuzione dell'assegno divorzile era stata sganciata dal criterio della conservazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, per agganciarlo, invece, a quello dell'autosufficienza economica dell'ex coniuge che chiede il contributo. Tale sentenza ha affermato il principio secondo il quale, in tema di assegno di divorzio, è necessario passare dal criterio del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio a quello basato sull'indipendenza economica
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dell'ex coniuge;
con onere della prova, circa i requisiti per l'ottenimento dell'assegno, in capo all'ex coniuge che lo richiede.
La questione dibattuta è stata rimessa al vaglio delle Sezioni Unite, che, con la su citata sentenza, sono dunque intervenute risolvendo il contrasto che si era creato sul tema.
Secondo tale sentenza, la sussistenza del diritto all'assegno di divorzio va valutata in base ad un criterio composito che tenga anche conto del tenore di vita goduto durante il matrimonio ma non soltanto di questo.
Le Sezioni Unite, hanno affermato il principio secondo il quale, l'assegno di divorzio ha natura assistenziale, compensativa e perequativa.
Ai fini del riconoscimento dell'assegno, si deve adottare un criterio composito che, alla luce della valutazione comparativa delle rispettive condizioni economico-patrimoniali, dia particolare rilievo al contributo fornito dall'ex coniuge richiedente alla formazione del patrimonio comune e personale.
I parametri su cui fondare l'entità del mantenimento, consistono nella durata del matrimonio, le potenzialità reddituali future e l'età dell'avente diritto.
Tale criterio composito si basa sui principi costituzionali di pari dignità e di solidarietà che permeano l'unione matrimoniale anche dopo lo scioglimento del vincolo.
Il contributo fornito alla conduzione della vita familiare, costituisce, infatti, il frutto di decisioni comuni di entrambi i coniugi, libere e responsabili che possono incidere sul profilo economico-patrimoniale di ciascuno di essi dopo la fine dell'unione matrimoniale.
Pertanto, anche al coniuge economicamente più debole va riconosciuto l'impegno e il contributo personale alla conduzione del ménage familiare.
La nuova lettura della norma di cui all'art. 5 della Legge su Divorzio, offerta dalle Sezioni Unite, fa sì che il diritto all'assegno di divorzio, non dipenda più
soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'esigenza di consentire al coniuge privo di mezzi adeguati il ripristino del tenore
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di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico-
patrimoniale delle parti.
Vi è, in altre parole, la valorizzazione della funzione compensativa dell'assegno, con un sostanziale discostamento sia dall'orientamento tradizionale sia da quello offerto dalla sentenza n.11504/2017, e con una applicazione dei criteri previsti dal legislatore per il riconoscimento dell'assegno divorzile che assicura una tutela alle situazioni caratterizzate da un dislivello reddituale conseguente alle comuni determinazioni assunte dalle parti nella conduzione della vita familiare. In tal modo si realizza una funzione assistenziale ma soprattutto compensativa, e senza che il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio rappresenti l' obiettivo, unico ed esclusivo, perseguito con il riconoscimento del diritto all'assegno divorzile.
Applicando i principi esposti al caso in esame osserva, innanzitutto, il
Collegio, che non è chiara la situazione economico-patrimoniale complessiva della resistente. La stessa infatti produce la dichiarazione dei redditi 2023, dalla quale emerge un reddito complessivo di 6700 €, e produce altresì l'estratto conto corrente, dal quale emerge un saldo di 4600 €. Dalla dichiarazione risulta poi essere proprietaria al 100% di un immobile e al 50% di un altro immobile, di cui però non fa menzione nelle proprie difese, non specificando per quale motivo tali immobili non vengono dalla stessa utilizzati quale propria abitazione. Produce inoltre un contratto di affitto, non registrato, e che peraltro sembra essere stato stipulato con un parente o comunque con un soggetto che reca il suo stesso cognome, e da ultimo produce un documento (doc. 10) dal quale emergerebbe la stipula di due mutui,
rispettivamente con rata di 430,00 euro e di 357,00 euro mensili , senza ulteriori chiarimenti, e stipulati comunque nel 2017. È evidente quindi che sussistono delle incongruenze posto che con redditi dichiarati non potrebbe coprire i debiti contratti.
Allo stesso modo non è chiaro perché la stessa non ponga a reddito, o comunque non utilizzi, gli immobili a lei intestati. Peraltro tale situazione economica patrimoniale è
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rimasta invariata rispetto agli anni del matrimonio e all'epoca della separazione, in cui la stessa si è dichiarata economicamente autosufficiente (non avendo fornito alcuna prova della presunta minaccia subita ai fini dell'accettazione dell'accordo di separazione ed essendo peraltro contraddittoria la sua stessa ricostruzione, secondo cui, da un lato, la stessa sarebbe stata minacciata dal marito, dall'altro, però, il marito le avrebbe promesso di continuare a mantenerla).
Non essendo quindi chiara la situazione economica della resistente non può
ritenersi sussistente una disparità tra economica tra i coniugi e una condizione di indigenza della moglie, tale da ritenere sussistente una funzione assistenziale dell'assegno divorzile.
A ben vedere, non può dirsi sussistente neanche una funzione compensativa-
perequativa, non solo per la breve durata del matrimonio (7 anni) e per la mancanza di figli, ma anche perché non vi è prova del contributo fornito al menage familiare da parte della resistente o dei sacrifici lavorativi posti in essere. Quanto alla contribuzione al manage familiare, è la stessa resistente a sostenere di essere stata mantenuta dal marito e non può rilevare in questa sede l'assistenza morale e materiale fornita in occasione della malattia del marito, tale assistenza non ha infatti di certo inciso sulle capacità di produrre reddito del ricorrente. Quanto ai sacrifici lavorativi non vi è prova del nesso causale tra l'assistenza fornita al marito e l'andamento negativo dell'attività , posto che i debiti risultano contratti già nell'anno
2017 ( cfr. doc. 10) e i redditi della resistente risultano invariati negli anni. Appare
peraltro strano che la resistente abbia perseverato in un'attività che è in perdita ormai da diversi anni, come dalla stessa dedotto.
Non sussistono quindi i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della resistente e va quindi revocato l'assegno provvisorio fissato in sede presidenziale, con decorrenza dalla presente pronuncia, trattandosi di valutazioni effettuate all'esito dell'istruttoria.
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Sulle spese di lite.
Tenuto conto della natura del giudizio e della soccombenza della resistente,
esistono giustificate ragione per compensare le spese di lite nella misura della metà,
con condanna della resistente alla refusione della residua metà delle spese, secondo i parametri del Dm 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando, in via definitiva, nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1. rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente, con revoca dell'assegno provvisorio dalla presente pronuncia;
2. spese di lite compensate per la metà;
3. condanna alla refusione in favore di CP_1 Parte_1
della residua metà delle spese di lite , che liquida in €3.808, oltre iva e cpa come per legge.
Così deciso in Mantova in camera di consiglio il 03/04/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.Valeria Monti Dott.Giorgio Bertola
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