Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di notificazioni dell'imputato all'estero, nel contrasto tra la normativa generale dell'art. 169 cod. proc. pen. e quella speciale per la procedura d'appello nel procedimento "de libertate" di cui all'art. 310 cod. proc. pen. (che consente la notifica nei ristretti tempi previsti dall'art. 127 dello stesso codice, onde rendere possibile la relativa decisione nei venti giorni dalla ricezione degli atti), non può non prevalere quest'ultima, in considerazione delle esigenze di celerità insite nel relativo procedimento; la diversa tesi interpretativa non appare in armonia con i principi del codice che fissa, in ogni caso, tempi molto ristretti nei procedimenti di che trattasi. Ne consegue che la notificazione dell'avviso dell'udienza camerale all'imputato all'estero deve necessariamente essere effettuata nella forma della notifica al difensore, che il codice prescrive nei confronti degli imputati irreperibili (art. 159 cod. proc. pen.), latitanti (art. 165 cod. proc. pen.) o privi di domicilio in Italia (art. 169 cod. proc pen.). Altrettanto deve dirsi per la notificazione dell'avviso di deposito del provvedimento del tribunale in sede di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/1999, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 26/01/1999
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. Dott. Bruno Oliva " N. 257
3. Dott. Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
4. Dott. Nicola Milo " rel. N. 45550/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da AT RL, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza 25.5.1998 del tribunale di Milano;
nonché sull'istanza di restituzione nel termine per impugnare la citata ordinanza del Tribunale di Milano;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Nicola Milo;
udito il Pubblico ministero nella persona del Dott. L. Ciampoli che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata;
udito il difensore avv. Antonino Battiati (in sostituzione avv. Maurizio Steccanella), che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
Osserva in
Fatto e diritto
RL AT veniva indagato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano in ordine al delitto di cui agli art. 110 e 648 bis c.p., per avere concorso, con altri, in un'attività di riciclaggio di ingenti capitali e di beni di provenienza delittuosa, appartenenti al sodalizio di stampo mafioso Mollica - Morabito, che operava in Lombardia.
La richiesta del P.M. di adozione della misura cautelare della custodia in carcere a carico del AT veniva disattesa dal GIP, per difetto delle esigenze ex art. 274 c.p.p., con ordinanza del 7.3.1998. Su appello del P.M., però, il Tribunale di Milano, con ordinanza del successivo 25 maggio, ribadita la sussistenza a carico dell'indagato dei gravi indizi di colpevolezza e ritenute le esigenze cautelari di cui all'art. 274 lett. a) e c) c.p.p., applicava al AT la sollecitata misura della custodia in carcere. L'avviso di deposito della decisione del Tribunale veniva notificato al AT, che non risultava avere domicilio in Italia, presso il difensore di ufficio, avv. Maria Luisa Marina Borgato, in data 8.7.1998.
Il 13.11.1998, l'indagato, assumendo di avere avuto conoscenza dell'ordinanza 25.5.1998 solo in data 9.11.1998, a seguito di lettera raccomandata inviatagli dal suo difensore d'ufficio, ha avanzato istanza di restituzione nel termine per proporre ricorso per cassazione.
Ha, quindi, proposto ricorso per cassazione, in data 20.11.1998, avverso la pronuncia del Tribunale, della quale ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: 1) nullità della procedura ex art. 310 c.p.p., non essendo stato assicurato il regolare contraddittorio, attraverso l'attivazione della procedura ex artt.169 e ss. c.p.p., essendo pacifico che egli, da vari anni, risiedeva all'estero; 2) violazione degli art. 274 e 275 c.p.p., non essendo state correttamente individuate le esigenze cautelari e non essendosi motivato sull'adeguatezza della misura.
All'odierna udienza camerale, le parti hanno concluso come da epigrafe.
Preliminarmente, per il rilievo assorbente e decisivo che riveste, va esaminata l'istanza ex art. 175 c.p.p. di restituzione nel termine, la quale - va subito detto - si appalesa destituita di fondamento e va, pertanto, rigettata.
Il AT, per supportare la detta istanza, ha sostanzialmente lamentato la violazione del principio del contraddittorio nell'espletamento della procedura ex art. 310 c.p.p. a suo carico, nonché la mancata conoscenza tempestiva della decisione emessa all'esito di tale procedura, ciò perche, risiedendo egli all'estero, erroneamente non si era attivata la procedura di notificazione di cui all'art. 169 c.p.p., ma i relativi atti erano stati notificati al difensore d'ufficio, appositamente nominato. Va, al riguardo, osservato che, in tema di notificazioni all'imputato all'estero, nel contrasto tra la normativa generale dell'art. 169 c.p.p. (che concede all'imputato un termine di trenta giorni per dichiarare o eleggere il suo domicilio nel territorio dello Stato e solo dopo il decorso di tale termine prevede l'eventuale notifica al difensore) e quella speciale per la procedura d'appello di cui all'art. 310 c.p.p. in materia "de libertate" (che consente la notifica dell'avviso d'udienza nei tempi ristretti previsti dall'art. 127 c.p.p. onde rendere possibile la relativa decisione nei venti giorni dalla ricezione degli atti), non può non prevalere quest'ultima, in considerazione delle esigenze di celerità insite nel relativo procedimento.
Ne consegue che la notifica dell'avviso dell'udienza camerale, fissata per la trattazione dell'appello, all'imputato all'estero deve necessariamente essere effettuata nella forma della notifica al difensore, che il codice di rito prescrive nei confronti degli imputati irreperibili (art. 159), latitanti (art. 165), privi di domicilio in Italia (art. 169). Altrettanto deve dirsi per la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento del Tribunale in sede di appello. Una diversa opinione comporterebbe un necessario e inammissibile ritardo della procedura d'appello in tema "de libertate" e dei successivi adempimenti per l'eventuale proposizione del ricorso per cassazione, il che non appare in linea con i principi del codice, che fissa tempi molto ristretti per i provvedimenti in materia di libertà, nella prospettiva di salvaguardare efficacemente le imprescindibili esigenze cautelari ad essi connesse. Nè la tesi che qui si privilegia contrasta con lo spirito degli artt. 5 e 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4.11.1950 (ratificata con legge n. 848/55). I provvedimenti "de libertate", infatti, hanno natura di "decisione allo stato" e le norme della suddetta Convenzione hanno una valenza diversa a seconda che vadano applicate a una fase processuale facilmente riproponibile oppure a una fase processuale che è destinata a chiudersi in via definitiva, anche se può essere seguita da ulteriori stati processuali. L'indagato che non sia stato direttamente notiziato della procedura d'appello e della decisione conclusiva e che, quindi, può venirsi a trovare nella condizione di non potere impugnare - per decorso del termine - tale decisione, non subisce alcun definitivo pregiudizio, ben potendo proporre al Giudice competente l'istanza di revoca o sostituzione della misura e, ove la richiesta sia disattesa, può ancora rivolgersi al Tribunale della libertà.
Ciò posto, considerato che lo stesso indagato, avendo fatto leva sull'istituto della restituzione in termine, ha dato sostanzialmente per scontato che la notifica dell'avviso di deposito del provvedimento 25.5.98 del Tribunale della libertà sia stata rituale e quindi non affetta da nullità, poiché, in caso contrario, proprio per il fatto della sussistenza di tale ipotetica nullità che non avrebbe determinato la decadenza del termine, avrebbe dovuto invocare l'istituto dell'impugnazione tardiva.
La nullità della notifica comunque, per quanto si è detto, non sussiste.
La restituzione in termine non può essere concessa ove il richiedente non dimostri di non avere potuto prendere conoscenza del provvedimento notificato, per caso fortuito o per forza maggiore, o di non avere, comunque, per tale ragione, potuto presentare tempestivamente l'impugnazione. Tali presupposti di operatività dell'istituto di cui si discute non ricorrono nel caso in esame, non essendo stata offerta alcuna prova al riguardo, e pertanto l'istanza ex art. 175 c.p.p. va rigettata. Conseguentemente, l'ordinanza del Tribunale con la quale è stata applicata al AT la misura custodiale, in quanto divenuta irrevocabile perché non impugnata nei termini, così come rilevato dallo stesso Tribunale, che, con provvedimento 24.11.1998, l'ha dichiarata esecutiva, non può essere oggetto di ricorso per cassazione, sicché su tale mezzo di gravame, comunque proposto dall'indagato, deve dichiararsi non luogo a provvedere. Di diritto, il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta l'istanza di restituzione in termini e dichiara non luogo a provvedere sul proposto ricorso avverso l'ordinanza 25.5.1998 del Tribunale di Milano. Condanna il ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 1999