Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2007, n. 25502
CASS
Sentenza 19 aprile 2007

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Massime1

Le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli anche se del tutto eventuali e remoti in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, pure in presenza di condotta imprevidente e negligente del lavoratore.

Commentario1

  • 1Sicurezza sul lavoro: responsabilità in caso di infortunio del lavoratore (Cass. pen. n. 48228/2012)
    Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 21 febbraio 2013

    1. Premessa Nella decisione in commento del 13 dicembre 2012, n. 48228 i giudici della Corte di Cassazione, nella quarta sezione penale, hanno precisato che il comportamento del prestatore di lavoro avventato ed esorbitante rispetto quelle che sono le normali attribuzioni, porta alla interruzione del cd. nesso di causalità, ponendosi come serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro, il quale non abbia adempiuto ai proprio obblighi (1). Al contrario il comportamento, pur sempre avventato, del prestatore di lavoro posto in essere mentre lo stesso è dedito al lavoro che gli sia stato affidato e che, quindi, non esorbita da ciò che gli compete, può essere …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2007, n. 25502
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25502
Data del deposito : 19 aprile 2007

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