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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 19/03/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2025 ed iscritta al n. 132
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
IN, Via Toscanini n. 3
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Olginate, Via Ronco Praderigo n. 65
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Viviana Bove del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Lecco, Via Cavour n. 73, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 10.3.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “Voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle congiunte condizioni di
cui al ricorso sottoscritto anche dalle parti e ritualmente depositato, che quivi si riportano integralmente:
1) il figlio minore viene affidato congiuntamente ed in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_1
della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del minore con
l'uno ovvero con l'altro genitore ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti ai
sensi dell'art. 337 ter c.c.; manterrà la residenza anagrafica e privilegiata presso la casa materna sita in Per_1
IN (LC) alla Via Arturo Toscanini n. 23;
2) è facoltà del IG. di vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo Parte_2 Per_1
accordo con la sig.ra e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore;
le vacanze natalizie Parte_1
e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza;
3) il padre potrà in ogni caso vedere e tenere con sé con le seguenti modalità, già concordate tra le parti: Per_1
a) a fine settimana alternati, così che i genitori trascorrano alternativamente i weekend con il figlio;
b) per metà dei periodi di vacanza scolastica previsti per le festività natalizie e pasquali, da concordarsi preventivamente in
maniera alternativa di anno in anno;
c) è inoltre prevista, ogni anno, la facoltà del padre ed il conseguente diritto del minore di stare con il predetto, per una
settimana di vacanza invernale;
d) per il periodo estivo è prevista la facoltà del padre, ed il conseguente diritto del figlio minore, di stare con il predetto per
due settimane anche non consecutive in un periodo che verrà comunicato, ogni anno, per iscritto (anche a mezzo email)
alla madre;
4) il IG. si obbliga ed impegna a corrispondere alla IG.ra , quale contributo per il Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli e , l'importo di € 300,00 mensili, in ragione di € 150,00 per ciascun figlio;
tale Per_2 Per_1
importo verrà accreditato mensilmente sul conto corrente intestato alla sig.ra alle coordinate IBAN già note Parte_1
e verrà rivalutato annualmente come per legge;
l'assegno unico viene percepito e trattenuto interamente dalla madre;
5) entrambi i coniugi parteciperanno in misura pari al 50% a tutte le spese ordinarie e straordinarie da sostenersi
nell'interesse dei figlio e , intendendosi per tali non soltanto quelle imprevedibili, ivi incluse le spese Per_2 Per_1
mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, ma anche le spese per l'iscrizione scolastica - buoni
mensa e spese scolastiche - o all'università e le spese per l'acquisto di libri e materiali didattici ovvero per la
pagina 2 di 4 partecipazione ad eventi formativi, sociali e sportivi (per queste ultime - occorrenti per eventi formativi, sociali, sportivi e
spese sanitarie prive di prescrizione medica - i coniugi dovranno averle preventivamente concordate);
6) le parti dichiarano di aver già risolto ogni altra pendenza materiale e non materiale, anche relativa alla ex casa
coniugale, dichiarando per l'effetto di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra;
7) infine i ricorrenti prestano sin d'ora, e per quanto necessario, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti
relativi all'espatrio, nell'interesse proprio e del figlio ”. Persona_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 30.1.2025 ricorso di divorzio Parte_1 Parte_2
congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 17.4.2004 in Calolziocorte;
- dalla loro unione sono nati i figli (in data 4.3.2005), maggiorenne non Per_2
economicamente indipendente, e (in data 1.5.2012), ancora minorenne;
Per_1
- si sono consensualmente separati con decreto di omologa del Tribunale di Lecco del
21.7.2018;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione della copia integrale dell'atto di matrimonio.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della pagina 3 di 4 separazione - omologata in data 21.7.2018 – i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi,
impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Il Collegio prende atto della manifestata volontà delle parti di aver già risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale intercorso a seguito del matrimonio.
7. -Quanto agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso la madre e di regolazione del diritto di visita Per_1
da parte del padre, il Collegio li ritiene idonei a soddisfare le esigenze del figlio alla frequentazione di entrambi i genitori, sì da permettere una corretta crescita psico-affettiva.
Merita accoglimento pure l'accordo intervenuto sul concorso del padre al mantenimento di entrambi i figli, palesandosi adeguato a soddisfare le esigenze dei minori nel contesto reddituale dei due genitori.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (c.f. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], sposati in Calolziocorte il 17.4.2004 C.F._2
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2004, parte II, serie A, numero 3);
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calolziocorte di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 17 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGnori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2025 ed iscritta al n. 132
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (c.f. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
IN, Via Toscanini n. 3
- (c.f. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Olginate, Via Ronco Praderigo n. 65
entrambi rappresentati e difesi dal proc. dom. avv. Viviana Bove del foro di Lecco ed elettivamente domiciliati presso e nello studio del difensore sito in Lecco, Via Cavour n. 73, giusta delega agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 10.3.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “Voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, alle congiunte condizioni di
cui al ricorso sottoscritto anche dalle parti e ritualmente depositato, che quivi si riportano integralmente:
1) il figlio minore viene affidato congiuntamente ed in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto Per_1
della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione nei periodi di permanenza del minore con
l'uno ovvero con l'altro genitore ed esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti ai
sensi dell'art. 337 ter c.c.; manterrà la residenza anagrafica e privilegiata presso la casa materna sita in Per_1
IN (LC) alla Via Arturo Toscanini n. 23;
2) è facoltà del IG. di vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo riterrà opportuno, previo Parte_2 Per_1
accordo con la sig.ra e compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi del minore;
le vacanze natalizie Parte_1
e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza;
3) il padre potrà in ogni caso vedere e tenere con sé con le seguenti modalità, già concordate tra le parti: Per_1
a) a fine settimana alternati, così che i genitori trascorrano alternativamente i weekend con il figlio;
b) per metà dei periodi di vacanza scolastica previsti per le festività natalizie e pasquali, da concordarsi preventivamente in
maniera alternativa di anno in anno;
c) è inoltre prevista, ogni anno, la facoltà del padre ed il conseguente diritto del minore di stare con il predetto, per una
settimana di vacanza invernale;
d) per il periodo estivo è prevista la facoltà del padre, ed il conseguente diritto del figlio minore, di stare con il predetto per
due settimane anche non consecutive in un periodo che verrà comunicato, ogni anno, per iscritto (anche a mezzo email)
alla madre;
4) il IG. si obbliga ed impegna a corrispondere alla IG.ra , quale contributo per il Parte_2 Parte_1
mantenimento dei figli e , l'importo di € 300,00 mensili, in ragione di € 150,00 per ciascun figlio;
tale Per_2 Per_1
importo verrà accreditato mensilmente sul conto corrente intestato alla sig.ra alle coordinate IBAN già note Parte_1
e verrà rivalutato annualmente come per legge;
l'assegno unico viene percepito e trattenuto interamente dalla madre;
5) entrambi i coniugi parteciperanno in misura pari al 50% a tutte le spese ordinarie e straordinarie da sostenersi
nell'interesse dei figlio e , intendendosi per tali non soltanto quelle imprevedibili, ivi incluse le spese Per_2 Per_1
mediche e/o specialistiche non coperte dal servizio sanitario nazionale, ma anche le spese per l'iscrizione scolastica - buoni
mensa e spese scolastiche - o all'università e le spese per l'acquisto di libri e materiali didattici ovvero per la
pagina 2 di 4 partecipazione ad eventi formativi, sociali e sportivi (per queste ultime - occorrenti per eventi formativi, sociali, sportivi e
spese sanitarie prive di prescrizione medica - i coniugi dovranno averle preventivamente concordate);
6) le parti dichiarano di aver già risolto ogni altra pendenza materiale e non materiale, anche relativa alla ex casa
coniugale, dichiarando per l'effetto di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altra;
7) infine i ricorrenti prestano sin d'ora, e per quanto necessario, reciproco assenso al rilascio ed al rinnovo dei documenti
relativi all'espatrio, nell'interesse proprio e del figlio ”. Persona_3
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 30.1.2025 ricorso di divorzio Parte_1 Parte_2
congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 17.4.2004 in Calolziocorte;
- dalla loro unione sono nati i figli (in data 4.3.2005), maggiorenne non Per_2
economicamente indipendente, e (in data 1.5.2012), ancora minorenne;
Per_1
- si sono consensualmente separati con decreto di omologa del Tribunale di Lecco del
21.7.2018;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione della copia integrale dell'atto di matrimonio.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della pagina 3 di 4 separazione - omologata in data 21.7.2018 – i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi,
impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Il Collegio prende atto della manifestata volontà delle parti di aver già risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale intercorso a seguito del matrimonio.
7. -Quanto agli accordi raggiunti dagli stessi coniugi in punto di affidamento condiviso del figlio minore , con collocazione prevalente presso la madre e di regolazione del diritto di visita Per_1
da parte del padre, il Collegio li ritiene idonei a soddisfare le esigenze del figlio alla frequentazione di entrambi i genitori, sì da permettere una corretta crescita psico-affettiva.
Merita accoglimento pure l'accordo intervenuto sul concorso del padre al mantenimento di entrambi i figli, palesandosi adeguato a soddisfare le esigenze dei minori nel contesto reddituale dei due genitori.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra (c.f. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (c.f. C.F._1 Parte_2
), nato a [...] il [...], sposati in Calolziocorte il 17.4.2004 C.F._2
(atto trascritto nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 2004, parte II, serie A, numero 3);
OMOLOGA le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Calolziocorte di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 17 marzo 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
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