Sentenza 1 ottobre 2014
Massime • 1
La nozione di 'privata dimorà, ex art. 624 bis, cod. pen. è più ampia di quella di 'abitazionè, in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata. (Fattispecie di furto commesso all'interno di un cantiere edile allestito nel cortile di un immobile in cui erano in corso lavori di ristrutturazione).
Commentari • 8
- 1. Art. 615 - Violazione di domicilio commessa da un pubblico ufficialehttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'abuso di poteri inerenti alle funzioni, che qualifica la condotta del delitto di violazione di domicilio commesso da un pubblico ufficiale, non postula la presenza degli estremi necessari per l'integrazione del reato di abuso di ufficio, potendo realizzarsi per effetto di qualsiasi abuso, come l'usurpazione, lo sviamento, il perseguimento di una finalità diversa, l'inosservanza di leggi, regolamenti o istruzioni, ecc., indipendentemente dall'ingiustizia o meno degli scopi perseguiti dall'agente (fattispecie nella quale è stata ritenuta la sussistenza del reato di cui all'art. 615 poiché la perquisizione operata da un vigile urbano nei locali ove si esercitava …
Leggi di più… - 2. Art. 615-bis - Interferenze illecite nella vita privata (1)https://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Condotta tipica del reato L'art. 615-bis punisce esclusivamente colui che si procura immagini o notizie attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi di privata dimora utilizzando mezzi di ripresa visiva o sonora. Dalla ricostruzione del fatto tipico si evince dunque che oggetto giuridico del reato è la riservatezza domiciliare, formula che identifica il diritto alla esclusiva conoscenza di quanto attiene alla sfera privata domiciliare e cioè all'estrinsecazione della personalità nei luoghi di privata dimora. In altri termini oggetto di tutela è la proiezione spaziale della personalità nei luoghi in cui questa si manifesta privatamente. Diritto che …
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- 4. Le Sezioni Unite ridefiniscono la nozione di privata dimora ai finiSilvia Bernardi · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza in commento, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Sono state recentemente depositate le motivazioni della sentenza con cui le Sezioni Unite della Cassazione, chiamate a meglio delineare i confini dell'area di applicabilità della fattispecie di furto c.d. in abitazione di cui all'art. 624-bis c.p., hanno offerto una nuova definizione della nozione di “privata dimora” volta a risolvere, una volta per tutte, la vexata quaestio se rientrino o meno in tale concetto anche gli esercizi commerciali e gli altri luoghi di lavoro aperti al pubblico. A tale quesito le Sezioni Unite hanno dato risposta negativa, con la sola eccezione di quei casi in cui il …
Leggi di più… - 5. Art. 614 - Violazione di domiciliohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza L'art. 614 comma 1 equipara l'introduzione nell'altrui abitazione invito domino a quella realizzata clandestinamente o con inganno, sicché integra violazione di domicilio la condotta di colui che si introduce nel domicilio altrui con intenzioni illecite, in quanto, in tal caso, si ritiene implicita la contraria volontà del titolare dello ius excludendi e nessun rilievo svolge la mancanza di clandestinità nell'agente (Sez. 5, 16721/2016). In tema di violazione di domicilio, l'art. 14 della Costituzione tutela, contro illegittime intrusioni dall'esterno, la inviolabilità del domicilio, inteso come luogo nel quale si estrinseca, in ambito privato, la vita e la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 01/10/2014, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2014 |
Testo completo
2 7 6 8/ 1 5 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 01/10/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.9757 GIULIANA FERRUADott. - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. PAOLO OLDI N. 2284/2014- Consigliere - Dott. GRAZIA LAPALORCIA - Rel. Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Dott. PAOLO GIOVANNI DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DA BE N. IL 21/04/1958 avverso la sentenza n. 3791/2009 CORTE APPELLO di TORINO, del 09/10/2013 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 01/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPUTO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avy Udit i difensor Avv. Udito il Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione dott. P. Fimiani, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Udita altresì per l'imputato l'avv. A. V. Vadino, che si è riportata ai motivi di ricorso e alla memoria depositata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza deliberata il 09/10/2013, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza in data 27/03/2009 con la quale il Tribunale di Torino, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato BE SI colpevole del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., perché, al fine di trarne profitto, si era introdotto in un edificio in cui erano in corso lavori di ristrutturazione, sottraendo cose della società edile che svolgeva i lavori. Rileva la Corte di merito che la privata dimora include tutti quei luoghi in cui l'uomo esercita, anche per tempo limitato, attività in cui si estrinsecano i diversi aspetti della vita privata e che nei cantieri gli operai utilizzano spogliatoi e depositi per lasciare oggetti propri, utilizzando spazi per le necessità della vita personale, connessa all'attività lavorativa. Priva di rilievo è la deduzione difensiva secondo cui cantiere era chiuso per l'orario notturno e le ferie estive, in quanto la dimora privata viene tutelata in quanto tale, anche in assenza delle persone dimoranti;
il cantiere, inoltre, non era aperto a tutti, posto che il dispositivo di chiusura del portone si presentava lievemente forzato. Né può dirsi che, essendo lo stabile in ristrutturazione, non vi fossero luoghi riservati all'esplicazione della vita privata, dal momento che è dimostrato che all'interno del cantiere gli operanti lasciavano una quantità di oggetti in deposito, finalizzati sia all'esercizio della loro attività lavorativa, sia della vita privata connessa.
2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Torino ha proposto ricorso per cassazione BE SI, denunciando nei termini di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. - violazione degli artt. 624 e 624 bis cod. pen., nonché dell'art. 529 cod. proc. pen. e vizio di motivazione. L'atto di appello censurava la qualificazione del fatto a norma dell'art. 624 bis cod. pen. e non come furto semplice, con conseguente declaratoria di non doversi procedere per mancanza di querela, in quanto il furto era avvenuto alle ore 22,45 di domenica 24/08/2008 all'interno di un cortile disabitato poiché in fase di totale restauro e quindi destinato alla sola attività di lavoro. Il cantiere non può essere considerato alla stregua di un luogo di privata dimora essendo stato destinato all'esclusiva attività di lavoro degli operai e non 2 trovandosi in esso alcun locale spogliatoio o di altro tipo destinato ad attività personali degli operai.
3. Con memoria del 02/09/2014, la difesa del ricorrente ha insistito per l'accoglimento del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso non può essere accolto. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la nozione di "privata dimora" nella fattispecie di furto in abitazione è più ampia di quella di "abitazione", in quanto va riferita al luogo nel quale la persona compia, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata (Sez. 5, n. 30957 del 02/07/2010 dep. 03/08/2010, Cirlincione, Rv. 247765): infatti, la - giurisprudenza di questa Corte ha affermato che «l'ipotesi di reato delineata dall'art. 624 bis c.p. (introdotto dalla L. n. 128 del 2001, art. 2), in tema di furto in abitazione, esplicitamente ha ampliato la portata della previsione, così da comprendere in essa tutti quei luoghi nei quali le persone si trattengono per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della loro vita privata: studi professionali, stabilimenti industriali, esercizi commerciali (Cass. 17-9-2003 n. 43671; Cass. 26-2-2003 n 18810; Cass. 18-9-2007 n. 43089). In particolare, tra gli elementi innovativi della fattispecie figura l'indicazione del locus nel quale è necessario che l'agente s'introduca al fine della commissione del reato: la formulazione previgente incentrata sul luogo destinato ad abitazione è stata sostituita dal riferimento all'edificio o ad altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora ed alle pertinenze di esso. Il dettato normativo, confermando l'orientamento giurisprudenziale incline ad una interpretazione estensiva del concetto di abitazione, ha esteso l'ambito di operatività della figura criminosa allineandola, sotto questo profilo, al delitto di violazione di domicilio di cui all'art. 614 c.p.» (Sez. 4, n. 37908 del 25/06/2009 - dep. 25/09/2009, Apprezzo, Rv. 244980). Ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia fatto buon governo dei principi indicati: invero, nel ricondurre la fattispecie concreta nella sfera applicativa del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., la sentenza impugnata, per un verso, ha fatto riferimento alla massima di esperienza secondo cui nei cantieri gli operai utilizzano spazi (spogliatoi, depositi) per le necessità della vita personale, collegate all'attività lavorativa, e, per altro verso, ha corroborato tale riferimento rimarcando come, nel caso di specie, sia risultato dimostrato che all'interno del cantiere gli operai lasciavano una quantità di oggetti in deposito, 3 anche finalizzati all'espletamento della vita privata connessa all'esercizio dell'attività lavorativa. Nei termini indicati, la motivazione della sentenza impugnata non è inficiata dalle doglianze del ricorrente, né, in tal senso, possono rilevare le ulteriori censure attinenti a circostanze (l'orario e la stagione in cui fu commesso il fatto) vagliate dalla Corte di appello e, comunque, inidonee a disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante, determinando al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 - dep. 15/11/2011, Pmt in proc. Longo, Rv. 251516). Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento della spese processuali. Così deciso il 01/10/2014 Il Consigliere estensore Il Presidente Апрево Серик еи DEPOSITATA IN CANCELLERIA addi 21 GEN 2015 IL FUNZIONARIO/GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise us +