Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza 25/11/2025, n. 21092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21092 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21092/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12399/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 12399 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Emanuela Mazzola e Pierfrancesco Saltari, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento:
A) quanto al ricorso introduttivo:
- del Provvedimento di cui alla nota -OMISSIS-, con il quale il ricorrente, Assistente Corpo di Polizia Penitenziaria è stato distaccato temporaneamente, con decorrenza dal 19 settembre 2022 e fino al giorno 19 novembre 2022, presso la Casa Circondariale di Bari,
- nonché di tutti gli ulteriori atti e/o provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali;
B) quanto al ricorso per motivi aggiunti:
- della Nota -OMISSIS- di rigetto dell'istanza con cui il ricorrente aveva chiesto di essere distaccato temporaneamente ex art. 7 D.P.R. 254/1999 presso il PRAP di Bari o presso l'UEPE di Bari – Matera;
- nonché di tutti gli ulteriori atti e/o provvedimenti connessi, collegati, presupposti e conseguenziali;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 novembre 2025 il dott. NT CI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio l’Assistente del Corpo di Polizia Penitenziaria -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento, prot. -OMISSIS-, con cui l’intimata Amministrazione ne ha disposto il distacco, con decorrenza dal 19 settembre 2022 e fino al giorno 19 novembre 2022, presso la Casa Circondariale di Bari.
Espone il ricorrente di essere arruolato nella Polizia Penitenziaria fin dal 26.03.2011, di prestare servizio a Roma e di aver presentato, in data 25.07.2022, istanza di distacco ex art. 7 del D.P.R. n. 254/1999 presso il Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria Puglia e Basilicata di Bari, in ragione delle precarie condizioni di salute della madre riconosciuta affetta da patologie comportanti un handicap grave e della conseguente necessità di assicurare alla stessa le necessarie cure quotidiane.
2. Sulla scorta della citata istanza del 25.07.2022, l’Amministrazione Penitenziaria con il provvedimento in questa sede impugnato ha però provveduto a distaccare il ricorrente, non presso l’Ufficio richiesto, ma presso la casa Circondariale di Bari, destinazione che tuttavia non consentirebbe al ricorrente di attendere alle cure di cui necessita la madre, atteso che il servizio in carcere è normalmente articolato in turni ricadenti anche in orario notturno o festivo.
Il mezzo di tutela è stato affidato dal ricorrente a due ordini di censure, con cui si denunzia la violazione dell’art. 7 del D.P.R. n. 254/1999, che consente l’assegnazione temporanea anche in sovrannumero di un dipendente presso un’altra sede di servizio in presenza di gravissime motivazioni di carattere familiare o personale, la violazione delle norme che regolamentano i procedimenti amministrativi e l’eccesso di potere, declinato sotto molteplici profili, da cui sarebbe affetto il provvedimento impugnato.
3. Per resistere al ricorso si è costituita in giudizio con memoria di stile l’Amministrazione intimata, che successivamente ha depositato documentazione.
Con ricorso per motivi aggiunti, notificato il 2 maggio 2024 e depositato il 4 maggio successivo, parte ricorrente ha chiesto l’annullamento anche del successivo provvedimento prot. -OMISSIS-, notificato il 14.03.2024, con cui l’Amministrazione ha respinto una nuova istanza del ricorrente di distacco temporaneo presso il PRAP di Bari o presso l’UEPE di Bari – Matera, al contempo confermando il distacco temporaneo del medesimo, dal 2 aprile al 31 maggio 2024, presso la Casa Circondariale di Bari.
Il ricorso per motivi aggiunti è affidato alle medesime doglianze articolate con il ricorso introduttivo.
4. In vista della discussione parte ricorrente, con memoria dell’11 settembre 2025, ha evidenziato il venir meno del proprio interesse alla decisione della causa insistendo per la compensazione delle spese di lite e la causa è stata trattenuta in decisione in esito all’udienza straordinaria del 14 novembre 2025.
5. Alla luce di quanto dichiarato dalla difesa della ricorrente, il Collegio non può che dichiarare improcedibili i mezzi di tutela all’esame, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), del codice del processo amministrativo.
Come chiarito dalla giurisprudenza, la dichiarazione del difensore di sopravvenuta carenza di interesse del proprio assistito alla decisione del ricorso comporta infatti l’improcedibilità dell’impugnazione, non potendo in tal caso – in omaggio al principio dispositivo – il giudice decidere la controversia nel merito, imponendosi una declaratoria in conformità (cfr. ex multis , Consiglio di Stato, sez. VII, 31 gennaio 2022, n. 671; Consiglio di Stato, sez. III, 21 maggio 2021, n. 3981).
6. In considerazione del complessivo andamento della controversia e della sua definizione in rito, il Collegio ritiene che sussistano giuste ragioni per disporre l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sui ricorsi, introduttivo e per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse.
Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2- septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 novembre 2025, in collegamento simultaneo da remoto, con l'intervento dei magistrati:
CA ON, Presidente FF
NT CI, Primo Referendario, Estensore
Virginia Arata, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NT CI | CA ON |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.