Sentenza 10 novembre 2014
Massime • 1
Integra il delitto di furto in abitazione previsto dall'art. 624 bis cod. pen. il fatto commesso nello spogliatoio di un circolo sportivo.(Fattispecie in cui l'imputato, dopo aver sottratto le chiavi di un'autovettura dalla tasca del giubbotto del proprietario, si era impossessato dell'auto di questi).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/11/2014, n. 12180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12180 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 10/11/2014
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MICCOLI Grazia - Consigliere - N. 3318
Dott. MICHELI P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo - Consigliere - N. 5568/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE UO CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona il 23/09/2013;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Paolo Micheli;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Gaeta Pietro, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Il difensore di DE UO CO ricorre avverso la pronuncia indicata in epigrafe, recante la parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Fermo nei confronti del suo assistito in data 18/01/2010; il DE UO, condannato per due addebiti di furto e per un illecito contravvenzionale ex art. 707 c.p., si è visto dichiarare l'estinzione di quest'ultimo reato da parte della Corte di appello di Ancona, per sopravvenuta prescrizione, con conferma nel resto della decisione di primo grado.
Nell'interesse del ricorrente la difesa deduce erronea applicazione della legge penale, sostenendo la tesi dell'impossibilità di qualificare il reato sub a) ai sensi dell'art. 624 bis c.p.: ciò in quanto il fatto si assume commesso nello spogliatoio di un circolo sportivo (l'imputato si impossessò prima delle chiavi di una "Peugeot", detenute dal proprietario nella tasca di un giubbotto, quindi dell'auto che questi aveva parcheggiato lungo la pubblica via), non assimilabile ad un luogo di privata dimora perché accessibile a chiunque. Ne deriverebbe, non essendo stata presentata alcuna querela da parte della persona offesa, la necessità di prosciogliere il DE UO dall'addebito di furto semplice. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non può trovare accoglimento.
L'interpretazione suggerita dalla difesa trova infatti conforto solo in alcune pronunce assai risalenti, secondo cui "nel caso di sottrazione di cose depositate presso mense e spogliatoi di un'azienda, deve escludersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 1, non potendo i predetti locali essere qualificati come luoghi destinati ad abitazione, trattandosi di locali accessibili ad una pluralità di soggetti, in cui non è ipotizzabile alcun tipo di "attività domestica" e "di abitazione" sia pure precaria e temporanea" (Cass., Sez. 2, n. 8847 del 12/02/1991, Martinello, Rv 188126). Negli anni successivi è invece prevalso un orientamento di opposto tenore, fondato sul rilievo che per luogo di privata dimora non si intende solo quello destinato a fini strido sensu abitativi, rientrando piuttosto nella nozione anzidetta "ogni luogo non pubblico che serva all'esplicazione di attività culturali, professionali e politiche" ovvero nel quale ®le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata"; è stato così ritenuto ravvisabile il delitto ex art. 624 bis c.p. nella condotta di chi, per commettere un furto, si introduca all'interno di una farmacia durante l'orario di apertura (Cass., Sez. 4, n. 37908 del 25/06/2009, Apprezzo), nel ripostiglio di un esercizio commerciale (Cass., Sez. 5, n. 22725 del 05/05/2010, Dunca), all'interno di un bar (Cass., Sez. 5, n. 30957 del 02/07/2010, Cirlincione) od in uno studio odontoiatrico (Cass., Sez. 5, n. 10187 del 15/02/2011, Gelasio). È perciò da ritenere senz'altro luogo di privata dimora anche lo spogliatoio di un circolo sportivo, come del resto già ritenuto dalla giurisprudenza di questa Corte per locali aventi identica destinazione presso ristoranti (Cass., Sez. 4, n 18810 del 26/02/2003, Solimano) o cantieri edili (Cass., Sez. 5, n. 32093'del 25/06/2010, Truzzi): ciò anche prescindendo dal rilievo che, in un circolo dove si pratichi attività sportiva, deve presumersi sia consentito accedere soltanto a soggetti autorizzati.
2. Il rigetto del ricorso comporta la condanna dell'imputato al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 23 marzo 2015