Sentenza 6 agosto 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2002, n. 11770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11770 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto --- Resorcismonte SEZIONE TERZA CIVILE olarin 1 17 70/02 dagli Ill.mi Si ri gis Sito Pres ente N. 22572/98 Dott. Michele - Rel. Consigliere Cron.29379 VARRONE Dott. Antonio Consigliere LIMONGELLI Rep. Dott. Fabio MAZZA Consigliere Ud.06/05/02 Dott. Giovanni Battista PETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA --- sul ricorso proposto da: IZ SA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FILIPPO CIVININI 12, presso lo studio dell'avvocato MASSIMO CASSIANO, difeso dall'avvocato GIUSTINO PIAZZA MOSCONE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
INAIL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, difeso dall'avvocato CRISTOFARO TARANTINO, giusta delega in atti%;B 2002 - controricorrente 1039 avversO la sentenza n. 211/97 del Tribunale di GELA, -1- emessa il 05/12/97 e depositata il 12/12/97 (R.G. 80/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/02 dal Consigliere Dott. Michele VARRONE;
udito l'Avvocato Cristofaro TARANTINO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'improcedibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) chiamò in giudizio, davanti al Pretore, quale v di Agrigento giudice del lavoro, dell'anzidetta cittal IZ SA E IA PA, d con ricorso del 29 luglio 1981, esponendo: che in data 14/12/1973, nel corso di lavori di scavo per installazione di tubi, in Contessa Entellina, era deceduto per soffocamento il lavoratore NU MA, sepolto da una frana;
che in sede penale erano stati riconosciuti definitivamente colpevoli del delitto di omicidio colposo e condannati l'IZ, quale datore di lavoro ed il IA, quale direttore dei lavori;
che esso Istituto aveva erogato le prestazioni di legge ed aveva diritto, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 30.6.1965 n. 1124, al rimborso della somma di £ 450.000 per assegno di lutto e della somma di £ 17.526.600 per ratei di rendita pagati dal 10.7.1974 al 1°.7.1981 (con riserva di precisare il valore capitale della rendita nonché gli aggiornamenti periodici ex lege). Ciò premesso, l'INAIL chiese la condanna dei convenuti, in solido, al pagamento degli importi di cui sopra, degli interessi legali e delle spese processuali. Nella resistenza del solo IA il Pretore di Agrigento, con sentenza del 13.3.1990, accolse la domanda e condannò l'IZ ed il IA, in solido, al pagamento, in favore dell'INAIL, della somma di £ 119.043.580 e delle spese processuali. Avverso questa sentenza proposero appello, con atti separati, sia il IA che l'IZ: il IA con ricorso dell'11 maggio 1990 e l'IZ con ricorso del 19 maggio 1990. Il giudizio d'appello riguardante il IA si concluse con sentenza di rigetto, emessa dal Tribunale di Agrigento in data 4.7.1991. Il giudizio d'appello promosso dall'IZ si concluse con sentenza emessa dallo stesso Tribunale in data 25.3.1993, con cui venne dichiarata nulla la sentenza del Pretore,con rimessione degli atti al primo giudice. L'INAIL propose ricorso per cassazione che questa Corte, con sentenza n. rinviando 8436/96, accolse, cassando quella impugnata e rinunciando le parti davanti al ا ل ل Tribunale di Gela che, riassunto il giudizio, con sentenza 12 dicembre 1997, in ه parziale accoglimento dell'appello dell'IZ, lo condannò al pagamento, in favore dell'INAIL, della somma di £ 358.670.080, con gli interessi dalla pronuncia, nonché alla metà delle spese del doppio grado (l'altra compensata). ド nicorso ك Ha proposto rinvio per cassazione l'IZ affidandolo a due motivi. Ha ن ت resistito l'INAIL con controricorso. All'udienza del 15.3.2001, la Terza Sezione Civile, con ordinanza in pari data, disponeva la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti del IA "nella residenza che risulta dalla precedente ordinanza", nel termine di 6 mesi dalla comunicazione. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è improcedibile in quanto l'IZ non ha ottemperato alla rinnovazione della notificazione del ricorso a PA IA, come disposto nella succitata ordinanza (art. 371 bis c.p.c.). Si ravvisano tuttavia giusti motivi per compensare le spese di questo grado.
P.Q.M.
la Corte dichiara improcedibile il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 6 maggio 2002, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Schewan ЛІ DRATO Umbert Depositata in Cancellerla oggi, 106 AGO. 2002 IL DIRETTORE DI CANCELLERIA Umberto Cicero