Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2019, n. 3235
CASS
Sentenza 22 novembre 2019

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E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, cod. proc. pen,, nella parte in cui non consente all'imputato di appellare la sentenza dibattimentale che accoglie la richiesta di applicazione della pena ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, in quanto tale limitazione non si pone in contrasto né con l'art. 24 Cost., non essendo costituzionalmente garantito il doppio grado di giudizio, né con l'art. 3 Cost., atteso che l'inappellabilità condivide la medesima "ratio" con l'identica limitazione prevista per la sentenza di patteggiamento emessa prima del giudizio, in entrambe le situazioni essendovi implicita rinuncia alla presunzione di non colpevolezza in cambio di un trattamento sanzionatorio premiale, né, infine, con l'art. 111 Cost., essendo coerente con i principi del processo accusatorio e, in particolare, con quello della ragionevole durata del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2019, n. 3235
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3235
    Data del deposito : 22 novembre 2019

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