Sentenza 28 marzo 2013
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del giudice che, dopo aver dichiarato la nullità del decreto di citazione a giudizio e restituito gli atti al P.M. indistintamente per tutti gli imputati, revochi parzialmente la propria precedente ordinanza, limitatamente a quegli imputati per i quali non si era verificata alcuna nullità. (In motivazione, la Corte ha precisato che con la trasmissione degli atti al P.M. il giudice si spoglia definitivamente degli atti ed è, quindi, privo di ogni potere di decisione su quel procedimento).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 28/03/2013, n. 31737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31737 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 28/03/2013
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROSI Elisabetta - Consigliere - N. 907
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro - rel. Consigliere - N. 31838/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR IO N. IL 01/01/1952;
avverso l'ordinanza n. 829/2012 TRIBUNALE di PALERMO, del 03/07/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ALESSANDRO MARIA ANDRONIO;
lette le conclusioni del PG Dott. GERACI Vincenzo per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza del 3 luglio 2012, il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, ha disposto l'acquisizione dal pubblico ministero del fascicolo processuale relativo al procedimento penale nei confronti di VI NT e altri e ha disposto la fissazione di udienza per la trattazione del processo, nei confronti di tutti gli imputati diversi da EC CE e NT AT, con ciò ritenendo di rimediare all'omissione compiuta con la dichiarazione di nullità (del 14 maggio 2012) del decreto di citazione a giudizio nei confronti di EC e NT, cui era seguita la restituzione degli atti al pubblico ministero nella loro interezza, senza che fosse stata disposta la separazione delle posizioni dei due menzionati imputati.
2. - Avverso l'ordinanza l'imputato VI ha proposto ricorso per cassazione, rilevandone l'abnormità, essendo stata revocata altra ordinanza non revocabile, da parte di un giudice che si era spogliato ormai del procedimento.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato.
Deve preliminarmente richiamarsi, sul punto, il principio, costantemente affermato da questa Corte, secondo cui l'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo penale e l'impossibilità di proseguirlo (ex plurimis, sez. 6, 20 gennaio 2011, n. 7912; sez. un., 26 marzo 2009, n. 25957, Rv. 243590; sez. un., 20 dicembre 2007, n. 5307; sez. un., 24 novembre 1999, n. 26/2000). Il provvedimento impugnato revoca la precedente ordinanza che aveva disposto la restituzione degli atti al pubblico ministero per tutti gli imputati indistintamente, anche per quelli - come l'odierno ricorrente - per i quali non si era verificata alcuna nullità del decreto di citazione a giudizio. Adottando tale precedente ordinanza, il giudice si era ormai definitivamente spogliato degli atti ed era, perciò, rimasto privo di poteri, non essendo prevista dall'ordinamento la potestà di revoca dei provvedimenti da parte dello stesso organo che li ha emessi, al di fuori delle ipotesi tassativamente previste.
Si verte, dunque, nell'ipotesi di un atto che, per la sua singolarità, si pone al di fuori del sistema organico della legge processuale e che deve essere, perciò, annullato senza rinvio, con trasmissione degli atti al pubblico ministero.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 luglio 2013