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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 01/04/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2958/2024
VERBALE DI UDIENZA del 1° aprile 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Caterina Simonetta, che si riporta al ricorso chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate
Per parte resistente, l'avv. Clelia Condello per delega dell'avv. Dario CP_1
Cosimo Adornato e dell'Avv. Ilario Maio, la quale si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GOP
Si ritira in Camera di Consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N.2958 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Caterina Simonetta (C.F.: , giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
– C.F. Controparte_2
- con Sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del P.IVA_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Avv. ti tribunale Ilario Maio (CF: ) e Dario C.F._3
Adornato (c.f. ), in forza di procura generale alle liti a C.F._4
rogito a rogito Notaio Dott. del 22.03.2024, rep. n.37875/ì Persona_1
raccolta n. 7313, del 22.03.2024, in atti;
resistente
OGGETTO: indebito indennità di disoccupazione NASPI
Dando lettura all'esito della Camera di Consiglio alle ore dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 24.10.2024, l'odierno ricorrente ha convenuto avanti il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro l' esponendo di aver ricevuto dall'Ente convenuto il provvedimento di CP_1
indebito n. 18605976, relativa all'indennità di disoccupazione naspi, con la quale l' sede di Reggio Calabria, lo invitava a versare l'importo di Euro CP_1
2.673,00 corrispondente a prestazione Naspi non spettante per la seguente motivazione: “Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione degli stessi”. Successivamente , la ricorrente provvedeva ad inoltrare formale ricorso amministrativo, rigettato, con delibera n. 2420921 del 29.02.2024.
A sostegno della propria pretesa deduceva che la richiesta di recupero somme di cui all'atto impugnato era illegittima per intervenuta prescrizione del credito, in quanto la fattispecie, oggetto di causa, va sussunta nell'alveo dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e, come tale, soggiace al termine prescrizionale decennale, di cui all'art. 2946 c.c..
Pertanto, concludeva chiedendo di”: dichiarare illegittimo e annullare di conseguenza il provvedimento di “recupero somme indebitamente percepite su prestazione DISOCCUPAZIONE AGRICOLA della sig.ra ” Persona_2
con cui l' intima alla Sig.ra il pagamento dell'importo complessivo di euro CP_1
2.673,00;- condannare l' alla restituzione di quanto eventualmente già CP_1
illegittimamente trattenuto sulla pensione. Con vittoria di spese e competenze”
Regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti si costituiva in giudizio l' il quale rappresentava che parte ricorrente non contestava d'avere CP_1
percepito indebitamente il trattamento di disoccupazione agricola, ma si limitava ad eccepire l'intervenuta prescrizione decennale trovando applicazione nel caso di specie l'art. 2033 c.c. A sostegno della propria pretesa deduceva che la ricorrente risultava aver lavorato nell'anno 2007, come bracciante agricola, per n. 151 giornate agricole presso l'azienda agricola
“ c.f. , che era stata sottoposta ad Parte_2 C.F._5
accertamento ispettivo, il cui esito aveva comportato la cancellazione delle giornate agricole, per il suddetto anno, sulla posizione assicurativa della ricorrente (vedi documentazione in atti), pertanto, in data 03/02/2017, la domanda di disoccupazione agricola, della ricorrente, relativa all'anno 2007 era stata riesaminata d'ufficio e respinta per il motivo che la richiedente: ”non risulta iscritta negli elenchi agricoli”. Circostanza, questa, che aveva generato l'indebito, a carico della stessa, per la somma percepita a tale titolo, pari ad €
2.673,00, comunicatole in data 16/02/2017, alla quale comunicazione erano succeduti altri solleciti, come da documentazione versata in atti.
Successivamente, con la raccomandata del 24.08.2023 si comunicava alla ricorrente che l'importo di €.2.673,00 sarebbe stato recuperato sulla pensione
VO n. 12020242, di cui la stessa era divenuta titolare, attraverso una trattenuta per n. 25 rate mensili, a partire dalla prima rata utile. Pertanto, nessuna prescrizione era intervenuta. Quindi, concludeva, chiedendo di” Rigettare il ricorso in quanto infondato. Il tutto con spese e competenza come per legge”.
All'udienza del 1° aprile 2025, il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione.
"... Il ricorso è infondato, per le motivazioni che di seguito verranno addotte.
"... Nel caso in esame, il fatto genetico della pretesa creditoria è dato dall'impugnazione del provvedimento con il quale l' comunicava CP_1
all'odierna ricorrente il “recupero di somme indebitamente percepite su prestazione DISOCCUPAZIONE AGRICOLA. La ricorrente lamenta il superamento del termine prescrizionale decennale previsto per il recupero dell'indebito, in quanto illegittimo per intervenuta prescrizione.
Va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione. Quanto alla decorrenza del termine decennale, deve tenersi in considerazione anche quanto sostenuto dalla Cassazione (sentenza n. 10828/15), secondo cui “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”.
Ebbene, a fronte della eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, era onere dell' fornire prova di avere validamente interrotto il termine di CP_1
prescrizione ordinario di dieci anni di cui all'art 2946. Siffatta prova è stata fornita. La prestazione indebita di cui si discute quindi è stata corrisposta in data 29.07.2008 e, dunque, anche a voler seguire le contestazioni di controparte, il diritto non sarebbe, in ogni caso, prescritto in quanto l'atto interruttivo menzionato in ricorso, assumendo che si trattare dell'unico atto, “la lettera del
05.12.2018”,è precedente al decennio e pertanto, intervenuto prima della maturazione della prescrizione. L' nel caso di specie ha provato, vedi CP_1
documentazione allegata in atti, l''interruzione dei termini di prescrizione della propria pretesa. Osserva il giudicante che, quindi, essendovi prova, agli atti del giudizio, di atti interruttivi del termine di prescrizione con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite, il credito vantato dall' non può ritenersi prescritto . CP_1 Parte ricorrente nulla prova relativamente all'effettivo rapporto di lavoro, limitandosi solo ad eccepire l'avvenuta prescrizione.
"... Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta, della basa complessità delle questioni trattate. ..." (cfr. Tribunale di Sciacca, Sentenza n.
59/2025 del 06-02-2025)
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1
che liquida in complessivi € 886,00, oltre IVA , CPA, ove dovute.
Palmi, 1° Aprile 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo
SEZIONE CIVILE
Controversie di lavoro e previdenza
Proc. N. 2958/2024
VERBALE DI UDIENZA del 1° aprile 2025
Sono presenti:
Per il ricorrente l'avv. Caterina Simonetta, che si riporta al ricorso chiedendo l'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate
Per parte resistente, l'avv. Clelia Condello per delega dell'avv. Dario CP_1
Cosimo Adornato e dell'Avv. Ilario Maio, la quale si riporta alla propria memoria di costituzione e chiede l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
IL GOP
Si ritira in Camera di Consiglio
Ritenuta la causa matura per la decisione e invitate le parti alla discussione, decide ex art 429 cpc, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro, in persona del GOP, Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo, nella causa iscritta al N.2958 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno
2024 vertente TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall' Avv. Parte_1 C.F._1
Caterina Simonetta (C.F.: , giusta procura in atti;
C.F._2
ricorrente
E
– C.F. Controparte_2
- con Sede in Roma, via Ciro il Grande, 21, in persona del P.IVA_1
Presidente legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli
Avv.ti Avv. ti tribunale Ilario Maio (CF: ) e Dario C.F._3
Adornato (c.f. ), in forza di procura generale alle liti a C.F._4
rogito a rogito Notaio Dott. del 22.03.2024, rep. n.37875/ì Persona_1
raccolta n. 7313, del 22.03.2024, in atti;
resistente
OGGETTO: indebito indennità di disoccupazione NASPI
Dando lettura all'esito della Camera di Consiglio alle ore dei seguenti
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente in data 24.10.2024, l'odierno ricorrente ha convenuto avanti il Tribunale di Palmi, in funzione di giudice del lavoro l' esponendo di aver ricevuto dall'Ente convenuto il provvedimento di CP_1
indebito n. 18605976, relativa all'indennità di disoccupazione naspi, con la quale l' sede di Reggio Calabria, lo invitava a versare l'importo di Euro CP_1
2.673,00 corrispondente a prestazione Naspi non spettante per la seguente motivazione: “Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione degli stessi”. Successivamente , la ricorrente provvedeva ad inoltrare formale ricorso amministrativo, rigettato, con delibera n. 2420921 del 29.02.2024.
A sostegno della propria pretesa deduceva che la richiesta di recupero somme di cui all'atto impugnato era illegittima per intervenuta prescrizione del credito, in quanto la fattispecie, oggetto di causa, va sussunta nell'alveo dell'indebito oggettivo ex art. 2033 c.c. e, come tale, soggiace al termine prescrizionale decennale, di cui all'art. 2946 c.c..
Pertanto, concludeva chiedendo di”: dichiarare illegittimo e annullare di conseguenza il provvedimento di “recupero somme indebitamente percepite su prestazione DISOCCUPAZIONE AGRICOLA della sig.ra ” Persona_2
con cui l' intima alla Sig.ra il pagamento dell'importo complessivo di euro CP_1
2.673,00;- condannare l' alla restituzione di quanto eventualmente già CP_1
illegittimamente trattenuto sulla pensione. Con vittoria di spese e competenze”
Regolarmente instaurato il contraddittorio tra le parti si costituiva in giudizio l' il quale rappresentava che parte ricorrente non contestava d'avere CP_1
percepito indebitamente il trattamento di disoccupazione agricola, ma si limitava ad eccepire l'intervenuta prescrizione decennale trovando applicazione nel caso di specie l'art. 2033 c.c. A sostegno della propria pretesa deduceva che la ricorrente risultava aver lavorato nell'anno 2007, come bracciante agricola, per n. 151 giornate agricole presso l'azienda agricola
“ c.f. , che era stata sottoposta ad Parte_2 C.F._5
accertamento ispettivo, il cui esito aveva comportato la cancellazione delle giornate agricole, per il suddetto anno, sulla posizione assicurativa della ricorrente (vedi documentazione in atti), pertanto, in data 03/02/2017, la domanda di disoccupazione agricola, della ricorrente, relativa all'anno 2007 era stata riesaminata d'ufficio e respinta per il motivo che la richiedente: ”non risulta iscritta negli elenchi agricoli”. Circostanza, questa, che aveva generato l'indebito, a carico della stessa, per la somma percepita a tale titolo, pari ad €
2.673,00, comunicatole in data 16/02/2017, alla quale comunicazione erano succeduti altri solleciti, come da documentazione versata in atti.
Successivamente, con la raccomandata del 24.08.2023 si comunicava alla ricorrente che l'importo di €.2.673,00 sarebbe stato recuperato sulla pensione
VO n. 12020242, di cui la stessa era divenuta titolare, attraverso una trattenuta per n. 25 rate mensili, a partire dalla prima rata utile. Pertanto, nessuna prescrizione era intervenuta. Quindi, concludeva, chiedendo di” Rigettare il ricorso in quanto infondato. Il tutto con spese e competenza come per legge”.
All'udienza del 1° aprile 2025, il giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha invitato le parti alla discussione.
"... Il ricorso è infondato, per le motivazioni che di seguito verranno addotte.
"... Nel caso in esame, il fatto genetico della pretesa creditoria è dato dall'impugnazione del provvedimento con il quale l' comunicava CP_1
all'odierna ricorrente il “recupero di somme indebitamente percepite su prestazione DISOCCUPAZIONE AGRICOLA. La ricorrente lamenta il superamento del termine prescrizionale decennale previsto per il recupero dell'indebito, in quanto illegittimo per intervenuta prescrizione.
Va premesso che, nel caso in cui sussistano le condizioni per la ripetibilità di somme indebitamente erogate, il relativo diritto di credito soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale che decorre dalla data in cui è stato effettuato il pagamento indebito;
qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere comunicate dall'interessato, il termine della prescrizione decorre dalla data della comunicazione. Quanto alla decorrenza del termine decennale, deve tenersi in considerazione anche quanto sostenuto dalla Cassazione (sentenza n. 10828/15), secondo cui “l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento”.
Ebbene, a fronte della eccezione di prescrizione sollevata dalla ricorrente, era onere dell' fornire prova di avere validamente interrotto il termine di CP_1
prescrizione ordinario di dieci anni di cui all'art 2946. Siffatta prova è stata fornita. La prestazione indebita di cui si discute quindi è stata corrisposta in data 29.07.2008 e, dunque, anche a voler seguire le contestazioni di controparte, il diritto non sarebbe, in ogni caso, prescritto in quanto l'atto interruttivo menzionato in ricorso, assumendo che si trattare dell'unico atto, “la lettera del
05.12.2018”,è precedente al decennio e pertanto, intervenuto prima della maturazione della prescrizione. L' nel caso di specie ha provato, vedi CP_1
documentazione allegata in atti, l''interruzione dei termini di prescrizione della propria pretesa. Osserva il giudicante che, quindi, essendovi prova, agli atti del giudizio, di atti interruttivi del termine di prescrizione con riferimento alla richiesta di restituzione delle somme indebitamente percepite, il credito vantato dall' non può ritenersi prescritto . CP_1 Parte ricorrente nulla prova relativamente all'effettivo rapporto di lavoro, limitandosi solo ad eccepire l'avvenuta prescrizione.
"... Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. mod., tenuto conto del valore della lite e dell'attività processuale svolta, della basa complessità delle questioni trattate. ..." (cfr. Tribunale di Sciacca, Sentenza n.
59/2025 del 06-02-2025)
P.Q.M.
Il Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, definitivamente pronunciando:
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' CP_1
che liquida in complessivi € 886,00, oltre IVA , CPA, ove dovute.
Palmi, 1° Aprile 2025
Il GOP
Dott.ssa Gemma Maria Cotroneo