Sentenza 12 aprile 2006
Massime • 1
Non è configurabile il reato di peculato nell'appropriazione di un modulo utilizzato per il rilascio di un certificato medico ideologicamente falso, posto che di esso è stato fatto un uso non diverso da quello al quale era per sua natura destinato e che la falsità dell'atto non ne rende illegittimo l'uso da parte di chi ne aveva il potere di disporne.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/04/2006, n. 19270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19270 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CRISCUOLO DR - Presidente - del 12/04/2006
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 512
Dott. MANNINO Saverio Felice - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 37719/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC RL, GI IE e PA UI, nonché dal P.G PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA e dalla parte civile A.S.L. 3 di Genova;
avverso sentenza della Corte d'Appello di Genova in data 13/01/2005;
letti gli atti;
udita la relazione del Cons. Dott. Adolfo Di Virginio;
udite le conclusioni del P.G. Dott. Mario Favalli, che ha chiesto il rigetto del ricorso della NE quanto al capo b) e l'annullamento con rinvio della sentenza quanto al capo g), nonché nei confronti dello ZI;
la dichiarazione di inammissibilità del ricorso del IS;
il rigetto dei ricorsi del P.G. e della parte civile. OSSERVA
Con sentenza in data 13/01/2005 la Corte d'Appello di Genova, per quello che nella presente sede interessa, dichiarava estinto per prescrizione il reato di truffa ascritto a ZI RL, per il quale vi era stata condanna in primo grado, confermando le statuizioni civili accessorie;
confermava le condanne di IS IE e di NE UI per due episodi del reato di cui all'art. 479 c.p.;
assolveva il IS e GR NO, in riforma della sentenza di primo grado, dal reato di cui agli artt. 110 e 314 c.p., e art. 61 c.p., n. 2 perché il fatto non sussiste.
Ricorrono con distinti mezzi di impugnazione, a mezzo dei rispettivi difensori, lo ZI, il IS e la NE. Ricorrono anche, contro l'assoluzione del GR dal reato di peculato, il Procuratore Generale e la parte civile costituita, nella persona della A.S.L. 3 di Genova.
Lo ZI, cui era ascritto il concorso nel reato di truffa in danno di una società assicuratrice per aver rilasciato al coimputato MI DR alcuni certificati attestanti prolungamento di malattia in dipendenza di un incidente stradale in realtà mai avvenuto, deduce inosservanza dell'art. 129 c.p.p., comma 2 e vizio di motivazione. Nulla proverebbe che egli era consapevole dell'uso cui i certificati erano destinati;
e soprattutto nulla proverebbe la falsità ideologica dei certificati stessi, in sede di merito ritenuta esclusivamente perché essi erano stati (da altri) finalizzati alla commissione di una truffa. Deduce altresì difetto di motivazione relativamente all'entità del danno, liquidato nella somma di Euro 16.000,00.
Il IS e la NE deducono erronea applicazione dell'art. 479 c.p. e vizio di motivazione sulla qualificazione giuridica dei fatti,
sostenendo che essi avrebbero dovuto essere più correttamente ricondotti alla previsione dell'art. 480 c.p. e quindi dichiarati estinti per prescrizione così come avvenuto, in effetti, nell'ambito dello stesso procedimento, per fatti del tutto analoghi. La NE deduce inoltre inosservanza dell'art. 597 c.p.p., atteso che in primo grado ella era stata condannata anche per concorso nel reato di peculato, poi escluso dalla sentenza di appello, e che la pena era stata determinata partendo dal minimo edittale, poi ridotto nella misura massima per effetto delle attenuanti di cui all'art. 323 bis e 62 bis c.p., ritenute prevalenti sull'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 2; mentre la sentenza di appello era partita da una pena superiore al minimo edittale e aveva ritenuto l'equivalenza delle attenuanti generiche.
Il Procuratore Generale e la parte civile, con motivi sostanzialmente identici, deducono inosservanza dell'art. 314 c.p., già ritenuto sulla base della appropriazione di un modulo per certificato medico da parte del GR e in appello escluso per la ritenuta inesistenza di qualsiasi valore intrinseco del modulo, sostenendo che l'oggetto giuridico del reato non è già il patrimonio della pubblica amministrazione ma il buon andamento della stessa, per cui sarebbe indifferente il valore del bene costituente oggetto dell'appropriazione e il reato sarebbe configurabile anche quando esso sia particolarmente modesto;
e ciò in conformità con l'indirizzo, se pure non univoco, di alcune decisioni di questa Corte, che vengono citate nei ricorsi.
Deve essere dichiarato inammissibile il ricorso dello ZI. Per quanto attiene all'entità del risarcimento, esso difetta totalmente della specificità richiesta, non indicando in alcun modo le ragioni per cui l'entità del danno si dovrebbe ritenere eccessiva e i criteri in base ai quali essa avrebbe dovuto invece essere determinata. Quanto alle censure sulla prescrizione, il ricorrente deduce un vizio di motivazione la cui ritenuta configurabilità comporterebbe un annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente (sono infatti in tal senso le stesse richieste dello ZI); ma tale soluzione è preclusa in presenza di una causa di estinzione del reato già accertata, alla cui ormai superflua constatazione dovrebbe arrestarsi il giudice del rinvio. Consegue alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle Ammende. Difettano egualmente della richiesta specificità i ricorsi del IS e della NE in punto di qualificazione giuridica del fatto. Essi vanno nondimeno presi in considerazione, attenendo a questione rilevabile eventualmente anche d'ufficio. Corretta appare peraltro sul punto la sentenza impugnata. La differenza tra atto pubblico e certificato va individuata nella natura originaria propria del primo, mentre il certificato ha natura derivativa e riproduttiva di atti già documentati;
onde si è ritenuto costantemente (cfr. ex plurimis, tra le più recenti, Cass., Sez. 5^, 27/04/2004, Bove) che costituisca atto pubblico l'attestazione rilasciata dal medico di una struttura pubblica, con cui venga diagnosticata una malattia nel presupposto evidente che essa sia stata direttamente accertata dal sanitario a seguito di visita del paziente, trattandosi di attestazione di un atto compiuto dal pubblico ufficiale stesso e di fatti da lui personalmente constatati;
onde la falsità dell'attestazione integra gli estremi del reato di cui all'art. 479 c.p. e non già quelli del reato di cui all'art. 480 c.p.. Del reato risponde ovviamente in concorso anche il privato che abbia indotto il pubblico ufficiale alla falsa attestazione;
e soltanto il privato, quale autore mediato, quando risulti che il pubblico ufficiale sia stato indotto in errore circa l'effettiva esistenza della malattia e abbia perciò inconsapevolmente rilasciato l'attestazione relativa. Ciò posto, deve essere rigettato il ricorso del IS, che aveva dedotto come unico motivo l'erronea qualificazione giuridica del fatto;
ed anche, limitatamente al punto, il ricorso della NE. Quest'ultimo ricorso va invece accolto relativamente alla determinazione della pena. In primo grado invero la pena era stata determinata, con riferimento al reato-base di cui all'art. 314 c.p., nel minimo edittale ed era stata implicitamente ritenuta la prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti, con conseguente riduzione massima della pena predetta e successivo aumento per la ritenuta continuazione col reato di falso. Assolta in appello la NE dall'imputazione di peculato, le attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p. sono state invece ritenute equivalenti alle aggravanti;
e ciò costituisce evidente reformatio in peius della sentenza di primo grado. Se pure il giudice di appello, una volta sciolta la continuazione, poteva legittimamente determinare la pena per il reato già considerato come satellite in misura superiore al minimo edittale, esisteva comunque obbligo di motivazione sulle ragioni che lo avevano determinato a discostarsi dai criteri già adottati in primo grado con riferimento al reato continuato;
mentre sul punto manca qualsiasi indicazione. Nei confronti della NE e limitatamente al punto la sentenza va pertanto annullata, con rinvio al giudice competente;
il quale provvederà a nuova determinazione della pena nel rispetto del disposto dell'art. 597 c.p.p., comma 3 e dell'obbligo della motivazione circa un trattamento sanzionatorio determinato con criteri eventualmente diversi da quelli adottati in primo grado.
Sono infondati, infine, i ricorsi del Procuratore Generale e della parte civile, aventi identico tenore. La questione, invero, non è quella di stabilire se possa configurarsi peculato anche in presenza di cosa di valore economico modestissimo o, come nel caso, addirittura irrisorio (in senso negativo, comunque, è la giurisprudenza di questa Corte consolidatasi negli anni più recenti), ma se possa essere ritenuta appropriazione l'uso della cosa, da parte del pubblico ufficiale, quando questo uso sia diretto ad un fine illecito. La risposta al quesito non può che essere negativa, atteso che del modulo per certificato di cui si assume l'appropriazione è stato fatto uso appunto per il rilascio di un certificato, e quindi per fine non diverso da quello cui il modulo era per sua natura destinato;
e che la falsità ideologica dell'atto, di cui il suo autore è stato chiamato a rispondere nel procedimento, non ne rende illegittimo l'uso da parte di chi ad esso era autorizzato e aveva il potere di disporne;
a meno di non ritenere che qualsiasi reato di falso commesso nell'ambito della pubblica amministrazione comporti automaticamente una responsabilità dell'agente anche per il reato di peculato, presupponendo l'impiego di mezzi di scrittura di proprietà pubblica. I ricorsi vanno pertanto rigettati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da ZI RL;
rigetta i ricorsi di IS IE, della parte civile A.S.L. "3 Genovese" e del Procuratore Generale. Condanna in solido lo ZI, il IS e la parte civile A.S.L. "3 Genovese" al pagamento delle spese processuali;
condanna inoltre lo ZI al pagamento della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Annulla nei confronti di NE UI la sentenza impugnata, limitatamente alla determinazione della pena, e rinvia per nuovo giudizio sul punto alla Corte d'Appello di Genova, altra Sezione. Rigetta nel resto il ricorso della NE.
Così deciso in Roma, nella Udienza, il 12 aprile 2006. Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2006