Sentenza 17 dicembre 2014
Massime • 1
La nozione di "privata dimora" nella fattispecie di furto in abitazione è più ampia di quella di "abitazione", in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compie, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata. (Fattispecie relativa a furto commesso all'interno di un'edicola).
Commentari • 3
- 1. Le Sezioni Unite ridefiniscono la nozione di privata dimora ai finiSilvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Sono state recentemente depositate le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a meglio delineare i confini dell'area di applicabilità della fattispecie di furto c.d. in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., hanno offerto una nuova definizione della nozione di “privata dimora” volta a risolvere, una volta per tutte, la vexata quaestio se rientrino o meno in tale concetto anche gli esercizi commerciali e gli altri luoghi di lavoro aperti al pubblico. A tale quesito le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa, con la sola eccezione di quei casi in cui il …
Leggi di più… - 2. Furto in abitazione e delimitazione della nozione di “privata dimora”Domenico Giannelli · https://www.diritto.it/ · 26 luglio 2017
Con una recente pronunzia [1] le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affrontato il delicato e controverso tema della delimitazione della nozione di privata dimora ai fini della configurabilità del reato di cui all'art 624 bis c. p. La questione era stata rimessa ai giudici di legittimità con ordinanza n. 652/2017 della Sezione V penale in cui si poneva il seguente quesito di diritto«se rientri nella nozione di privata dimora, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624-bis cod. pen., il luogo dove si esercita un'attività commerciale o imprenditoriale (nella specie, ristorante)». Una certa posizione dottrinale[2] sottolineava all'indomani dell' entrata in vigore …
Leggi di più… - 3. Furto: il luogo di lavoro per la Cassazione non è privata dimoraRosa Valenti · https://www.studiocataldi.it/ · 30 giugno 2017
Dott.ssa Rosa Valenti - In una sua ultima pronuncia (n. 31345/2017) la Corte di Cassazione, ha fatto chiarezza sull'articolo 624 bis Codice Penale (Furto in abitazione e furto con scasso), con riferimento nello specifico alla nozione di privata dimora. La questione sottoposta era se i luoghi aperti al pubblico possano rientrare nella detta nozione, pertanto, si fa riferimento non solo all'art. 624-bis, ma anche ad altre norme, sia di carattere sostanziale (artt. 614, 615, 615-bis, 624-bis, 628, terzo comma, n. 3-bis, 52, secondo comma, cod. pen.), sia di carattere processuale (art. 266, comma 2, cod. proc. pen.). L'art. 624-bis del codice penale L´articolo 624 bis c.p. al primo comma …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 17/12/2014, n. 7293 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7293 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ZAZA Carlo - Presidente - del 17/12/2014
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - N. 3873
Dott. GUARDIANO Alfredo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE MARZO Giuseppe - rel. Consigliere - N. 10645/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZI MA N. IL 13/04/1987;
avverso la sentenza n. 6745/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 16/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/12/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fimiani Pasquale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Per quanto ancora rileva, con sentenza del 16/10/2013 la Corte d'appello di Torino ha confermato l'affermazione di responsabilità di NZ RC, in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 bis c.p. e art. 625 c.p., comma 1, n. 2, per avere, in concorso con altre persone, sottratto alcuni beni da un'edicola, dopo averne forzato la serranda.
2. Nell'interesse del NZ è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, con il quale si lamenta la non configurabilità del furto in privata dimora, sottolineando sia l'assenza dell'elemento oggettivo, per non essere un'edicola posta sulla pubblica via qualificabile come un luogo destinato all'esplicazione della vita sociale e di relazione tra esseri umani, sia l'insussistenza dell'elemento psicologico.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Premesso che con la censura si richiede di sussumere il fatto all'interno della previsione di cui all'art. 624 bis c.p., che configura un'autonoma figura di reato (Sez. 4, n. 43452 del 14/10/2009, Cormano, Rv. 245470), va ribadito che la questione sulla qualificazione giuridica del fatto rientra nel novero di quelle su cui la Corte di Cassazione può decidere ex art. 609 c.p.p., comma 2, e, pertanto, può essere dedotta per la prima volta in sede di giudizio di legittimità, solo se per la sua soluzione non siano necessari accertamenti in punto di fatto (Sez. 1, n. 13387 del 16/05/2013 - dep. 21/03/2014, Rossi, Rv. 259730). Ora, la nozione di "privata dimora" nella fattispecie di furto in abitazione è più ampia di quella di "abitazione", in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata (Sez. 5, n. 30957 del 02/07/2010, Cirlincione, Rv. 247765). Quest'ultima decisione ha ricordato, come la giurisprudenza di questa Corte ha avuto modo di sottolineare da tempi risalenti, che il concetto di privata dimora è più ampio di quello di abitazione e rientra in esso qualsiasi luogo, dove ci si soffermi ad esercitare, anche transitoriamente, manifestazioni della attività individuale per motivi leciti i più diversi: studio, cultura, lavoro, svago, commercio: è pertanto stato ritenuto luogo di privata dimora lo stabilimento industriale o il partito politico. Ne discende che costituisce un luogo di privata dimora anche un pubblico esercizio, nelle ore di chiusura, nelle quali, interrotto ogni rapporto con l'esterno, viene dal proprietario utilizzato per lo svolgimento di un'attività lavorativa, sia pure inerente alla gestione del locale stesso. In tale cornice normativa, l'accertamento dell'esistenza di una privata dimora richiede verifiche in fatto che, ove non desumibili, come nella specie, in modo non equivoco dalla decisione, non possono essere richieste per la prima volta in sede di legittimità.
E nel presente procedimento, l'atto di appello, senza investire l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, aveva formulato doglianze esclusivamente concernenti il trattamento sanzionatorio.
2. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in Euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 febbraio 2015