Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/06/2025, n. 1930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1930 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati: dott.ssa Vincenza Totaro Presidente dott. Sebastiano Napolitano Consigliere dott. Arturo Avolio Consigliere relatore riunita in camera di consiglio il 15.5.2025 ha pronunciato in grado di appello
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1546/2023 del Ruolo Generale Sezione Lavoro, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Ennio Grassini, Parte_1
APPELLANTE
E
, in persona del legale rappresentante, rapp.to e difeso dall'Avv. Agnese Grassia, CP_1
APPELLATO
OGGETTO: Impiego pubblico contrattualizzato. Medico convenzionato per continuità assistenziale. Guardia Medica. Attività lavorativa distrettuale aggiuntiva svolta in ambulatorio sito in comune diverso da quello del presidio di appartenenza. Rimborso spese di accesso. Mancata corresponsione dall'anno 2016. Ripetizione dall'anno 2011. Indennità di missione/trasferta. Differenze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente , medico convenzionato di medicina generale dell' Parte_2 CP_1
premesso di aver svolto attività di continuità assistenziale – ex -, in primo grado ha CP_2
adito adiva il Tribunale di Santa Maria Capua Vertere, in funzione di Giudice del Lavoro, e sulla premessa di aver maturato le competenze spettanti in ragione del cd. recupero rimborso spese di accesso, rimborso chilometrico, per l'attività lavorativa distrettuale aggiuntiva, svolta in ambulatorio esterno al Comune di residenza, percorrendo, durante ciascun accesso, km 41 per tratta, ha lamentato
Cont che dal mese di marzo 2016 l' resistente aveva illegittimamente sospeso il pagamento delle
Con sentenza n.12 del 2023, pubblicata il 5.1.2023, il Tribunale adito ha rigettato le domande proposte dal ricorrente in quanto lo stesso non avrebbe compiutamente allegato i fatti costitutivi della pretesa e, in particolare, la indispensabilità dell'utilizzo del mezzo proprio e l'autorizzazione dell'ente pubblico di appartenenza.
Avverso detta pronuncia il ha proposto appello lamentando, innanzitutto, l'errata Pt_1
Cont valutazione delle allegazioni e, nel merito, la illegittima applicazione, da parte dell' del complessivo quadro normativo e contrattuale, disciplinante il riconoscimento dell'emolumento in parola, illegittimamente sospeso, trattenuto e non corrisposto.
Si è costituita l'appellata che ha contestato in diritto la fondatezza dell'appello insistendo per la conferma della sentenza di primo grado.
All'odierna udienza, sostituita dalla trattazione scritta ex artt.127 c.3 e 127 ter, acquisite le note dei procuratori delle parti, la Corte ha deciso la causa con trattazione scritta come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Deve, innanzitutto, rilevarsi che, come correttamente argomentato dal lavoratore, le ragioni della sospensione dell'erogazione dell'emolumento e della richiesta di ripetizione dell'indebito sono da Cont individuarsi in argomentazioni giuridiche non avendo mai, l' convenuta, messo in discussione, nelle note impugnate, la indispensabilità dell'utilizzo del mezzo proprio e la carenza di autorizzazione. Del resto, le somme venivano regolarmene pagate fino alla decisione di interromperne l'erogazione e di recuperare gli arretrati,
Nel merito la prospettazione dell'appellante è fondata e, ai sensi dell'art. 118 d.att.c.p.c. va fatto rinvio al precedente reso da questa sezione con sentenza n. 3944 del 2024.
Le seguenti circostanze incontestate o coperte da giudicato interno vanno “escluse dal tema d'indagine” (cfr. ex multis Cass. civ. sez. VI 20 dicembre 2016, n.26395) e, pertanto, sono sottratte all'onere probatorio gravante su una delle parti.
Cont
1.1. L'appellante era medico convenzionato con l' Controparte e prestava servizio presso il
Comune di Dragoni (CE).
1.1.1 Ai sensi dell'accordo collettivo nazionale vigente e dell'Accordo integrativo, il medico convenzionato per la continuità assistenziale poteva essere ammesso a completare il suo orario in attività distrettuali sino ad un impegno di 38 ore settimanali.
1.1.2 L'appellante era stato quindi autorizzato, in virtù delle previsioni contrattuali vigenti, a prestare attività lavorativa aggiuntiva di continuità assistenziale prestando 14 ore di lavoro settimanali presso il distretto n. 15 in Piedimonte Matese, ove effettuava 2 accessi settimanali percorrendo una distanza di circa 41 km, distretto diverso da quello del presidio di appartenenza.
1.2 A decorrere dal mese di marzo 2016, tale rimborso chilometrico non era stato più corrisposto
Cont dall' appellata, con riguardo agli accessi dal mese di Marzo 2016 e il datore di lavoro aveva preteso la restituzione dell'importo a decorrere dall'anno 2011, richiamando l'art. 6 del d.l. n.78/2010.
2. Il thema decidendum reintrodotto dai motivi di gravame attiene, dunque, all'accertamento del diritto del ricorrente al rimborso chilometrico – spese di accesso - spettante in conseguenza delle spese sostenute per il viaggio con l'uso del mezzo proprio mezzo per raggiungere l'ambulatorio esterno al Comune di residenza (41 Km andata e ritorno), ove si recava per lo svolgimento di attività aggiuntiva di completamento orario, per il periodo dal 2011 sino al mese di dicembre 2016.
Cont
2.1 Il ricorrente deduce l'omesso adempimento, con riguardo alla predetta causa, da parte dell' dal mese di marzo al mese di dicembre 2016, nonché l'illegittimità della ripetizione delle somme erogate dal 2011 sino al marzo 2016, limitatamente al predetto percorso chilometrico.
3. Orbene l'art.4 Capo III dell'Accordo Integrativo regionale per la medicina Generale pubblicato sul
BURC. N. 32 del 21.07.2003 prevede, per i “medici di continuità assistenziale, senza altri rapporti di lavoro compatibili, nelle attività distrettuali con incremento dell'impegno orario settimanale sino alla concorrenza del massimale orario di 38 ore” “l'aggiunta” al “trattamento economico previsto dall'art.9”, “del rimborso spesa chilometrico in misura eguale al personale dipendente per attività svolte in comune diversi da quella del presidio di appartenenza”.
4. Il D.L. n. 78/2010 convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122, all'art. 6 comma 12 ha previsto che a decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni Pubbliche non possono effettuare spese per “missioni” del personale dipendente salvo quelle ivi specificate e che gli atti posti in violazione a tale norma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.
4.1 In assenza di una definizione legale, la giurisprudenza considera trasferta (o missione) lo spostamento del lavoratore in un luogo diverso da quello dove egli esegue normalmente la propria attività.
4.1.1 In ogni caso, si tratta di uno spostamento provvisorio e temporaneo, la cui durata dipende dall'esaurimento dello scopo per il quale lo spostamento è stato disposto da parte del datore di lavoro.
4.2 La diversità tra le “spese di accesso”, che vengono corrisposte ai medici convenzionati in funzione degli spostamenti che i professionisti compiono dal comune di residenza al luogo di lavoro, da quelle di trasferta/missione, è stata recentemente ribadita dalla Suprema Corte – cfr.Cass. sent. n. 12075 del
6 maggio 2024 - laddove ha precisato che queste ultime a differenza delle prime sono riconosciute per spostamenti temporanei – intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro – dal luogo in cui la prestazione lavorativa viene ordinariamente effettuata a quello richiesto dal datore, necessariamente individuato in comune diverso.
5. Nel caso in esame vertendosi in tema di indennità corrisposte al medico per svolgere attività di ambulatorio al di fuori del proprio comune di residenza, fattispecie, ontologicamente, differente da quella della trasferta comandata al di fuori del comune della sede di lavoro (cfr Cassazione, pronunce nn. 2124, 2126 e, 2184, tutte del 2024) consistente, quest'ultima, in spostamenti temporanei del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa in comune diverso da quello ove essa è ordinariamente effettuata, spostamenti intervenuti su richiesta e nell'interesse del datore di lavoro, ne consegue l'inapplicabilità dell'art. 6 comma 12 del D.L. n. 78/2010 convertito in L. 30 luglio 2010 n. 122, relativo specificamente alle spese per “missioni” del personale dipendente.
6. È appena il caso di aggiungere che con differenti decisioni la Corte di cassazione si è pronunciata in merito alla effettiva natura di tali indennità, precisando che le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell'incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al comune di residenza vengono percepite a titolo di rimborso spese, sicché hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d'opera e non sono assimilabili alla retribuzione e la loro quantificazione è determinata non con criterio forfettario, ossia sganciata dall'effettivo esborso sostenuto dal prestatore d'opera, ma con specifica parametrazione al chilometraggio percorso e al costo del carburante rilevato (cfr Cassazione nn. 6793/2015 e
30624/2021).
7. A quanto esposto consegue che l'appello è fondato, con conseguente riforma dell'impugnata
Cont sentenza nel senso che l'originaria domanda dell'appellante va accolta con condanna dell' appellata a corrispondere all'appellante la somma lorda di euro 5.589,10 a titolo di rimborso spese di accesso oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo;
8. In considerazione dell'oggettiva opinabilità delle questioni interpretative coinvolte nel presente contenzioso, e dei recentissimi interventi della S.C. che solo incidentalmente risolvono la controversia, reputa la Corte equo, anche nel contesto ordinamentale di cui al vigente art. 92 c.p.c., come d'altronde temperato da Corte Cost. n. 77 del 2018, dichiarare integralmente compensate, tra le parti, le spese di lite del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, accoglie l'originaria domanda dell'appellante e per l'effetto condanna l' a corrispondere all'appellante la somma lorda CP_1
di euro 5.589,10 titolo di rimborso spese di accesso, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del diritto sino al soddisfo;
Compensa le spese del grado tra le parti.
Così deciso in Napoli in data 15 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Arturo Avolio Dott.ssa Vincenza Totaro