Sentenza 19 febbraio 2014
Massime • 1
Commette il reato di furto in abitazione chi si introduce all'interno di un esercizio commerciale adibito a tabaccheria, durante l'orario di apertura e nella parte concretamente aperta al pubblico, trattandosi di locale nel quale le persone si trattengono per compiere atti della loro vita privata e che quindi, costituisce luogo adibito a privata dimora.
Commentario • 1
- 1. Rubare nel camper non integra il furto in abitazioneAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 10 ottobre 2016
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/02/2014, n. 32026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32026 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 19/02/2014
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 543
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 16816/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FO SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata dalla corte di appello di Torino, il 9.11.2012;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo;
udito il pubblico ministero nella persona del sostituto procuratore generale Dott.ssa FODARONI Maria Giuseppina, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito per il ricorrente l'avv. DI GIULIO Giancarlo, del Foro di Roma, in sostituzione del difensore di fiducia, avv. VIOLO Fulvio del Foro di Torino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza pronunciata il 9.11.2012 la corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza con cui il Tribunale di Torino, sezione distaccata di Moncalieri, in data 21.10.2011, aveva condannato FO SA alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 624 bis c.p., rideterminava in senso più favorevole al reo il trattamento sanzionatorio, previa concessione in suo favore delle circostanze attenuanti generiche, valutate equivalenti alla ritenuta recidiva, confermando nel resto l'impugnata sentenza.
per essersi impossessato di tre blocchetti della
2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 624 bis c.p., per avere la corte territoriale considerato la
"Tabaccheria Tamagnone", al cui interno il FO si era introdotto, impossessandosi di tre blocchetti, che vi erano custoditi, luogo di privata dimora.
3. Il ricorso non può essere accolto, stante l'inammissibilità del motivo su cui si fonda.
4. Ed invero, da un lato la questione di diritto prospettata dal ricorrente non risulta essere stata proposta nei motivi di appello, incentrati esclusivamente sulla esclusione della recidiva e sul riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, con conseguente inammissibilità del motivo di ricorso, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3; dall'altro la suddetta questione appare manifestamente infondata.
Secondo il consolidato e prevalente orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso dal Collegio, infatti, costituisce luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora, nel delitto di furto in abitazione, qualsiasi luogo nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata, come un esercizio commerciale o uno studio medico, durante l'orario della loro apertura al pubblico (cfr. Cass., sez. 5^, 5.5.2010, n. 22725, rv. 247969; Cass., sez. 5^, 25.6.2010, n. 32093, rv. 248356; Cass., sez. 5^, 15.2.2011, n. 10187, rv. 249850;
Cass., sez. 5^, 18.9.2007, n. 43089), risultando del tutto minoritario l'orientamento di segno opposto, secondo il quale non rientrano nella previsione dell'art. 624 bis c.p., le condotte di furto che si verificano all'interno di un pubblico esercizio o di un negozio durante l'orario di apertura e nella parte concretamente aperta al pubblico (cfr. Cass., sez. 6^, 8.5.2012, n. 18200). Peraltro, anche quella giurisprudenza secondo cui non commette il reato di furto in abitazione chi si introduce all'interno di un esercizio commerciale in orario notturno (cfr. Cass., sez. 4^, 24.1.2013, n. 11490, rv. 254854), trattandosi di locale non adibito a privata dimora, non risulta applicabile al caso in esame, in cui, come sottolineato dallo stesso ricorrente, il furto si è verificato nei locali dell'esercizio commerciale durante l'orario di apertura, mentre la proprietaria era intenta a servire altri clienti.
5. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché in favore della cassa delle ammende di una somma a titolo di sanzione pecuniaria, che appare equo fissare in Euro 1000,00, in considerazione dei profili di colpa individuabili nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 a favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2014.
Depositato in Cancelleria il 21 luglio 2014