Sentenza 22 novembre 2019
Massime • 1
E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 448, cod. proc. pen,, nella parte in cui non consente all'imputato di appellare la sentenza dibattimentale che accoglie la richiesta di applicazione della pena ritenendo ingiustificato il dissenso del pubblico ministero, in quanto tale limitazione non si pone in contrasto né con l'art. 24 Cost., non essendo costituzionalmente garantito il doppio grado di giudizio, né con l'art. 3 Cost., atteso che l'inappellabilità condivide la medesima "ratio" con l'identica limitazione prevista per la sentenza di patteggiamento emessa prima del giudizio, in entrambe le situazioni essendovi implicita rinuncia alla presunzione di non colpevolezza in cambio di un trattamento sanzionatorio premiale, né, infine, con l'art. 111 Cost., essendo coerente con i principi del processo accusatorio e, in particolare, con quello della ragionevole durata del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/11/2019, n. 3235 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3235 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2019 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE V SEZIONE PENACE DEPOSITATA IN CANCELLERIA 03235-20 2.7 GEN 2000 REPUBBLICA ITALIANA IL FUNZIONARIO JUDIZIARIO In nome del Popolo Italiano мн LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Il Funzionario Giudiziari Cennela LANZUISE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da: GERARDO SABEONE -Presidente - Sent. n. sez. 3492/2019 -UP 22/11/2019 CATERINA MAZZITELLI R.G.N. 10597/2019 FRANCESCA MORELLI MARIA TERESA BELMONTE -Relatore - ANGELO CAPUTO ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: AR VI nato a [...] il [...] ON LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/11/2018 della CORTE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA TERESA BELMONTE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore KATE TASSONE che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita', ANNULLLAMENTO CON RINVIO PER LE SANZIONI ACCESSORIE udito il difensore L'AVVOCATO VENTIMIGLIA FABRIZIO SI RIPORTA AL RICORSO E NE CHIEDE L'ACCOGLIMENTO L'AVV.TO.CANGIANO FRANCESCO CONDIVIDE LE ARGOMENTAZIONI DEL COLLEGA 9 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Milano ha dichiarato inammissibile l'appello di LI EA e RI PO avverso sentenza del Tribunale di quella stessa città che aveva pronunciato, nei confronti di entrambi, con riferimento ai reati di bancarotta fraudolenta documentale e impropria, sentenza di applicazione della pena, all'esito del dibattimento, ai sensi dell'art. 448 comma 1 cod. proc., avendo ritenuto ingiustificato il dissenso del P.M. sull'accordo di pena proposto dagli imputati durante l'udienza preliminare, e ribadito in limine litis all'udienza dibattimentale.
1.1. Con l'appello si chiedeva, in via preliminare, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 co. 1 e 2 cod. proc.pen, nella parte in cui preclude all'imputato la possibilità di appellare la sentenza dibattimentale di patteggiamento, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 cost.. Nel merito, gli appellanti chiedevano l'assoluzione e, in subordine, la riduzione della pena;
e, in via ulteriormente gradata, la conversione dell'appello in ricorso per cassazione. entrambi gli imputati con il2. Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso patrocinio dei rispettivi difensori, i quali svolgono un comune motivo con il quale deducono erronea applicazione dell'art. 448 comma 2 cod. proc. pen., anche alla luce del principio di diritto declinato dalle Sezioni Unite "Fragomeli" nella parte in cui limita il potere di appello della sentenza di patteggiamento al solo Pubblico Ministero dissenziente;
principio che, nella prospettiva difensiva, non riguarderebbe il caso - come quello in esame - di sentenza di applicazione della pena pronunciata dal giudice del dibattimento, non nella fase preliminare, ma all'esito della celebrazione del giudizio e dopo l'istruttoria dibattimentale e, dunque, all'esito di un vaglio di merito in ordine alla colpevolezza dell'imputato.
2.1. La difesa di PO svolge un secondo motivo con il quale denuncia erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. . Evidenzia che la Corte di Appello aveva rigettato la richiesta, subordinata, di conversione dell'impugnazione in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568 comma 5 cod. proc. pen., sia perché i ricorrenti erano perfettamente consapevoli della inammissibilità dell'appello, tanto da prospettare in via pregiudiziale la questione di legittimità, sia perché i motivi dedotti non erano riferibili ai vizi che consentono il ricorso per cassazione. Denuncia, tuttavia, la difesa che il motivo attingeva il trattamento sanzionatorio, valutabile ai sensi del sopravvenuto comma 2 bis dell'art. 448 c.p.p.. In ogni caso, il contributo del ricorrente non poteva che considerarsi minimo, donde la necessità di adeguamento della pena, in quanto era stato condannato come amministratore mentre era liquidatore.
3. I difensori di entrambi i ricorrenti hanno depositato note di udienza con le quali richiamano, come già fatto con i motivi originari, altra decisione nella medesima Corte di appello, successiva a quella delle Sezioni unite " Fragomeni", che aveva, invece, ritenuto ammissibile, in una situazione analoga, l'appello. Reiterano l'eccezione di illegittimità costituzionale proposta con l'appello e deducono, altresì, l'illegalità delle pene accessorie, per cui concludono chiedendo l'annullamento della sentenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono inammissibili. Tuttavia, deve essere rilevata la illegalità delle pene accessorie fallimentare, le quali non rientrano nell'accordo sulla pena ratificato dal Tribunale, e in ordine alle quali si impone l'annullamento della sentenza con rinvio al Tribunale di Milano, per la loro rideterminazione.
2.Preliminarmente va rilevata la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, tardivamente proposta. La questione è stata, infatti, prospettata, nel giudizio di legittimità, solo con le note di udienza depositate il 14 novembre 2019, ovvero, tardivamente, alla luce di quanto previsto dagli artt. 585, comma 4, cod. proc. pen., e 611 cod. proc. pen., che consentono la proposizione di motivi nuovi di ricorso fino a quindici giorni prima dell'udienza. E' noto, peraltro, che i motivi nuovi debbono essere inerenti ai temi specificati nei capi e punti della decisione investiti dall'impugnazione principale già presentata essendo necessaria la sussistenza di una connessione funzionale tra i motivi nuovi e quelli originari (ex multis Sez. 1, n. 5182 del 15 gennaio 2013, Vatavu Ionut, Rv. 254485; Sez. 3, n. 14776 del 22 gennaio 2004, Sbragi, Rv. 228525). La deduzione della questione, che pure può valere, in ogni caso, a sollecitarne l'apprezzamento, incontra, infatti, il limite posto dall'art. 24, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, che espressamente prevede che l'eccezione può essere riproposta all'inizio di ogni grado ulteriore del processo (Sez. 1, n. 36231 del 08/11/2016 Rv. 271042). In ogni caso, osserva il Collegio, aderendo alla predetta sollecitazione, che, conformemente alla pronuncia della Corte di Appello, è chiara la manifesta infondatezza della questione, poiché la limitazione dell'appello non si pone in contrasto nè con l'art. 24 della Costituzione, non essendo costituzionalmente garantito il doppio grado di giudizio, nè con l'art. 3 della stessa, atteso che la disparità di trattamento in casi diversi è giustificata in base a criteri di ragionevolezza ed in particolare qui trova la sua ratio nella natura e negli effetti di quella pronuncia, che condivide con quella emessa prima del giudizio, la implicita rinuncia alla presunzione di non colpevolezza a cui corrisponde, per l'imputato, un trattamento sanzionatorio premiale. Detta limitazione è, altresì, coerente con i principi del processo accusatorio, contenuti nel nuovo testo dell'art. 111 Cost., e in particolare con quello della ragionevole durata del processo. 3 3. Venendo al primo motivo di ricorso, la non appellabilità della sentenza di patteggiamento pronunciata all'esito del dibattimento, è stata affermata da Sez. U, n. 36084 del 24/06/2005, Fragomeli ( Rv. 231806), secondo cui non è appellabile, dall'imputato, la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal giudice che, in chiusura del dibattimento, ritenga ingiustificato il dissenso espresso dal P.M. o il provvedimento di rigetto della richiesta, poiché tutte le sentenze che applicano la pena su richiesta delle parti hanno analoga natura e, salvo particolari disposizioni normative, esplicano i medesimi effetti. A tale approdo si è giunti facendo riferimento, da una parte, alla sentenza Sezioni Unite 25 marzo 1998, n. 6, Giangrasso, RV. 210872, che ha escluso che possa attribuirsi alle sentenze di applicazione della pena pronunziate a seguito di dibattimento una diversa natura in quanto rimane fermo il regime tipico delle sentenze a pena "patteggiata", perché, anche se vi è una richiesta formulata dall'imputato che non è stato accolta per il dissenso del pubblico ministero o del giudice, l'imputato consegue, comunque, i notevoli effetti premiali connessi alla scelta del rito (cfr. in tal senso, tra le altre, Sez. IV, 10 febbraio 1999, n. 4551, Nardi, RV. 213482, Sez. II, 28 febbraio 1994, n. 1166, Superbo, RV. 197319). D'altra parte, rilevando che "l'art. 448, primo comma, c.p.p., accomuna, senza introdurre alcuna riserva, il regime delle sentenze di applicazione della pena su richiesta pronunciate in esito al dibattimento a quello di tutte le altre sentenze di patteggiamento" (Sez. VI, 11 ottobre 1993, n. 190, Lattisi, RV. 197230, Sez. VI, 16 aprile 1999, n. 8635, P.M. in proc. Arces, RV. 215262 ; Sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 12309, Vacca, RV. 223928). Dall'esame dell'art. 448, comma 1, c.p.p. risulta che il legislatore ha preso in esame un ventaglio di situazioni processualmente eterogenee che si concludono, tuttavia, tutte nello stesso modo e cioè con la pronunzia in ogni caso della stessa sentenza di della applicazione pena. Questa, infatti, malgrado possa essere pronunziata nel corso delle indagini preliminari, nell'udienza preliminare, nel giudizio di primo grado prima della apertura del dibattimento e dopo la sua celebrazione e persino dopo il giudizio di impugnazione, in presenza o in mancanza del consenso del pubblico ministero, non può mai contenere statuizioni di condanna ad una determinata pena ed i suoi effetti sono, in tutti i casi, quelli previsti dall'art. 445 c.p.p.. E l'assoluta identità degli effetti di tutte le sentenze di applicazione della pena risulta anche dal rinvio implicito dell'art. 448 all'art. 445 ed è confermata espressamente dall'art. 445, comma 1-bis, che testualmente recita: "salvo quanto previsto dall'art. 653 c.p.p. la sentenza prevista dall'art. 444, comma 2, anche quando ё pronunziata dopo la chiusura del dibattimento, non ha efficacia nei giudizi civili o amministrativi". Le Sezioni Unite hanno altresì precisato che "Una diversa interpretazione si risolverebbe, peraltro, nella attribuzione ingiustificata ed illogica all'imputato di un ulteriore beneficio, oltre a quelli premiali derivanti dalla scelta del 4 rito, in quanto gli sarebbe consentito contestare nelle forme ordinarie una sentenza conforme alle sue richieste e pronunziata proprio sul presupposto della rinuncia alla celebrazione del giudizio nelle forme ordinarie". Nella successiva giurisprudenza si è, altresì, precisato che la sentenza con la quale il giudice, in primo grado o in appello, ritenuto ingiustificato dissenso del P.M., applica all'imputato la pena da lui richiesta, presenta identità di caratteristiche con quella di cui all'art. 444 e 448 prima parte cod. proc.pen, e ciò con riguardo non solo alla formula del dispositivo e alle limitazioni decisionali, di ci all'art. 444 cit., ma anche alle limitazioni delle impugnazioni dipendenti dalla rinuncia alla prova e alla presunzione di non colpevolezza, insite implicitamente nelle richieste dell'imputato: di eventuali nullità ( eccezione fatta per quelle elencate dall'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. ), carenze di istruzione probatoria o difetti di motivazione in ordine alla valutazione dei presupposto della responsabilità non può dolersi l'imputato che, in cambio delle rinunce su ricordate, ottiene una riduzione di pena. (Sez. 5, n. 21287 del 25/03/2010 Rv. 247539). Cosicché, in questa prospettiva, l'obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti e dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge. (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240).
3.1. A tali principi si è attenuta la sentenza impugnata, la quale ha anche dato atto delle ragioni del dissenso rispetto ad altra pronuncia, della medesima Corte di Appello, in altra composizione, prodotta dalla difesa che ne invocava la applicazione al caso in scrutinio, in quanto aderente a minoritario orientamento della giurisprudenza di legittimità, superato, appunto, dalla predetta pronuncia del massimo consesso nomofilattico.
4.Quanto alla questione, posta, in particolare, dalla difesa di PO, attinente alla mancata conversione dell'appello in ricorso per cassazione, essa non tiene conto degli argomenti con i quali la Corte di appello ha deciso in ordine alla richiesta della parte. I giudici di merito, infatti, hanno, in primo luogo, rilevato che gli appellanti erano perfettamente consapevoli della inammissibilità dell'appello, in quanto mezzo di impugnazione non previsto dall'ordinamento in favore dell'imputato che abbia optato per il "patteggiamento", sollecitando finanche la rimessione della questione di legittimità costituzionale al Giudice delle Leggi. In riferimento alla qualificazione dell'appello sub specie di ricorso di legittimità, è stato, infatti, già rilevato come le SS.UU. di questa Corte hanno ritenuto (sent. n. 16 del 1998, Nexhi, RV 209336) che, in tema di impugnazioni, il precetto di cui all'art. 568 cod. proc. pen., comma 5 deve essere inteso nel senso che, solo l'erronea attribuzione del nomen juris non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, a prescindere dalla qualificazione ら attribuitagli, abbia effettivamente inteso avvalersi. Di guisa che il giudice ha il potere- dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato (ma inammissibilmente proposto dalla parte) con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamene ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una infondata pretesa, da sanzionare con l'inammissibilità. L'appello avverso la sentenza dibattimentale di patteggiamento non si converte, pertanto, automaticamente in ricorso per cassazione, essendo necessario sempre avere riguardo - al di là dell'apparente nomen juris alle reali intenzioni dell'impugnante e all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, onde, nel caso in cui, dall'esame dell'atto stesso, si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello va dichiarato род inammissibile (Sez. 5, n. 55830 del 08/10/2018 Rv. 274624; conf. Sez. 5, n.8104 del 25/01/2007, Rv. 236521).
4.1. La Corte di appello ha fatto corretta applicazione degli indicati criteri al caso in esame, rilevando che, con l'appello, furono formulate doglianze di merito, attinenti all'affermazione di responsabilità, e alla quantificazione della pena, e finalizzate a una rivalutazione del merito della decisione estranea al giudizio di legittimità, e, comunque, non riconducibili al novero dei motivi (attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza), che l'art. 448 comma 2 bis cod. proc. pen. consente di porre alla base del ricorso per cassazione avverso una sentenza resa sull'accordo delle parti. Premesso che, nel ratificare l'accordo, infatti, il giudice non può modificare la quantificazione e la determinazione della pena operata dalle parti, ma solo accettarla ed emettere sentenza, oppure rigettarla, sulla base di una valutazione discrezionale non rimettibile alla Corte di legittimità - correttamente la Corte di appello ha ritenuto che non può costituire motivo di impugnazione da parte dell'imputato l'applicazione di una pena nella misura da lui stesso indicata, (Sez. VI, 10 aprile 2003, n. 32004, P.G. in proc. Valletta, RV. 228405), essendo pacifico principio di diritto quello che, in tema di patteggiamento, una volta che l'accordo tra le parti sia stato ratificato dal giudice con la sentenza di applicazione della pena, non è consentito censurare il provvedimento nei profili di determinazione quantitativa della sanzione, a meno che non risulti applicata una pena illegale. (Sez. 3, n. 10286 del 13/02/2013 Rv. 254980; 6 Sez. 6, n. 38943 del 18/09/2003 Rv. 227718). Ne discende che, alla luce della giurisprudenza sopra citata, correttamente è stato dichiarato inammissibile l'appello, e si è proceduto alla riqualificazione dell'impugnazione, non osservandosi, altresì, che ove la Corte di appello avesse proceduto alla invocata conversione dell'appello in ricorso per cassazione, alla luce dei motivi dedotti, quest'ultimo sarebbe stato dichiarato inammissibile, per carenza di prospettazione di questioni di diritto validamente proponibili nel giudizio di legittimità.
5. Come si è premesso, le sanzioni accessorie fallimentari risultano illegalmente determinate nella loro durata a seguito della pronuncia della Corte costituzionale n. 222 del 2018 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 216, ultimo comma, del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267 nella parte in cui dispone: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa», anziché: «la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni».
5.1. Rientrando la illegalità della pena accessoria nel concetto di pena illegale (Sez. 3, n. 28581 del 24/05/2019 Rv. 275791 ), deve pronunciarsi l'annullamento della sentenza impugnata in parte qua, e il Giudice del rinvio, per la quantificazione della durata delle medesime pene accessorie, si atterrà al principio di diritto formulato sul punto dalla recente pronuncia delle Sezioni unite del 28/02/2019, Suraci, secondo la quale: «Le pene accessorie previste dall'art. 216 legge fa/I., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018 della Corte Costituzionale, cosi come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.».
6. L'epilogo del presente scrutinio di legittimità è l'annullamento della sentenza impugnata solo con riguardo alla durata delle pene accessorie fallimentari per le quali va disposto rinvio al giudice di merito. Per il resto i ricorsi sono inammissibili.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie fallimentari con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano. Dichiara inammissibili nel resto i ricorsi. Così deciso in Roma, 22 novembre 2019 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Teresa Belmonte маше! ле Gerardo SabeoneCWD Tin N F