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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 21/08/2025, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
N. 879/2018 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 879/18 del R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 c.p.c. (vecchio rito) e vertente
TRA
c.f. , elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1 Latina in Largo Montemezzi n. 9, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Rosania e Gianfranco Porreca, giusta procura in atti,
-attrice- E
c.f. ex lege domiciliato presso il CP_1 C.F._2 domicilio digitale degli Avv.ti Barbara Prioretti d e Gaetano Cammarano del foro di Velletri che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti,
-convenuto-
Oggetto: risarcimento danni da reato
CONCLUSIONI:: cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 12.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , deducendo di essere stata vittima di violenza sessuale in CP_1 data 12 luglio 2012, a seguito della condotta imputabile al convenuto oggetto di accertamento in sede penale, conclusosi con la sentenza di condanna n. 77/2015 del Tribunale di Latina, divenuta irrevocabile. L'attrice allegava le conseguenze esistenziali e psico-fisiche derivanti dal fatto illecito subito, descrivendo uno stato di sconvolgimento psichico, connotato da disturbi ansioso-depressivi, regressione comportamentale, significativa perdita di autostima e progressivo isolamento sociale, tali da incidere in maniera irreversibile sul progetto di vita personale e professionale. Documentava, inoltre, la necessità di percorsi terapeutici psichiatrici e psicoterapici protratti nel tempo, onerosi e non differibili, allegando fatture e ricevute attestanti spese mediche e psicologiche, unitamente a certificazioni universitarie comprovanti l'abbandono del percorso accademico intrapreso. Il convenuto si costituiva in giudizio contestando l'an debeatur, il quantum debeatur nonché l'esistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali, affermando la mancanza del nesso causale tra il fatto illecito e la compromissione psico-fisica lamentata dall'attrice. La fase istruttoria si è articolata a mezzo di prove orali e mediante la produzione documentale della sentenza penale di condanna, dei referti medici, delle certificazioni psichiatriche e psicologiche nonché delle attestazioni universitarie e dei documenti comprovanti le spese di cura e di terapia. Dopo l'interrogatorio formale dell'attrice, venivano escussi i testimoni Tes_1
e che rendevano testimonianze precise e
[...] Tes_2 Testimone_3 convergenti, delineandosi, così, un quadro di improvviso tracollo emotivo e sociale della vittima ovvero da giovane donna brillante e attiva a persona ritirata, insicura e priva di progettualità futura. Inoltre, veniva affidata ai dott. e la consulenza Persona_1 Persona_2 tecnica d'ufficio medico-legale e psichiatrica, svolta con anamnesi approfondita, esame clinico, colloqui diagnostici e somministrazione di test psicodiagnostici standardizzati (MMPI-2, SCL-90-R, PCL-5, DES), conclusasi con valutazioni medico-legali supportate da validi criteri scientifici. Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
Sulla responsabilità
La responsabilità del convenuto va inquadrata, sotto il profilo CP_1 giuridico, alla luce del principio di effettività e vincolatività del giudicato penale ai sensi dell'art. 651 c.p.p., applicabile ai giudizi civili per il risarcimento del danno derivante da reato. La sentenza penale n. 77/2015, emessa dal Tribunale di Latina e divenuta irrevocabile, costituisce, infatti, prova legale dell'accertamento del fatto-reato, della sua illiceità e della riferibilità soggettiva al convenuto.
Il giudicato penale ha accertato che ha agito con condotta CP_1 sussumibile nell'art. 609-bis c.p., realizzatasi con un atto di violenza sessuale
- 2 -
che ha determinato una lesione della libertà sessuale e della dignità personale dell'attrice. La predetta violazione penale costituisce, di per sé, fonte di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto la lesione di un interesse giuridicamente protetto, derivante da un fatto illecito penalmente rilevante, integra il presupposto del “danno ingiusto” richiesto dalla norma. L'art. 2043 c.c. prevede infatti che "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". La responsabilità extracontrattuale si fonda, quindi, sulla sussistenza di un danno ingiusto che può derivare anche dalla commissione di un reato che consente di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi inclusi quelli di natura morale ed esistenziale.
Nel caso de quo, la condotta illecita, caratterizzata da dolo generico, ha inciso su diritti fondamentali della persona, riconosciuti e tutelati dagli artt. 2, 3 e 32 Cost., nonché dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La sentenza penale di condanna ha efficacia nel giudizio civile anche se solo nei limiti fissati dall'art. 651 c.p.p., ossia per quanto riguarda l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e dell'affermazione che l'imputato l'abbia commesso.
Non coglie nel segno la tesi del convenuto secondo cui manca la prova della causalità tra il danno lamentato e il fatto penalmente accertato. Sul tema in senso contrario la Cassazione ha precisato: “ll giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di "reato di danno" in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile” ( cfr. Cass. civ. 9082/25).
Tuttavia, il giudicato penale non si estende automaticamente al pregiudizio non patrimoniale del fatto illecito, cioè al quantum del risarcimento. Come stabilito dalla giurisprudenza “Il giudice penale, nell'ipotesi di condanna generica, deve pronunciarsi solo sull'"an debeatur", e non anche sul "quantum", non essendo conseguentemente tenuto a stabilire la percentuale della colpa o della concorrente condizione posta in essere dall'autore del fatt” (cfr. Cass. pen.16310/09). In sintesi, la sentenza penale irrevocabile costituisce titolo per l'accertamento del diritto al risarcimento, ma per la quantificazione del danno è necessario un ulteriore accertamento in sede civile, salvo che la sentenza penale abbia già liquidato l'importo dovuto, circostanza che non ricorre nel caso de quo.
Sulla prova del danno
- 3 -
Nel caso di specie, l'accertamento del danno non si è limitato al mero rilievo della violazione di un diritto inviolabile ma ha tenuto conto del principio di atipicità del danno non patrimoniale e dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che richiede la dimostrazione di un pregiudizio effettivo ed articolato nelle sue componenti biologico, morale ed esistenziale (Cass. S.U. 11/11/2008, n. 26972 e ss.).
Nella CTU medico-legale e psichiatrica disposta i consulenti, dott. Per_1
e dott. hanno condotto un'analisi clinica
[...] Persona_2 metodologicamente ineccepibile, comprensiva di anamnesi completa, colloqui clinici, osservazione diretta e somministrazione di test standardizzati (MMPI- 2, SCL-90-R, PCL-5, DES). Tale valutazione rispetta i parametri medico-legali fissati dalle linee guida e consente di apprezzare il nesso causale (causalità giuridica) Parte_2 diretto tra il danno procurato dal fatto di reato e il pregiudizio sofferto dall'attrice. Destituite da fondamento appaiono le critiche del convenuto secondo cui l'analisi peritali si sarebbe basata unicamente sulle dichiarazioni rese dell'attrice, senza riscontri oggettivi, posto che sono state validate da tests scientifici universalmente riconosciuti,
In merito alle testimonianze rese, le deposizioni di Testimone_1 Tes_2 e hanno offerto un riscontro probatorio diretto sulla Testimone_3 dimensione esistenziale del danno subito dall'attrice.
La documentazione sanitaria e contabile, costituita da referti, certificazioni mediche, fatture e ricevute, integra e corrobora le risultanze della CTU e delle prove orali, attestando l'effettività delle cure e la necessità delle spese sostenute, oltre a quella di continuare il percorso terapeutico intrapreso.
In sintesi, la prova del danno si presenta unitaria, coerente e suffragata da elementi scientifici, testimoniali e documentali, idonei a soddisfare il principio di sufficienza probatoria e a fondare la responsabilità risarcitoria del convenuto.
Sulla quantificazione del danno
La Corte di Cassazione, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, ha chiarito che il danno non patrimoniale è una categoria ampia articolata in sottocategorie di danno biologico, danno morale soggettivo e danno esistenziale che devono essere considerate per garantire la piena integrale riparazione del pregiudizio sofferto (cfr. Cass. 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973).
- 4 -
La CTU ha accertato e concluso che: “ presenta un disturbo Parte_1 dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso misti, eziologicamente connesso alla violenza sessuale del 2012. Sono evidenti bassa autostima, svalutazione personale, ritiro sociale, blocco affettivo e difficoltà relazionali, con danno biologico permanente dell'8%.”
È stato stimato, inoltre, un periodo complessivo di inabilità temporanea di sei mesi (due mesi al 75%, due al 50%, due al 25%) e la necessità di prosecuzione di psicoterapia bisettimanale per almeno cinque anni pari ad € 7.200,00, calcolato su due sedute mensili per 60 mesi al costo medio di € 60,00 per seduta(danno patrimoniale futuro). Le spese mediche documentate, pari a € 1.731,00, sono state ritenute integralmente pertinenti e necessarie. Nella fattispecie in esame, dunque, si condividono integralmente le conclusioni peritali dei ctu nominati, ritenendole aderenti alla documentazione medica in atti, ai principi medico-legali applicabili, scevre da vizi di illogicità e/o contraddittorietà e, dunque, integralmente recepibili. Si osserva, inoltre, come la quantificazione operata nel presente giudizio ha tenuto conto delle risultanze della CTU, del complesso delle prove testimoniali e documentali e dei criteri equitativi stabiliti dalle Tabelle del Tribunale di Milano 2024.
L'attrice ha subito pregiudizi non patrimoniali per le quali il Parte_1 parametro di riferimento normativo per la determinazione della suddetta tipologia di danno è costituito dalle note tabelle di Milano;
in particolare i parametri utilizzati per la suddetta quantificazione tengono conto di una variabile monetaria (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile. Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità in funzione aritmeticamente decrescente rispetto all'età del danneggiato, ed in funzione geometricamente crescente rispetto all'entità dei postumi.
Conclusivamente quindi, nel caso di specie, il ristoro dei danni non patrimoniali riportati da , ammonta complessivamente ad euro Parte_1
16.301 per la invalidità permanente ed euro
3.450 per la invalidità temporanea, oltre ad euro 1.731,00 per spese mediche ed euro 7.200,00 per spese relative alle sedute di psicoterapia futura (quantificate secondo la media ponderata della stima eseguita dai ctu in applicazione della causalità giuridica ex art. 1225 – 1226 - 2056 c.c.: cfr. Cass. civile 31684/24) per un totale complessivo di euro 28.682, avuto riguardo all'età della danneggiata alla data del fatto illecito.
- 5 -
Nel caso de quo è giusto riconoscere un'ulteriore somma a titolo di personalizzazione del danno, vista la specificità dei pregiudizi dinamico- relazionali subiti dall'attrice. Tali pregiudizi hanno inciso sulla vita quotidiana dell'attrice, determinando una riduzione della capacità di relazione sociale, affettiva e professionale.
A ciò si aggiunga la componente di sofferenza morale soggettiva, connotata da ansia, vergogna e diminuzione della propria autostima, strettamente connessi alla violazione della libertà sessuale e alla perdita di fiducia nella propria integrità psico-fisica.
Tali elementi, opportunamente valutati alla luce della giurisprudenza di legittimità, consentono di applicare un aumento rispetto ai valori tabellari del danno biologico, assicurando una liquidazione equa e proporzionata all'effettiva incidenza dell'illecito sulla vita della persona offesa e pertanto il danno deve essere complessivamente quantificato in euro 30.000 (cfr. Cass. civ., n. 901/2018).
Tale importo deve infine essere devalutato al momento del fatto e poi rivalutato all'attualità: si applicano dunque gli interessi compensativi dalla data dell'illecito alla data della presente decisione (cfr. Cass. civ. n. 39376/2021).
Infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono ad una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato e pertanto, sono suscettibili di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta. Ne deriva che nei debiti di valore ed in particolare nelle obbligazioni risarcitorie la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta - id est - la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale.
- 6 -
Ne consegue che al credito devalutato al mese di Luglio 2012 (pari ad € 24.350,65) vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione. Su tale credito, devono essere aggiunti gli interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 17.2.95 n.1712. In considerazione dei predetti rilievi, dunque, deve essere adeguatamente corrisposta a la somma complessiva di euro 34.563,06. Parte_1
Alla luce delle risultanze processuali relative alle prove orali, a quelle documentali nonché alle conclusioni della CTU medico-legale il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della CP_1 somma complessiva di euro 34.563,06, oltre interessi al saggio legale dal giorno della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.
Le spese di lite rapportate al decisum e liquidate in dispositivo seguono la soccombenza del convenuto che deve essere condannato alla refusione delle spese di lite che vanno liquidate in euro 7.616,00 ai sensi del DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (cfr. art. 4 co. 2) oltre al rimborso del C.U. dovuto per il presente giudizio oltre spese ed accessori. Le spese della CTU vanno poste a carico del convenuto. Va fatta menzione, infine, della applicazione al caso in esame dell'art. 59 comma 1 lett. d) DPR 131/86
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
1. accoglie la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1 condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma CP_1 di euro 34.563,06 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 dell'attrice che si liquidano in euro 7.616,00, oltre spese documentate per € 555,53, oltre accessori di legge;
3. pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. medico legale, già liquidate con separato decreto;
4. dà atto che l'imposta di registro della presente decisione deve essere registrata a debito.
Latina, 21/08/2025
- 7 -
Il Giudice (Dott. Gaetano Negro)
- 8 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In Nome Del Popolo Italiano IL TRIBUNALE DI LATINA
- Sezione II Civile -
In persona del giudice monocratico, dott. Gaetano Negro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 879/18 del R.G.A.C., trattenuta in decisione allo scadere dei termini ex art. 190 c.p.c. (vecchio rito) e vertente
TRA
c.f. , elettivamente domiciliata a Parte_1 C.F._1 Latina in Largo Montemezzi n. 9, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Salvatore Rosania e Gianfranco Porreca, giusta procura in atti,
-attrice- E
c.f. ex lege domiciliato presso il CP_1 C.F._2 domicilio digitale degli Avv.ti Barbara Prioretti d e Gaetano Cammarano del foro di Velletri che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti,
-convenuto-
Oggetto: risarcimento danni da reato
CONCLUSIONI:: cfr. note ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 12.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio , deducendo di essere stata vittima di violenza sessuale in CP_1 data 12 luglio 2012, a seguito della condotta imputabile al convenuto oggetto di accertamento in sede penale, conclusosi con la sentenza di condanna n. 77/2015 del Tribunale di Latina, divenuta irrevocabile. L'attrice allegava le conseguenze esistenziali e psico-fisiche derivanti dal fatto illecito subito, descrivendo uno stato di sconvolgimento psichico, connotato da disturbi ansioso-depressivi, regressione comportamentale, significativa perdita di autostima e progressivo isolamento sociale, tali da incidere in maniera irreversibile sul progetto di vita personale e professionale. Documentava, inoltre, la necessità di percorsi terapeutici psichiatrici e psicoterapici protratti nel tempo, onerosi e non differibili, allegando fatture e ricevute attestanti spese mediche e psicologiche, unitamente a certificazioni universitarie comprovanti l'abbandono del percorso accademico intrapreso. Il convenuto si costituiva in giudizio contestando l'an debeatur, il quantum debeatur nonché l'esistenza di danni patrimoniali e non patrimoniali, affermando la mancanza del nesso causale tra il fatto illecito e la compromissione psico-fisica lamentata dall'attrice. La fase istruttoria si è articolata a mezzo di prove orali e mediante la produzione documentale della sentenza penale di condanna, dei referti medici, delle certificazioni psichiatriche e psicologiche nonché delle attestazioni universitarie e dei documenti comprovanti le spese di cura e di terapia. Dopo l'interrogatorio formale dell'attrice, venivano escussi i testimoni Tes_1
e che rendevano testimonianze precise e
[...] Tes_2 Testimone_3 convergenti, delineandosi, così, un quadro di improvviso tracollo emotivo e sociale della vittima ovvero da giovane donna brillante e attiva a persona ritirata, insicura e priva di progettualità futura. Inoltre, veniva affidata ai dott. e la consulenza Persona_1 Persona_2 tecnica d'ufficio medico-legale e psichiatrica, svolta con anamnesi approfondita, esame clinico, colloqui diagnostici e somministrazione di test psicodiagnostici standardizzati (MMPI-2, SCL-90-R, PCL-5, DES), conclusasi con valutazioni medico-legali supportate da validi criteri scientifici. Esaurita la fase istruttoria, la causa veniva trattenuta in decisione.
Sulla responsabilità
La responsabilità del convenuto va inquadrata, sotto il profilo CP_1 giuridico, alla luce del principio di effettività e vincolatività del giudicato penale ai sensi dell'art. 651 c.p.p., applicabile ai giudizi civili per il risarcimento del danno derivante da reato. La sentenza penale n. 77/2015, emessa dal Tribunale di Latina e divenuta irrevocabile, costituisce, infatti, prova legale dell'accertamento del fatto-reato, della sua illiceità e della riferibilità soggettiva al convenuto.
Il giudicato penale ha accertato che ha agito con condotta CP_1 sussumibile nell'art. 609-bis c.p., realizzatasi con un atto di violenza sessuale
- 2 -
che ha determinato una lesione della libertà sessuale e della dignità personale dell'attrice. La predetta violazione penale costituisce, di per sé, fonte di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c., in quanto la lesione di un interesse giuridicamente protetto, derivante da un fatto illecito penalmente rilevante, integra il presupposto del “danno ingiusto” richiesto dalla norma. L'art. 2043 c.c. prevede infatti che "qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno". La responsabilità extracontrattuale si fonda, quindi, sulla sussistenza di un danno ingiusto che può derivare anche dalla commissione di un reato che consente di ottenere la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, ivi inclusi quelli di natura morale ed esistenziale.
Nel caso de quo, la condotta illecita, caratterizzata da dolo generico, ha inciso su diritti fondamentali della persona, riconosciuti e tutelati dagli artt. 2, 3 e 32 Cost., nonché dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo. La sentenza penale di condanna ha efficacia nel giudizio civile anche se solo nei limiti fissati dall'art. 651 c.p.p., ossia per quanto riguarda l'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità e dell'affermazione che l'imputato l'abbia commesso.
Non coglie nel segno la tesi del convenuto secondo cui manca la prova della causalità tra il danno lamentato e il fatto penalmente accertato. Sul tema in senso contrario la Cassazione ha precisato: “ll giudicato penale di condanna, formatosi su una fattispecie di "reato di danno" in cui il danno-evento coincide con il danno-conseguenza, si estende anche all'accertamento dell'esistenza del danno che, pertanto, non può formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile” ( cfr. Cass. civ. 9082/25).
Tuttavia, il giudicato penale non si estende automaticamente al pregiudizio non patrimoniale del fatto illecito, cioè al quantum del risarcimento. Come stabilito dalla giurisprudenza “Il giudice penale, nell'ipotesi di condanna generica, deve pronunciarsi solo sull'"an debeatur", e non anche sul "quantum", non essendo conseguentemente tenuto a stabilire la percentuale della colpa o della concorrente condizione posta in essere dall'autore del fatt” (cfr. Cass. pen.16310/09). In sintesi, la sentenza penale irrevocabile costituisce titolo per l'accertamento del diritto al risarcimento, ma per la quantificazione del danno è necessario un ulteriore accertamento in sede civile, salvo che la sentenza penale abbia già liquidato l'importo dovuto, circostanza che non ricorre nel caso de quo.
Sulla prova del danno
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Nel caso di specie, l'accertamento del danno non si è limitato al mero rilievo della violazione di un diritto inviolabile ma ha tenuto conto del principio di atipicità del danno non patrimoniale e dell'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che richiede la dimostrazione di un pregiudizio effettivo ed articolato nelle sue componenti biologico, morale ed esistenziale (Cass. S.U. 11/11/2008, n. 26972 e ss.).
Nella CTU medico-legale e psichiatrica disposta i consulenti, dott. Per_1
e dott. hanno condotto un'analisi clinica
[...] Persona_2 metodologicamente ineccepibile, comprensiva di anamnesi completa, colloqui clinici, osservazione diretta e somministrazione di test standardizzati (MMPI- 2, SCL-90-R, PCL-5, DES). Tale valutazione rispetta i parametri medico-legali fissati dalle linee guida e consente di apprezzare il nesso causale (causalità giuridica) Parte_2 diretto tra il danno procurato dal fatto di reato e il pregiudizio sofferto dall'attrice. Destituite da fondamento appaiono le critiche del convenuto secondo cui l'analisi peritali si sarebbe basata unicamente sulle dichiarazioni rese dell'attrice, senza riscontri oggettivi, posto che sono state validate da tests scientifici universalmente riconosciuti,
In merito alle testimonianze rese, le deposizioni di Testimone_1 Tes_2 e hanno offerto un riscontro probatorio diretto sulla Testimone_3 dimensione esistenziale del danno subito dall'attrice.
La documentazione sanitaria e contabile, costituita da referti, certificazioni mediche, fatture e ricevute, integra e corrobora le risultanze della CTU e delle prove orali, attestando l'effettività delle cure e la necessità delle spese sostenute, oltre a quella di continuare il percorso terapeutico intrapreso.
In sintesi, la prova del danno si presenta unitaria, coerente e suffragata da elementi scientifici, testimoniali e documentali, idonei a soddisfare il principio di sufficienza probatoria e a fondare la responsabilità risarcitoria del convenuto.
Sulla quantificazione del danno
La Corte di Cassazione, in relazione alla determinazione del quantum debeatur, ha chiarito che il danno non patrimoniale è una categoria ampia articolata in sottocategorie di danno biologico, danno morale soggettivo e danno esistenziale che devono essere considerate per garantire la piena integrale riparazione del pregiudizio sofferto (cfr. Cass. 11 novembre 2008 nn. 26972, 26973).
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La CTU ha accertato e concluso che: “ presenta un disturbo Parte_1 dell'adattamento cronico con ansia e umore depresso misti, eziologicamente connesso alla violenza sessuale del 2012. Sono evidenti bassa autostima, svalutazione personale, ritiro sociale, blocco affettivo e difficoltà relazionali, con danno biologico permanente dell'8%.”
È stato stimato, inoltre, un periodo complessivo di inabilità temporanea di sei mesi (due mesi al 75%, due al 50%, due al 25%) e la necessità di prosecuzione di psicoterapia bisettimanale per almeno cinque anni pari ad € 7.200,00, calcolato su due sedute mensili per 60 mesi al costo medio di € 60,00 per seduta(danno patrimoniale futuro). Le spese mediche documentate, pari a € 1.731,00, sono state ritenute integralmente pertinenti e necessarie. Nella fattispecie in esame, dunque, si condividono integralmente le conclusioni peritali dei ctu nominati, ritenendole aderenti alla documentazione medica in atti, ai principi medico-legali applicabili, scevre da vizi di illogicità e/o contraddittorietà e, dunque, integralmente recepibili. Si osserva, inoltre, come la quantificazione operata nel presente giudizio ha tenuto conto delle risultanze della CTU, del complesso delle prove testimoniali e documentali e dei criteri equitativi stabiliti dalle Tabelle del Tribunale di Milano 2024.
L'attrice ha subito pregiudizi non patrimoniali per le quali il Parte_1 parametro di riferimento normativo per la determinazione della suddetta tipologia di danno è costituito dalle note tabelle di Milano;
in particolare i parametri utilizzati per la suddetta quantificazione tengono conto di una variabile monetaria (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunato, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile. Si perviene a tale valore opportunamente adattando il valore monetario base del punto di invalidità in funzione aritmeticamente decrescente rispetto all'età del danneggiato, ed in funzione geometricamente crescente rispetto all'entità dei postumi.
Conclusivamente quindi, nel caso di specie, il ristoro dei danni non patrimoniali riportati da , ammonta complessivamente ad euro Parte_1
16.301 per la invalidità permanente ed euro
3.450 per la invalidità temporanea, oltre ad euro 1.731,00 per spese mediche ed euro 7.200,00 per spese relative alle sedute di psicoterapia futura (quantificate secondo la media ponderata della stima eseguita dai ctu in applicazione della causalità giuridica ex art. 1225 – 1226 - 2056 c.c.: cfr. Cass. civile 31684/24) per un totale complessivo di euro 28.682, avuto riguardo all'età della danneggiata alla data del fatto illecito.
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Nel caso de quo è giusto riconoscere un'ulteriore somma a titolo di personalizzazione del danno, vista la specificità dei pregiudizi dinamico- relazionali subiti dall'attrice. Tali pregiudizi hanno inciso sulla vita quotidiana dell'attrice, determinando una riduzione della capacità di relazione sociale, affettiva e professionale.
A ciò si aggiunga la componente di sofferenza morale soggettiva, connotata da ansia, vergogna e diminuzione della propria autostima, strettamente connessi alla violazione della libertà sessuale e alla perdita di fiducia nella propria integrità psico-fisica.
Tali elementi, opportunamente valutati alla luce della giurisprudenza di legittimità, consentono di applicare un aumento rispetto ai valori tabellari del danno biologico, assicurando una liquidazione equa e proporzionata all'effettiva incidenza dell'illecito sulla vita della persona offesa e pertanto il danno deve essere complessivamente quantificato in euro 30.000 (cfr. Cass. civ., n. 901/2018).
Tale importo deve infine essere devalutato al momento del fatto e poi rivalutato all'attualità: si applicano dunque gli interessi compensativi dalla data dell'illecito alla data della presente decisione (cfr. Cass. civ. n. 39376/2021).
Infatti, i debiti di valore derivanti dalla monetizzazione di elementi non patrimoniali assolvono ad una funzione reintegrativa della perdita subita dal patrimonio del danneggiato e pertanto, sono suscettibili di automatico adeguamento alla stregua della sopravvenuta svalutazione della moneta. Ne deriva che nei debiti di valore ed in particolare nelle obbligazioni risarcitorie la quantificazione del danno patito dal creditore per effetto del ritardo nell'adempimento presuppone la determinazione dell'esatto ammontare della somma dovuta - id est - la traduzione in termini monetari del valore del bene al momento dell'insorgere dell'obbligazione (c.d. taxatio) e la rivalutazione della stessa, da effettuarsi, anche d'ufficio (cfr. Cass. civ. 28 gennaio 2013, n. 1889; Cass. civ. 25 febbraio 2009, n. 4587), con riferimento allo scarto temporale intercorrente tra il momento della nascita del rapporto e quello della liquidazione. Così individuata la sorte capitale, la somma da corrispondere, a titolo risarcitorio per il mancato tempestivo adempimento, si determina mediante l'applicazione degli interessi (c.d. compensativi), in un coefficiente ritenuto adeguato secondo una valutazione equitativa, e quindi non necessariamente pari al saggio legale.
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Ne consegue che al credito devalutato al mese di Luglio 2012 (pari ad € 24.350,65) vanno applicati gli interessi in misura legale fino alla data della presente decisione. Su tale credito, devono essere aggiunti gli interessi calcolati sulla somma rivalutata anno per anno, così come stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 17.2.95 n.1712. In considerazione dei predetti rilievi, dunque, deve essere adeguatamente corrisposta a la somma complessiva di euro 34.563,06. Parte_1
Alla luce delle risultanze processuali relative alle prove orali, a quelle documentali nonché alle conclusioni della CTU medico-legale il convenuto deve essere condannato al pagamento, in favore dell'attrice, della CP_1 somma complessiva di euro 34.563,06, oltre interessi al saggio legale dal giorno della pubblicazione della sentenza fino al saldo effettivo.
Le spese di lite rapportate al decisum e liquidate in dispositivo seguono la soccombenza del convenuto che deve essere condannato alla refusione delle spese di lite che vanno liquidate in euro 7.616,00 ai sensi del DM n. 55/14 come modificato dal DM n. 147/22 (cfr. art. 4 co. 2) oltre al rimborso del C.U. dovuto per il presente giudizio oltre spese ed accessori. Le spese della CTU vanno poste a carico del convenuto. Va fatta menzione, infine, della applicazione al caso in esame dell'art. 59 comma 1 lett. d) DPR 131/86
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattese, così decide:
1. accoglie la domanda proposta da e per l'effetto Parte_1 condanna al pagamento in favore dell'attrice della somma CP_1 di euro 34.563,06 oltre interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza fino all'effettivo soddisfo;
2. condanna al pagamento delle spese di lite in favore CP_1 dell'attrice che si liquidano in euro 7.616,00, oltre spese documentate per € 555,53, oltre accessori di legge;
3. pone definitivamente a carico del convenuto le spese di c.t.u. medico legale, già liquidate con separato decreto;
4. dà atto che l'imposta di registro della presente decisione deve essere registrata a debito.
Latina, 21/08/2025
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Il Giudice (Dott. Gaetano Negro)
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