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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIX, sentenza 24/02/2026, n. 1596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1596 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1596/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, RE
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3693/2021 depositato il 18/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 734/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 04/03/2020
Atti impositivi:
- AVV.DI RETTIF. n. 608152-2001 IVA-OPERAZIONI ESENTI 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-L'appellante "Società_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_3 e Difensore_2, ha impugnato la sentenza n. 734/04/20, depositata il 04/03/2020 della CTP di Siracusa che aveva rigettato il ricorso introduttivo, confermando la legittimità del recupero IVA operato dall'Agenzia delle Entrate per indebita fruizione della qualifica di esportatore abituale.
2.-L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello per decorrenza dei termini di impugnazione.
3.-All'udienza del 21.01.2026 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.-Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene che l'eccezione di inammissibilità sia fondata per le ragioni che seguono:
4.1.Termini di impugnazione: La sentenza impugnata è stata depositata in segreteria in data 04/03/2020.
4.2. Sospensione termini Covid-19: Ai sensi della normativa emergenziale (D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020), i termini processuali sono rimasti sospesi per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020.
4.3. Calcolo del termine: Computando il termine c.d. "lungo" di sei mesi (ex art. 327 c.p.c.) e aggiungendo sia il periodo di sospensione feriale che la sospensione straordinaria legata all'emergenza pandemica, il termine ultimo per la notifica dell'appello scadeva inderogabilmente il 9 dicembre 2020.
4.4. Notifica tardiva: L'appello risulta invece essere stato notificato solo in data 07/06/2021, ovvero con un ritardo di circa sei mesi rispetto alla scadenza legale.
Non può trovare accoglimento la tesi di un termine più lungo (annuale), in quanto il giudizio di primo grado
è stato incardinato nel 2013, sotto la vigenza delle riforme che hanno ridotto i termini di impugnazione.
L'accertata tardività della notifica determina l'inammissibilità del gravame, restando assorbita ogni altra questione di merito.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia sezione 19 di Palermo, dichiara inammissibile l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 3.862,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Palermo addì 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.Gaetano Costa Dr.Pino Zingale
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 19, riunita in udienza il
21/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ZINGALE PINO, Presidente
COSTA GAETANO, RE
MIRABELLI EUGENIO, Giudice
in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3693/2021 depositato il 18/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Dott. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avv. Difensore_2 - CF_Difensore_2
Avv. Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 734/2020 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 4 e pubblicata il 04/03/2020
Atti impositivi:
- AVV.DI RETTIF. n. 608152-2001 IVA-OPERAZIONI ESENTI 1996
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
Come da verbale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.-L'appellante "Società_1 , in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Ricorrente_1 , rappresentata e difesa dagli Avv.ti Difensore_3 e Difensore_2, ha impugnato la sentenza n. 734/04/20, depositata il 04/03/2020 della CTP di Siracusa che aveva rigettato il ricorso introduttivo, confermando la legittimità del recupero IVA operato dall'Agenzia delle Entrate per indebita fruizione della qualifica di esportatore abituale.
2.-L'Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello per decorrenza dei termini di impugnazione.
3.-All'udienza del 21.01.2026 la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4.-Questa Corte, esaminati gli atti, ritiene che l'eccezione di inammissibilità sia fondata per le ragioni che seguono:
4.1.Termini di impugnazione: La sentenza impugnata è stata depositata in segreteria in data 04/03/2020.
4.2. Sospensione termini Covid-19: Ai sensi della normativa emergenziale (D.L. 18/2020 e D.L. 23/2020), i termini processuali sono rimasti sospesi per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020.
4.3. Calcolo del termine: Computando il termine c.d. "lungo" di sei mesi (ex art. 327 c.p.c.) e aggiungendo sia il periodo di sospensione feriale che la sospensione straordinaria legata all'emergenza pandemica, il termine ultimo per la notifica dell'appello scadeva inderogabilmente il 9 dicembre 2020.
4.4. Notifica tardiva: L'appello risulta invece essere stato notificato solo in data 07/06/2021, ovvero con un ritardo di circa sei mesi rispetto alla scadenza legale.
Non può trovare accoglimento la tesi di un termine più lungo (annuale), in quanto il giudizio di primo grado
è stato incardinato nel 2013, sotto la vigenza delle riforme che hanno ridotto i termini di impugnazione.
L'accertata tardività della notifica determina l'inammissibilità del gravame, restando assorbita ogni altra questione di merito.
5.Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Sicilia sezione 19 di Palermo, dichiara inammissibile l'appello e condanna la parte appellante al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi €. 3.862,00 oltre accessori di legge se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate.
Così deciso in Palermo addì 21 gennaio 2026.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr.Gaetano Costa Dr.Pino Zingale