Sentenza 19 aprile 2007
Massime • 1
Le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli anche se del tutto eventuali e remoti in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, pure in presenza di condotta imprevidente e negligente del lavoratore.
Commentario • 1
- 1. Sicurezza sul lavoro: responsabilità in caso di infortunio del lavoratore (Cass. pen. n. 48228/2012)Rinaldi Manuela · https://www.diritto.it/ · 21 febbraio 2013
1. Premessa Nella decisione in commento del 13 dicembre 2012, n. 48228 i giudici della Corte di Cassazione, nella quarta sezione penale, hanno precisato che il comportamento del prestatore di lavoro avventato ed esorbitante rispetto quelle che sono le normali attribuzioni, porta alla interruzione del cd. nesso di causalità, ponendosi come serie causale autonoma rispetto alla precedente condotta del datore di lavoro, il quale non abbia adempiuto ai proprio obblighi (1). Al contrario il comportamento, pur sempre avventato, del prestatore di lavoro posto in essere mentre lo stesso è dedito al lavoro che gli sia stato affidato e che, quindi, non esorbita da ciò che gli compete, può essere …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/04/2007, n. 25502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25502 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 19/04/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARTOLOMEI Luigi - Consigliere - N. 601
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 46576/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
SC SU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 22 settembre 2005 dalla Corte di appello di Cagliari;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Cagliari confermava la condanna di SU SC alla pena di mesi quattro di reclusione per il delitto di lesioni colpose gravi (art.590 c.p., commi 2 e 3), commesso, in Zeddiani il 18 agosto 1998, in danno di Davide ORRO.
1.1. Quest'ultimo, nel piazzale dello stabilimento della s.r.l. Continental Sarda Conserve Alimentari, di cui era dipendente, mentre si trovava ai comandi di un carrello elevatore, era stato travolto dalla sua stessa macchina, che si era ribaltata perché urtata da un autocarro mossosi inopinatamente in retromarcia.
L'uomo era rimasto parzialmente schiacciato sotto il mezzo ed aveva riportato traumi al torace ed all'addome, con frattura di una vertebra lombare e frattura biossea della gamba sinistra. Il giudice di primo grado aveva addebitato ogni responsabilità allo SC per avere questi omesso di predisporre il documento per la valutazione dei rischi previsto dal D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 4 "che doveva contenere proprio le prescrizioni necessarie affinché le operazioni svolte avvenissero in totale sicurezza, con l'individuazione di chi dovesse coordinare l'operato di tutti coloro, in particolare i dipendenti di altre ditte, che partecipavano alle operazioni di scarico dei mezzi".
L'omissione aveva fatto sì che i lavoratori procedessero di loro iniziativa, senza doversi attenere a precise indicazioni, idonee a regolare il traffico di persone e mezzi sul piazzale. Nessun addebito veniva, invece, mosso dal primo giudice nei confronti di TO IU, conducente dell'autocarro, di UR TI, addetto allo scarico manuale delle casse (e che il IU aveva indicato come colui che lo aveva aiutato "a posizionare meglio il mezzo") e di AN MO, direttore dello stabilimento.
1.2. La Corte di appello confermava - come si è detto - la responsabilità dell'imputato.
Osservava, in particolare, che sul piazzale regnava l'assoluta improvvisazione, come dimostrato dalla condotta fuorviante tenuta dal UR, il quale aveva in sostanza convinto il IU della praticabilità della manovra di retromarcia.
Risultava evidente - secondo i giudici di appello - il coinvolgimento del UR e del IU (benché nei confronti degli stessi non fosse neppure stata esercitata l'azione penale); mancava, invece, ogni prova dell'esistenza di deleghe conferite al MO.
1.3. In ordine alla lamentata nullità della sentenza per l'illegittima utilizzazione delle dichiarazioni rese dal UR in qualità di testimone, la Corte rilevava la carenza di interesse dell'imputato, anche in considerazione del fatto che l'affermazione di responsabilità era fondata su elementi probatori diversi dalle esternazioni del UR.
1.4. I giudici di appello negavano all'imputato le circostanze attenuanti generiche in considerazione dei suoi numerosi precedenti penali in materia di violazioni di norme antinfortunistiche.
1.5. Quanto, infine, al diniego della sospensione condizionale del la pena, osservava la Corte che di nulla poteva dolersi l'appellante, in considerazione della prognosi negativa formulata sulla base dei numerosi e specifici precedenti penali.
2. Avverso l'anzidetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando sette motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 590 c.p.. I giudici di merito avrebbero errato nel qualificare il fatto come lesioni colpose gravissime, atteso che dal fatto non era derivata una malattia certamente o probabilmente insanabile, ne' la perdita di un senso, di un arto (ovvero una mutuazione che lo abbia reso inservibile), o dell'uso di un organo, anziché come lesioni colpose gravi ex art. 583 c.p., comma 1, n. 1, (malattia o incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni).
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'inosservanza degli artt. 521 e 522 c.p.p.. La sentenza sarebbe nulla ai sensi dell'art. 522 c.p.p. per difetto di contestazione della circostanza aggravante delle lesioni colpose gravissime (art. 590 c.p., comma 3, in relazione all'art. 583 c.p., comma 2) e del profilo di colpa specifica rappresentato dalla violazione del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4 (dato che nell'imputazione era stata ipotizzata l'inosservanza dell'art. 7, medesimo D.Lgs.).
2.3. Con il terzo motivo si duole dell'erronea applicazione del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art.
4. La disposizione - osserva il difensore - non indica quali siano le norme di sicurezza da osservare sui piazzali delle fabbriche delle industrie conserviere di pomodoro, ne' quali siano le prescrizioni da seguire per svolgere le operazioni di carico e di scarico dei pomodori. In altri termini, il documento sulla valutazione dei rischi non può avere "valenza penale"; integrando l'art. 590 c.p. con il menzionato art. 4, ne scaturirebbe una norma penale del tutto indeterminata sotto il profilo della condotta colposa.
2.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia la violazione delle norme disciplinanti il rapporto di causalità e, comunque, la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in relazione all'affermata sussistenza del rapporto di causalità tra condotta ed evento.
Quand'anche - rileva il difensore - SC avesse predisposto il documento sulla valutazione dei rischi, l'evento si sarebbe in ogni caso verificato.
Il documento non avrebbe, invero, potuto impedire l'imprevedibile condotta di terzi.
La Corte di appello non spiegherebbe per quali motivi le condotte tenute da UR e da IU non sarebbero state da sole sufficienti ad escludere il rapporto di causalità tra l'omissione contestata alla SC e l'evento.
2.5. Con il quinto motivo ripropone la questione di nullità della sentenza impugnata per non essere il UR stato sentito con le garanzie di cui all'art. 210 c.p.p. (v. supra 1.3).
2.6. Con il sesto motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle valutazioni relative alla posizione del direttore di stabilimento Filippo MO.
2.7. Con l'ultimo motivo denuncia l'eccessività della pena irrogata e l'illegittimità del diniego della sospensione condizionale della medesima.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è inammissibile.
3.1. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Il fatto è stato qualificato come delitto di lesioni colpose gravi e lo stesso ricorrente mostra di contraddirsi là dove, a p. 7 del ricorso, nel censurare il trattamento sanzionatorio, afferma che la lesione è stata considerata "grave" dal giudice di merito. Deve rilevarsi, d'altra parte, che all'imputato è stata irrogata, in giudizio ordinario, la pena di mesi quattro di reclusione. Si tratta di pena la cui entità è compatibile con il delitto di lesioni colpose gravi, che, per l'ipotesi in cui i fatti siano commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, è punito, a norma dell'art. 590 c.p., comma 3 con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da Euro 500,00 a Euro 2.000,00, mentre non lo è con la fattispecie di lesioni gravissime che contempla la pena edittale della reclusione da uno a tre anni.
3.2. Anche il secondo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Quanto al primo profilo, la sentenza di condanna è stata - come sopra si è detto - pronunciata per il delitto (contestato) di lesioni colpose gravi.
Non sussiste, pertanto, la denunciata nullità della sentenza. Quanto al secondo profilo della doglianza (la sentenza di condanna ha individuato il profilo di colpa specifica nella violazione - non contestata - del D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, anziché nella contestata inosservanza dell'art. 7, medesimo D.Lgs.), è sufficiente ricordare che - come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. ex plurimis Cass. 1^, 23 ottobre 1997, Geremia, RV 209136) - nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, a quello originariamente contestato non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 c.p.p. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 c.p.p.. 3.3. Il terzo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Se il ricorrente intende censurare la genericità dell'imputazione, sub specie di indeterminatezza della regola cautelare violata, è sufficiente in proposito osservare che all'imputato si è addebitato di non avere predisposto quanto necessario affinché l'attività sul piazzale si svolgesse in totale sicurezza, considerata tra l'altro la presenza anche di lavoratori dipendenti da altre imprese e partecipanti alle operazioni di scarico.
3.4. Manifestamente infondato è altresì il quarto motivo del ricorso.
In relazione ad esso va osservato che, come più volte questa Corte ha ribadito, perché la condotta colposa del lavoratore faccia venire meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, che esuli dalle normali operazioni produttive.
In altre parole, la condotta del lavoratore, per giungere ad interrompere il nesso causale (tra condotta colposa del datore di lavoro o chi per esso, ed evento lesivo) e ad escludere, in definitiva, la responsabilità del garante, deve configurarsi come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità (v. ex plurimis Cass. 4^ 27 novembre 1996, Maestrini, secondo cui il datore di lavoro è esonerato da responsabilità soltanto quando il comportamento del dipendente sia abnorme, dovendo definirsi tale il comportamento imprudente del lavoratore che o sia stato posto in essere da quest'ultimo del tutto autonomamente e in un ambito estraneo alle mansioni affidategli - e, pertanto, al di fuori di ogni prevedibilità per il datore di lavoro - o rientri nelle mansioni che gli sono proprie ma sia consistito in qualcosa di radicalmente, ontologicamente, lontano dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del lavoro).
E, nel caso in esame, non possono essere considerate abnormi, ma al più imprudenti le condotte anzidette (v. supra. 1.1). Si aggiunga che le norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, avendo lo scopo di impedire l'insorgere di pericoli, anche se del tutto eventuali e remoti, in qualsiasi fase del lavoro, sono dirette a tutelare il lavoratore anche contro gli incidenti derivanti da un suo comportamento colposo e dei quali, conseguentemente, l'imprenditore è chiamato a rispondere per il semplice fatto del mancato apprestamento delle idonee misure protettive, anche in presenza di condotta deviante del lavoratore (v. Cass. 3^ 20 ottobre 1982, Vedovato, RV 158239-41; Cass. 4^, 3 ottobre 1990, Mandala, secondo cui il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, sia quando ometta di apportare le idonee misure protettive, sia quando non accerti e vigili che di queste misure il dipendente ne faccia effettivamente uso;
Cass. 4^ 23 giugno 2005, Minotti;
Cass. 4^ 29 settembre 2005, Riccio).
3.5. Il quinto motivo del ricorso è manifestamente infondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio per il quale la sentenza impugnata, pur se formalmente viziata da inosservanza di norme processuali stabilite a pena d'inutilizzabilità, in tanto va annullata in quanto si accerti che la prova illegittimamente acquisita ha avuto una determinante efficacia dimostrativa nel ragionamento giudiziale, un peso reale sul convincimento e sul dictum del giudice di merito, nel senso che la scelta di una determinata soluzione, nella struttura argomentativa della motivazione, non sarebbe stata la stessa senza quelle dichiarazioni, nonostante la presenza di altri elementi probatori di per sè ritenuti non sufficienti a giustificare identico convincimento (Cass. S.U. 25 febbraio 1998, Gerina). Il che non è certamente avvenuto nel caso in esame, nel quale il giudizio di responsabilità risulta ancorato ad un quadro probatorio che prescinde del tutto dal dato che si assume viziato.
3.6. Il sesto motivo del ricorso è manifestamente infondato. La certezza dell'esistenza della delega, del suo contenuto e del suo destinatario si deve raggiungere utilizzando il sistema probatorio che il codice di rito mette a disposizione.
È, tuttavia, il datore di lavoro ad essere onerato della prova circa il fatto storico dell'avvenuto conferimento della delega (cfr. ex plurimis Cass. 4^ 3 novembre 1994, Sonnino) ed è da ritenere che quest'onere si estenda ai contenuti ed ai limiti della delega stessa. Ciò premesso, peraltro, non risulta che, nel corso dei giudizi di merito, l'imputato abbia offerto la prova anzidetta. Correttamente, pertanto, la Corte ha ritenuto che l'imputato non potesse essere esonerato da responsabilità.
Responsabilità che - come questa Corte ha già avuto modo di osservare (cfr. Cass. 4^ 3 novembre 1989, Trozzi, RV 182963) - non è ravvisabile soltanto quando i compiti organizzativi siano stati effettivamente delegati ad altra persona qualificata e capace, che abbia liberamente accettata la delega, e sempre che tale delega risulti giudizialmente provata.
3.7. L'ultimo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Del tutto legittimamente la Corte di appello ha ritenuto ostativi al riconoscimento delle attenuanti generiche i numerosi precedenti penali dell'imputato in materia di violazioni antinfortunistiche, trattandosi di parametro considerato dall'art. 133 c.p., applicabile anche ai fini dell'art. 62 bis c.p.. A ciò si aggiunga che non può mai definirsi eccessiva una pena applicata in misura assai vicina al minimo edittale. Appare, pertanto, corretta, e insindacabile in sede di legittimità, l'applicazione di una pena di poco superiore al minimo per un fatto che, nella scala di valori al medesimo applicabile, non può essere ritenuto di minima entità, anche perché commesso da un recidivo. Sussiste, infine, un'adeguata motivazione del diniego della sospensione condizionale della pena, atteso che il giudice, per negare il beneficio, si è rifatto ai numerosi e specifici precedenti penali dell'imputato. Ogni contestazione attinente all'attendibilità del giudizio prognostico espresso dal giudice costituisce una prospettazione di merito, che non può trovare ingresso in un controllo di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. 1^ 24 gennaio 1992, p.m. in c. Gelati, RV 189611).
3.8. Va detto, per concludere, che la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 22 settembre 2005, quindi in epoca precedente al 18 febbraio 2006, giorno in cui, senza tenere conto dei periodi di sospensione pari ad anni uno e giorni trentasei, si sarebbe verificata la prescrizione del reato.
Escluso, dunque, che l'estinzione del reato per prescrizione potesse essere dichiarata nel giudizio di appello, va rilevato che neppure può essere dichiarata in questa sede, ostandovi la inammissibilità del ricorso conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi dedotti. Le Sezioni unite di questa Corte (Cass. S.U. 22 novembre 2000, De Luca, RV. 217266) hanno, invero, affermato che l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art.129 c.p.p.. 4. Segue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, non emergendo ragioni di esonero, al pagamento a favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria, di somma che si stima equo fissare in Euro 1000,00 (mille/00).
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di Euro 1000,00 (mille/00). Così deciso in Roma, il 19 aprile 2007.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2007