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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/07/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 180/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 180/2025 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione, proposta congiuntamente da
(C.F. e Parte_1 C.F._1
3 (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gian Marco Filipponi
- RICORRENTI-
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Ancona
-INTERVENUTO-
OGGETTO: delibazione e riconoscimento di sentenza ecclesiastica contenente declaratoria di nullità di matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Per i ricorrenti “…..: 1) dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche emessa il 20.03.2024
(Prat. n. 059/22), con la quale è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato tra i medesimi con rito concordatario nella Parrocchia di S.
Maria Assunta in Vallone di EN (AN), Diocesi di EN il 20.06.2004; 2) ordinare all'Ufficio di Stato Civile di EN di effettuare le annotazioni e trascrizioni previste dalla Legge;
3) spese di procedura al 50% ciascuno ed onorari a carico del Sig. Parte_2
del Procuratore Generale: “Nulla oppone a quanto richiesto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 18 marzo 2025 ex art. 8, n.2, L. 121/1985 i signori e hanno premesso che: Parte_1 Parte_2
- in data 20.03.2024, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche ha pronunciato sentenza di declaratoria di nullità del matrimonio - celebrato tra le parti con il rito concordatario il 20.6.2004 - notificata il 9.7.2024 e passata in giudicato, in mancanza di impugnazione;
- in data 29.07.2024 il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche ha emanato il decreto di esecutorietà della citata sentenza, dichiarativa della nullità del matrimonio tra le parti, annotato nel registro del Comune di EN (atto n.
27 parte II serie A anno 2004).
Ciò posto, sul rilievo che la pronunciata sentenza ecclesiastica era stata emessa a seguito di procedimento che aveva tenuto nel massimo rispetto i diritti della difesa e non era contraria all'ordine pubblico italiano e che erano ravvisabili nella specie le altre condizioni richieste dalla legge - non sussistendo, infatti, alcuna sentenza passata in giudicato emessa dall'ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica e non essendo pendente tra le stesse parti, avanti ad un giudice italiano un giudizio avente ad oggetto la nullità del matrimonio de quo - i ricorrenti hanno pagina 2 di 6 chiesto che venga dichiarata l'efficacia, nella Repubblica Italiana, della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche, sopra indicata.
Il Procuratore Generale è intervenuto depositando conclusioni scritte in data 25 marzo 2025 con cui ha dichiarato di nulla opporre in merito alla richiesta.
Con ordinanza del 7.5.2025 è stata richiesta l'integrazione della documentazione mediante deposito del decreto di esecutività del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica, depositato in data 10.6.2025 nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c.
In data 16.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti risulta che:
e in data 20.06.2004, si sono uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio, celebrato con rito concordatario in EN (AN), trascritto nei
Registri dello Stato civile del Comune di EN al n. 24, parte II serie A dell'anno 2004; in data 3.8.2015 il Tribunale di Ancona ha omologato le condizioni della separazione consensuale;
-il 20.3.2024, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche ha pronunciato sentenza, depositata il 9.7.2024, di declaratoria di nullità del matrimonio religioso per “grave difetto di discrezione di giudizio nella donna”;
- in data 29.07.2024 il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche ha emanato il decreto di esecutorietà della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio;
- il 2.6.2025 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che ha munito di esecutività la predetta sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio.
2.1) Rileva la Corte che sussistono tutte le condizioni previste per l'accoglimento della domanda dall'art.
8.2 dell'Accordo di modificazione del
Concordato Lateranense firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica
pagina 3 di 6 italiana e la Santa Sede, reso esecutivo con Legge n. 121/1985.
Presupposto indispensabile per dichiarare efficace la sentenza ecclesiastica è che questa non sia in contrasto con l'Ordine Pubblico;
la compatibilità - o meno - con l'Ordine Pubblico italiano deve essere verificata con riferimento alla causa per la quale viene dichiarata la nullità del matrimonio.
2.2) Come sopra accennato, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle
Marche ha dichiarato la nullità del matrimonio “per grave difetto di discrezione di giudizio nella donna”.
Il “grave difetto di discrezione di giudizio” è un vizio della volontà attinente in modo diretto all'incapacità personale del coniuge di partecipare efficacemente all'atto, escludendone quel minimo requisito psichico che si richiede per la validità del vincolo;
tale vizio - ben diverso dalla riserva interiore di escludere uno o l'altro dei bona matrimonii - incide in modo negativo sulla validità del matrimonio anche nell'ordinamento civile, sotto forma di incapacità naturale, mentre deve ritenersi irrilevante la circostanza che il medesimo istituto riceva differente disciplina nei due ordinamenti, ciò non influendo sui principi essenziali di quello interno e non ostacolando il riconoscimento della sentenza ecclesiastica. La Suprema Corte ha precisato che, in tema di delibazione della sentenza di un Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio Concordatario, per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (“ob defectum discretionis iudicii”) da parte di uno dei coniugi - assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso - non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'Ordinamento italiano (in tal senso: Cass.
11791/2021, v. Cass. n. 4701/1988 e n. 3002/1997; in senso conforme: Cass. n.
5822/1987; n. 4387/2000; n. 10796/2006).
2.3) Per completezza va rilevato che non rappresenta un ostacolo al riconoscimento della sentenza ecclesiastica nell'ordinamento italiano la eventuale pagina 4 di 6 circostanza che, dopo il matrimonio, i coniugi abbiano convissuto per un periodo superiore a tre anni.
Invero, come ribadito nella pronuncia delle sezioni unite della Suprema Corte n.
16379 del 17/07/2014, “la convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità”; per la necessità della eccezione di parte si veda altresì
Cass. civ. n. 14739/2024); nel caso di specie le parti hanno proposto ricorso congiunto e nulla hanno rilevato sul punto, manifestando in tal modo, univocamente, la volontà contraria alla proposizione dell'eccezione di convivenza triennale, come sopra intesa.
2.4) Va osservato, infine, che il matrimonio fra le parti è stato celebrato con rito canonico e trascritto nei registri dello Stato civile, per cui il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa;
inoltre, nel procedimento è stato assicurato il diritto ad agire e a difendersi, come si evince dalla sentenza.
2.5) Ricorrono anche le altre condizioni richieste per la dichiarazione di efficacia della decisione: in particolare, a quanto risulta, la sentenza non è contraria ad altra pronunciata in Italia;
è divenuta definitiva secondo l'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale;
non pende processo davanti a un
Giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti e, per quanto già detto, le disposizioni della sentenza non producono effetti contrastanti con l'Ordine pubblico.
3.) In definitiva sussistono i presupposti per addivenire all'accoglimento del ricorso, la cui proposizione congiunta consente di non procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio, non essendovi parte soccombente che abbia sopportato oneri al rimborso dei quali abbia diritto.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e così provvede: Parte_1 Parte_2
DICHIARA l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza pronunciata in data 20.3.2024 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche, munita di esecutività con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data
02.06.2025, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 20.6.2004, in EN Parte_1 Parte_2
(AN) e trascritto nei Registi dello Stato civile del Comune di EN atto n.27, parte II serie A dell'anno 2004;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune EN di trascrivere la presente sentenza e quella ecclesiastica a margine dell'atto di matrimonio sopra indicato.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 180/2025 del Ruolo Generale Volontaria
Giurisdizione, proposta congiuntamente da
(C.F. e Parte_1 C.F._1
3 (C.F. ), Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Gian Marco Filipponi
- RICORRENTI-
con l'intervento del
PROCURATORE GENERALE presso la Corte di Appello di Ancona
-INTERVENUTO-
OGGETTO: delibazione e riconoscimento di sentenza ecclesiastica contenente declaratoria di nullità di matrimonio concordatario.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 6 Per i ricorrenti “…..: 1) dichiarare efficace nella Repubblica Italiana la sentenza del Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche emessa il 20.03.2024
(Prat. n. 059/22), con la quale è stato dichiarato definitivamente nullo il matrimonio celebrato tra i medesimi con rito concordatario nella Parrocchia di S.
Maria Assunta in Vallone di EN (AN), Diocesi di EN il 20.06.2004; 2) ordinare all'Ufficio di Stato Civile di EN di effettuare le annotazioni e trascrizioni previste dalla Legge;
3) spese di procedura al 50% ciascuno ed onorari a carico del Sig. Parte_2
del Procuratore Generale: “Nulla oppone a quanto richiesto”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso congiunto depositato il 18 marzo 2025 ex art. 8, n.2, L. 121/1985 i signori e hanno premesso che: Parte_1 Parte_2
- in data 20.03.2024, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche ha pronunciato sentenza di declaratoria di nullità del matrimonio - celebrato tra le parti con il rito concordatario il 20.6.2004 - notificata il 9.7.2024 e passata in giudicato, in mancanza di impugnazione;
- in data 29.07.2024 il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche ha emanato il decreto di esecutorietà della citata sentenza, dichiarativa della nullità del matrimonio tra le parti, annotato nel registro del Comune di EN (atto n.
27 parte II serie A anno 2004).
Ciò posto, sul rilievo che la pronunciata sentenza ecclesiastica era stata emessa a seguito di procedimento che aveva tenuto nel massimo rispetto i diritti della difesa e non era contraria all'ordine pubblico italiano e che erano ravvisabili nella specie le altre condizioni richieste dalla legge - non sussistendo, infatti, alcuna sentenza passata in giudicato emessa dall'ordinamento giudiziario italiano che sia contrastante con la sentenza ecclesiastica e non essendo pendente tra le stesse parti, avanti ad un giudice italiano un giudizio avente ad oggetto la nullità del matrimonio de quo - i ricorrenti hanno pagina 2 di 6 chiesto che venga dichiarata l'efficacia, nella Repubblica Italiana, della sentenza emessa dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche, sopra indicata.
Il Procuratore Generale è intervenuto depositando conclusioni scritte in data 25 marzo 2025 con cui ha dichiarato di nulla opporre in merito alla richiesta.
Con ordinanza del 7.5.2025 è stata richiesta l'integrazione della documentazione mediante deposito del decreto di esecutività del Supremo
Tribunale della Segnatura Apostolica, depositato in data 10.6.2025 nel termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c.
In data 16.7.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle concordi conclusioni trascritte in epigrafe.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.) Dalla documentazione prodotta dai ricorrenti risulta che:
e in data 20.06.2004, si sono uniti in Parte_1 Parte_2 matrimonio, celebrato con rito concordatario in EN (AN), trascritto nei
Registri dello Stato civile del Comune di EN al n. 24, parte II serie A dell'anno 2004; in data 3.8.2015 il Tribunale di Ancona ha omologato le condizioni della separazione consensuale;
-il 20.3.2024, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche ha pronunciato sentenza, depositata il 9.7.2024, di declaratoria di nullità del matrimonio religioso per “grave difetto di discrezione di giudizio nella donna”;
- in data 29.07.2024 il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche ha emanato il decreto di esecutorietà della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio;
- il 2.6.2025 il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica che ha munito di esecutività la predetta sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio.
2.1) Rileva la Corte che sussistono tutte le condizioni previste per l'accoglimento della domanda dall'art.
8.2 dell'Accordo di modificazione del
Concordato Lateranense firmato a Roma il 18 febbraio 1984 tra la Repubblica
pagina 3 di 6 italiana e la Santa Sede, reso esecutivo con Legge n. 121/1985.
Presupposto indispensabile per dichiarare efficace la sentenza ecclesiastica è che questa non sia in contrasto con l'Ordine Pubblico;
la compatibilità - o meno - con l'Ordine Pubblico italiano deve essere verificata con riferimento alla causa per la quale viene dichiarata la nullità del matrimonio.
2.2) Come sopra accennato, il Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle
Marche ha dichiarato la nullità del matrimonio “per grave difetto di discrezione di giudizio nella donna”.
Il “grave difetto di discrezione di giudizio” è un vizio della volontà attinente in modo diretto all'incapacità personale del coniuge di partecipare efficacemente all'atto, escludendone quel minimo requisito psichico che si richiede per la validità del vincolo;
tale vizio - ben diverso dalla riserva interiore di escludere uno o l'altro dei bona matrimonii - incide in modo negativo sulla validità del matrimonio anche nell'ordinamento civile, sotto forma di incapacità naturale, mentre deve ritenersi irrilevante la circostanza che il medesimo istituto riceva differente disciplina nei due ordinamenti, ciò non influendo sui principi essenziali di quello interno e non ostacolando il riconoscimento della sentenza ecclesiastica. La Suprema Corte ha precisato che, in tema di delibazione della sentenza di un Tribunale ecclesiastico dichiarativa della nullità di un matrimonio Concordatario, per difetto di consenso, la situazione di vizio psichico (“ob defectum discretionis iudicii”) da parte di uno dei coniugi - assunta in considerazione dal giudice ecclesiastico siccome comportante inettitudine del soggetto ad intendere i diritti ed i doveri del matrimonio al momento della manifestazione del consenso - non si discosta sostanzialmente dall'ipotesi di invalidità contemplata dall'art. 120 c.c., cosicché è da escludere che il riconoscimento dell'efficacia di una tale sentenza trovi ostacolo nei principi fondamentali dell'Ordinamento italiano (in tal senso: Cass.
11791/2021, v. Cass. n. 4701/1988 e n. 3002/1997; in senso conforme: Cass. n.
5822/1987; n. 4387/2000; n. 10796/2006).
2.3) Per completezza va rilevato che non rappresenta un ostacolo al riconoscimento della sentenza ecclesiastica nell'ordinamento italiano la eventuale pagina 4 di 6 circostanza che, dopo il matrimonio, i coniugi abbiano convissuto per un periodo superiore a tre anni.
Invero, come ribadito nella pronuncia delle sezioni unite della Suprema Corte n.
16379 del 17/07/2014, “la convivenza triennale "come coniugi", quale situazione giuridica di ordine pubblico ostativa alla delibazione della sentenza canonica di nullità del matrimonio, essendo caratterizzata da una complessità fattuale strettamente connessa all'esercizio di diritti, adempimento di doveri e assunzione di responsabilità di natura personalissima, è oggetto di un'eccezione in senso stretto, non rilevabile d'ufficio, né opponibile dal coniuge, per la prima volta, nel giudizio di legittimità”; per la necessità della eccezione di parte si veda altresì
Cass. civ. n. 14739/2024); nel caso di specie le parti hanno proposto ricorso congiunto e nulla hanno rilevato sul punto, manifestando in tal modo, univocamente, la volontà contraria alla proposizione dell'eccezione di convivenza triennale, come sopra intesa.
2.4) Va osservato, infine, che il matrimonio fra le parti è stato celebrato con rito canonico e trascritto nei registri dello Stato civile, per cui il Giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa;
inoltre, nel procedimento è stato assicurato il diritto ad agire e a difendersi, come si evince dalla sentenza.
2.5) Ricorrono anche le altre condizioni richieste per la dichiarazione di efficacia della decisione: in particolare, a quanto risulta, la sentenza non è contraria ad altra pronunciata in Italia;
è divenuta definitiva secondo l'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale;
non pende processo davanti a un
Giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti e, per quanto già detto, le disposizioni della sentenza non producono effetti contrastanti con l'Ordine pubblico.
3.) In definitiva sussistono i presupposti per addivenire all'accoglimento del ricorso, la cui proposizione congiunta consente di non procedere ad alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio, non essendovi parte soccombente che abbia sopportato oneri al rimborso dei quali abbia diritto.
pagina 5 di 6
P.Q.M.
La Corte d'Appello, pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da e così provvede: Parte_1 Parte_2
DICHIARA l'efficacia nella Repubblica Italiana della sentenza pronunciata in data 20.3.2024 dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano delle Marche, munita di esecutività con decreto del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica in data
02.06.2025, con cui è stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario celebrato tra e in data 20.6.2004, in EN Parte_1 Parte_2
(AN) e trascritto nei Registi dello Stato civile del Comune di EN atto n.27, parte II serie A dell'anno 2004;
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune EN di trascrivere la presente sentenza e quella ecclesiastica a margine dell'atto di matrimonio sopra indicato.
Nulla per le spese.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 16 luglio 2024
Il Consigliere estensore
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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