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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 1322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1322 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1322/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7035/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Cvia Monsignor Resistente_1, 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 29320249014825464 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il ricorrente dà atto dell'avvenuto sgravio e chiede la condanna del resistente per soccombenza virtuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
L'ente impositore intimato si è costituito in giudizio allegando l'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e chiedendo, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo tenendo conto del tempestivo esercizio del potere di autotutela, sono regole secondo il principio della c.d. "soccombenza virtuale" tenuto conto che l'annullamento d'ufficio si è fondato sull'accoglimento dei motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condannal'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 500,00
(cinquecento/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.p.
a. e dell'I.v.a. nella misura di legge nonché al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
COMMANDATORE CALOGERO, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7035/2024 depositato il 09/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania - Cvia Monsignor Resistente_1, 1 95126 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE n. 29320249014825464 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Il ricorrente dà atto dell'avvenuto sgravio e chiede la condanna del resistente per soccombenza virtuale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Agendo in giudizio, la ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento indicata in epigrafe.
L'ente impositore intimato si è costituito in giudizio allegando l'intervenuto annullamento in autotutela del provvedimento impugnato e chiedendo, pertanto, l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Alla data indicata in epigrafe, come da verbale, il ricorso è stato posto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo tenendo conto del tempestivo esercizio del potere di autotutela, sono regole secondo il principio della c.d. "soccombenza virtuale" tenuto conto che l'annullamento d'ufficio si è fondato sull'accoglimento dei motivi di ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Condannal'Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente che si liquidano in euro 500,00
(cinquecento/00) oltre al rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, della C.p.
a. e dell'I.v.a. nella misura di legge nonché al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente.