Sentenza 20 settembre 2006
Massime • 1
L'inammissibilità originaria del ricorso in cassazione, per manifesta infondatezza o mancanza di specificità dei motivi, non consente l'applicazione dello "ius superveniens" più favorevole. (Fattispecie relativa all'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole previsto in tema di produzione e traffico di sostanze stupefacenti dall'art. 4 bis della legge n. 49 del 2006). (Conformi non massimate: S.F. n. 30628/2006; Sez. VI, nn. 35382, 35385 e 34718/2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/09/2006, n. 34702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34702 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 20/09/2006
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - N. 1520
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 47074/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR LO;
avverso la sentenza 12 ottobre 2005 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova;
Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
Sentita nell'udienza in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. De Roberto;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Ferri Enrico, che ha concluso per il rigetto dei ricorso.
FATTO E DIRITTO
AR LO ricorre per Cassazione contro la sentenza 12 ottobre 2005 con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Padova, in esito alla procedura di cui all'art. 444 c.p.p., e segg., applicava al ricorrente la pena di anni tre, mesi otto di reclusione ed Euro 21.000,00 di multa in ordine al reato di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73. Lamenta assoluta mancanza di motivazione in punto di responsabilità. Il ricorso, rimesso alla 7^ Sezione, per la dichiarazione di inammissibilità veniva trasmesso a questa Sezione per l'applicazione del trattamento sanzionatorio più favorevole conseguente all'entrata in vigore della L. n. 49 del 2006 (recte, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, art. 4 bis, convertito nella L. 21 febbraio 2006, n. 49).
Il ricorso è inammissibile.
La richiesta di pena concordata comporta la rinuncia a far valere eccezioni e difese in quanto il c.d. "patteggiamento" costituisce un negozio di natura processuale che, una volta perfezionato con la "ratifica" del giudice che ne verifichi la correttezza secondo la previsione dell'art. 444 c.p.p., comma 2, non è revocabile ne' modificabile;
il tutto anche considerando che la contestazione dell'intervenuto accordo si traduce, in effetti, in una richiesta diretta a porre in discussione la stessa domanda di applicazione della pena, un modello non consentito dal sistema.
La giurisprudenza di questa Corte Suprema è costante nel senso che, per quanto concerne, il giudizio negativo sulla ricorrenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 129 c.p.p. il dovere della motivazione (qui, oltre tutto, rigorosamente osservato), per la natura stessa della delibazione, sussiste soltanto nel caso in cui dagli atti o dalle dichiarazioni delle parti risultino elementi concreti in ordine alla ricorrenza delle su indicate ipotesi (cfr., ex plurimis, Sez. un., 27 marzo 1990, Di Benedetto). L'inammissibilità originaria del ricorso, oltre tutto sprovvisto del necessario requisito della specificità, non consente l'applicazione dello ius superveniens più favorevole.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, considerata la pretestuosità delle doglianze, si ritiene equo determinare in Euro duemila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro duemila alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 20 settembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 17 ottobre 2006