Versione
15 dicembre 1981
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2 marzo 2006
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30 dicembre 2022
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Art. 56. (( (Detenzione domiciliare sostitutiva). )) ((La detenzione domiciliare sostitutiva comporta l'obbligo di rimanere nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico o privato di cura, assistenza o accoglienza ovvero in comunita' o in case famiglia protette, per non meno di dodici ore al giorno, avuto riguardo a comprovate esigenze familiari, di studio, di formazione professionale, di lavoro o di salute del condannato. In ogni caso, il condannato puo' lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno, anche non continuative, per provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita e di salute, secondo quanto stabilito dal giudice.
Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale.
Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non puo' essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilita' di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare.
Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, puo' prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilita'. La temporanea indisponibilita' di tali mezzi non puo' ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))
Il giudice dispone la detenzione domiciliare sostitutiva tenendo conto anche del programma di trattamento elaborato dall'ufficio di esecuzione penale esterna, che prende in carico il condannato e che riferisce periodicamente sulla sua condotta e sul percorso di reinserimento sociale.
Il luogo di esecuzione della pena deve assicurare le esigenze di tutela della persona offesa dal reato e non puo' essere un immobile occupato abusivamente. Se il condannato non ha la disponibilita' di un domicilio idoneo, l'ufficio di esecuzione penale esterna predispone il programma di trattamento, individuando soluzioni abitative anche comunitarie adeguate alla detenzione domiciliare.
Il giudice, se lo ritiene necessario per prevenire il pericolo di commissione di altri reati o per tutelare la persona offesa, puo' prescrivere procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, conformi alle caratteristiche funzionali e operative degli apparati di cui le Forze di polizia abbiano l'effettiva disponibilita'. La temporanea indisponibilita' di tali mezzi non puo' ritardare l'inizio della esecuzione della detenzione domiciliare. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 275-bis, commi 2 e 3, del codice di procedura penale.
Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Al condannato alla pena sostitutiva della detenzione domiciliare non si applica l'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.))
Commentari • 63
- 1. Liberazione anticipatahttps://studiolegalepietrangeli.it/news-2/ · 19 novembre 2025 · 10.5423355
Liberazione anticipata anche per chi sconta la pena svolgendo lavori di pubblica utilità Corte di cassazione – Sezione I penale – Sentenza 10 gennaio-13 marzo 2025 n. 10302 Carceri e sistema penitenziario – Ordinamento penitenziario – Articolo 54 Op – Benefici al condannato – Liberazione anticipata – Articoli 57 e 76 della legge 689/1981, 47 comma 12-bis e 54 Op – Lavori di pubblica utilità – Applicazione. (Op, articoli 47, comma 12-bis e 54; Legge 689/1981, articoli 56 e 76)
Leggi di più…
Giurisprudenza • 205
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 04/07/2024, n. 26221Provvedimento: […] Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 656 cod. proc. pen., 47-ter legge 26 luglio 1975, n. 354, 56 legge 24 novembre 1981, n. 689, 3 e 27 Cost., perché il Magistrato di sorveglianza avrebbe omesso di considerare che, nel caso di detenzione domiciliare sostitutiva, ai sensi dell'art. 56 legge n. 689 del 1981, il condannato, in ogni caso, possa lasciare il domicilio per almeno quattro ore al giorno. […]Leggi di più...
- sospensione ordine di esecuzione·
- detenzione domiciliare sostitutiva·
- art. 656 cod. proc. pen.·
- art. 56 legge n. 689 del 1981·
- arresti domiciliari esecutivi·
- principio di uguaglianza·
- giudizio di pericolosità·
- art. 47-ter Ord. pen.·
- legittimità costituzionale