Sentenza 6 febbraio 2015
Massime • 1
La circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per le verifica dello stato di ebbrezza, in ragione del richiamo operato dall'art. 186, comma settimo, al comma secondo lett. c) del medesimo articolo, il quale, a sua volta, è richiamato dal comma secondo bis, disciplinante l'aggravante in oggetto.
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 6768 del 01https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. I, 01/03/2022, (ud. 17/11/2021, dep. 01/03/2022), n.6768 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CRISTIANO Magda – Presidente – Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere – Dott. PAZZI Alberto – Consigliere – Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere – Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 36374/2019 proposto da: Person di B.R. & C. S.a.s., in persona del liquidatore pro tempore, B.R., elettivamente domiciliata in Roma, via Collazia n. 2-f, presso lo studio dell'avv. Federico Canalini, che la rappresenta e difende unitamente all'avv. Cristina Pinetti, giusta procura in calce al ricorso; – ricorrente – contro Fallimento (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore Dott. C.D., elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentato e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2015, n. 9170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9170 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 06/02/2015
Dott. IZZO Fausto - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZOSO Liana Maria T. - rel. Consigliere - N. 279
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere - N. 39830/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GA AN N. IL 25/09/1985;
avverso la sentenza n. 1004/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 29/04/2014;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/02/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZOSO LIANA MARIA TERESA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Udito il difensore Avv. PEDULLÀ Riccardo che si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La corte di appello di Genova, con sentenza pronunciata in data 29 aprile 2014, confermava la sentenza del tribunale di Genova in data 21 marzo 2011 con cui RC ND era stato condannato alla pena di mesi tre di arresto ed Euro 3000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, comma 2, lett. c, art. 2 bis, e art. 2 sexies, per aver guidato in stato di ebbrezza con tasso alcolemico di grammi 1,5 per litro, con le aggravanti di aver provocato un incidente stradale e dell'ora notturna. Il fatto era stato accertato in Genova il 26 aprile 2010. 2. Avverso la sentenza della corte d'appello proponeva ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, formulando due motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo formulava istanza di messa alla prova ai sensi della L. n. 67 del 2014, in quanto tale istituto determinava l'estinzione del reato a seguito del positivo svolgimento prova e, trattandosi di norma favorevole sopravvenuta alla sentenza di condanna, il beneficio doveva essere concesso nel giudizio di legittimità.
2.2. Con il secondo motivo deduceva violazione di legge in quanto la corte territoriale aveva ritenuto sussistente l'aggravante dell'incidente stradale benché non fosse stata accertata la responsabilità dell'imputato nella causazione del sinistro. Inoltre aveva errato la corte territoriale nel ritenere che non fosse concedibile il beneficio della sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità, dovendosi considerare che sussisteva disparità di trattamento tra coloro che provocavano un incidente stradale e si sottoponevano all'etilometro e coloro che si opponevano all'accertamento, in quanto in tal caso la norma prevedeva potesse essere concessa la pena sostitutiva. Infine la corte era incorsa in violazione di legge nel ritenere che, nonostante il giudizio di bilanciamento dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, con le circostanze attenuanti, non fosse concedibile la sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. In ordine al primo motivo di ricorso, osserva la corte che la questione è già stata affrontata e risolta in altri processi ove si è affermato che la sospensione del procedimento con messa alla prova di cui alla L. 28 aprile 2014, n. 67, artt. 3 e 4, non può essere chiesta dall'imputato nel giudizio di cassazione, ne' invocandone l'applicazione in detto giudizio ne' sollecitando l'annullamento con rinvio al giudice di merito. Infatti il beneficio dell'estinzione del reato, connesso all'esito positivo della prova, presuppone lo svolgimento di un iter procedurale, alternativo alla celebrazione del giudizio, per il quale, in mancanza di una specifica disciplina transitoria, vige il principio tempus regit actum. Nè alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 263 del 2011, è configurabile alcuna lesione del principio di retroattività della lex mitior, che per sè imponga l'applicazione dell'istituto a prescindere da una disciplina transitoria, in quanto la conclusione cui la sentenza 236/2011 della Corte costituzionale è giunta atteneva ad una fattispecie in cui si trattava di una causa di estinzione del reato (la prescrizione) immediatamente applicabile e di agevole individuazione (Sez. F, n. 42318 del 09/09/2014, Valmaggi, Rv. 261096; Sez. F, Sentenza n. 35717 del 31.7.2014, Ceccaroni).
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Invero non assume rilevanza il fatto che non sia stata accertata la dinamica del sinistro in cui è rimasto coinvolto il veicolo dell'imputato in quanto, come più volte affermato dalla corte di legittimità, ai fini dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 2 bis, nella nozione di incidente stradale sono da ricomprendersi sia l'urto del veicolo contro un ostacolo, sia la sua fuoriuscita dalla sede stradale;
a tal fine, non sono, invece, previsti ne' i danni alle persone ne' i danni alle cose, con la conseguenza che è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, potenzialmente idonea a determinare danni (Sez. 4^, n. 42488 del 19/09/2012 - dep. 31/10/2012, Pititto, Rv. 253734; Sez. 4^, n. 47276 del 06/11/2012, Marziano, Rv. 25392l), fy Peraltro il ricorso è anche carente sotto il profilo dell'autosufficienza in quanto il ricorrente deduce genericamente che il sinistro potrebbe essere stato provocato da altri, di talché egli non lo avrebbe direttamente causato, ma neppure allega i fatti, a sostegno del suo assunto, che la corte territoriale non avrebbe esaminato.
Quanto alla dedotta disparità di trattamento tra coloro che provocano un incidente stradale e si sottopongono all'etilometro e coloro che si oppongono all'accertamento, con il che il ricorrente parrebbe sollevare una questione di costituzionalità della norma, si osserva che l'assunto è manifestamente infondato in quanto, come la corte di legittimità ha più volte affermato, la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale, la cui sussistenza preclude all'imputato la possibilità di ottenere la sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità, è configurabile anche rispetto al reato di rifiuto di sottoporsi all'accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, in ragione del richiamo operato dall'art. 186, comma 7, al comma 2, lett. c) del medesimo articolo, il quale, a sua volta, è richiamato dal comma 2 bis, disciplinante l'aggravante in oggetto (Sez. 4^, n. 43845 del 26/09/2014, Lambiase, Rv. 260602; Sez. 4^, n. 9318 del 14/11/2013 - dep. 26/02/2014, Stagnare, Rv. 258215).
Quanto, infine, al motivo di doglianza con cui il ricorrente assume che la corte territoriale avrebbe dovuto concedere il beneficio della sostituzione con il lavoro di pubblica utilità per il disposto bilanciamento dell'aggravante di cui all'art. 186 C.d.S., comma 9 bis, con le circostanze attenuanti, si osserva che la corte di legittimità ha più volte condivisibilmente affermato che, ai fini dell'operatività del divieto di sostituzione della pena detentiva e pecuniaria con il lavoro di pubblica utilità - previsto dall'art. 186 C.d.S., comma 9 - bis, - è sufficiente che ricorra la circostanza aggravante di aver provocato un incidente stradale essendo, invece, irrilevante che, all'esito del giudizio di comparazione con circostanza attenuante, essa non influisca sul trattamento sanzionatorio. Ciò in quanto il giudizio di bilanciamento delle circostanze, di per sè, non influisce sugli istituti che non si ricollegano al quantum della pena inflitta, nel senso che le circostanze soccombenti o equivalenti continuano a produrre gli effetti previsti dalla legge, dal momento che anche il giudizio di soccombenza non fa venire meno la sussistenza in concreto della circostanza subvalente ma semplicemente la paralizza e la rende non applicata quoad poenam. (ex multis, Sez. 4^, n. 48534 del 24/10/2013, Bondioli, Rv. 257289). Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2015