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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 20/03/2025, n. 456 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 456 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria
Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa decisa in data 20.3.2025, promossa da rappresentata e difesa, con mandato in calce al ricorso, dall'Avv. Parte_1
G. Di Corrado
Ricorrente
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall' Avv. M. Mattia e A. Vetri CP_1
Resistente
Oggetto: disconoscimento rapporto di lavoro
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15.11.2022, la ricorrente di cui in epigrafe esponeva che, con provvedimento del 28.4.2022, aveva comunicato il disconoscimento del CP_1
rapporto di lavoro subordinato intercorso con Officine dal 22.11.2016 al Parte_2
31.5.2021.
Eccepiva l'illegittimità e/o nullità del suddetto provvedimento in quanto carente di motivazione.
Nel merito, lamentava l'infondatezza della determinazione assunta in sede ispettiva avendo effettivamente lavorato, anche a domicilio, alle dipendenze della suindicata società.
Chiedeva pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.
CP_ L' costituendosi in giudizio, contestava diffusamente gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
La causa è stata decisa all'esito dello scambio di note ex art. 127 ter c.p.c e sulla scorta delle conclusioni rassegnate dalle parti in conformità ai propri scritti difensivi.
*** Il ricorso non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Gioverà premettere che il provvedimento impugnato, come è pacifico tra le parti, ha tratto scaturigine dall'accertamento ispettivo condotto nei confronti della società datrice di lavoro;
accertamento conclusosi con il verbale unico di accertamento e notificazione n.
2019001035/ DDL del 04.01.2022 (all. 1 fascicolo ). CP_1
Con tale verbale- oggetto di impugnazione da parte della società con ricorso iscritto al n. rg.2682/2022 e proposto solo nei confronti dell' - sono state contestate una serie di CP_1 irregolarità contributive e, per quel che concerne l'odierna ricorrente (posizione esaminata da pag. 83 e ss del citato verbale), l'illecito amministrativo di infedele registrazione sul lul ai sensi dell'art. 39 dl 112/2008.
Parte ricorrente, nel termine all'uopo concesso, ha rappresento – e non emergono elementi di segno contrario, neppure dedotti da che “tale giudizio ha ad oggetto CP_1
CP_ l'impugnazione del verbale di accertamento n. 2019001035/DDL del 4 gennaio 2022 riguardo esclusivamente le contestazioni sul mancato versamento dei contributi, sull'errato calcolo dell'imponibile contributivo e sul CCNL applicato. Riguardo la contestazione dell'annullamento del rapporto lavorativo della sig.ra non è stata Pt_1 ancor emessa ordinanza dall'ITL di Brindisi”.
Tanto chiarito, si osserva che la determinazione assunta in sede ispettiva con specifico riferimento alla posizione lavorativa della ricorrente si è fondata sulle seguenti circostanze:
a) “nessuno dei lavoratori a cui veniva fatta esplicita domanda dichiarava di conoscere la pretesa lavoratrice. In sostanza, pur essendo regolarmente assunta dall'azienda a far tempo dal 2016, non era presente al momento dell'accesso ispettivo e nessuno riferiva di conoscerla o di averla mai conosciuta”;
b) “in data 29/10/2021…si procedeva all'audizione della sig.ra la Parte_1
quale riferiva in sostanza di lavorare a casa presso il proprio domicilio. Nel corso della sua audizione riferiva: “mi occupo di pulire la camicie che vado a prendere personalmente in azienda. Io le camicie le andavo a prendere nel pomeriggio..”, laddove invece- secondo quanto accertato dagli ispettori – “della pulizia delle camicie si [occupava] la sig.ra come da lei stesso riferito nel corso della sua Persona_1 dichiarazione”;
c) “non veniva fornito alcun elemento utile che potesse far ritenere realmente esistente il rapporto di lavoro. La sig.ra invero riferiva: “non esiste nessuna persona, Pt_1
ad esclusione di mio fratello, che possa testimoniare di avermi vista lavorare in casa. Nessuna vicina di casa mi ha mai vista lavorare e può testimoniare. Non posso indicare nessun testimone che possa riferire in merito al mio rapporto di lavoro”;
d) “alcuna prova veniva fornita in merito al pagamento della retribuzione nonostante, dal luglio 2018, la normativa preveda l'obbligo di tracciabilità”, laddove solo la ricorrente – “a differenza di tutte le altre colleghe”- aveva riferito che il pagamento sarebbe avvenuto in contanti;
e) “dalla istruttoria compiuta emergeva ancora che la camicia veniva interamente realizzata all'interno del laboratorio. Nessuno riferiva che la parte finale, ovvero quella relativa alla pulizia, avveniva all'esterno del laboratorio”;
f) “a conferma della natura fittizia del rapporto di lavoro, si precisa che nessun riferimento al lavoro a domicilio si rinviene nel modello UNILAV di assunzione, allorché alla voce relativa alla tipologia contrattuale viene indicato semplicemente
“lavoro a tempo determinato” trasformato successivamente in lavoro “a tempo indeterminato”. Anche nel contratto di lavoro esibito non si fa alcun riferimento ad un preteso rapporto di lavoro a domicilio, posto che viene espressamente riportato quanto segue: “Lei presterà la sua opera nelle nostre sedi di Francavilla Fontana”;
g) “nel contratto di lavoro viene indicata la qualifica di “sarta” e inquadramento nel
III livello, mentre la sig.ra riferiva di occuparsi di un semplice lavoro di Pt_1 pulizia delle camicie”;
h) “altra contraddizione si rileva tra quanto dichiarato dalla pretesa lavoratrice e quanto riportato dall'azienda nel Libro Unico del Lavoro. La sig.ra riferiva Pt_1 di lavorare dal lunedì al venerdì”, nonostante fosse stata registrata sul lul “dal lunedì al sabato, come tutte le altre sarte del laboratorio”;
i) “altra grave incongruenza riguardava la retribuzione”, avendo la ricorrente dichiarato di aver percepito una retribuzione di circa 900,00/1.000,00 euro al mese e riferito poi di aver ricevuto circa “100/150 euro a settimana che mi venivano corrisposte dal sig. presso la sede aziendale”; Per_2
j) la ricorrente aveva riferito di aver chiesto da aprile 2021 un periodo di aspettativa retribuiva per due mesi, specificando che “nei mesi di aprile, maggio e giugno non ho ricevuto alcuna retribuzione”, mentre dall'esame del lul “emergeva invece che la stessa nel mese di maggio risultava regolarmente presente al lavoro”;
k) “nel lul elaborato dall'azienda ed esibito agli ispettori non vi è alcun riferimento alle registrazioni obbligatorie previste dalla legge per il lavoro a domicilio, ovvero alla data e l'ora di consegna e riconsegna del lavoro, alla descrizione del lavoro eseguito, alla specificazione della quantità e della qualità di esso”.
Tanto premesso, gioverà evidenziare che – come noto- “In forza del potere di autotutela
CP_ spettante, in via generale, alle pubbliche amministrazioni, l' è legittimato a compiere atti di verifica, di rettifica e di valutazione di situazioni giuridiche preesistenti, nonché ad annullare d'ufficio, con effetto ex tunc, qualsiasi provvedimento che risulti ab origine adottato in contrasto con la normativa vigente, e quindi può disconoscere in radice dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato che costituisce presupposto necessario ed indefettibile della sussistenza del rapporto assicurativo, con la conseguenza, in questa evenienza, che i contributi versati sono inidonei a costituire una valida posizione assicurativa. In tal caso, colui che intende far valere l'esistenza del rapporto di lavoro subordinato e, per l'effetto, la valida attivazione del rapporto previdenziale-assicurativo deve provare in modo certo l'elemento tipico qualificante del requisito della subordinazione” (cfr. Cass. sez. lav. , 19/01/2021 , n. 809).
Con particolare riferimento al cd. lavoro a domicilio, si osserva che a norma dell'articolo
1, comma 1, della legge n. 877 del 1973, come modificato dall'articolo 2 della legge n.
858 del 1980, è lavoratore a domicilio 'chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l'aiuto accessorio di membri della sua famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi'.
All'articolo 1, commi 2 e 3, il legislatore ha precisato 'La subordinazione, agli effetti della presente legge e in deroga a quanto stabilito dall'art. 2094 del codice civile, ricorre quando il lavoratore a domicilio è tenuto ad osservare le direttive dell'imprenditore circa le modalità di esecuzione, le caratteristiche e i requisiti del lavoro da svolgere nella esecuzione parziale, nel completamento o nell'intera lavorazione di prodotti oggetto dell'attività dell'imprenditore committente'.
Sulla scorta della richiamata normativa, la Suprema Corte ha affermato che 'Il lavoro a domicilio - secondo la configurazione risultante dalla disciplina 6 contenuta nella legge
18 dicembre 1973, n. 877, che, nel superare la distinzione fra lavoro a domicilio autonomo e subordinato, ha innovato rispetto a quella prevista dalla legge 13 marzo
1958, n. 264 - realizza una forma di decentramento produttivo, caratterizzata dal fatto che l'oggetto della prestazione viene in rilievo non come risultato, ma come l'estrinsecazione di energie lavorative, rese in maniera continuativa all'esterno dell'azienda, organizzate ed utilizzate in funzione complementare o sostitutiva del lavoro eseguito all'interno di essa. Correlativamente, nel lavoro a domicilio il vincolo di subordinazione viene a configurarsi come inserimento dell'attività del prestatore nel ciclo produttivo, del quale la prestazione lavorativa resa, pur se in ambienti esterni all'azienda e con mezzi ed attrezzature anche propri del lavoratore stesso, ed eventualmente con l'ausilio dei suoi familiari purché conviventi ed a carico, diventa parte integrante e tale integrazione si esprime non solo con l'obbligo di seguire analitiche e vincolanti indicazioni dell'azienda, bensì con l'ineludibile obbligo di lavorare” (cfr. Cass.
21341/2006).
E' onere del lavoratore provare le modalità concrete con cui il rapporto si è estrinsecato
(cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 21625 del 21/10/2010).
Tenuto conto di tali coordinate ermeneutiche, reputa la scrivente che -all'esito dell'istruttoria espletata nell'ambito del presente giudizio – non siano emerse circostanze sufficientemente certe e precise che possano indurre a ritenere provata l'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro oggetto di disconoscimento.
In particolare, a fronte dei numerosi e concludenti elementi di contraddittorietà rilevati in sede ispettiva (avvalorati significativamente dalla mancata indicazione, nella documentazione esaminata, di qualsivoglia indicazione concernente le modalità di espletamento della prestazione presso il domicilio della ricorrente) – elementi con riferimento ai quali parte ricorrente nulla ha dedotto, neppure in seguito alla costituzione dell' - il contributo orale dei testi escussi (che peraltro, come evidenziato nel CP_2 verbale in atti, l'istante- in data più prossima al termine del rapporto- aveva escluso vi fossero) risulta inidoneo, per assoluta genericità e per assenza di contestualizzazioni temporali, a comprovare gli assunti attorei.
Né a differenti conclusioni potrebbe indurre il fatto che, in data 9.8.2022 (a distanza di oltre un anno dalla risoluzione del rapporto e dopo l'accertamento ispettivo), la ricorrente e la società ispezionata abbiano sottoscritto un verbale di conciliazione, trattandosi di circostanza irrilevante ai fini della prova della sussistenza di un reale rapporto di lavoro per il periodo in contestazione.
Per le ragioni che precedono il ricorso va respinto.
La regolamentazione delle spese di lite – liquidate tenuto conto dell'assenza di questioni giuridiche complesse e della natura delle parti- segue la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti Parte_1 dell' , così provvede: CP_1
rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in €1800,00.
Brindisi, 20.3.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere