Sentenza 30 aprile 2014
Massime • 3
In tema di stupefacenti, il principio dell'applicazione della disciplina più favorevole, determinatasi per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 2014 con riferimento al trattamento sanzionatorio relativo ai delitti previsti dall'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 in relazione alle "droghe leggere", ed il conseguente dovere di rideterminare la pena, non trova applicazione quando gli stessi costituiscono reati-satellite, poiché, nell'istituto della continuazione, una volta individuata la "violazione più grave", i reati meno gravi perdono la loro autonomia sanzionatoria, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevino i limiti legali della pena prevista per i singoli reati satelliti. (Fattispecie in cui la pena base era stata determinata avendo riguardo al delitto associativo previsto dall'art. 74, comma sesto, d.P.R. n. 309 del 1990).
In tema di stupefacenti, per i reati commessi prima della data di entrata in vigore dell'art. 2 D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10 - che ha trasformato il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, da circostanza attenuante in ipotesi autonoma di reato - la pena inflitta utilizzando i parametri edittali antecedenti alla novella legislativa non è illegale quando rientri dei parametri edittali vigenti.
L'inammissibilità del ricorso in cassazione, per manifesta infondatezza o mancanza di specificità dei motivi, non consente l'applicazione dello "ius superveniens più favorevole". (Fattispecie relativa all'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto per il fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, d.P.R. 309/90).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/04/2014, n. 27066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27066 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 30/04/2014
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - N. 1145
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - rel. Consigliere - N. 41350/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TT DO, n. 26/07/1977 a SAN SEVERO;
2) IE NA, n. 20/03/1987 a SAN GIOVANNI ROTONDO;
3) ZZ IR, n. 17/05/1980 a FOGGIA;
4) IT AT, n. 13/08/1970 a SAN SEVERO;
5) MA IC, n. 31/05/1962 a SANNICANDRO GARGANICO;
6) RE AT, n. 11/12/1980 a FOGGIA;
7) TT AL, n. 15/02/1975 a SAN SEVERO;
8) TT VA, n. 5/03/1979 a SAN MARCO IN LAMIS;
9) DI AL PI, n. 12/01/1962 a FOGGIA;
10) AN TR, n. 17/10/1971 a SAN GIOVANNI ROTONDO;
11) DI NT AT, n. 14/02/1986 a TORREMAGGIORE;
12) NTMITRO IC IO, n. 19/11/1989 a SAN GIOVANNI ROTONDO;
13) DE AT IU LE, n. 14/01/1990 a SAN GIOVANNI ROTONDO;
14) AR AZ, n. 25/03/1981 a LEOMBERG (D);
avverso la sentenza della Corte d'appello di BARI in data 26/11/2012;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Alessio Scarcella;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. D'AMBROSIO V., che ha chiesto: a) dichiararsi inammissibili i ricorsi IE NA, AR AZ, DE AT IU LE, IT AT, MA IC, RE AT e DI AL
PI; b) rigettarsi i ricorsi di AN TR, DI NT AT, TT IV e TT LE;
c) annullarsi con rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, in accoglimento del motivo di ricorso riguardante la violazione dell'art. 597 c.p.p. quanto a TT IC nonché, quanto a ZZ IR e NTMITRO IC IO, per illegalità della pena a seguito della declaratoria di incostituzionalità operata dalla sentenza n. 32/2014 in relazione al T.U. Stup., art. 73; d) rigetto dei ricorsi, nel resto;
udite le conclusioni dell'Avv. E. Censano (per i ricorrenti FR IV, FR IC, FR LE, LL RO, SI TT, TR LE e RE TT) e dell'Avv. M. Donatacci (per i ricorrenti FR IC, Di VI ER, PI RA, De CA US EM e EL TA), non comparsi gli Avvocati G. Chiariello (per il ricorrente IN PI) e F. P. Sisto (per il ricorrente Di ON TT), che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. I predetti imputati hanno proposto ricorso, alcuni personalmente, altri a mezzo dei rispettivi difensori fiduciari (o anche procuratori speciali cassazionisti) avverso la sentenza della Corte d'appello di BARI, emessa in data 26/11/2012, depositata in data 22/02/2013, con cui, in riforma della sentenza GUP Tribunale di Bari del 12/07/2011, è stata rideterminata la pena inflitta dal primo giudice, nei seguenti termini:
1) per TT AL, anni 6 e mesi 6 di reclusione (concesse le attenuanti generiche);
2) per TT DO, anni 4 e mesi 4 di reclusione (concesse le attenuanti generiche);
3) per AN TR, anni 4 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa (concesse le attenuanti generiche);
4) per DI AL PI, anni 3 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa (concesse le attenuanti generiche e l'attenuante del T.U. Stup., art. 73, comma 5, anche per il capo n. 52);
5) per TT VA, anni 3 e mesi 3 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa (concesse le attenuanti generiche);
6) per IE NA, anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 5.000,00 di multa (concesse le attenuanti generiche e pena sospesa);
7) per DE AT IU LE, anni 3 di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa (concesse le attenuanti generiche);
8) per IP AB AT, anni 4 di reclusione ed Euro 14.000,00 di multa (concesse le attenuanti generiche);
9) per ZZ IR, anni 3 e mesi 8 di reclusione ed Euro 40.000,00 di multa (unificato il reato di cui al capo 217, con quello di cui alla sentenza Corte d'Appello di Bari del 28/11/2008, irr. 20/07/2009);
10)per DI NT AT, anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa (concesse le attenuanti generiche);
11) per IT AT, anni 2 e mesi 6 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa (concesse le attenuanti generiche);
12) per RE AT, anni 1 e mesi 2 di reclusione ed Euro 3.000,00 di multa (concesse le attenuanti generiche);
13) per NTMITRO IC IO, anni 2 e mesi 4 di reclusione ed Euro 8.000,00 di multa (concesse le attenuanti generiche);
14) per AR AZ, anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 10.000,00 di multa (concesse le attenuanti generiche). Agli imputati erano stati ascritti i delitti di cui al T.U. Stup. art. 74, (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, in particolare produzione di marijuana e detenzione, messa in vendita, offerta, distribuzione, cessione a fini di spaccio e commercializzazione di eroina, cocaina e marijuana ed hashish, con i ruoli per ciascuno di essi indicati nell'imputazione sub 1), nonché T.U. Stup., art. 73, (si tratta delle numerose imputazioni contestate a ciascun ricorrente, singolarmente od in concorso, meglio descritte nella decisione impugnata).
2. Con il ricorso proposto dal difensore fiduciario cassazionista avv. E. Censano, nell'interesse di TT AL, TT DO e TT VA vengono dedotti quattro motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 2.1. Deduce, con il primo motivo, l'illegittimità della pena inflitta a FR IC per violazione del disposto dell'art. 597 c.p.p., commi 3 e 4. In sintesi, si duole il ricorrente che, in difetto di impugnazione del PM, mentre la pena detentiva era stata determinata dal primo giudice per la continuazione ad anni 2 di reclusione (6 mesi per ciascuna delle imputazioni di cui ai capi 61, 66, 70 e 74), la Corte territoriale aveva aumentato la pena a titolo di continuazione in anni 3 e mesi 2 di reclusione.
Ne conseguirebbe che l'aggravamento della pena indicata per i reati satellite violerebbe il divieto di "reformatio in peius" sancito dall'art. 597 c.p.p., dovendo la nozione di pena comprendere non soltanto il risultato finale della sanzione, ma anche tutti gli elementi che concorrono al computo di essa.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, l'illegittimità della pena inflitta a FR LE per violazione dell'art. 81, cpv., c.p. nonché vizio di motivazione.
In sintesi, sebbene i giudici d'appello hanno riconosciuto le attenuanti generiche, la riduzione è stata operata solo sulla pena base, lasciando invariata la sanzione prevista per i reati satellite, senza motivare in ordine a tale scelta. Ne consegue che la sentenza impugnata, sul punto, sarebbe illegittima, quantomeno per carenza di motivazione, non avendo indicato la Corte territoriale i motivi che hanno condotto alla mancata applicazione delle attenuanti generiche per i reati satellite.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, l'illegittimità della sentenza nei confronti di FR IV, per non aver riformato quella di primo grado nella parte in cui aveva disposto la revoca dell'indulto, considerato che l'imputato, in sede di appello, non aveva riportato una condanna superiore ai due anni di reclusione per alcuno dei fatti per cui è intervenuta la sentenza di condanna.
2.4. Deduce, con il quarto motivo, l'illegittimità della sentenza nei confronti di tutti e tre i ricorrenti nella parte in cui ha confermato la disposta confisca dei beni nei loro confronti. In sintesi, i giudici d'appello avrebbero travisato i presupposti indefettibili per disporre la confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies;
ed invero, nessuno dei tre ricorrenti è stato condannato per uno dei reati previsti dalla norma citata, che, invece, esclude espressamente l'ipotesi del T.U. Stup., art. 73, comma 5; ne', peraltro, può ritenersi che la condanna per il reato associativo, come riqualificato, possa giustificare il disposto provvedimento di confisca, atteso il consolidato principio di diritto che ritiene l'ipotesi di cui al T.U. Stup., art. 74, comma 6, non una forma attenuata di associazione, ma un'ipotesi di associazione semplice ex art. 416 c.p.. Ne consegue, quindi, che la condanna dei ricorrenti per il delitto di cui al T.U. Stup., art. 74, comma 6, non può legittimare la presunzione semplice indicata dall'art. 12 sexies legge citata, in quanto l'associazione per commettere fatti di lieve entità costituisce una vera e propria figura autonoma di reato e non un'ipotesi attenuata di associazione T.U. Stup., ex art. 74. Infine, rileva che - quanto al FR LE - l'immobile confiscatogli era a lui pervenuto procedendo allo scioglimento della comunione ereditaria, essendo in origine di proprietà dei nonni materni, descrivendo le conseguenti vicende di fatto da cui discenderebbe che, non poteva disporsi la confisca o, quantomeno, che la stessa andava esclusa con riferimento alla quota di 1/4 appartenuta in precedenza alla madre, la quale avrebbe reso solo una fittizia dichiarazione di quietanza in sede di stipula del rogito notarile.
3. Con il ricorso proposto dal difensore fiduciario cassazionista avv. M. Donatacci, nell'interesse di TT DO, viene dedotto un unico, articolato, motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 3.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di mancanza ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e contraddittorietà della stessa.
In sintesi, si duole il ricorrente per aver la Corte d'appello confermato la confisca di alcuni beni del ricorrente (in particolare di un'abitazione di modestissimo valore composta da un unico piano di mq. 48 con annesso deposito interrato di mq. 13, acquistata in data 16/03/2005, nonché la nuda proprietà di un garage - bottega di mq. 36 acquistato in data 21/04/2006); la documentazione prodotta dalla difesa in appello per giustificare la lecita provenienza di tali cespiti, sarebbe stata disattesa e non considerata;
in particolare, la motivazione della sentenza (v. pag. 34) non fornirebbe una logica spiegazione alla confisca, non esistendo sproporzione tra i redditi del medesimo ed i beni confiscati, come confermato da una relazione di consulenza giurata di tipo tecnico - contabile, consulenza disattesa dai giudici d'appello; la Corte territoriale non avrebbe, poi, considerato l'ampia documentazione fotografica dei beni confiscati, che dimostra la modestissima entità e dimensione degli stessi, a comprova dell'inesistenza della sproporzione tra i redditi del ricorrente e della madre con il valore dei beni confiscati;
la sentenza sarebbe, ancora, priva di motivazione ed illogica nella parte in cui ritiene indimostrato il rapporto di convivenza tra il ricorrente e la madre nell'abitazione confiscata, come emergerebbe anche dalle dichiarazioni di alcuni testi (La Porta ES, D'BB GI e la stessa madre del ricorrente); la sentenza, poi, non avrebbe considerato la massima di esperienza per la quale chi vuole occultare un bene acquistato con proventi illeciti, solitamente lo intesta ad altre persone e non a se stesso (diversamente, la provenienza lecita del denaro per acquistare il bene confiscato si evince dal fatto che la madre del ricorrente ha intestato il bene al figlio convivente nella consapevolezza della lecita provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto), circostanza non adeguatamente sviluppata e considerata dalla Corte territoriale;
ancora, la sentenza erroneamente duce l'illecita provenienza del denaro utilizzato per l'acquisto della casa dall'asserita mancanza di qualsiasi forma di tracciabilità della somma che la madre ha speso per acquistare l'unica casa di proprietà e nella loro disponibilità, cui si aggiunge l'importante dato temporale dell'acquisto, di gran lunga antecedente alla commissione dei fatti oggetto del processo e coincidente con il prepensionamento della madre del ricorrente;
infine, la sentenza sarebbe illogica nella parte in cui motiva la confisca nonostante risulti che i beni siano stati acquistati nel 2005 e nel 2006, dunque in epoca antecedente ai fatti per cui si è proceduto, poiché tale dato temporale è rilevante, atteso che i fatti sono stati commessi alla fine dell'anno 2007 e nell'anno 2008, dunque fatti che non possono avere ripercussioni su atti leciti ed antecedenti, in quanto l'acquisto degli immobili non rappresenta ne' il prezzo ne' il profitto del reato commesso successivamente.
4. Con il ricorso proposto dal difensore fiduciario cassazionista, nell'interesse di AN TR, vengono dedotti tre motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 4.1. Deduce, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 129 e 530 c.p.p.. La Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che dalle risultanze investigative emergeva la prova della non colpevolezza del ricorrente, quantomeno sotto il profilo dell'elemento psicologico, ciò che avrebbe imposto una pronuncia assolutoria.
4.2. Deduce, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. c), per inosservanza dell'art. 125 c.p.p..
4.3. Deduce, con il terzo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per difetto, contraddittorietà ed illogicità
della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. La pena in concreto irrogata avrebbe dovuto essere diminuita;
nella specie, gli indici di cui all'art. 133 c.p., avrebbero dovuto indurre i giudici d'appello ad irrogare una pena inferiore;
non vi sarebbe, sul punto, alcuna motivazione e la determinazione della pena appare sproporzionata rispetto ai parametri dell'art. 133 c.p. ed alla valutazione completa delle risultanze processuali.
5. Con il ricorso proposto dal difensore fiduciario cassazionista, nell'interesse di DI AL PI, viene dedotto un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 5.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
La condanna del ricorrente non sarebbe congrua rispetto al fatto storico ed alla posizione dell'imputato; la sentenza non avrebbe vagliato criticamente le argomentazioni difensive, la motivazione sarebbe insufficiente e priva di ogni coerenza logico - fattuale nella corretta determinazione della pena.
6. Con il ricorso proposto dal difensore fiduciario - procuratore speciale cassazionista, nell'interesse di AR AZ, viene dedotto un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 6.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.
La corte territoriale non avrebbe criticamente vagliato le argomentazioni difensive in ordine ad una pena più contenuta;
la motivazione sarebbe insufficiente e priva di ogni coerenza logico - fattuale nella corretta determinazione della pena;
la pena inflitta, pertanto, non sarebbe congrua rispetto al fatto storico ed eccessiva rispetto alla reale entità del fatto.
7. Con il ricorso proposto dal difensore fiduciario cassazionista, nell'interesse di ZZ IR, IT AT, MA IC e RE AT, vengono dedotti due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p..
7.1. Deducono, con il primo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
La motivazione sarebbe assente in merito alla responsabilità dei ricorrenti;
nessuna giustificazione sarebbe stata fornita, ne' tantomeno dalla sentenza emergono elementi di reità.
7.2. Deducono, con il secondo motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), per erronea applicazione di legge.
La motivazione sarebbe assente in merito al rigetto del riconoscimento delle attenuanti generiche.
8. Con il ricorso proposto dal difensore fiduciario - procuratore speciale cassazionista, nell'interesse di DE AT IU LE, viene dedotto un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 8.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e contraddittorietà della motivazione.
La pena inflitta al ricorrente risulterebbe essere eccessiva;
l'imputato è stato condannato per episodi di piccolo spaccio di cui al T.U. Stup., art. 73, comma 5; all'imputato sono state concesse le attenuanti generiche, ma non sarebbe stata considerata la lieve entità del fatto;
egli ha commesso i fatti quando ancora era infraventunenne, ciò che, alla luce delle concesse attenuanti, avrebbe dovuto indurre ad un più mite trattamento sanzionatorio;
la sentenza d'appello è priva di motivazione sul punto della commisurazione della pena e non giustifica le ragioni per le quali non è stato concesso un più mite trattamento sanzionatorio;
la motivazione sarebbe insufficiente e priva di ogni coerenza logico - fattuale nella corretta determinazione della pena.
9. Con il ricorso proposto dal difensore fiduciario - procuratore speciale cassazionista, nell'interesse di IE NA, viene dedotto un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 9.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza e illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato e contraddittorietà della motivazione.
La sentenza di appello ha confermato la disposta confisca di Euro 3.445,00 rinvenuti nell'abitazione della ricorrente;
sarebbe stata disattesa la documentazione probatoria prodotta dalla difesa a comprova della lecita disponibilità della somma, proveniente per gran parte da una vincita alla lotteria (biglietto acquistato il 24/04/2010) e, per una residua parte, quale regalo fattole da una zia il giorno del suo compleanno in data 20/03/2010 per acquistare un climatizzatore;
la copia del biglietto vincente prodotto e la dichiarazione del titolare della tabaccheria dove era stato acquistato e dove la vincita era stata pagata in contanti non sarebbero state adeguatamente valorizzate dalla Corte territoriale, con conseguente vizio motivazionale in quanto non viene giustificata dai giudici la confisca della somma;
la ricorrente, peraltro, è stata condannata per l'unico episodio di cui al T.U. Stup., art. 73, comma 5, mentre la stessa è stata assolta dal più grave reato di cui al T.U. Stup., art. 74; in definitiva, quindi, la motivazione sarebbe insufficiente e priva di ogni coerenza logico - fattuale, non avendo fatto riferimento alle prove della difesa.
10. Con il ricorso proposto dal difensore fiduciario cassazionista, nell'interesse di DI NT AT, viene dedotto un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 10.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), per evidente carenza e/o assenza di motivazione in ordine alla quantificazione e/o congruità della pena irrogata. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe insufficiente, concretizzandosi nella mera elencazione e/o descrizione dell'iter seguito dalla Corte territoriale nel calcolo materiale della pena, senza valutare adeguatamente il quantum del trattamento sanzionatorio, pur dando atto degli elementi a favore del ricorrente;
i giudici di appello non avrebbero motivato l'esercizio del potere di determinazione della pena, applicando una pena severa ad un soggetto subordinato.
11. Con il ricorso proposto personalmente da NTMITRO IC IO, viene dedotto un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. c.p.p.. 11.1. Deduce, con tale motivo, il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. b), per violazione dell'art. 163 c.p., comma 3. I fatti per cui è intervenuta condanna sono stati commessi quando il ricorrente era infraventunenne;
nonostante espressa richiesta del difensore di riconoscere il beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., comma 3, di essa non risulta traccia nei verbali di udienza, sebbene il presidente del collegio avesse sollecitato il cancelliere a prenderne nota;
si chiede a questa Corte di rettificare la sentenza concedendo il beneficio o, in subordine, annullare con rinvio l'impugnata sentenza.
12. Con separati atti depositati presso la Cancelleria di questa Corte in data 29 aprile 2014 nell'interesse dei ricorrenti TT LE, TT IV, IT AT e ZZ IR (Avv. E. Censano) nonché IE NA, IT AT, DI AL PI, DE AT IU LE, AR AZ e TT IC (Avv. M. Donatacci), hanno chiesto a questa Corte l'annullamento dell'impugnata sentenza in punto di trattamento sanzionatorio, a seguito sia dell'entrata in vigore del D.L. n. 146 del 2013 (conv. in L. n. 10 del 2014) che ha modificato la pena prevista per il reato di cui al T.U. Stup., art. 73, comma 5 sia della declaratoria di incostituzionalità operata con la sentenza 25 febbraio 2014, n. 32, che ha reintrodotto la disciplina sanzionatoria per le cosiddette droghe leggere (tabelle 2 e 4) anteriore alle modifiche operate al T.U. Stup., art. 73, dal D.L. n. 272 del 2005, conv. in L. n. 49 del 2006. CONSIDERATO IN DIRITTO
13. Tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza, salvo quello proposto nell'interesse del ricorrente TT DO, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio, essendo quest'ultimo ricorso, nel resto, parimenti inammissibile.
14. Atteso il tenore parzialmente omogeneo di alcuni dei ricorsi proposti contro l'impugnata sentenza si procederà, per gli stessi, alla trattazione unitaria dei relativi profili di doglianza, differenziandosi, invece, l'esame per quei ricorsi (e quei motivi di ricorso) che meritano un'autonoma trattazione ponendo questioni giuridiche diverse rispetto a quelle proposte da ciascun ricorrente o da ciascuno gruppo di ricorrenti.
15. Tanto premesso in via sistematica, ritiene il Collegio di poter affrontare, per primo, l'unico profilo di doglianza ritenuto meritevole di accoglimento, ossia il primo motivo proposto nell'interesse del ricorrente TT DO dall'Avv. M. Censano.
In sintesi, il ricorrente si duole per aver irrogato il giudice d'appello la pena in aumento a titolo di continuazione in misura superiore a quella inflitta dal giudice di prime cure, in palese violazione del divieto di reformatio in peius sancito dall'art. 597 c.p.p.. La doglianza è fondata.
Ed invero, il ricorrente è stato dichiarato colpevole dei reati di cui ai capi 1), 2), 61), 66), 70) e 74 e - escluse le contestate aggravanti di cui al T.U. Stup., art. 74, comma 5 ed art. 80, comma 2, e ritenuta sussistente sia l'ipotesi, per il reato associativo, del T.U. Stup., art. 74, comma 6, sia, per tutte le imputazioni, l'ipotesi di cui al T.U. Stup., art. 73, comma 5, - unificati i reati sotto il vincolo della continuazione, ritenuta quella contestata al capo 1) la più grave, ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 416 c.p., comma 1, con l'aumento ai sensi del T.U. Stup., art. 74, comma 3, e la diminuente per il rito abbreviato richiesto, veniva condannato dalla Corte d'appello alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione. Dalla lettura dell'impugnata sentenza (pag. 17) emerge che al medesimo, in accoglimento dell'appello, la Corte territoriale riconosceva le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, così rideterminando la pena finale: p.b. per il più grave reato di cui al capo 1), anni 5 di reclusione, ridotta ad anni 3 e mesi 4 per le generiche prevalenti, aumentata per la continuazione ad anni 6 e mesi 6 di reclusione, ridotta per il rito alla pena di anni 4 e mesi 4 di reclusione.
Evidente è l'errore commesso dalla Corte territoriale, avendo i giudici pugliesi disposto un aumento per la continuazione di anni 3 e mesi 2 di reclusione, laddove, diversamente, il giudice di prime cure aveva disposto a titolo di aumento per la continuazione una pena complessiva di anni 2 di reclusione (pari a mesi 6 di reclusione per ciascuno dei fatti in continuazione come ascritti ai capi 61, 66, 70 e 74: v. pag. 365 sentenza di primo grado), in palese violazione del disposto di cui all'art. 597 c.p.p.. Ed invero, come reiteratamente affermato dal Massimo Consesso di questa Corte (Sez. U, n. 40910 del 27/09/2005 - dep. 10/11/2005, William Morales, Rv. 232066; Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014 - dep. 14/04/2014, C, Rv. 258653), nel giudizio di appello, il divieto di reformatio in peius della sentenza impugnata dall'imputato non riguarda solo l'entità complessiva della pena, ma tutti gli elementi autonomi che concorrono alla sua determinazione. In applicazione di tale principio, dunque, il giudice di appello, ove, in accoglimento del gravame dell'imputato, operi il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p. in termini di prevalenza tra le attenuanti generiche e le contestate aggravanti, per l'effetto irrogando una sanzione inferiore a quella applicata in precedenza (art. 597 c.p.p., comma 4), ove non muti la pena base individuata dal secondo giudice rispetto a quella individuata dal primo (come nel caso in esame) non può determinare l'aumento a titolo di continuazione in misura superiore rispetto a quella determinata in primo grado, pena la violazione del divieto di reformatio in peius.
È appena il caso di precisare che, proprio per quanto sopra precisato, non ricorrono, nel caso in esame, le condizioni di cui alla recente decisione delle Sezioni Unite (Sez. U, n. 16208 del 27/03/2014 - dep. 14/04/2014, C, Rv. 258653) per escludere la violazione del divieto di "reformatio in peius": ed infatti, l'esclusione della violazione dell'art. 597 c.p.p. - come chiarito nell'autorevole arresto delle Sezioni Unite - discende solo nel caso in cui, a seguito della "mutazione" in appello la struttura del reato continuato (come avviene se la regiudicanda satellite diventa quella più grave o cambia la qualificazione giuridica di quest'ultima), il giudice dell'impugnazione apporti per uno dei fatti unificati dall'identità del disegno criminoso un aumento maggiore rispetto a quello ritenuto dal primo giudice, pur non irrogando una pena complessivamente maggiore;
diversamente, nella ipotesi in cui il giudice dell'appello sia chiamato a giudicare della stessa sequenza di reati avvinti dal cumulo giuridico (come nel caso in esame, in cui - come detto - la pena base individuata dal giudice d'appello è quella stessa individuata dal primo giudice), in tal caso "rinviene adeguata giustificazione la preclusione a non rivedere in termini peggiorativi non soltanto l'esito finale del meccanismo normativo di quantificazione del cumulo, ma anche i singoli parametri di commisurazione di ciascun segmento che compone quel cumulo" (v. SS.UU. sentenza n. 16208/2014, in motivazione). Accolto, pertanto, il motivo di ricorso, questa Corte può tuttavia procedere alla rettificazione della pena complessiva in applicazione del disposto dell'art. 619 c.p.p., uniformando l'aumento a titolo di continuazione a quello disposto dal primo giudice e riducendo la pena nella misura fissa determinata dalla legge per il rito prescelto, così calcolata: pena base anni 5 di reclusione, ridotta per l'art. 62 bis c.p. prevalente ad anni 3 e mesi 4 di reclusione, aumentata ex art. 81 cpv c.p. ad anni 5 e mesi 4 di reclusione (aumento quindi determinato nella misura di anni 2 di reclusione, come disposto dal primo giudice), pena infine ridotta ex art. 442 c.p.p. nella misura finale di anni 3, mesi 6 e gg. 20 di reclusione.
16. Manifestamente infondati sono, diversamente, i residui motivi di ricorso proposti dall'Avv. E. Censano nell'interesse dei ricorrenti TT LE, TT IV e TT IC.
16.1. Quanto, anzitutto, al motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente TT LE, con cui si censura l'impugnata sentenza per la presunta violazione dell'art. 81 cpv. c.p. in relazione alla pena a quest'ultimo irrogata dai giudici pugliesi, per aver gli stessi applicato la riduzione di pena per le attenuanti generiche solo rispetto alla pena base e non anche ai reati satelliti, non è ravvisabile il dedotto vizio. Ed invero, come già in precedenza affermato da questa Corte, nel reato continuato, la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche deve essere applicata alla più grave delle violazioni al fine di stabilire la pena base, mentre delle circostanze attenuanti inerenti alle violazioni meno gravi si deve tenere conto soltanto per determinare la misura dell'aumento da apportare alla pena base (Sez. 2^, n. 7818 del 11/03/1992 - dep. 08/07/1992, P.M. in proc. Serra, Rv. 191062).
Quanto, poi, all'ulteriore doglianza mossa nell'interesse del predetto ricorrente relativamente alla questione dell'immobile confiscatogli (v. pagg. 7 segg. ricorso Avv. E. Censano), con cui si censura l'impugnata sentenza per aver confermato la confisca nonostante non fosse stato dimostrato l'avvenuto pagamento delle quote (in particolare quella della madre La Porta Incoronata), sicché - secondo la prospettazione difensiva - non sarebbe stato possibile disporre la confisca del cespite in questione (o quantomeno andava esclusa la confisca con riferimento alla quota di 1/4 appartenuta in precedenza alla madre del ricorrente, che avrebbe reso solo una fittizia dichiarazione di quietanza in sede di stipula del rogito notarile), trattasi, all'evidenza, di censura in fatto, con cui il ricorrente chiede a questa Corte di svolgere un sindacato di merito sul risultato dalla valutazione probatoria operata dai giudici di appello, operazione assolutamente preclusa in questa sede di legittimità.
Ed invero, come più volte affermato da questa Corte, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (v., per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).
16.2. Quanto, poi, al motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente TT IV, con cui si censura l'impugnata sentenza per non aver riformato quella di primo grado nella parte in cui aveva disposto la revoca dell'indulto, non avendo lo stesso riportato in appello una condanna superiore ai due anni di reclusione, la manifesta infondatezza del medesimo è percepibile ictu oculi, atteso che la pena inflitta in appello al predetto ricorrente è di anni 3 e mesi 3 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa.
16.3. Quanto, infine, al motivo di ricorso proposto nell'interesse comune di tutti e tre i ricorrenti TT LE, TT IV e TT IC, con cui si censura l'impugnata sentenza per aver confermato la disposta confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies, ritenendo erroneamente i giudici di appello di poter applicare la misura ablatoria essendo stata pronunciata condanna per il delitto di cui al T.U. Stup., art. 74, comma 6, lo stesso appare infondato. Ed invero, il D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies (conv. con modd. in L. 7 agosto 1992, n. 356), sotto la rubrica "Ipotesi particolari di confisca", dispone -
per quanto qui di interesse - che "Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'art. 444 c.p.p. per taluno dei delitti previsti dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, art. (omissis) 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e art. 74 approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, (omissis)". L'art. 12 sexies, dunque, richiama integralmente la fattispecie di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 ivi compresa, dunque, anche l'ipotesi di cui al comma 6 di tale ultima norma che, in relazione al delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, prevede l'applicabilità quoad poenam del disposto dell'art. 416 c.p., commi 1 e 2. "Se l'associazione è costituita per commettere i fatti descritti dall'art. 73, al comma 5". Milita, invero, a favore dell'applicabilità della confisca L. n. 356 del 1992, ex art. 12 sexies una ragione di ordine normativo (Ubi
lex voluit dixit, ubi noluit tacuit). Ed infatti, ove il legislatore avesse voluto escludere dai casi di applicabilità di tale ipotesi di confisca speciale la previsione del T.U. Stup., art. 74, comma 6 avrebbe operato analogamente a quanto previsto a proposito della previsione del T.U. Stup., art. 73, in relazione alla quale ha espressamente disposto l'esclusione di detta confisca nell'ipotesi del comma 5.
Il silenzio del legislatore sul punto, pertanto, permette di ritenere che l'integrale richiamo alla previsione del T.U. Stup., art. 74, operato dall'art. 12 sexies citato, consenta al giudice di disporre la speciale confisca anche laddove - come nel caso in esame - sia stata inflitta una pena per il delitto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6. 17. Quanto, ancora, al ricorrente TT IC (nonché alla ricorrente IE NA), deve poi procedersi all'esame del ricorso proposto nell'interesse di questi ultimi dall'Avv. M. Donatacci, con cui si deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. e), con riferimento alla conferma della disposta confisca relativamente all'unità immobiliare per il TT IC ed alla somma di denaro di Euro 3.445,00 per la IE NA. Ambedue i motivi sono manifestamente infondati.
Ed invero, la sentenza impugnata dedica, quanto alla posizione TT IC, una motivazione ampia ed adeguata (v. pagg. 35/36) che consente di ritenere corretto il giudizio espresso dai giudici di appello in ordine all'esistenza di una notevole sproporzione tra il patrimonio del ricorrente, i redditi dichiarati e l'attività lavorativa svolta, sì da ricondurre quanto in sequestro all'attività illecita di spaccio posta in essere dal predetto. La sentenza impugnata, peraltro, contrariamente a quanto dedotto in ricorso, prende puntuale ed argomentata posizione sulle deduzioni difensive che miravano a giustificare la lecita provenienza di quanto sequestrato in relazione all'inesistenza delle sproporzione tra i redditi del ricorrente e della madre;
in tal senso, chiarisce puntualmente la decisione impugnata che: a) non risulta dimostrata la circostanza che il ricorrente abbia acquistato quanto sequestratogli con i proventi del lavoro della madre;
b) le dichiarazioni di quest'ultima - a fronte degli atti pubblici di vendita che individuano il ricorrente quale acquirente - non risultano supportate da alcun elemento di prova degli esborsi effettuati a favore del figlio;
c) non v'è alcuna prova dell'esistenza di redditi lavorativi "in nero" percepiti dal ricorrente.
Infine, correttamente i giudici di appello fanno coerente applicazione dei principi più volte affermati da questa Corte nel ritenere irrilevante la circostanza che quanto sequestrato al ricorrente fosse stato acquistato in epoca antecedente alla commissione dei reati per cui si procede, atteso che, per giurisprudenza consolidata, la condanna per uno dei reati indicati nel D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies, commi 1 e 2, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 1992, n. 356 (modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa) comporta la confisca dei beni nella disponibilità del condannato, allorché, da un lato, sia provata l'esistenza di una sproporzione tra il reddito da lui dichiarato o i proventi della sua attività economica e il valore economico di detti beni e, dall'altro, non risulti una giustificazione credibile circa la provenienza di essi. Di talché, essendo irrilevante il requisito della "pertinenzialità" del bene rispetto al reato per cui si è proceduto, la confisca dei singoli beni non è esclusa per il fatto che essi siano stati acquisiti in epoca anteriore o successiva al reato per cui è intervenuta condanna o che il loro valore superi il provento del medesimo reato (V. Corte Cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18; per tutte, Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 - dep. 19/01/2004, ONlla, Rv. 226490). Quanto alla IE NA, la sentenza impugnata dedica una motivazione ampia ed adeguata (v. pag. 35) che consente di ritenere corretto il giudizio espresso dai giudici di appello in ordine alla riconducibilità della somma in sequestro all'attività illecita di spaccio posta in essere dalla donna.
In particolare, i giudici, nell'esaminare le deduzioni difensive quanto alla provenienza della somma (parte provento di una vincita e parte provento di una regalia da parte della madre), evidenziano come gli elementi offerti a sostegno della tesi della lecita provenienza (fotocopia parzialmente illeggibile del tagliando del lotto vincente;
dichiarazioni del titolare della tabaccheria di aver pagato la somma alla ricorrente;
dichiarazioni dei suoceri della donna e delle testi AC NA e AC FE) non fossero sufficienti a comprovare tale liceità per le ragioni ivi esposte, del tutto scevre dai dedotti vizi motivazionali.
Sul punto, non va dimenticato che gli accertamenti (giudizio ricostruttivo dei fatti) e gli apprezzamenti (giudizio valutativo dei fatti) cui il giudice del merito sia pervenuto attraverso l'esame delle prove, sorretto - come nella fattispecie concreta che ci occupa - da adeguata motivazione esente da errori logici e giuridici, sono sottratti al sindacato di legittimità e non possono essere investiti dalla censura di difetto o contraddittorietà della motivazione solo perché contrari agli assunti del ricorrente;
ne consegue che tra le doglianze proponibili quali mezzi di ricorso, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., non rientrano, salvo il controllo estrinseco della congruità
e logicità della motivazione: a) quelle relative alla valutazione delle prove, specie se implicanti la soluzione di contrasti testimoniali;
b) la scelta tra divergenti versioni ed interpretazioni;
c) l'indagine sull'attendibilità dei testimoni e sulle risultanze peritali (v., ad esempio: Sez. 2^, n. 20806 del 05/05/2011 - dep. 25/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 18. Inammissibili per genericità sono i ricorsi proposti nell'interesse dei ricorrenti AN TR, DI AL PI, AR AZ e DE AT IU LE, che, per l'omogeneità delle censure proposte, possono essere unitariamente trattati.
Ed invero, in tutti e quattro i ricorsi in esame, si muovono generiche censure di mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata, limitandosi i ricorrenti ad enunciare l'esistenza di vizi dell'apparato logico-argomentativo della decisione, difettando tuttavia qualsiasi seria argomentazione critica rispetto alla motivazione. Ove, infatti, la doglianza riguardi la pretesa erroneità nella valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito nell'esercizio del potere discrezionale demandatogli dall'ordinamento processuale vigente, il ricorso è inammissibile - perché generico - quando, come nel caso in esame, i motivi difettino di qualunque riferimento alle fonti probatorie di cui si assume l'omessa od errata considerazione o la travisante interpretazione da parte del giudice e di una meditata critica al giudizio valutativo da quest'ultimo espresso, risolvendosi in astratte censure avverso la disamina del materiale probatorio effettuata nella decisione impugnata.
Pacifico è, del resto che, ai fini della configurabilità dell'ipotesi di inammissibilità dell'impugnazione per genericità dei motivi, in quest'ultima rientra non solo la aspecificità dei motivi stessi, ma anche la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentative della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 1^, n. 4521 del 20/01/2005 - dep. 08/02/2005, Orrù, Rv. 230751).
Analogamente, per il AN TR, non hanno pregio i profili di doglianza con cui il ricorrente censura l'impugnata sentenza sul trattamento sanzionatorio per la presunta violazione dei criteri indicati dall'art. 133 c.p., avendo infatti la Corte territoriale (v., in particolare, pag. 15) correttamente chiarito le ragioni della determinazione del relativo trattamento sanzionatorio (v., sul tema della genericità con riferimento alla presunta scorretta valutazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p.: Sez. 6^, n. 39247 del 12/07/2013 - dep. 23/09/2013, Tartaglione, Rv. 257434). 19. Parimenti inammissibili si appalesano i ricorsi proposti nell'interesse dei ricorrenti ZZ IR, IT AT, MA IC e RE AT dall'Avv. E. Censano. 19.1. Quanto al motivo, comune a tutti i ricorrenti, attinente alla presunta assenza di motivazione in merito alla responsabilità dei ricorrenti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti, l'inammissibilità dei medesimi discende - quanto ai ricorrenti IT AT e RE AT - dalla circostanza per la quale ambedue i ricorrenti risultano aver rinunciato al motivo di appello sulla responsabilità, insistendo solo sulle doglianze afferenti il trattamento sanzionatorio e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Ed invero, poiché, ex art. 597 c.p.p., comma 1, l'effetto devolutivo dell'impugnazione circoscrive la cognizione del giudice del gravame ai soli punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, una volta che essi costituiscano oggetto di rinuncia, non può il giudice di appello prenderli in considerazione, ne' può farlo il giudice di legittimità sulla base di un'ipotetica implicita revoca di tale rinuncia, stante l'irrevocabilità di tutti i negozi processuali, ancorché unilaterali;
ne consegue che deve ritenersi inammissibile per genericità del motivo il ricorso per cassazione che, prospettando la violazione dell'obbligo di motivazione sul profilo della responsabilità, non indica elementi concreti in forza dei quali il giudice d'appello avrebbe dovuto pronunciarsi sul punto, dopo che l'imputato aveva rinunciato ai motivi di appello sul tema della responsabilità (v., ad es., Sez. 2^, n. 3593 del 03/12/2010 - dep. 01/02/2011, Izzo, Rv. 249269; Sez. 7^, n. 46280 del 12/11/2009 - dep. 02/12/2009, Liemonte, Rv. 245495).
Quanto, poi, all'analogo profilo di doglianza proposto dai ricorrenti ZZ IR e MA IC, per i quali non è intervenuta in appello alcuna dichiarazione di parziale rinuncia ai motivi di gravame, lo stesso si appalesa manifestamente infondato, avendo i giudici pugliesi adeguatamente motivato in ordine alle ragioni fondato il giudizio di colpevolezza per entrambi (v. pagg. 23/26 quanto alla posizione ZZ IR e pagg. 29/33 quanto alla posizione MA IC). Valgono, per ambedue i profili di doglianza mossi in relazione alla posizione di tali ricorrenti, le medesime considerazioni svolte in precedenza al 18, essendosi limitati i ricorrenti ad enunciare l'esistenza di vizi dell'apparato logico - argomentativo della decisione, difettando tuttavia qualsiasi seria argomentazione critica rispetto alla motivazione. Anche per detti motivi, pertanto, s'impone il giudizio di inammissibilità in quanto generici.
19.2. Quanto, infine, all'ulteriore profilo di doglianza comune, mosso dai ricorrenti ZZ IR, IT AT, MA IC e RE AT, in relazione alla presunta assenza di motivazione in merito al rigetto da parte della Corte territoriale delle circostanze attenuanti generiche, l'inammissibilità del medesimo emerge dalla semplice lettura dell'impugnata sentenza che dedica puntualmente, per il MA IC, un'adeguata e sufficiente motivazione a sostegno del loro diniego (v., in particolare, la pag. 33 dell'impugnata sentenza, in cui si chiarisce che dagli atti e dal complessivo contegno processuale del ricorrente, pur a fronte di una condotta assai grave, questi non ha mostrato alcun segno di resipiscenza, ne' sono emerse ragioni di ordine positivo tali da giustificarne la concessione).
Trattasi di motivazione che, pur nell'estrema sinteticità del suo apparato, non merita censura, avendo la Corte espresso una giustificazione in ordine al diniego, laddove, diversamente, il ricorrente si limita a dedurre una pretesa assenza di motivazione sul punto senza svolgere alcuna critica specifica alle argomentazioni dei giudici pugliesi. Ancora una volta dev'essere ricordato che il requisito della specificità dei motivi a cui è condizionata l'ammissibilità del mezzo di gravame, comporta non solo l'onere di dedurre le censure che l'imputato intende muovere su punti circoscritti della decisione, ma anche l'onere di indicare in modo preciso e dettagliato gli elementi di fatto e di diritto che si pongono a base delle censure;
ciò perché solo in tale caso il giudice dell'impugnazione è posto in grado di valutare la validità o meno di ogni singola censura, confrontando le argomentazioni sviluppate a supporto dell'impugnazione con la motivazione del provvedimento contro cui essa è diretta.
Singolare, infine, è il motivo di ricorso proposto da ZZ IR, IT AT e RE AT in merito alla presunta mancanza di motivazione circa il diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche;
ed invero, risulta pacificamente dalla lettura dell'impugnata sentenza che ciascuno di essi ha avuto riconosciuto l'art. 62 bis c.p. (v., in particolare, quanto esposto a pag. 16 per IT AT e RE AT ed a pag. 26 per ZZ IR), donde la censura si appalesa manifestamente infondata. 20. Analogo giudizio di inammissibilità si impone, a giudizio del Collegio, con riferimento al motivo di ricorso proposto nell'interesse di DI NT AT, con cui la difesa deduce il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., alla lett. e) dolendosi per la carenza e/o l'assenza di motivazione in ordine alla quantificazione e/o alla congruità della pena irrogata.
Sul punto, al fine di evidenziarne la manifesta infondatezza, è sufficiente in questa sede richiamare quanto esposto a pag. 16 dell'impugnata sentenza, in cui i giudici giustificano il riconoscimento delle attenuanti generiche con l'incensuratezza ed il comportamento processuale del reo, pervenendo ad una rimodulazione della pena finale in termini di minore severità, esprimendo un giudizio di "congruità" della stessa;
a pag. 18, poi, nel determinare il calcolo della pena con riferimento al ricorrente, si procede alla individuazione del reato più grave in quello indicato al capo 244 relativo alla detenzione a fini di spaccio di un quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina, riconosciuta l'ipotesi dell'art. 73, comma 5 procedendo poi alla riduzione della pena per le attenuanti generiche e ad un aumento contenuto per la continuazione per ciascuno dei residui reati ed applicando la riduzione per il rito. Il richiamo al requisito della "congruità" della pena, in tale ipotesi, deve ritenersi sufficiente a giustificare la determinazione del trattamento sanzionatorio applicato al ricorrente, anche alla luce della pena oggi prevista per il reato di cui al T.U. Stup., art. 73, comma 5 (reclusione da uno a cinque anni e multa da Euro 3.000,00 a Euro 26.000,99, pena così determinata a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, art. 1, comma 1, applicabile alla data della decisione assunta da questo Collegio). Ed invero, l'irrogazione di una pena base pari (o di poco superiore al medio edittale, come nel caso di specie) non richiede una specifica motivazione in ordine ai criteri soggettivi ed oggettivi elencati dall'art. 133 c.p., essendo sufficiente che il giudice si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 c.p. (v., ad esempio: Sez. 4^, n. 21294 del 20/03/2013 - dep. 17/05/2013, Serratore, Rv. 256197).
21. Quanto, ancora, al ricorso proposto nell'interesse di NTMITRO IC IO con cui il ricorrente si duole per non essere stata concessa dalla Corte territoriale la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 c.p., comma 3, attesa la consumazione dei fatti per cui è intervenuta condanna nei mesi di maggio e giugno 2008 (ossia quando questi non aveva ancora compiuto il 21 anno di età), è lo stesso ricorrente a precisare che della relativa richiesta non risulta essere stata verbalizzata davanti alla Corte di merito nonostante - si afferma in ricorso - un sollecito in tal senso fosse stato oralmente fato dal presidente del collegio al cancelliere.
Il motivo è inammissibile per una duplice ragione.
Anzitutto, perché non possono essere dedotte come motivo di ricorso per cassazione avverso provvedimento adottato dal giudice di merito pretese manchevolezze o illogicità motivazionali di detto provvedimento, rispetto a elementi o argomentazioni difensive in fatto di cui non risulti in alcun modo dimostrata l'avvenuta rappresentazione al suddetto giudice, come si verifica quando essa non sia deducibile dal testo dell'impugnata sentenza e non ve ne sia neppure alcuna traccia documentale quale, ad esempio, quella costituita da eventuali motivi scritti a sostegno dell'impugnazione, ovvero da memorie scritte, ovvero ancora dalla verbalizzazione, quanto meno nell'essenziale, delle ragioni addotte a sostegno delle conclusioni formulate nell'udienza tenutasi davanti al giudice di merito (v., per un'applicazione analoga in tema di riesame: Sez. 1^, n. 1786 del 05/12/2003 - dep. 21/01/2004, Marchese, Rv. 227110). In secondo luogo perché, come emerge dalla lettura dell'impugnata sentenza, il NTMITRO IC IO risulta aver rinunciato a tutti i motivi di gravame, salvo che per quelli attinenti al riconoscimento delle attenuanti generiche ed al trattamento sanzionatorio;
la dichiarazione parziale di rinuncia, pertanto, riguardava ance gli eventuali profili di doglianza afferenti alla concessione di eventuali benefici di legge, con conseguente mancanza di interesse del ricorrente in questa sede a dolersene.
Ed invero, come già in precedenza affermato da questa Corte, a seguito dell'abrogazione del c.d. patteggiamento in appello (art. 599 c.p.p., commi 4 e 5), la rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinunzia;
ne consegue che la Corte di appello non ha l'onere di motivare in ordine ad essi (Sez. 2^, n. 46053 del 21/11/2012 -dep. 27/11/2012, Lombardi e altro, Rv. 255069).
22. Devono, infine, essere esaminati i motivi "aggiunti" presentati nell'interesse dei ricorrenti TT LE, TT IV, IT AT e ZZ IR (Avv. E. Censano) nonché le "memorie" presentate nell'interesse dei ricorrenti IE NA, IT AT, DI AL PI, DE AT IU LE, AR AZ e TT IC (Avv. M. Donatacci), nei termini di cui al precedente p. 12 e con i quali, in sintesi, si richiede l'annullamento dell'impugnata sentenza, limitatamente al trattamento sanzionatorio, a seguito delle modifiche normative recentemente introdotte al T.U. Stup., art. 73, nonché della parziale declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza n. 32/2014. Tutti i motivi aggiunti sono manifestamente infondati attesa la loro tardività, in quanto presentati fuori termine (il deposito è infatti avvenuto il 29 aprile 2014, non rilevando nemmeno la circostanza che i motivi aggiunti TT LE, TT IV, IT AT e ZZ IR siano stati inviati a mezzo fax il 28 aprile 2014), laddove le modifiche normative introdotte e la predetta decisione della Corte costituzionale sono intervenute in data antecedente al termine ultimo per la presentazione dei motivi aggiunti, donde non è invocabile alcuna causa di forza maggiore che avrebbe impedito la loro presentazione tempestiva. Ed invero, la L. 21 febbraio 2014, n. 10 (recante la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria) è entrata in vigore il 22/02/2014, mentre la sentenza della Corte Costituzionale n. 32/2014 è stata depositata il 25/02/2014 e pubblicata nella G.U. del 5/03/2014.
Tutti i ricorsi proposti nell'interesse dei predetti ricorrenti, peraltro (ad eccezione di quello proposto nell'interesse del TT IC, limitatamente alla violazione dell'art. 507 c.p.p.), sono stati dichiarati inammissibili. Trova, quindi,
applicazione il principio generale, più volte affermato da questa Corte, secondo cui l'inammissibilità originaria del ricorso in cassazione, per manifesta infondatezza o mancanza di specificità dei motivi, non consente l'applicazione dello "ius superveniens" più favorevole (Sez. 6^, n. 34702 del 20/09/2006 - dep. 17/10/2006, Gaiarin, Rv. 234645, riguardante una fattispecie relativa all'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto in tema di produzione e traffico di sostanze stupefacenti dalla L. n. 49 del 2006, art. 4 bis;
conformi non massimate: S.F. n. 30628/2006; Sez. 6^, nn. 35382, 35385 e 34718/2006). Per completezza, anche in relazione a quanto dedotto nelle "memorie" presentate dagli altri ricorrenti difesi dall'Avv. M. Donatacci, dev'essere peraltro precisato che non ricorrono le condizioni per ritenere illegale la pena irrogata a tutti i ricorrenti ai sensi dell'art. 609 c.p.p.; ed invero - tenuto conto della pena edittale prevista per il T.U. Stup., art. 73, comma 5, nella versione vigente alla data della presente decisione (reclusione da uno a cinque anni e multa da Euro 3.000,00 a Euro 26.000,00, così determinata a seguito delle modifiche introdotte dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, art. 2, comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10, art. 1, comma 1,) - il trattamento sanzionatorio inflitto uti singuli dall'impugnata sentenza ai predetti ricorrenti non eccede i limiti legali: a) per IE TA (p.b. per capo 31, anni 3 reclusione ed Euro 9.000,00 di multa); b) per IT AT (p.b. per capo 177, anni 3 e mesi 6 di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa); c) per DI AL PI (p.b. per capo 74, anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa); d) per DE AT IU LE (p.b. per capo 105, anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 12.000,00 di multa);
e) per AR AZ (p.b. per capo 11, anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa); f) per TT IV (p.b. per capo 150, anni 4 e mesi 6 di reclusione ed Euro 18.000,00 di multa).
Quanto al ricorrente ZZ IR, invece, non incidono minimamente le modifiche normative apportate al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 ne' la predetta declaratoria di incostituzionalità,
essendo stata riconosciuta la continuazione tra i fatti già giudicati con la sentenza Corte di appello di Bari 28/11/08, irr. 20/07/09, ed assunta come pena base quella inflitta con quest'ultima sentenza, rispetto alla quale, per i fatti per cui è processo, è stato apportato un aumento a titolo di continuazione di un anno di reclusione ed Euro 15.000,00 di multa.
Vale solo la pena di precisare, per completezza, con riferimento ai ricorsi TT IC e TT LE, che nessuna questione di ius superveniens si pone per gli stessi - pur a fronte dell'accoglimento parziale del ricorso TT IC proposto per violazione dell'art. 597 c.p.p. -, atteso che i giudici di merito hanno individuato, per ambedue i ricorrenti, quale pena base per la determinazione del trattamento sanzionatorio quella di cui al T.U. Stup., art. 74, comma 6, (capo 1), fattispecie rispetto alla quale non hanno inciso ne' le modifiche normative ne' la declaratoria di incostituzionalità sopra richiamata, non incidendo quanto sopra sulla legalità del calcolo della pena, attesa l'autonomia dei reati satelliti ascritti al ricorrente (tra cui risultano violazioni del T.U. Stup., art. 73, comma 5,), essendo stato determinato per tali reati un aumento a titolo di continuazione.
Ed infatti, si osserva, una volta ritenuta la continuazione tra più reati, il trattamento sanzionatorio originariamente previsto per i reati satelliti, non esplica più alcuna efficacia, dovendosi solo aumentare la pena prevista per la violazione più grave, senza che rilevino i limiti legali della pena prevista per i singoli reati satelliti (v., sul punto: Sez. 1^, n. 2772 del 08/05/1995 - dep. 04/07/1995, Cannavo, Rv. 202085).
23. Conclusivamente, tutti i ricorsi - ad eccezione di quello proposto nell'interesse di TT IC nei limiti di cui sopra - devono essere dichiarati inammissibili. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare, in Euro 1000,00 (mille/00) ciascuno.
La condanna ex art. 616 c.p.p. non coinvolge la posizione del TT IC il cui ricorso, seppure parzialmente, è stato accolto;
ed invero, secondo l'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, al parziale accoglimento dell'impugnazione dell'imputato deve conseguire l'esclusione della sua condanna alle spese del procedimento di impugnazione (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997 - dep. 02/07/1997, Dessimone e altri, Rv. 207947).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TT DO, limitatamente all'entità della pena, che ridetermina in anni tre, mesi sei e giorni 20 di reclusione;
dichiara inammissibile il ricorso nel resto.
Dichiara inammissibili i ricorsi rimanenti e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 30 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2014