Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2007, n. 8104
CASS
Sentenza 25 gennaio 2007

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di conversione dell'impugnazione, l'appello erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria - pronunciata dal giudice di pace - non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo - al di là dell'apparente "nomen juris" - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione con la quale erano state dedotte censure di merito).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2007, n. 8104
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8104
Data del deposito : 25 gennaio 2007

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