Sentenza 21 dicembre 2015
Massime • 1
Il furto commesso in orario notturno all'interno di una struttura commerciale o aperta al pubblico integra la fattispecie prevista dall'art. 624 bis cod. pen. a condizione che il luogo presenti locali o strutture funzionali allo svolgimento di atti della vita privata da parte di coloro che, in via continuativa o contingente, vi si trattengono e che sia accertata la presenza di persone intente all'attività lavorativa durante l'orario notturno. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la sentenza che aveva ricondotto all'art. 624 bis cod. pen. il furto commesso di notte in un piccolo esercizio commerciale senza preventivamente verificare se all'interno vi fossero locali destinati allo svolgimento di attività privata).
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- 1. Cassazione penale, sentenza SS. UU., 23 marzo 2017 (dep. 22 giugno 2017), n. 31345Avv. Maria Vittoria Maggi · https://www.iusinitinere.it/
Presidente: CANZIO G., Relatore: AMORESANO S., Ricorrente: D'AMICO T., P.M.: STABILE C. “Ai fini della configurabilità del delitto previsto dall'art. 624-bis c.p., i luoghi di lavoro non rientrano nella nozione di privata dimora, salvo che il fatto sia avvenuto all'interno di un'area riservata alla sfera privata della persona offesa. Rientrano nella nozione di privata dimora di cui all'art. 624-bis c.p. esclusivamente i luoghi, anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare.” SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. La giurisprudenza …
Leggi di più… - 2. Il concetto di “luogo ove si svolgono atti di vita privata” nel furto in abitazione ex art 624 bis c.p.Dott. Giovanni Tardi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 3. Le Sezioni Unite ridefiniscono la nozione di privata dimora ai finiSilvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Sono state recentemente depositate le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a meglio delineare i confini dell'area di applicabilità della fattispecie di furto c.d. in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., hanno offerto una nuova definizione della nozione di “privata dimora” volta a risolvere, una volta per tutte, la vexata quaestio se rientrino o meno in tale concetto anche gli esercizi commerciali e gli altri luoghi di lavoro aperti al pubblico. A tale quesito le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa, con la sola eccezione di quei casi in cui il …
Leggi di più… - 4. Furto in abitazione: quando si configura il reato previsto dall'art. 624 bis del codice penaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 agosto 2023
Lo Studio dell'avvocato Salvatore del Giudice è specializzato nei reati contro il patrimonio ed assiste, sia nella fase giudiziale che in quella stragiudiziale, persone accusate o imputate per il reato di furto in abitazione previsto e punito dall'art. 624 bis del codice penale. Lo Studio ha sede in Napoli alla via Francesco Caracciolo n.10 ed opera in tutta Italia. Al fine di garantire la migliore assistenza legale, monitoriamo costantemente le novità legislative e giurisprudenziali in tema di reati contro il patrimonio e pubblichiamo mensilmente una raccolta aggiornata di sentenze di merito e legittimità. L'Avv. Salvatore del Giudice ha partecipato in qualità di relatore a numerosi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/12/2015, n. 10440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10440 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2015 |
Testo completo
16 10440/ 16 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.3817 - Presidente - Dott.ssa MARIA VESSICHELLI - Consigliere relatore Dott.ssa ROSSELLA CATENA UP 21/12/2015 - R.G.N. 42027/14 Dott. ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI - Consigliere - Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - Dott. ANDREA FIDANZIA - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da RN DD, nato a [...], il [...] avverso la sentenza del 21/05/2013 della Corte di Appello di Firenze : visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere dott.ssa Rossella Catena;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla pena, previa riqualificazione del reato di cui al capo c) ai sensi dell'art. 624, cod. pen., anziché ai sensi dell'art. 624 bis, cod. pen., e rigetto nel resto;
udito per il ricorrente l'Avv.to Cristiano Bonanni, sostituto processuale dell'Avv.to Enrico Marzaduri, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1 Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza emessa in data 15/11/2012 dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Viareggio, con cui il RN DD veniva condannato a pena di giustizia per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 110, 624, 625 nn. 2 e 7, 56, 624, 625 nn. 2 e 7, 624 bis, 625 n. 4, cod. pen., perché, in concorso con CA NI, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si impossessava del serbatoio di benzina nel natante di proprietà di OR SE, asportandolo dall'alloggiamento, con violenza su bene esposto alla pubblica fede, e compiva atti idonei e diretti in modo non equivoco ad impossessarsi di altro serbatoio di benzina del natante di proprietà di IN RC con analoghe modalità, nonché, mediante forzatura della finestra del negozio di macelleria Neri, si impossessava di generi alimentari e del contenuto in monete del registratore di cassa, per euro 55,00; in Viareggio e Sercivezza, il 22/10/2012. Con ricorso depositato il 29/10/2013 il difensore dell'imputato, Avvocato Enrico Marzaduri, deduce: 1) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 624 bis, cod. pen., in quanto la sentenza avrebbe qualificato ai sensi della citata disposizione normativa il furto consumato all'interno della macelleria Neri, senza considerare che si trattava di un furto avvenuto a notte inoltrata, all'interno di una piccola macelleria, chiusa, formata da un unico locale sprovvisto di retrobottega e, come tale, inidonea ad essere qualificata come luogo di privata dimora;
2) violazione di legge e vizio di motivazione ex art. 606, lett. b) ed e), c.p.p., in relazione all'art. 62 n. 4, cod. pen., in quanto le risultanze processuali non consentirebbero di verificare il quantitativo e, quindi, il valore del carburante contenuto all'interno dell'unico serbatoio sottratto e poi recuperato dalla Polizia Giudiziaria, con conseguente irragionevolezza nel denegare la richiamata attenuante, ciò anche in quanto il serbatoio era stato recuperato con del carburante all'interno, per cui anche volendo considerare che, come dichiarato dalla persona offesa, all'interno del serbatoio vi fossero circa 40 litri di carburante, valutate anche le agevolazioni di cui beneficiano i soci delle cooperative marittime nell'acquisto del carburante, come nel caso di specie, non si comprende come possa essere stata esclusa la sussistenza dell'invocata attenuante;
analoghe considerazioni valgono per il furto nella macelleria, posto che l'effrazione sarebbe consistita unicamente nella rottura di una zanzariera;
3) vizio di motivazione ex art. 606 lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 53 e 56 legge 689/1981, atteso che con i motivi di appello era stata richiesta la sostituzione della pena irrogata con la libertà vigilata e non con la corrispondente sanzione pecuniaria, in assenza di condizioni ostative, atteso che la libertà vigilata appariva idonea sanzione alla luce dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., ciò soprattutto se si considera che in primo grado erano state riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza per le condizioni personali e familiari del 2 ricorrente che, sotto altro profilo, è stato sempre rispettoso delle prescrizioni a lui imposte con la misura degli arresti domiciliari CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il primo motivo di ricorso è fondato e va, pertanto, accolto. Dalla motivazione della sentenza impugnata emerge che il ricorrente, unitamente al CA NI, si era introdotto all'interno della macelleria Neri sita in Lucca, dopo averne forzato una porta laterale, impossessandosi di generi alimentari e del registratore di cassa, contenente euro 55,00. La Corte territoriale ha ritenuto detto esercizio commerciale luogo di privata dimora, alla luce della giurisprudenza di legittimità, soprattutto in considerazione del fatto che il furto si era verificato in orario notturno, quindi in orario di chiusura al pubblico. Con il primo motivo di ricorso, si sottolinea, essenzialmente, che il luogo interessato era costituito da una piccola macelleria, composta da un unico vano destinato al pubblico durante l'orario di apertura, sprovvista di retrobottega e lontana dall'abitazione della persona offesa, come tale insuscettibile di essere qualificata come luogo di privata dimora, con conseguente in- configurabilità della fattispecie di cui all'art. 624 bis, cod. pen. Non vi è dubbio alcuno che, in base al costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte, sia da ritenersi luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, come studi professionali, stabilimenti industriali ed esercizi commerciali (Sez. 5, sentenza n. 10187 del 15/02/2011, Rv. 249850, con precedenti ivi citati). Ciò risponde ad una interpretazione dell'art. 624 bis cod. pen. che, sia sul piano letterale che su quello logico sistematico, risulta coerente con la volontà del legislatore;
quest'ultimo, - infatti, con la legge 26 marzo 2001, n. 128, art.
2 - che ha introdotto l'art. 624 bis cod. pen. ha voluto ampliare la portata della originaria previsione del furto in abitazione di cui all'art. 625 cod. pen., n. 1, in modo da comprendere tutti i luoghi destinati in tutto o in parte a privata dimora. In tale ottica la giurisprudenza ha ritenuto luogo destinato in parte a privata dimora tutti i luoghi ove si compiono attività lavorative (Cass., Sez. 4, 16 aprile - 19 maggio 2008, n. 20022, CED 239980) e, quindi, ad esempio, gli studi professionali, la farmacia durante l'orario di apertura (Cass., Sez. 4, 25 giugno 25 settembre 2009, n. 37908, CED 244980), la sagrestia (Cass., Sez. 4, 30 settembre 28 ottobre 2008, n. 40245, CED 241331), lo studio odontoiatrico (Sez. 5, sentenza n. 10187 del 15/02/2011, Rv. 249850). 3 Detto indirizzo è stato ribadito anche successivamente: ad esempio con la sentenza della Sezione 5, n. 7293 del 17/12/2014, Rv. 262659, relativa ad un furto commesso all'interno di un'edicola, è stato affermato di nuovo che la nozione di privata dimora nella fattispecie di furto in abitazione è più ampia di quella di abitazione, in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compie, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata. In base al medesimo principio è stato affermato che integri il reato previsto dall'art. 624, bis cod. pen., la condotta del soggetto che, per commettere un furto, si introduca all'interno di un ristorante durante l'orario di chiusura, (Sezione 2, sentenza n. 24763 del 26/05/2015, Rv. 264283). Alla stregua dell'illustrato principio, va tuttavia puntualizzato che esso trova applicazione in relazione a due categorie di situazioni riferibili a luoghi del tutto eccentrici tra loro: da un lato, infatti, si collocano tutti quei luoghi che, si potrebbe dire naturalmente e strutturalmente, sono destinati a privata dimora per la loro destinazione ad uso abitativo (ad esempio, in tal senso è stato ritenuto un camper, da sezione 7, ordinanza n. 7204 del 1270172015, Rv. 263188), ovvero in quanto costituiscono pertinenza di luoghi abitativi (Sezione 7, ordinanza n. 3959 del 02/10/2012, Rv. 255100 relativamente alla sottrazione di cosa mobile altrui all'interno di un cortile condominiale, ritenuto furto in abitazione), ovvero ancora siano destinati in maniera contingente e transitoria ad atti della vita privata (Sezione 5, sentenza n. 2768 del 01/10/2014, Rv. 262677, che ha ritenuto privata dimora un cantiere edile allestito nel cortile di un immobile in cui erano in corso lavori di ristrutturazione). Dall'altro lato si collocano, invece, quei luoghi che, pur presentando una vocazione pubblica, in quanto esercizi commerciali ovvero luoghi in cui si svolgono attività aperte al pubblico, sono connotati tuttavia da specifiche caratteristiche che consentono di assimilarli ai luoghi di privata dimora;
in tal senso, come visto, sono stati qualificati esercizi commerciali, ristoranti, farmacie, laboratori medici e studi professionali privati, edicole, tabaccherie, ecc. Analizzando i casi presi in esame dalla giurisprudenza, tuttavia, appare evidente come non si possa, indistintamente, equiparare a luoghi di privata dimora tutti quelli da ultimo indicati, altrimenti verrebbe meno ogni distinzione tra luogo pubblico e luogo di privata dimora;
appare, quindi, necessario che i luoghi pubblici o aperti al pubblico siano dotati di locali o strutture all'interno delle quali le persone che, stabilmente o occasionalmente, vi si intrattengono possano svolgere attività che sono strettamente connesse alla sfera personale e privata. Per tali ragioni, a titolo esemplificativo, quindi, sono stati ritenuti luoghi di privata dimora anche i locali dei supermercati, degli esercizi commerciali e delle strutture pubbliche in generale (studi, laboratori, piscine, strutture sportive) quali spogliatoi e servizi igienici, ossia locali dove il personale svolge, con la stabilità collegata allo svolgimento dell'attività lavorativa in sede anche attività privata, ad esempio durante la pausa pranzo, ovvero attività connessa alla - 4 custodia di effetti personali, ecc. Devono, quindi, in generale ritenersi luoghi di privata dimora tutti quei locali che, in edifici pubblici ed aperti al pubblico, siano funzionali ad attività strettamente personali dei dipendenti ovvero dei soggetti che in via transitoria vi si trattengano (si pensi alle cabine spogliatoio di un negozio oppure agli spogliatoi delle strutture sportive, ai : locali di un ristorante, e simili: Sezione 2, sentenza n. 24763 del 26/05/2015, Rv. 264283; Sez. 5, sentenza n. 2768 del 01/10/2014, Rv.262677; Sezione 5, sentenza n. 12180 del 23/03/2015, n. 12180, Rv. 262815). Ne deriva che, allorquando il luogo di commissione del delitto di furto non sia naturalmente destinato a privata dimora trattandosi di luogo pubblico o aperto al pubblico rientrante nella più variegata tipologia tra quelle indicate -, ciò che va in concreto accertato, ai fini della qualificazione della condotta ai sensi dell'art. 624 bis, cod. pen., è se detto luogo presenti locali o strutture funzionali allo svolgimento di atti della vita privata da parte di coloro che, in via continuativa o contingente, vi si trattengano. -Nel caso in esame anche a prescindere dalla corrispondenza tra le effettive caratteristiche del locale macelleria Neri e quelle descritte nel motivo di ricorso, in cui si sottolinea la dimensione ridotta dell'esercizio e la circostanza che lo stesso sia del tutto sprovvisto di un retrobottega ciò che rileva è che la sentenza non abbia fornito alcuna motivazione in ordine alla possibilità di individuare, all'interno di detto esercizio commerciale, uno o più locali o strutture che consentissero lo svolgimento di atti della vita privata, sia in maniera contingente che continuativa da parte dei soggetti che vi si intrattenevano. Solo una volta effettuato detto accertamento può rilevare - secondo una progressione logica che consenta il passaggio ad un ulteriore livello di verifica - la presenza o meno di persone dedite ad attività lavorativa all'interno del locale e, quindi, la rilevanza della circostanza relativa all'orario notturno di commissione del furto. In tal senso la Sezione 5, con la sentenza n. 18211 del 10/03/2015, Rv. 263458, ha affermato che la tutela dei luoghi in cui si svolgano atti afferenti alla vita privata delle persone, anche nei luoghi di lavoro, rende necessario che nel luogo ove il furto è stato commesso possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alle dette attività; nel caso preso in esame, quindi, è stato ritenuto necessario l'accertamento in concreto, all'interno dei locali di uno stabilimento industriale in cui si era verificato un furto in orario notturno, in cui lo stabilimento era chiuso, di caratteristiche produttive che richiedessero la presenza di taluno in orario notturno. Detta pronuncia, dopo aver ribadito che per luogo di privata dimora non debba intendersi solo quello destinato a fini stricto sensu abitativi, rientrando nella nozione anzidetta ogni luogo non pubblico che serva all'esplicazione di attività culturali, professionali e politiche, ovvero nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, ha ricordato, ripercorrendo la giurisprudenza di questa Corte, svariati casi 5 specifici in cui è stato ritenuto ravvisabile il delitto ex art. 624 bis cod. pen. (furto commesso in area destinata a deposito merci di uno stabilimento, Sezione 5, sentenza n. 33993 del 05/07/2010, Cannavale;
furto commesso nello spogliatoio di un ristorante, Sezione 4, sentenza n. 18810 del 26/02/2003, Solimano;
furto commesso in un cantiere edile, Sezione 5, sentenza n. 32093 del 25/06/2010, Truzzi;
furto commesso in un circolo sportivo, Sezione 5, sentenza n. 12180 del 10/11/2014, Dello Buono;
furto commesso nel ripostiglio di un esercizio commerciale, Sezione 5, sentenza n. 22725 del 05/05/2010, Dunca;
furto commesso all'interno di un bar, Sezione 5, sentenza n. 30957 del 02/07/2010, Cirlincione;
furto commesso in uno studio odontoiatrico, Sez. 5, sentenza n. 10187 del 15/02/2011, Gelasio;
furto commesso in una farmacia, Sezione 4, sentenza n. 37908 del 25/06/2009, Apprezzo;
furto commesso in una tabaccheria, Sezione 5, sentenza n. 32026 del 19/02/2014, Fonti); ha quindi affermato che il rilievo dell'apertura o meno dell'esercizio commerciale, nel momento di commissione della condotta criminosa, risulta assai significativo in quanto appare innegabile che il legislatore, attraverso l'introduzione della ipotesi criminosa in esame, abbia inteso riconoscere particolare tutela ai luoghi dove si svolgano atti afferenti la vita privata (compresa quella lavorativa) delle persone, risultando pertanto ragionevole ritenere che in tanto detta peculiare protezione potrà dispiegarsi, in quanto nel luogo di commissione del furto possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno, intento anche in via occasionale alle attività de quibus. Può quindi osservarsi, anche attraverso la motivazione della pronuncia da ultimo citata, come sicuramente rilevi la commissione in orario notturno, piuttosto che diurno, all'interno di un esercizio aperto al pubblico, dovendosi verificare in concreto la presenza di persone intente : all'attività lavorativa in caso di furto commesso in orario notturno;
tuttavia detto accertamento presuppone la verifica preliminare della reale presenza, all'interno di una struttura commerciale o aperta al pubblico, di locali destinati allo svolgimento di attività privata. Detto accertamento, infatti, appare del tutto preliminare e condizionante la qualificazione della fattispecie, atteso che l'eventuale verifica dell'assenza di locali idonei allo svolgimento di atti della vita privata da parte di chi si intrattiene nell'esercizio, in via continuativa o transitoria, rende inconfigurabile la fattispecie di cui all'art. 624 bis, cod. pen., per insussistenza del luogo di privata dimora, ciò a prescindere dall'orario di verificazione della condotta. Ne deriva, quindi, alla luce della carenza della motivazione della sentenza sul punto, l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Firenze per nuovo esame sulla questione concernente la presenza, all'interno della macelleria Neri di Viareggio, di locali e/o strutture idonee ad integrare il concetto di privata dimora.
2. Il secondo motivo di ricorso va, invece, rigettato, atteso che, in relazione all'impossessamento del serbatoio di benzina del natante VG3972 Pellicano, di proprietà di OR SE, appare in astratto inconfigurabile la circostanza attenuante, atteso che, oltre al 6 presumibile valore del carburante contenuto nel serbatoio, deve essere sicuramente considerato anche il valore del serbatoio in sé, parimenti oggetto dell'impossessamento ed il valore complessivo del pregiudizio arrecato;
l'astratta considerazione di detti elementi non consente di ritenere che il pregiudizio, nel caso di specie, fosse di valore economico pressoché irrilevante, condizione, quest'ultima, indispensabile ai fini della configurazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. (Sezione 5, sentenza n. 24003 del 14710/2014, Rv. 260201). In relazione al furto all'interno della macelleria Neri in Viareggio, la sussistenza della circostanza attenuante menzionata sarà oggetto della valutazione della Corte in sede di rinvio a seguito dell'annullamento della sentenza derivante dall'accoglimento del primo motivo di ricorso.
3. Quanto al terzo motivo di ricorso, esso risulta assorbito nel primo, atteso che ogni valutazione in ordine all'applicazione della sanzione sostitutiva della libertà controllata dovrà essere effettuata dalla Corte in sede di rinvio, trattandosi di questione logicamente conseguente alla qualificazione della fattispecie ed alla determinazione della pena.
P. Q. M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al furto ex art. 624 bis, 625 n. 4, cod. pen., nonché per l'eventuale rideterminazione del trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame su detti punti ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze. Rigetta nel resto. Così deciso in Roma, il 21/12/2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Maria Vessichelli Rossella Catena вомли Сейму DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 11 MAR 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise Deluxe 7