Sentenza 25 gennaio 2007
Massime • 1
In tema di conversione dell'impugnazione, l'appello erroneamente proposto avverso la sentenza di condanna a pena pecuniaria - pronunciata dal giudice di pace - non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, stante la necessità di avere riguardo - al di là dell'apparente "nomen juris" - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, con la conseguenza che ove dall'esame di tale atto si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello deve essere dichiarato inammissibile. (In applicazione di questo principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il Tribunale, in funzione di giudice di appello, ha dichiarato l'inammissibilità dell'impugnazione con la quale erano state dedotte censure di merito).
Commentari • 2
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Il reato di cui all'art. 256, comma 2, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell'esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell'agente o della natura dell'attività medesima. Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 13/04/2023) 31-07-2023, n. 33410 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAMACCI Luca - Presidente - Dott. GALTIERO Donatella - Consigliere - Dott. LIBERATI Giovanni - Consigliere - Dott. NOVIELLO Giuseppe - Consigliere - Dott. MENGONI Enrico - Consigliere - …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 25/01/2007, n. 8104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8104 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 25/01/2007
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI Mariastefania - Consigliere - N. 187
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - N. 044198/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) PARMA EN GINO N. IL 01/04/1936;
avverso SENTENZA del 16/09/2005 TRIBUNALE di MANTOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. FUMO MAURIZIO;
udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dr. DI POPOLO A., che ha chiesto dichiararsi la inammissibilità del ricorso;
osserva quanto segue.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il Tribunale di Mantova, con la sentenza impugnata, ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di AR TO Gino, condannato dal GdP di quella stessa città alla pena dalla multa di Euro 800,00 in quanto riconosciuto colpevole di minaccia e lesioni in danno della moglie. Ricorre per cassazione il difensore deducendo violazione dell'art. 568 c.p.p., comma 5, atteso che, per il principio di conservazione dei mezzi di impugnazione, quale che sia la qualificazione che l'impugnate ha dato a tale mezzo, la stessa resta ammissibile anche se presentata a giudice incompetente. Nel caso in esame, la mancanza di condanna al risarcimento del danno rendeva effettivamente inappellabile (ma solo ricorribile) la sentenza e tuttavia il Tribunale non avrebbe dovuto emettere il provvedimento assunto, ma trasmettere gli atti per competenza alla Corte di cassazione.
Subordinatamente il ricorrente deduce (con riferimento alla sentenza del GdP) illogicità della motivazione, atteso che il giudicante prende atto della deposizione della PO, la quale ha dichiarato di essersi procurata la lesione cadendo al suolo, sia pur per schivare un oggetto che il marito le aveva lanciato contro, dall'altro imputa al AR la responsabilità di tali lesioni. Viene infine sollevata eccezione di legittimità costituzionale (con riferimento agli artt.3 e 24 Cost.) circa la prevista inappellabilità della sentenza del
GdP, osservandosi che, se la presunta PO si costituisce PC, allora all'imputato è consentito un secondo grado di merito, se ciò non avviene, l'unico rimedio è il ricorso per cassazione, con la conseguenza che la PO potrebbe coltivare l'azione risarcitoria solo in sede civile, sottraendo all'imputato un grado di giudizio e determinando una situazione di sostanziale disuguaglianza. Va affrontata innanzitutto la dedotta questione di legittimità costituzionale.
Essa è manifestamente infondata. Invero, è stato ritenuto (cfr. ASN 200105063-RV 218827, conf. ASN 200141136 - RV 220279; ASN20013129-RV 217847) che la limitazione dell'appello ai casi in cui la condanna comporta l'applicazione di pene detentive non si pone in contrasto nè con l'art. 24 della Costituzione, non essendo costituzionalmente garantito il doppio grado di giudizio, ne' con l'art. 3 della stessa, atteso che la disparità di trattamento in casi diversi è giustificata in base a criteri di ragionevolezza ed in particolare alla minore afflittività delle pene pecuniarie;
essa peraltro è coerente con i principi del processo accusatorio contenuti nel nuovo testo dell'art. 111 Cost. ed in particolare con quello della ragionevole durata del processo.
Tanto premesso, il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Invero le SS.UU. di questa Corte hanno ritenuto (sent. n. 16 del 1998, ric. Nexhi, RV 209336) che, in tema di impugnazioni, il precetto di cui all'art. 568 c.p.p., comma 5 deve essere inteso nel senso che solo l'erronea attribuzione del nomen juris non può pregiudicare l'ammissibilità di quel mezzo di impugnazione di cui l'interessato, ad onta dell'inesatta "etichetta", abbia effettivamente inteso avvalersi: ciò significa che il giudice ha il potere-dovere di provvedere all'appropriata qualificazione del gravame, privilegiando, rispetto alla formale apparenza, la volontà della parte di attivare il rimedio all'uopo predisposto dall'ordinamento giuridico. Ma proprio perché la disposizione indicata è finalizzata alla salvezza e non alla modifica della volontà reale dell'interessato, al giudice non è consentito sostituire il mezzo d'impugnazione effettivamente voluto e propriamente denominato (ma inammissibilmente proposto dalla parte) con quello, diverso, che sarebbe stato astrattamene ammissibile: in tale ipotesi, infatti, non può parlarsi di inesatta qualificazione giuridica del gravame, come tale suscettibile di rettifica ope iudicis, ma di una infondata pretesa, da sanzionare con l'inammissibilità.
E pertanto l'appello avverso la sentenza di condanna a sola pena pecuniaria non si converte automaticamente in ricorso per cassazione, essendo necessario sempre avere riguardo - al di là dell'apparente nomen juris - alle reali intenzioni dell'impugnante ed all'effettivo contenuto dell'atto di gravame, onde, nel caso in cui, dall'esame dell'atto stesso, si tragga la conclusione che l'impugnante abbia effettivamente voluto ed esattamente denominato il mezzo di impugnazione non consentito dalla legge, l'appello va dichiarato inammissibile (ASN. 200010092 - RV 217524).
Ebbene, bel caso in esame, come si deduce anche dalle censure che subordinatamente il ricorrente deduce, con l'atto di impugnazione, sono stati formulati solo rilievi di merito;
correttamente dunque, alla luce della giurisprudenza sopra citata, il Tribunale ha dichiarato inammissibile l'appello e non ha riqualificato l'impugnazione.
Consegue condanna alle spese del grado e al versamento di somma a favore della Cassa Ammende, somma che si stima equo fissare in Euro 500,00.
P.Q.M.
la Corte dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di cinquecento Euro a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2007