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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/04/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4814/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Piave n. 36, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Concetta Piacente che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., indennità di accompagnamento, handicap
in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, non riconosciuto in sede amministrativa.
1 Il c.t.u. dott. , nominato in prima istanza, ha riconosciuto il requisito Persona_1
sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 con decorrenza dal 24.10.2022 e non ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica in relazione al requisito sanitario per l'indennità di
CP_ accompagnamento, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito del quale l' si
è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed è stata disposta altra c.t.u.
con il dott. . CP_2
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Per il requisito sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge
104/1992 non vi sono state contestazioni delle parti in relazione alle conclusioni rese nella prima fase del giudizio dal c.t.u. dott. , sicché deve dichiararsi la sussistenza del Per_1
requisito sanitario indicato con decorrenza dal 24.10.2022.
Per il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, la c.t.u. espletata dal dott.
nella seconda fase del giudizio ha confermato l'assenza del requisito sanitario CP_2
indicato con valutazione che può condividersi, anche considerando che è concorde con la prima c.t.u. in ordine alla mancanza dei requisiti per la prestazione richiesta.
Per questi motivi
la domanda va rigettata, aggiungendosi che non può darsi seguito in questa sede alle valutazioni del c.t.u. circa una eventuale e futura sottoposizione della ricorrente a terapie radianti e oncologiche.
2 Le spese di lite (per entrambe le fasi del procedimento) si compensano, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della parte ricorrente in ragione della soccombenza in ordine all'oggetto del giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la sussistenza per la parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 con decorrenza dal
24.10.2022;
rigetta nel reso la domanda;
compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico della parte ricorrente
. Parte_1
Si comunichi
Cosenza, 14.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4814/2023 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Piave n. 36, presso lo Parte_1
studio dell'Avv. Concetta Piacente che la rappresenta e difende - ricorrente
E
, in persona del Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Cosenza, Piazza Loreto n.
22/A presso l'ufficio legale dell' , rappresentato e difeso dagli Avv.ti Umberto CP_1
Ferrato e Marcello Carnovale - resistente
Oggetto: procedimento ex art. 445 bis c.p.c., indennità di accompagnamento, handicap
in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992.
Conclusioni delle parti: come in atti
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio con procedimento per a.t.p.o. assumendo che sussisteva il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, non riconosciuto in sede amministrativa.
1 Il c.t.u. dott. , nominato in prima istanza, ha riconosciuto il requisito Persona_1
sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 con decorrenza dal 24.10.2022 e non ha riconosciuto il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento.
A seguito di contestazione e di ricorso in opposizione, con il quale è stata affermata l'erroneità della valutazione medica in relazione al requisito sanitario per l'indennità di
CP_ accompagnamento, si è instaurato il presente procedimento nell'ambito del quale l' si
è costituito in giudizio chiedendo il rigetto della domanda ed è stata disposta altra c.t.u.
con il dott. . CP_2
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata all'11.4.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
Le parti hanno depositato note scritte.
Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte.
Per il requisito sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge
104/1992 non vi sono state contestazioni delle parti in relazione alle conclusioni rese nella prima fase del giudizio dal c.t.u. dott. , sicché deve dichiararsi la sussistenza del Per_1
requisito sanitario indicato con decorrenza dal 24.10.2022.
Per il requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento, la c.t.u. espletata dal dott.
nella seconda fase del giudizio ha confermato l'assenza del requisito sanitario CP_2
indicato con valutazione che può condividersi, anche considerando che è concorde con la prima c.t.u. in ordine alla mancanza dei requisiti per la prestazione richiesta.
Per questi motivi
la domanda va rigettata, aggiungendosi che non può darsi seguito in questa sede alle valutazioni del c.t.u. circa una eventuale e futura sottoposizione della ricorrente a terapie radianti e oncologiche.
2 Le spese di lite (per entrambe le fasi del procedimento) si compensano, in ragione dell'accoglimento parziale della domanda.
Le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, sono poste a carico della parte ricorrente in ragione della soccombenza in ordine all'oggetto del giudizio di opposizione ex art. 445 bis, comma 6, c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
dichiara la sussistenza per la parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per l'handicap in condizioni di gravità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992 con decorrenza dal
24.10.2022;
rigetta nel reso la domanda;
compensa le spese di lite;
pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico della parte ricorrente
. Parte_1
Si comunichi
Cosenza, 14.4.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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