Sentenza 3 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 03/08/2001, n. 10655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10655 |
| Data del deposito : | 3 agosto 2001 |
Testo completo
60152 1 ес T M A A E I R N D E L 1 I A I S S E 0 T . A B 3 1 1 N R C N A E D E S 10 6 5 5 / 0 1 F E T REPUBBLICA ITALI IN NOME DL OPE LA CORTE S PREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Alfio FINOCCHIARO Presidente R.G.N. 10473/98 - Consigliere - Dott. Enrico PAPA 12373/98 Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere - Cron.23273 Consigliere Rep. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 19/10/00 Dott. Simonetta SOTGIU ha pronunciato la seguente Sukla S E NT ENZA CAMPON CHILE sul ricorso proposto da: N. 60152 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ITALCEMENTI SPA;
- intimato e sul 2° ricorso n° 12373/98 proposto da: ITALCEMENTI SPA, in persona del Presidente e legale pro tempore, elettivamente domiciliato2000 rappresentante FARNESE 7, presso lo studio -1735 in ROMA VIA ALESSANDRO -1- CLAUDIO, che lo difende dell'avvocato BERLIRI COGLIATI DEZZA ALESSANDRO, unitamente all'avvocato Notaio PAGANONI di BERGAMO, giusta procura speciale rep. n. 27957 del 8/6/1998; controricorrente e ricorrente incidentale - - nonchè
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO12, PORTOGHESI STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente al ricorso incidentale avverso la decisione n. 828/98 della Commissione tributaria centrale di ROMA, depositata il 17/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/10/00 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato dello Stato LA PORTA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale;
il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente, l'Avvocato BERLIRI, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale;
l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto dei entrambi i ricorsi. -2- 10473SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La presente controversia riguarda ormai solo una parte delle riprese impositive contenute in due avvisi di accertamento relativi rispettivamente ai redditi del 1977 e del 1978 emessi dall'Ufficio Distrettuale II DD di Bergamo e notificati il 14 dicembre 1984 alla spa Italcementi. Una di tali riprese traeva origine dal fatto che nel 1972, ed in altri anni precedenti, la Italcementi s.p.a. aveva corrisposto all'erario, a titolo di imposta di ricchezza mobile, consistenti somme che fino a concorrenza del 50% furono, dalla stessa contribuente, portate in deduzione dell'imponibile agli effetti della imposta sulle società dovuta per le corrispondenti annualità. Successivamente, negli anni 1977 e 1978 (qui in considerazione), le somme come sopra versate dalla Italcementi s.p.a. a titolo d'imposta di RM erano state rimborsate alla contribuente, siccome indebitamente corrisposte. Ma la Italcementi non aveva incluso tali rimborsi fra i redditi imponibili ai fini IRPEG ed ILOR, mentre aveva incluso gli interessi corrisposti dalla Amministrazione sui rimborsi stessi. Di qui la richiesta da parte dell'Amministrazione delle imposte per la mancata inclusione delle somme rimborsare fra i redditi imponibili e questa pretesa veniva ritenuta legittima in primo e in secondo grado, e invece infondata dalla pronuncia della Commissione Tributaria Centrale n. 828 del 17 febbraio 1998. La contribuente chiedeva a sua volta nei ricorsi introduttivi che venisse accertato che gli interessi corrisposti sui crediti di imposta non entravano a far parte dell'imponibile, la tesi veniva accolta dai giudici di primo e secondo grado, ma la domanda veniva dichiarata improponibile dalla Commissione Tributaria Centrale. п Ricorre la Amministrazione deducendo un motivo, resiste la contribuente con controricorso e ricorso incidentale, cui la Amministrazione a sua volta resiste con controricorso. La contribuente ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE La Amministrazione deduce violazione degli artt. 5 e 29 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598 nonchè dell'art. 55 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ.), sostenendo che i rimborsi di R.M. costituivano per gli anni 1978 e 1977 reddito tassabile. Il ricorso deve essere rigettato, invero solo con l'art. 5 1. 14 novembre 1981 n. 645 (ed in relazione ai redditi dall'anno 1981 in poi) è stato affermato il principio secondo cui le imposte e gli oneri dedotti dal reddito complessivo di precedenti periodi di imposta concorrono a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale il contribuente ne abbia conseguito lo sgravio (Cass. 8 gennaio 1991, n. 86). Con l'unico mezzo di ricorso incidentale la contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli arti. 41, lett. h) e 56 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917, 36 bis del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600 e 16 del d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, la ricorrente, sottolineata l'intassabilità ai fini Irpeg degli interessi de quibus per quanto iscritti nel conto profitti e perdite, lamenta che la Centrale avrebbe trascurato di considerare la circostanza che la richiesta di riconoscimento della detraibilità della precitata somma (conteggiata nell'imponibile dichiarato) era stata espressamente avanzata, all'Ufficio, già in sede di redazione del p.v. di constatazione, così da non potersi ritenere estranea alla materia dell'accertamento M fiscale, che non ne aveva peraltro tenuto conto, e proposta direttamente coi ricorsi in sede contenziosa. Il ricorso deve essere rigettato in quanto il processo tributario innanzi alle commissioni tributarie, strutturato come impugnazione di merito, presuppone sempre uno degli atti indicati nell'art. 16 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, o il silenzio dell'ufficio su una istanza di rimborso di imposte pagate con versamento diretto;
pertanto, il difetto dell'atto impugnabile attiene alla proponibilità della domanda e, trattandosi di materia disciplinata da un regime legale che esclude qualsiasi potere di disposizione delle parti, è rilevabile di ufficio, anche in sede di legittimità, salvo si sia già formato sul punto un giudicato interno, giudicato che non è configurabile nell'ipotesi in cui la questione non sia stata prospettata nelle fasi di merito (Cass., sez. un., 13 novembre 1997, n. 1121). Dunque la contribuente avrebbe dovuto presentare una rituale istanza di rimbors prospettato (ammesso che ciò fosse consentito) una diversa impostazione delle sue dichiarazioni fiscali e quindi impugnare il silenzio rigetto della Amministrazione, non le era consentito rivolgere direttamente la sua domanda al giudice tributario. Né le argomenatazioni contenute nel processo verbale di constatazione tributaria potevano valere come richiesta di rimborso essendo state, con insindacabili valutazione del giudice di merito, ritenute mere deduzioni difensive volte a dimostrare la buona fede della contribuente. Stante la reciproca soccombenza appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Compensa fra le parti le spese - causa. 15 Cottobre 2000Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributaria il 19 ottobre Men Cicula IL CANCELLIERE C1- Osvaldo Ascanio 1