Sentenza 18 febbraio 2009
Massime • 1
Ai fini della remissione del debito, per condotta costantemente regolare che ne costituisce condizione per la concessione, non s'intende soltanto quella mantenuta in ambito inframurario, ma anche quella tenuta in ambito esterno nel corso dell'esecuzione della pena (nella specie in regime di misura alternativa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/02/2009, n. 10745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10745 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 18/02/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Maria Stefania - Consigliere - N. 640
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 028901/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AY MA, N. IL 05/02/1965;
avverso ORDINANZA del 23/04/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BARBARISI MAURIZIO;
lette le conclusioni scritte del P.G..
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza in data 23 aprile 2008, depositata in data 30 aprile 2008, il Magistrato di Sorveglianza di Venezia, quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta nell'interesse di MB AM volta a ottenere la remissione del debito ex D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 6 per complessivi Euro 8.584,57,
argomentando l'insussistenza dei presupposti, dal momento che non aveva serbato regolare condotta per aver subito la revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale essendo stato inoltre sottoposto a nuova misura cautelare;
infine il MB risultava avere una redditualità di Euro 1.300 al mese e che aveva acceso un mutuo per l'acquisto dell'abitazione.
2. - Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione tramite il difensore di fiducia, MB AM, chiedendo l'annullamento del provvedimento sotto diversi profili:
a) per erronea applicazione di legge avendo il giudice di merito acquisito informative inerenti anche a un omonimo che nulla ha che fare con il ricorrente;
diversamente da quanto ritenuto dal giudice di merito, nel 2005, non era il ricorrente che era stato sottoposto a custodia cautelare. Tale erronea valutazione aveva avuto un peso determinante sulla decisione del Magistrato di Sorveglianza. b) veniva anche eccepita la violazione ed erronea applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 6 e della L. n. 354 del 1975, art. 30 ter, comma 8 posto che la revoca dell'affidamento in prova era avvenuto per il solo ritrovamento in capo al ricorrente di cinque utenze cellulari intestate a sconosciuti e una modica quantità di droga leggera, posto che la misura cautelare per spaccio di droga era stata revocata dal Tribunale del Riesame di Venezia per l'insussistenza dei gravi indizi di reità; inoltre erano successivamente intervenute altre condanne ma nulla a decorrere dal 2002. Infine emergeva dalla relazione redatta dalla Casa Circondariale, con riferimento ai periodi di detenzione sofferti, che egli aveva serbato in carcere regolare condotta.
c) veniva eccepita illogicità della motivazione, in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non avendo il Magistrato di Sorveglianza preso in considerazione tutti quegli elementi (regolare condotta, mancanza di comportamenti penalmente rilevanti negli ultimi sei anni) che avrebbero dovuto condurre all'accoglimento dell'istanza.
OSSERVA IN DIRITTO
3. - La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato per infondatezza di tutti i motivi di ricorso.
3.1. - In relazione al requisito della buona condotta in tema di remissione del debito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il periodo da prendere in considerazione è quello in cui si è scontata la pena, qualora ciò sia avvenuto in carcere, ma quando la richiesta di remissione viene formulata dopo che l'esecuzione inframuraria è finita non può non prendersi in considerazione anche il periodo successivo di libertà (Sez. 1, 2 febbraio 2007 n. 10311, rv. 23599), trascorso in sta di misura alternativa.
È infatti indirizzo prevalente quello che afferma il principio di diritto secondo il quale "ai fini della remissione del debito per condotta costantemente regolare, che ne costituisce condizione per la concessione, non si intende soltanto quella mantenuta in ambito inframurario, ma anche quella tenuta in ambito esterno nel corso dell'esecuzione della pena, nella specie in regime di misura alternativa" (Sez. 1, 5 marzo 2004, n. 15528, Rossetti, massima n. 227644; cui adde: Sez. 1, 3 luglio 2001, n. 29860, De Pasquale, massima n. 220274; Sez. 1, 25 marzo 2003, n. 27724, Palazzo, massima n. 225200; Sez. 1, 15 dicembre 2004, n. 2865/2005, Mirabella, massima n. 230728; Sez. 1, 15 dicembre 2004, n. 797/2005, Scremin, massima n. 230545; Sez. 1, 2 febbraio 2007, n. 10311, Allevi, massima n. 235995).
Dal coordinamento logico sistematico de Cit. Testo Unico, art. 6, commi 1 e 2 è dato di evincere dunque il più generale criterio normativo della necessità, ai fini della concessione del beneficio, del requisito della "regolarità della condotta" nella espiazione della pena, comunque eseguita, sia mediante la detenzione intramuaria, che mediante l'applicazione di misure alternative (Sez. 1, 30 ottobre 2008, n. 42086). 3.2. - Nel caso di specie il magistrato di sorveglianza ha seguito tale orientamento valutando in senso negativo la revoca della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale e ciò a seguito della violazione delle prescrizioni imposte (non rilevando qui le ragioni indicate dal ricorrente per le quali tale revoca sia intervenuta) e ciò a prescindere dall'aver ritenuto erroneamente che l'episodio negativo della sottoposizione a misura cautelare relativa al 2005 appartenesse a soggetto diverso dall'odierno ricorrente. 3.3. - Inoltre il Tribunale ha dato atto di aver negativamente deciso anche in considerazione di non aver ritenute sussistenti nella fattispecie le disagiate condizioni eco-nomiche del richiedente (che è bene sottolinearle sarebbero di per sè sole ostative all'accoglimento dell'istanza richiedendo infatti la compresenza di entrambi i requisiti, soggettivo ed oggettivo). Su queste specifiche valutazioni, pur contenute nel provvedimento gravato (ove si fa specifico riferimento al percepimento di un reddito pari a Euro 1.300 e alla accensione di un mutuo per l'acquisto di una abitazione) il ricorrente non ha inteso prendere posizione. Ogni altra e diversa valutazione avanzata da ricorrente attiene al merito della questione e non è sindacabile in sede di legittimità. (Sez. 1, Sentenza n. 44343 del 18 novembre 2008, Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369). 4. - Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro Mille alla cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2009. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2009