Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 1322
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Annullamento in autotutela del provvedimento impugnato

    Il giudice ha ritenuto che l'annullamento d'ufficio si sia fondato sull'accoglimento dei motivi di ricorso, applicando il principio della soccombenza virtuale per la liquidazione delle spese.

  • Accolto
    Soccombenza virtuale dell'ente impositore

    La Corte ha liquidato le spese di lite secondo il principio della soccombenza virtuale, tenendo conto del tempestivo esercizio del potere di autotutela e dell'accoglimento dei motivi di ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 1322
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1322
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

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