Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5876
CASS
Sentenza 14 giugno 1999

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In caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il giudice può procedere a rivalutare la somma dovuta soltanto ove il creditore alleghi e dimostri (anche per mezzo di presunzioni semplici) sia l'esistenza del fenomeno inflattivo, sia che quest'ultimo ha causato un danno maggiore rispetto a quello risarcito dagli interessi legali.

Nel caso in cui l'assicuratore della responsabilità civile automobilistica ritardi colposamente il pagamento dell'indennizzo al danneggiato, il danno causato dal ritardo nell'adempimento va liquidato distinguendo due ipotesi: a) ove l'indennizzo sia inferiore al massimale di polizza, spettano al danneggiato la rivalutazione ed il danno da lucro cessante (cosiddetti interessi compensativi) computato sulla somma rivalutata anno per anno, secondo i criteri stabiliti dalla sentenza n. 1712 del 1995 delle sezioni unite; b) ove, per contro, l'indennizzo dovuto sia divenuto, a causa del colposo ritardo dell'assicuratore, superiore al massimale di polizza, spettano al danneggiato gli interessi legali ex art. 1224 cod. civ. sulla somma dovuta, ed eventualmente il maggior danno da svalutazione monetaria solo per la parte eccedente il danno coperto dagli interessi legali.

L'impresa cessionaria del portafoglio assicurativo di altra impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1 legge 738/78, può essere considerata in mora soltanto dopo la scadenza dello "spatium deliberandi" di sei mesi, previsto dall'art. 8 legge 738/78. Tuttavia, se l'impresa posta in l.c.a. si era già resa, per fatto proprio, colposamente ritardataria nel pagamento dell'indennizzo al danneggiato, l'impresa cessionaria è tenuta a rispondere anche del danno causato dall'inerzia dell'impresa decotta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5876
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5876
    Data del deposito : 14 giugno 1999

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