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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/11/2025, n. 4400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4400 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa segnata al RGN 2699/2021, il giudice onorario dott. Francesco Saverio
Ruggiero;
PREMESSO
Che l'udienza è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- che la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
- lette le note depositate dalle parti;
- pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
Il Giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero
R.g.n. 2699/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile , in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott. Francesco Saverio
Ruggiero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. N. 2699 dell'anno 2021
Tra (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Avv. Giorgio Borrelli e dell'avv. Maria Letizia Magliacane, come da procura in atti,
ATTRICE contro
, (P.I. in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe VITOLO, come da procura in atti,
CONVENUTO
Oggetto: azione di risarcimento danni ex art. 2043 e 2051 c.c.
Conclusioni: come in atti come richiamate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 24.03. 2021, la sig.ra ha convenuto in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, il Parte_1
chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1 ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione del sinistro occorso in data 02.07.20 20, alle ore 17.45 circa. A sostegno dell'atto di citazione ha dedotto che nella data ed ora indicati in citazione , si trovava nel Comune di Cetara (S A) e percorreva a piedi, unitamente alle sig.re ed la Via Cantone. Allorquando, Parte_2 Controparte_2 giunta all'altezza del civico 14, cadeva accidentalmente in una buca non visibile, ricoperta da fogliame ed altro materiale, di rilevante profondità, non segnalata e situata sul lato della strada in prossimità delle strisce blu riservate alla sosta a pagamento de gli autoveicoli. Che a causa della caduta, riportava lesioni tali da rendere necessario il trasporto al pronto soccorso del P.O. di Cava dei Tirreni , ove le veniva diagnosticata la
«frattura apice malleolo sinistro malleolo peroneale caviglia sinistra»,
2 con prognosi iniziale di giorni trenta ed applicazione di doccia gessata alla gamba - piede sinistro. Che, successivamente, veniva sottoposta ad ulteriori controlli clinici e strumentali ed effettuava diversi cicli di fisiokinesiterapia, protrattasi fino al mese di novembre 2020, per la persistenza di «dolore alla flessione dorsale del piede sinistro ». Assumeva che l'insidia stradale non risultava in alcun modo segnalata né visibile,
Che il veniva, pertanto, diffidato e costituito in mora a Controparte_1 mezzo p.e.c. del 08.07.2020; che anche all'invito alla negoziazione assistita, formulato in data 12.02.2021, non dava alcun riscontro. E, sulla scorta della documentazione sanitaria e dei fatti come esposti, ha concluso: «piaccia all'On.le Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in via subordinata ai sensi dell'art. 2043
c.c., la esclusiva responsabilità del dei danni tutti Controparte_3 patiti dalla sig.ra e, per l'effetto, condannare il Parte_1 [...] al pagamento in favore della sig.ra della CP_3 Parte_1 somma complessiva di € 8.202,32 per le lesioni subìte dalla stessa, ovvero
a quella somma che sarà meglio accertat a e quantificata in corso di causa,
a titolo di ristoro delle lesioni subite dall'attrice, a seguito del sinistro per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a far data dall'evento e fino al totale soddisfo, anche a seguito di C.T.U. medico legale che sin d'ora si chiede ammettersi. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre maggiorazione ed accessori, con attribuzione al sottoscritto magistero che se ne dichiara anticipatario, il tutto in sentenza munita di clausola, come per legge.»
Con comparsa del 31.5.2021 si è t empestivamente costituito in giudizio il ccependo: in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione stante l'assoluta carenza dei requisiti normativamente previsti, avuto particolare riguardo alla previsione di cui all'art. 163, comma 2, nn.3) e 4); nel merito, la infondatezza della domanda per la totale insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. e
3 dell'art. 2043 c.c. Che, nel caso di specie, il bene è oggetto di un uso generale e diretto da parte di terzi, rendendo impossibile un'efficace custodia e vigilanza continua;
che, in ogni caso, non sussisteva alcun nesso di causalità; che l'evento, ove ritenuto sussistente, era da imputarsi alla condotta imprudente dell'attrice idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la res e il fatto lesivo;
che, dalla documentazione fotografica depositata, risultava che la sconnessione del manto stradale, ritenuta causa della caduta, fosse ben visibile , tenuto conto dell'illuminazione della strada, e che la caduta poteva essere evitata con l'ordinaria diligenza;
che la sconnessione della strada e la potenziale pericolosità della strada erano immediatamente percepibili e apprezzabili dall'attrice la quale non può invocare la responsabilità del ex art. 2043 c.c., anche in ragione CP_1 del prioritario principio di autoresponsabilità . In via gradata, ha eccepito la condotta negligente ed imprudente dell'attrice ha comunque concorso in modo rilevante alla determinazionedell'evento lesivo, con conseguente riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. Ed infine, che la quantificazione dei danni era infondata e manifestamente eccessiva .
Ha, pertanto, concluso: «(…).affinché l'On.le Tribunale adito, reiectiis contrariis, voglia così provvedere e giudicare: 1) in via pregiudiziale, dichiarare nullo l'atto di citazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163, secondo comma, nn.3) e 4), e 164, comma quarto, c.p.c.; 2) nel merito: - in via principale, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del nella causazione Controparte_1 dell'evento lesivo per cui è causa, condannarlo al risarcimento delle sole lesioni che risulteranno dimostrate e provate e, in ogni caso, con la riduzione di cui all'art. 1227 c.c.; 3) condannare, altresì, gli attori al pagamento di spese e compensi professionali di causa, da distra rsi al sottoscritto avvocato antistatario per dichiarato anticipo.»
Concessi i termini di cui all'art 183, sesto comma, c.p.c. La causa è stata istruita mediante escussione dei testi e consulenza tecnico d'ufficio
4 medico-legale. All'esito della verifica della proposta conciliativa formulata dalla Giudice in data 13/372024, non accettata dal convenuto all'udienza del 03.07.2024 la stessa ha rinviato all'udienza la CP_1 causa per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive fino a 10 giorni prima dell'udienza indicata. All'udienza del 09.07.2025 la causa è stata ulteriormente rinviata all'udienza del 22.10.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendola sostituzione dell'udienza indicata con lo scambio di note fino al giorno e all'ora dell'udienza, ex art. 127ter
c.p.c.
Il fascicolo è stato successivamente assegnato allo scrivente per la decisione.
La domanda è parzialmente fondata.
1. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma 2 nn.3) e 4)
Va preliminarmente esaminata l'eccezione formulata da parte convenuta sull'indeterminatezza del petitum. La nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli articoli 163 e 164 c.p.c., sul presupposto dell'indeterminatezza del petitum e della causa petendi deve essere pronunciata solo quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la causa petendi, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata. Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla causa petendi,
5 il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti. Pertanto, va rigettata, in quanto infondata,
l'eccezione con il quale il convenuta ha dedotto l a nullità dell'atto di citazione per la violazione dell'art. 163 comma 2 n. 3) c.p.c., in quanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio emergono chiaramente sia il petitum (domanda di risarcimento dei danni civili) che la causa petendi
(danni patrimoniali e non patrimoniali) e risultano altresì le circostanze di tempo e di luogo degli stessi, sicché non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa del convenuto.
2. Sulla natura della responsabilità della P.A.
Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia
(v. Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023). Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. (Cass.01/02/2018,
n. 2480). L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. Il secondo presupposto ricorre quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di con trollarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.). Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato. Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
6 Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma
1, trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a l ui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al comma 2, stesso art.) è rilevabile d'ufficio s e risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/ 05/2018, n.
11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo c omportamento. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario d ella
OR (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775;
Cass.30/10/2018, n. 27724, ribadito da Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n.
20943).
3. Nel merito.
Alla luce di quanto premesso, nella fattispecie in esame, l'avvenuta caduta dell'attrice in una buca situata nel territorio del Comune di non CP_1
7 risulta oggetto di contestazione, essendo l'evento comprovato sia dalla documentazione medica versata in atti, sia dalle dichiarazioni testimoniali rese in sede istruttoria.
In particolare, la teste (escussa all'udienza del Controparte_2
15.03.2023) ha dichiarato: «So di essere qui oggi per riferire di un fatto accaduto il 2.07.2020 a . Io e stavamo tornando dal mare, CP_1 Pt_1 eravamo in via Cantone, quando è caduta in una buca di Pt_1 fogliame, ossia una buca coperta da foglie».
Tale circostanza è stata confermata anche dall'altra teste escussa,
[...]
, che ha dichiarato: «So di essere qui oggi per riferire sulla Parte_2 caduta avvenuta il 02.07.2020. Sì, è vero, l'ho vista cadere perché camminava proprio in mezzo a noi».
Entrambe le testimoni hanno confermato la dinamica del sinistro, la presenza della buca, la sua invisibilità e l'assenza di segnalazioni, nonché la circostanza che il percorso era abituale e che la buca non era mai stata notata prima.
Dunque, l'incidente si è verificato all'interno della perimetrazione del centro abitato e in una zona che, essendo munita di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi (come quello di quotidiana pulizia delle strade) che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del
Pertanto, può essere sottoposta ad un efficace attività di CP_1 sorveglianza, anche in relazione al bene stradale ed alle sue pertinenze , da parte dell'Ente proprietario della strada.
Deve ritenersi, pertanto, configurabile in capo al convenuto CP_1 quella posizione di “custode” che l'art. 2051 c.c. attribuisce a colui che abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un potere di vigilanza sul bene.
Riguardo ai particolari dedotti dall'attrice, ossia la presenza di fogliame sulla buca in questione, deve ritenersi che anche tali elementi siano stati provati. Ed invero, la teste , ha dichiarato: «(…) Io e Controparte_2
8 stavamo tornando dal mare, eravamo in via Cantone, quando Pt_1
è caduta in una buca di fogliame, ossia una buca coperta da Pt_1 foglie. (…) Le foglie erano accumulate solo in questa buca».
Circostanza, quest'ultima, confermata anche dall'altra teste,
[...]
, che ha dichiarato: «No, erano solo nella buca e per questo la Parte_2 buca non si vedeva».
4. Dall'istruttoria, tuttavia, è emerso che l'attrice aveva piena familiarità con il percorso ove si è verificato il sinistro . Sul punto, le dichiarazioni testimoniali hanno confermato l'abitualità con cui l'attrice frequentava i luoghi di causa. In particolare, la teste ha affermato: Controparte_2
«Sì, andavamo tutti i giorni in spiaggia, da quando era cominciata
l'estate. Sì, i nostri genitori hanno casa a . Sì, facevamo sempre lo CP_1 stesso percorso». Anche la teste ha dichiarato: «Sì, noi Parte_2 facevamo sempre lo stesso percorso, e lo facciamo ancora, perché per raggiungere la spiaggia dove andiamo, ossia dietro al Porto, si deve fare quel tragitto».
Ne consegue che l'attrice era a conoscenza della st rada e del tragitto per giungere al mare, per averlo percorso molte volte. Per cui, deve affermarsi la negligenza dell'attrice e il suo concorso ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. nella causazione del danno (v. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 21675 del
20/07/2023 Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2376 del 24/01/2024).
In vero, si rileva che l'attrice, all'epoca del fatto, aveva 51 anni, età nella quale – in assenza di specifiche condizioni patologiche – è esigibile un livello ordinario di attenzione e capacità di valutazione del rischio. Come risulta dall'istruttoria, l'attrice aveva piena familiarità con i luoghi ove si
è verificato il sinistro, trattandosi di percorso abituale e noto. Che, peraltro, l'incidente è avvenuto in pieno giorno, nel mese di luglio, su di una strada costituita da “vasellame” e dall'andamento “irregolare” (v. teste ) e, quindi, da percorrere con particolare attenzione. Parte_2
Tali circostanze, unitamente all'assenza di documentazione fotografica in atti che rappresenti lo stato dei luoghi al momento del fatto, rafforza
9 l'affermazione del suo concorso colposo nella causazione dell'evento dannoso, per mancata adozione di un comportamento prudente, conforme all'ordinaria diligenza.
Ciò nondimeno, non può essere integralmente esclusa, come invocato dal la responsabilità di esso ente, poiché l'accertato dissesto, la CP_1 presenza di fogliame nella buca e l'assenza di segnalazioni, rendevano quel tratto di strada comunque pericoloso, dovendosi il pericolo valutare anche in ragione delle condizioni soggettive dell'utente della strada.
Appare equo, quindi, riconoscere all'attrice un concorso di colpa del 40%, che verrà scomputato da quanto le sarà liquidato, di qui a poco, a titolo di risarcimento del danno.
5. Sul quantum.
Il danno subito dall'attrice, del quale chiede il risarcimento, è di natura sia patrimoniale che non patrimoniale.
Per quanto concerne il criterio di liquidazione da utilizzare, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunal e di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard» (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Se z. 3 -,
Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018; Sez. 3 -, Ordinanza n. 1553 del
22/01/2019 e Sez. 3 -, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020, in origine Cass.
Civ. n. 12408 del 2011) .
Nessun importo ulteriore può riconoscersi, poiché non è stata effettuata alcuna allegazione né fornita prova, in ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901;
Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 e Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio 2018, n. 13770), secondo cui «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico - relazionale",
10 atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzi onale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico -legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determina zione medico -legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico -legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione» (Cass.
Civ., Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513).
La CTU medico-legale, redatta dal dott. , ha accertato:la CP_4 frattura del malleolo peroneale sinistro con esiti permanenti e un danno biologico permanente pari al 3% . Dunque, spettano all'attrice i seguenti importi a titolo di risarcimento del danno alla salute:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 51 anni
Percentuale di invalidità permanente : 3%
Punto danno biologico: € 1.567,44
A) Danno biologico permanente: € 3.527,00
B) Danno biologico temporaneo: € 5.750,00
C) Totale danno biologico (A + B ): € 9.277,00
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, il c.t.u. ha ritenuto congrue le spese mediche dell'importo di euro 327 (trecentoventisette/00).
Dal totale, sia del danno patrimoniale sia di quello non patrimoniale, occorre scomputare il 40% in ragione del riconosciuto concorso di colpa .
Per cui dalla somma di € 9.604,00, scomputato il concorso di colpa (40%), ne segue quale totale netto da liquidare all'attrice: € 5.762,40. Su tale importo va riconosciuta la rivalutazione agli indici Istat- foi a decorrere
11 dalla data del sinistro al saldo (vista la periodicità annuale della rivalutazione e la stretta vicinanza delle spese al sinistro, per ragioni di economia si fanno coincidere, dovendosi, altrimenti, far decorrere dalla data dei singoli esborsi), trattandos i di debito di valore. Non sono riconosciuti gli interessi compensativi in ragione del più recente e, allo stato maggioritario indirizzo della Cassazione, espresso da ultimo dalla
Sez. 3 - , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 («Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pi enamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liq uidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività medi a del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti comp ensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi»).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
il valore è quello del decisum.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti in misura paritaria, nella percentuale del 50 % ciascuna, visto il riconoscimento di un danno alla salute molto inferiore a quello richiesto .
P.M.Q.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
12 1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e, accertato il concorso di colpa dell'attrice in misura pari al 40%, condanna la parte convenuta a pagare alla parte attorea € 5.762,40, al netto della decurtazione, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale (così come specificato in motivazione), oltre rivalutazione su entrambi gli importi, come indicati in motivazione;
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in €. 2.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, in favore del procuratore anticipatario;
3. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti in misura paritaria, nella percentuale del 50% ciascuna visto il riconoscimento di un danno alla salute molto inferiore a quello richiesto.
Così deciso in Salerno, il 03 novembre 2025.
Il Giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero
13
SECONDA SEZIONE CIVILE
PROVVEDIMENTO AI SENSI DELL'ART. 127 TER, TERZO COMMA, C.P.C.
Nella causa segnata al RGN 2699/2021, il giudice onorario dott. Francesco Saverio
Ruggiero;
PREMESSO
Che l'udienza è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
- che la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza ed ha accettato tempestivamente le note scritte da esse depositate;
- lette le note depositate dalle parti;
- pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies, c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
Il Giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero
R.g.n. 2699/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile , in composizione monocratica, nella persona del Giudice onorario, dott. Francesco Saverio
Ruggiero, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. N. 2699 dell'anno 2021
Tra (C.F. , con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. Avv. Giorgio Borrelli e dell'avv. Maria Letizia Magliacane, come da procura in atti,
ATTRICE contro
, (P.I. in persona del Sindaco p.t. Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe VITOLO, come da procura in atti,
CONVENUTO
Oggetto: azione di risarcimento danni ex art. 2043 e 2051 c.c.
Conclusioni: come in atti come richiamate nello svolgimento del processo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato a mezzo p.e.c. il 24.03. 2021, la sig.ra ha convenuto in giudizio, dinanzi a codesto Tribunale, il Parte_1
chiedendone la condanna, ai sensi dell'art. 2051 c.c. Controparte_1 ovvero, in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in occasione del sinistro occorso in data 02.07.20 20, alle ore 17.45 circa. A sostegno dell'atto di citazione ha dedotto che nella data ed ora indicati in citazione , si trovava nel Comune di Cetara (S A) e percorreva a piedi, unitamente alle sig.re ed la Via Cantone. Allorquando, Parte_2 Controparte_2 giunta all'altezza del civico 14, cadeva accidentalmente in una buca non visibile, ricoperta da fogliame ed altro materiale, di rilevante profondità, non segnalata e situata sul lato della strada in prossimità delle strisce blu riservate alla sosta a pagamento de gli autoveicoli. Che a causa della caduta, riportava lesioni tali da rendere necessario il trasporto al pronto soccorso del P.O. di Cava dei Tirreni , ove le veniva diagnosticata la
«frattura apice malleolo sinistro malleolo peroneale caviglia sinistra»,
2 con prognosi iniziale di giorni trenta ed applicazione di doccia gessata alla gamba - piede sinistro. Che, successivamente, veniva sottoposta ad ulteriori controlli clinici e strumentali ed effettuava diversi cicli di fisiokinesiterapia, protrattasi fino al mese di novembre 2020, per la persistenza di «dolore alla flessione dorsale del piede sinistro ». Assumeva che l'insidia stradale non risultava in alcun modo segnalata né visibile,
Che il veniva, pertanto, diffidato e costituito in mora a Controparte_1 mezzo p.e.c. del 08.07.2020; che anche all'invito alla negoziazione assistita, formulato in data 12.02.2021, non dava alcun riscontro. E, sulla scorta della documentazione sanitaria e dei fatti come esposti, ha concluso: «piaccia all'On.le Tribunale adìto, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere: accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in via subordinata ai sensi dell'art. 2043
c.c., la esclusiva responsabilità del dei danni tutti Controparte_3 patiti dalla sig.ra e, per l'effetto, condannare il Parte_1 [...] al pagamento in favore della sig.ra della CP_3 Parte_1 somma complessiva di € 8.202,32 per le lesioni subìte dalla stessa, ovvero
a quella somma che sarà meglio accertat a e quantificata in corso di causa,
a titolo di ristoro delle lesioni subite dall'attrice, a seguito del sinistro per cui è causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria, a far data dall'evento e fino al totale soddisfo, anche a seguito di C.T.U. medico legale che sin d'ora si chiede ammettersi. Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre maggiorazione ed accessori, con attribuzione al sottoscritto magistero che se ne dichiara anticipatario, il tutto in sentenza munita di clausola, come per legge.»
Con comparsa del 31.5.2021 si è t empestivamente costituito in giudizio il ccependo: in via preliminare, la nullità dell'atto di Controparte_1 citazione stante l'assoluta carenza dei requisiti normativamente previsti, avuto particolare riguardo alla previsione di cui all'art. 163, comma 2, nn.3) e 4); nel merito, la infondatezza della domanda per la totale insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 2051 c.c. e
3 dell'art. 2043 c.c. Che, nel caso di specie, il bene è oggetto di un uso generale e diretto da parte di terzi, rendendo impossibile un'efficace custodia e vigilanza continua;
che, in ogni caso, non sussisteva alcun nesso di causalità; che l'evento, ove ritenuto sussistente, era da imputarsi alla condotta imprudente dell'attrice idonea ad interrompere il nesso di causalità tra la res e il fatto lesivo;
che, dalla documentazione fotografica depositata, risultava che la sconnessione del manto stradale, ritenuta causa della caduta, fosse ben visibile , tenuto conto dell'illuminazione della strada, e che la caduta poteva essere evitata con l'ordinaria diligenza;
che la sconnessione della strada e la potenziale pericolosità della strada erano immediatamente percepibili e apprezzabili dall'attrice la quale non può invocare la responsabilità del ex art. 2043 c.c., anche in ragione CP_1 del prioritario principio di autoresponsabilità . In via gradata, ha eccepito la condotta negligente ed imprudente dell'attrice ha comunque concorso in modo rilevante alla determinazionedell'evento lesivo, con conseguente riduzione del risarcimento del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. Ed infine, che la quantificazione dei danni era infondata e manifestamente eccessiva .
Ha, pertanto, concluso: «(…).affinché l'On.le Tribunale adito, reiectiis contrariis, voglia così provvedere e giudicare: 1) in via pregiudiziale, dichiarare nullo l'atto di citazione ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 163, secondo comma, nn.3) e 4), e 164, comma quarto, c.p.c.; 2) nel merito: - in via principale, rigettare la domanda attorea poiché infondata in fatto e in diritto;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di ritenuta responsabilità del nella causazione Controparte_1 dell'evento lesivo per cui è causa, condannarlo al risarcimento delle sole lesioni che risulteranno dimostrate e provate e, in ogni caso, con la riduzione di cui all'art. 1227 c.c.; 3) condannare, altresì, gli attori al pagamento di spese e compensi professionali di causa, da distra rsi al sottoscritto avvocato antistatario per dichiarato anticipo.»
Concessi i termini di cui all'art 183, sesto comma, c.p.c. La causa è stata istruita mediante escussione dei testi e consulenza tecnico d'ufficio
4 medico-legale. All'esito della verifica della proposta conciliativa formulata dalla Giudice in data 13/372024, non accettata dal convenuto all'udienza del 03.07.2024 la stessa ha rinviato all'udienza la CP_1 causa per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., concedendo alle parti termine per il deposito di note conclusive fino a 10 giorni prima dell'udienza indicata. All'udienza del 09.07.2025 la causa è stata ulteriormente rinviata all'udienza del 22.10.2025 per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c., disponendola sostituzione dell'udienza indicata con lo scambio di note fino al giorno e all'ora dell'udienza, ex art. 127ter
c.p.c.
Il fascicolo è stato successivamente assegnato allo scrivente per la decisione.
La domanda è parzialmente fondata.
1. Sull'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 comma 2 nn.3) e 4)
Va preliminarmente esaminata l'eccezione formulata da parte convenuta sull'indeterminatezza del petitum. La nullità dell'atto introduttivo del giudizio ai sensi degli articoli 163 e 164 c.p.c., sul presupposto dell'indeterminatezza del petitum e della causa petendi deve essere pronunciata solo quando il petitum, inteso sotto il profilo formale come provvedimento giurisdizionale richiesto e sotto l'aspetto sostanziale come bene della vita di cui si chiede il riconoscimento, e la causa petendi, intesa come fondamento giuridico della domanda, risultino del tutto omessi ovvero assolutamente incerti, tanto da inficiare la necessaria determinatezza della domanda spiegata. Ne consegue che tale nullità deve escludersi allorquando gli elementi predetti, sebbene non chiaramente e perfettamente dedotti negli scritti di parte attrice, siano comunque individuabili avuto riguardo al contenuto sostanziale della domanda ed alle conclusioni spiegate, ovvero siano desumibili dalla complessiva situazione dedotta in causa o dalle precisazioni formulate nel corso del giudizio, fermo restando, in ogni caso, relativamente alla causa petendi,
5 il potere-dovere del giudice di qualificare giuridicamente l'azione e di attribuire al rapporto dedotto in giudizio un nomen iuris diverso da quello indicato dalle parti. Pertanto, va rigettata, in quanto infondata,
l'eccezione con il quale il convenuta ha dedotto l a nullità dell'atto di citazione per la violazione dell'art. 163 comma 2 n. 3) c.p.c., in quanto dal contenuto dell'atto introduttivo del giudizio emergono chiaramente sia il petitum (domanda di risarcimento dei danni civili) che la causa petendi
(danni patrimoniali e non patrimoniali) e risultano altresì le circostanze di tempo e di luogo degli stessi, sicché non è ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa del convenuto.
2. Sulla natura della responsabilità della P.A.
Presupposti della responsabilità per i danni da cose in custodia, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sono la derivazione del danno dalla cosa e la custodia
(v. Cass.Sez. 3 -, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023). Il primo presupposto si integra, in base alla previsione testuale della citata norma codicistica, quando l'evento dannoso è "cagionato" dalla cosa, nel senso che esso è causalmente ascrivibile al fatto della cosa. (Cass.01/02/2018,
n. 2480). L'evento di danno, in altre parole, deve essere esplicazione della concreta potenzialità dannosa della cosa, sia che ciò dipenda dalla sua connaturale forza dinamica sia che derivi dall'effetto di concause umane o naturali. Il secondo presupposto ricorre quando, a prescindere dalla situazione giuridica soggettiva facente capo al custode (proprietà, possesso, detenzione, ecc.), sussiste una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa che si traduce nel potere effettivo di con trollarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con essa (Cass. 01/02/2018, n. 2480, cit.). Entrambi tali presupposti, in quanto elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità speciale, ex art. 2051 c.c., devono essere provati dal danneggiato. Incombe, invece, sul custode, sempre ai sensi dell'art. 2051 c.c., la prova (liberatoria) della sussistenza del "caso fortuito", quale fatto (impeditivo del diritto al risarcimento) che esclude la derivazione del danno dalla cosa custodita.
6 Il fatto integrante il caso fortuito è, dunque, un fatto diverso dal fatto della cosa, estraneo alla relazione custodiale, che assorbe l'efficienza causale dell'evento dannoso, escludendo che esso possa reputarsi cagionato dalla res. Il nesso causale tra l'evento dannoso e la res può essere escluso anche dal fatto del danneggiato. Al riguardo, giova ricordare che la regola di determinazione del danno risarcibile contenuta nell'art. 1227 c.c., comma
1, trova fondamento nel principio di causalità materiale che impone di non far carico al danneggiante della parte di danno che non è a l ui causalmente imputabile e, più precisamente, di escludere il risarcimento in relazione alla porzione di evento dannoso causalmente ascrivibile alla condotta del danneggiato.
Peraltro, sotto il profilo processuale, non solo il fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c., comma 1, (a differenza dell'inosservanza del dovere di evitare l'aggravamento del danno di cui al comma 2, stesso art.) è rilevabile d'ufficio s e risultino prospettati gli elementi di fatto da cui esso sia ricavabile (ex aliis, Cass. 10/ 05/2018, n.
11258; Cass.19/07/2018, n. 19218), ma, inoltre, l'apprezzamento della condotta del danneggiato, ai fini del concorso di colpa, integra un giudizio di fatto che, come tale, si sottrae al sindacato di legittimità se sorretto da adeguata motivazione (ex aliis, Cass. 17/01/2020, n. 842).
Rientra, dunque, nell'insindacabile giudizio del giudice del merito la valutazione del grado di inosservanza del modello di comportamento diligente (da cui dipende la gravità della colpa del danneggiato) e dell'entità delle conseguenze ascrivibili al suo c omportamento. In tal senso, del resto, depone l'orientamento assolutamente maggioritario d ella
OR (ex aliis, Cass. 11/05/2017, n. 11526; Cass. 22/12/2017, n. 30775;
Cass.30/10/2018, n. 27724, ribadito da Cass., Sez. Un., 30/06/2022, n.
20943).
3. Nel merito.
Alla luce di quanto premesso, nella fattispecie in esame, l'avvenuta caduta dell'attrice in una buca situata nel territorio del Comune di non CP_1
7 risulta oggetto di contestazione, essendo l'evento comprovato sia dalla documentazione medica versata in atti, sia dalle dichiarazioni testimoniali rese in sede istruttoria.
In particolare, la teste (escussa all'udienza del Controparte_2
15.03.2023) ha dichiarato: «So di essere qui oggi per riferire di un fatto accaduto il 2.07.2020 a . Io e stavamo tornando dal mare, CP_1 Pt_1 eravamo in via Cantone, quando è caduta in una buca di Pt_1 fogliame, ossia una buca coperta da foglie».
Tale circostanza è stata confermata anche dall'altra teste escussa,
[...]
, che ha dichiarato: «So di essere qui oggi per riferire sulla Parte_2 caduta avvenuta il 02.07.2020. Sì, è vero, l'ho vista cadere perché camminava proprio in mezzo a noi».
Entrambe le testimoni hanno confermato la dinamica del sinistro, la presenza della buca, la sua invisibilità e l'assenza di segnalazioni, nonché la circostanza che il percorso era abituale e che la buca non era mai stata notata prima.
Dunque, l'incidente si è verificato all'interno della perimetrazione del centro abitato e in una zona che, essendo munita di una serie di altre opere di urbanizzazione e, più in generale, di pubblici servizi (come quello di quotidiana pulizia delle strade) che direttamente o indirettamente sono sottoposti ad attività di controllo e vigilanza costante da parte del
Pertanto, può essere sottoposta ad un efficace attività di CP_1 sorveglianza, anche in relazione al bene stradale ed alle sue pertinenze , da parte dell'Ente proprietario della strada.
Deve ritenersi, pertanto, configurabile in capo al convenuto CP_1 quella posizione di “custode” che l'art. 2051 c.c. attribuisce a colui che abbia l'effettiva e concreta possibilità di esercitare un potere di vigilanza sul bene.
Riguardo ai particolari dedotti dall'attrice, ossia la presenza di fogliame sulla buca in questione, deve ritenersi che anche tali elementi siano stati provati. Ed invero, la teste , ha dichiarato: «(…) Io e Controparte_2
8 stavamo tornando dal mare, eravamo in via Cantone, quando Pt_1
è caduta in una buca di fogliame, ossia una buca coperta da Pt_1 foglie. (…) Le foglie erano accumulate solo in questa buca».
Circostanza, quest'ultima, confermata anche dall'altra teste,
[...]
, che ha dichiarato: «No, erano solo nella buca e per questo la Parte_2 buca non si vedeva».
4. Dall'istruttoria, tuttavia, è emerso che l'attrice aveva piena familiarità con il percorso ove si è verificato il sinistro . Sul punto, le dichiarazioni testimoniali hanno confermato l'abitualità con cui l'attrice frequentava i luoghi di causa. In particolare, la teste ha affermato: Controparte_2
«Sì, andavamo tutti i giorni in spiaggia, da quando era cominciata
l'estate. Sì, i nostri genitori hanno casa a . Sì, facevamo sempre lo CP_1 stesso percorso». Anche la teste ha dichiarato: «Sì, noi Parte_2 facevamo sempre lo stesso percorso, e lo facciamo ancora, perché per raggiungere la spiaggia dove andiamo, ossia dietro al Porto, si deve fare quel tragitto».
Ne consegue che l'attrice era a conoscenza della st rada e del tragitto per giungere al mare, per averlo percorso molte volte. Per cui, deve affermarsi la negligenza dell'attrice e il suo concorso ai sensi dell'art. 1227 cod. civ. nella causazione del danno (v. Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 21675 del
20/07/2023 Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 2376 del 24/01/2024).
In vero, si rileva che l'attrice, all'epoca del fatto, aveva 51 anni, età nella quale – in assenza di specifiche condizioni patologiche – è esigibile un livello ordinario di attenzione e capacità di valutazione del rischio. Come risulta dall'istruttoria, l'attrice aveva piena familiarità con i luoghi ove si
è verificato il sinistro, trattandosi di percorso abituale e noto. Che, peraltro, l'incidente è avvenuto in pieno giorno, nel mese di luglio, su di una strada costituita da “vasellame” e dall'andamento “irregolare” (v. teste ) e, quindi, da percorrere con particolare attenzione. Parte_2
Tali circostanze, unitamente all'assenza di documentazione fotografica in atti che rappresenti lo stato dei luoghi al momento del fatto, rafforza
9 l'affermazione del suo concorso colposo nella causazione dell'evento dannoso, per mancata adozione di un comportamento prudente, conforme all'ordinaria diligenza.
Ciò nondimeno, non può essere integralmente esclusa, come invocato dal la responsabilità di esso ente, poiché l'accertato dissesto, la CP_1 presenza di fogliame nella buca e l'assenza di segnalazioni, rendevano quel tratto di strada comunque pericoloso, dovendosi il pericolo valutare anche in ragione delle condizioni soggettive dell'utente della strada.
Appare equo, quindi, riconoscere all'attrice un concorso di colpa del 40%, che verrà scomputato da quanto le sarà liquidato, di qui a poco, a titolo di risarcimento del danno.
5. Sul quantum.
Il danno subito dall'attrice, del quale chiede il risarcimento, è di natura sia patrimoniale che non patrimoniale.
Per quanto concerne il criterio di liquidazione da utilizzare, è pacifico nella giurisprudenza di legittimità che «il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunal e di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard» (Cass. Sez. 3 -, Sentenza n. 9950 del 20/04/2017, Se z. 3 -,
Ordinanza n. 17018 del 28/06/2018; Sez. 3 -, Ordinanza n. 1553 del
22/01/2019 e Sez. 3 -, Ordinanza n. 8508 del 06/05/2020, in origine Cass.
Civ. n. 12408 del 2011) .
Nessun importo ulteriore può riconoscersi, poiché non è stata effettuata alcuna allegazione né fornita prova, in ossequio ai principi dettati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., Sez. III, 17 gennaio 2018, n. 901;
Cass. Civ., Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513 e Cass. Civ., Sez. III, 31 maggio 2018, n. 13770), secondo cui «in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del "danno dinamico - relazionale",
10 atteso che con quest'ultimo si individuano pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente (quali i pregiudizi alle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzi onale). Non costituisce invece duplicazione la congiunta attribuzione del "danno biologico" e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico -legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determina zione medico -legale del grado di percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ne deriva che, ove sia dedotta e provata l'esistenza di uno di tali pregiudizi non aventi base medico -legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione» (Cass.
Civ., Sez. III, 27 marzo 2018, n. 7513).
La CTU medico-legale, redatta dal dott. , ha accertato:la CP_4 frattura del malleolo peroneale sinistro con esiti permanenti e un danno biologico permanente pari al 3% . Dunque, spettano all'attrice i seguenti importi a titolo di risarcimento del danno alla salute:
Età del danneggiato alla data del sinistro: 51 anni
Percentuale di invalidità permanente : 3%
Punto danno biologico: € 1.567,44
A) Danno biologico permanente: € 3.527,00
B) Danno biologico temporaneo: € 5.750,00
C) Totale danno biologico (A + B ): € 9.277,00
Per quanto riguarda il danno patrimoniale, il c.t.u. ha ritenuto congrue le spese mediche dell'importo di euro 327 (trecentoventisette/00).
Dal totale, sia del danno patrimoniale sia di quello non patrimoniale, occorre scomputare il 40% in ragione del riconosciuto concorso di colpa .
Per cui dalla somma di € 9.604,00, scomputato il concorso di colpa (40%), ne segue quale totale netto da liquidare all'attrice: € 5.762,40. Su tale importo va riconosciuta la rivalutazione agli indici Istat- foi a decorrere
11 dalla data del sinistro al saldo (vista la periodicità annuale della rivalutazione e la stretta vicinanza delle spese al sinistro, per ragioni di economia si fanno coincidere, dovendosi, altrimenti, far decorrere dalla data dei singoli esborsi), trattandos i di debito di valore. Non sono riconosciuti gli interessi compensativi in ragione del più recente e, allo stato maggioritario indirizzo della Cassazione, espresso da ultimo dalla
Sez. 3 - , Sentenza n. 6351 del 10/03/2025 («Nell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che costituisce tipico debito di valore, è possibile che la mera rivalutazione monetaria dell'importo liquidato in relazione all'epoca dell'illecito, ovvero la diretta liquidazione in valori monetari attuali, non valgano a reintegrare pi enamente il creditore, il quale va posto nella stessa condizione economica nella quale si sarebbe trovato se il pagamento fosse stato tempestivo: in tal caso, è onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liq uidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo. Tale effetto dipende prevalentemente, dal rapporto tra remuneratività medi a del denaro e tasso di svalutazione nel periodo in considerazione, essendo ovvio che in tutti i casi in cui il primo sia inferiore al secondo, un danno da ritardo non è normalmente configurabile;
ne consegue, per un verso che gli interessi cosiddetti comp ensativi costituiscono una mera modalità liquidatoria del danno da ritardo nei debiti di valore;
per altro verso che non sia configurabile alcun automatismo nel riconoscimento degli stessi»).
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;
il valore è quello del decisum.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti in misura paritaria, nella percentuale del 50 % ciascuna, visto il riconoscimento di un danno alla salute molto inferiore a quello richiesto .
P.M.Q.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
12 1. Accoglie parzialmente la domanda attorea e, accertato il concorso di colpa dell'attrice in misura pari al 40%, condanna la parte convenuta a pagare alla parte attorea € 5.762,40, al netto della decurtazione, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale (così come specificato in motivazione), oltre rivalutazione su entrambi gli importi, come indicati in motivazione;
2. Condanna il al pagamento delle spese di lite, che Controparte_1 liquida in €. 2.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge, in favore del procuratore anticipatario;
3. Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico delle parti in misura paritaria, nella percentuale del 50% ciascuna visto il riconoscimento di un danno alla salute molto inferiore a quello richiesto.
Così deciso in Salerno, il 03 novembre 2025.
Il Giudice onorario dott. Francesco Saverio Ruggiero
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