Sentenza 26 febbraio 2008
Massime • 1
La sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato è assimilata, quanto ai termini per l'impugnazione, a quella dibattimentale e pertanto tali termini decorrono dai diversi momenti specificati nelle lettere b) e c) dell'art. 585, comma secondo, cod. proc. pen. ed hanno la diversa durata stabilito dal primo comma dello stesso articolo in rapporto al tempo impiegato dal giudice per la redazione della motivazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/02/2008, n. 12377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12377 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 26/02/2008
Dott. ROMIS Vincenzo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - N. 262
Dott. D'ISA Claudio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 015341/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER EN, N. IL 15/10/1968;
avverso SENTENZA del 30/09/2005 CORTE APPELLO di BARI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMIS VINCENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Monetti Vito, che ha concluso per annullamento senza rinvio per prescrizione. OSSERVA
La Corte d'Appello di Bari dichiarava inammissibile l'impugnazione proposta nell'interesse di SE NI avverso la sentenza pronunciata in primo grado in data 20/2/2003, per tardività del gravame. Ricorre per Cassazione il SE, tramite il difensore avvocato Mario Larato, deducendo violazione di legge;
con il ricorso si assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel non tenere conto della assenza nel giudizio di primo grado di uno dei due difensori dell'imputato, avvocato Mario Larato al quale, secondo il ricorrente, sarebbe spettato l'avviso di deposito della sentenza, di tal che il termine per l'impugnazione, per detto difensore, non sarebbe mai decorso;
il ricorrente denuncia altresì che la Corte di merito avrebbe errato nell'omettere di prendere in esame i motivi di appello.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza delle censure. Correttamente la Corte territoriale ha ritenuto tardivo l'appello del SE, posto che la sentenza di primo grado di condanna per il reato di cui all'art. 189 C.d.S. (pronunciata all'esito di rito abbreviato richiesto personalmente dall'imputato il quale, dopo avere presenziato anche all'udienza in cui era stato affidato al perito l'incarico di accertare la dinamica dell'incidente, si era poi allontanato senza addurre alcun legittimo impedimento) era stata depositata nel termine di 15 giorni dalla sua pronuncia senza l'indicazione di un più lungo termine per il deposito: di tal che alcun avviso spettava alla parte, ed il gravame era stato presentato dopo il termine previsto per l'impugnazione di 30 giorni a decorrere dalla scadenza del quindicesimo giorno successivo alla data di emissione della sentenza. Nè al difensore assente era dovuto, per il solo fatto della sua mancata partecipazione al giudizio, avviso di sorta, non essendovi alcuna norma che prevede un tale adempimento per l'ipotesi della assenza di uno dei due difensori dell'imputato, e nemmeno l'art. 128 c.p.p. evocato dal ricorrente: appare opportuno ricordare, al riguardo, il principio di diritto enunciato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui "in relazione ai termini per impugnare, la sentenza del giudizio abbreviato è assimilata a quella dibattimentale e, conseguentemente, tali termini decorrono dai diversi momenti specificati nelle dell'art. 585 c.p.p., comma 2, lett. b), c) e d) ed hanno la diversa durata stabilita dall'art. 585 c.p.p., comma 1, in rapporto al tempo impiegato dal giudice per la redazione della sentenza" (Cass. 6 24 maggio 1993, Mercuri, RV 194610). La seconda doglianza è parimenti destituita di qualsiasi giuridico fondamento, posto che alla Corte territoriale, in presenza della tardività del gravame (causa originaria di inammissibilità), era evidentemente precluso l'esame dei motivi di impugnazione.
Alla declaratoria di inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, del ricorrente: cfr. Corte Costituzionale, sent. N. 186 del 7-13 giugno 2000) al versamento a favore della cassa delle ammende di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 1.000,00 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 20 marzo 2008