Art. 1.
Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano, fissato con legge 8 febbraio 1971, n. 79 , in lire 160 milioni viene aumentato a lire 250 milioni con decorrenza 1 gennaio 1974.
Il contributo annuo a favore del Club alpino italiano, fissato con legge 8 febbraio 1971, n. 79 , in lire 160 milioni viene aumentato a lire 250 milioni con decorrenza 1 gennaio 1974.