Articolo 81 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 80Articolo 82
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9 ottobre 2010
Art. 81. Separazione dei detenuti secondo il grado 1. Nelle carceri giudiziarie militari, gli ufficiali sono tenuti separati dai sottufficiali e questi ultimi dai graduati e militari di truppa. 2. Gli ufficiali sono tenuti separati fra loro, secondo il grado che rivestono.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010