Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2018, n. 11643
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Sentenza 14 maggio 2018

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, emessa il 14 maggio 2018, con il Consigliere estensore Dott. Fabrizia Garri. Le parti in causa erano Poste Italiane S.p.A., ricorrente, e una lavoratrice, controricorrente. La società ha contestato la legittimità della sentenza della Corte d'Appello di Bologna, che aveva dichiarato illegittimo il trasferimento della lavoratrice, ritenendo che non fossero stati forniti i motivi scritti per tale trasferimento, come previsto dall'art. 37 del contratto collettivo nazionale di lavoro.

La Corte ha respinto il ricorso di Poste Italiane, confermando la decisione della Corte d'Appello. Ha argomentato che la norma collettiva richiede esplicitamente la comunicazione scritta delle motivazioni del trasferimento, a tutela del lavoratore, per garantire trasparenza e prevenire abusi. La Corte ha sottolineato che l'interpretazione della norma deve seguire il criterio letterale e sistematico, e che la forma scritta è essenziale per la validità del trasferimento. Inoltre, ha chiarito che la mancanza di sanzioni specifiche per l'inosservanza della norma non esclude l'obbligo di rispettarla. Pertanto, il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese a carico della società.

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Massime1

In tema di trasferimento del lavoratore, l'art. 1352 c.c., che prescrive che la forma stabilita convenzionalmente dalle parti in vista della conclusione di un contratto si presume voluta per la validità dello stesso, è applicabile anche nel caso in cui la forma scritta sia stata stabilita, in sede di contrattazione collettiva, non solo per la comunicazione, ma anche per la motivazione del trasferimento stesso, con previsione posta a tutela del lavoratore, il quale deve essere posto in condizione di essere pienamente edotto delle ragioni organizzative per effetto delle quali il suo rapporto di lavoro viene modificato.(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva ritenuto illegittimo il trasferimento di una lavoratrice perché non motivato per iscritto, in violazione dell'onere di forma "ad substantiam" prescritto dall'art. 37 del c.c.n.l. Poste dell'11 luglio 2003).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/05/2018, n. 11643
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11643
    Data del deposito : 14 maggio 2018

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