Sentenza 25 marzo 2010
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione proposto nei confronti della sentenza di patteggiamento e diretto a far valere asseriti vizi afferenti a questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, poiché l'accusa, come giuridicamente formulata, non può essere rimessa in discussione, in quanto l'applicazione concordata della pena presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento ed al consenso ad essa prestato. (Conforme, sez. II, 14 gennaio 2009, n. 5240, non massimata).
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Penale Sent. Sez. 2 Num. 3187 Anno 2013 Presidente: ESPOSITO ANTONIO Relatore: RAGO GEPPINO SENTENZA su ricorso proposto da: CALA LUFTIM nato il 11/01/1979, avverso la sentenza del 16/11/2011 del giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecco; Visti gli atti, la sentenza ed il ricorso; udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Geppino Rago; letta la requisitoria del Procuratore Generale Dott. Edoardo Scardaccione che ha concluso per l'inammissibilità; FATTO e DIRITTO 1. CALA Luftim, in proprio, ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale – in data 16/11/2011 – il g.u.p. del Tribunale di Lecco gli aveva applicato la pena concordata con il P.M. Il …
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Si sottopone all'attenzione dei lettori questa interessante pronuncia della Suprema Corte in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 cpp (cd. patteggiamento). Nello specifico, la Corte ha annullato la sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Pescara che, disattendendo l'accordo delle parti in ordine alla esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 D.P.R. n. 309 del 1990, aveva ritenuto sussistente detta aggravante, bilanciandola con le attenuanti generiche. Cassazione penale sez. fer., 16/08/2022, (ud. 16/08/2022, dep. 22/08/2022), n.31362 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il Pubblico Ministero del Tribunale di Pescara ha tratto a giudizio …
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In tema di guida in stato di ebbrezza, l'avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell'art. 114 disp. att. c.p.p., deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentate dell'alcolemia, con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l'interessato opponga un rifiuto all'accertamento. Gli avvisi di cui si tratta non devono essere dati al conducente all'atto del compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi, quali il blow test hanno chiarito che "prima" di procedere all'accertamento mediante etilometro, al conducente deve essere dato avvertimento della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/03/2010, n. 21287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21287 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Presidente - del 25/03/2010
Dott. CARROZZA Arturo - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - N. 356
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BEVERE Antonio - Consigliere - N. 42158/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) GA BI N. IL 06/10/1973;
2) GU LU N. IL 10/07/1976;
avverso la sentenza n. 4145/2009 GIP TRIBUNALE di TARANTO, del 17/07/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARROZZA Arturo;
Lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso con condanna al pagamento delle spese e di una somma in favore della Cassa per le Ammende. FATTO E DIRITTO
l.AR FA e UA UC, con autonomi atti, hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Taranto che aveva applicato, su richiesta delle parti, la pena di giustizia nei confronti di entrambi in ordine al reato di furto aggravato in appartamento, e del solo GA per quelli cui all'art. 707 c.p. e L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2. Il GA ha dedotto che non vi era prova: a) che al momento dell'arresto fosse sottoposto alla misura della sorveglianza speciale;
b) che fosse stato riconosciuto dalla persona offesa. UA UC ha rilevato che il giudice per le indagini preliminari non aveva valutato la sussistenza degli elementi che avrebbero consentito il proscioglimento.
2.- Il ricorso è inammissibile.
"Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti (artt. 444 e seg. c.p.p.), (queste) non possono prospettare con il ricorso per cassazione questioni incompatibili con la richiesta di patteggiamento formulata per il fatto contestato e per la relativa qualificazione giuridica risultante dalla contestazione, in quanto l'accusa come giuridicamente qualificata non può essere rimessa in discussione. L'applicazione concordata della pena, infatti, presuppone la rinuncia a far valere qualunque eccezione di nullità, anche assoluta, diversa da quelle attinenti alla richiesta di patteggiamento e al consenso a essa prestato. Cosicché, in questa prospettiva, l'obbligo di motivazione del giudice è assolto con la semplice affermazione dell'effettuata verifica e positiva valutazione dei termini dell'accordo intervenuto tra le parti e dell'effettuato controllo degli elementi di cui all'art. 129 c.p.p. conformemente ai criteri di legge". (Cass., sez. 2, 14 gennaio 2009, n. 5240). Nella specie il Gup ha dato conto del controllo effettuato circa la sussistenza dei fatti, della attribuibilità agli imputati e della identificazione degli stessi, atteso anche l'arresto in quasi flagranza.
Ne consegue la dichiarazione di inammissibilità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende, di una somma determinata, equamente, in Euro 1000,00, tenuto conto del fatto che non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità".(Corte Cost. 186/2000).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 4 giugno 2010