Sentenza 14 giugno 1999
Massime • 3
In caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il giudice può procedere a rivalutare la somma dovuta soltanto ove il creditore alleghi e dimostri (anche per mezzo di presunzioni semplici) sia l'esistenza del fenomeno inflattivo, sia che quest'ultimo ha causato un danno maggiore rispetto a quello risarcito dagli interessi legali.
Nel caso in cui l'assicuratore della responsabilità civile automobilistica ritardi colposamente il pagamento dell'indennizzo al danneggiato, il danno causato dal ritardo nell'adempimento va liquidato distinguendo due ipotesi: a) ove l'indennizzo sia inferiore al massimale di polizza, spettano al danneggiato la rivalutazione ed il danno da lucro cessante (cosiddetti interessi compensativi) computato sulla somma rivalutata anno per anno, secondo i criteri stabiliti dalla sentenza n. 1712 del 1995 delle sezioni unite; b) ove, per contro, l'indennizzo dovuto sia divenuto, a causa del colposo ritardo dell'assicuratore, superiore al massimale di polizza, spettano al danneggiato gli interessi legali ex art. 1224 cod. civ. sulla somma dovuta, ed eventualmente il maggior danno da svalutazione monetaria solo per la parte eccedente il danno coperto dagli interessi legali.
L'impresa cessionaria del portafoglio assicurativo di altra impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 1 legge 738/78, può essere considerata in mora soltanto dopo la scadenza dello "spatium deliberandi" di sei mesi, previsto dall'art. 8 legge 738/78. Tuttavia, se l'impresa posta in l.c.a. si era già resa, per fatto proprio, colposamente ritardataria nel pagamento dell'indennizzo al danneggiato, l'impresa cessionaria è tenuta a rispondere anche del danno causato dall'inerzia dell'impresa decotta.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/06/1999, n. 5876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5876 |
| Data del deposito : | 14 giugno 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni Silvio COCO - Presidente -
Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere -
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Consigliere -
Dott. AN SEGRETO - rel. Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
DI ER OC ANCHE NQ PROC DI DI ER PO, RU IA, DI ER VI, ST ID, ST TO gli ultimi quattro anche quali eredi di ST EL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PO MEDA 169, presso lo studio dell'avvocato CORRADO FIGLIUZZI, difesi dall'avvocato ACHILLE TENUTA con studio in 87029 SCALEA (CS) VIA MARTIRI 16 MARZO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
MULTIASS ASSIC SPA IN NOME CONSAP (già INA) GESTIONE AUTONOMA FONDO GARANZIA VITTIME DELLA STRADA, elettivamente domiciliata in ROMA V.LE MAZZINI 140, presso lo studio dell'avvocato SOTERO SALIS, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato ANGELO DEL BORRELLO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
OI RE, COMMISSARIO LIQ PAN ASS SPA IN LCA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 67/96 della Corte d'Appello di CATANZARO, emessa il 14/11/95 e depositata l'01/02/96 (R.G. 105/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/99 dal Consigliere Dott. AN SEGRETO;
udito l'Avvocato Corrado FIGLIUZZI (con delega Avv. A. TENUTA);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del 2^ motivo ed il rigetto nel resto.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 21.7.1988, Di RI OC, in proprio e quale procuratore di Di RI PP, UB ZI, RE DA, RE AN, RE NA e Di RI VI convenivano davanti al Tribunale di Paola il commissario liquidatore della Pan Assicurazioni S.p.a. la Multiass Assicurazioni, in nome e per conto dell'Ina, Fondo Gestione vittime della strada e CO TO per sentirli condannare al risarcimento del danno da responsabilità aquiliana da circolazione stradale. Assumevano i ricorrenti che in data 1.6.1981, in Scalea, si verificava un sinistro tra l'auto condotta dal CO ed il ciclomotore su cui viaggiava il congiunto Di RI CO, che decedeva.
Il Tribunale di Paola, con sentenza del 30.6.1992, condannava il CO e la Multiass al pagamento in favore degli attori della somma di L 8 milioni, oltre interessi e rivalutazione dal giorno del sinistro al saldo ed il CO solo al pagamento di ulteriori L 8 milioni, oltre interessi e rivalutazione.
Avverso detta sentenza proponeva appello la Multiass, nella qualità. La Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 14.11.1995, limitava la condanna della Multiass, nella qualità, al pagamento della somma di L 8 milioni, oltre interessi moratori con decorrenza dal 23.10.1987.
Riteneva la Corte di appello che, per effetto dell'art. 8 d.l. 576/1978, convertito in l. n. 738/1978, l'impresa cessionaria era costituita in mora solo dopo il decorso del termine di 6 mesi dalla richiesta di risarcimento inviatale a norma dell'art. 22 l. n.990/1969; che detto semestre era scaduto solo il 23.10.1987, nella fattispecie;
che solo da quella data poteva configurarsi una responsabilità per colpevole ritardo dell'impresa cessionaria;
che detta responsabilità nella fattispecie sussisteva;
che l'impresa cessionaria era tenuta al risarcimento solo nei limiti di cui all'art. 21 c. 3^ l. n. 990/1969 e che detti massimali minimi di legge potevano essere superati solo per il danno da mala gestio;
che, poiché il debito dell'assicuratore rca è un debito di valuta e non di valore, detto danno da ritardo va liquidato secondo i principi di cui all'art. 1224 c.c.; che nella fattispecie erano dovuti solo gli interessi legali, non essendo stato ne' alligato ne' provato il maggior danno da inflazione monetaria.
Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione Di RI OC, Di RI PP, UB ZI, Di RI VI, RE DA e RE AN.
Resiste con controricorso la Multiass Assicurazioni. Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1224 c.c., 115 c. 2^, 112 c.p.c. e nullità della sentenza per ultrapetizione relativamente ad eccezioni non dedotte e fatti costitutivi non allegati. Assumono i ricorrenti che la sentenza di secondo grado è nulla allorché ritiene non dedotto e non provato il maggior danno, senza che sul punto ci fosse stata alcuna eccezione da parte della Multiass;
che a fronte della richiesta di rivalutazione monetaria svolta in primo grado dagli attori nulla aveva dedotto la Multiass, mentre essa si fondava sul fatto pacifico e notorio della svalutazione monetaria e sulla non contestata mala gestio della Pan Ass, prima, e dell'impresa cessionaria Multiass, poi. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, nonché la violazione dell'art. 21, c. 3^, ln. 990/1969, per aver ritenuto che gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno decorressero solo dalla scadenza dello spatium deliberandi di sei mesi in favore dell'impresa cessionaria ed in ogni caso per aver ritenuto che i massimali minimi, entro cui era tenuta l'impressa cessionaria, in nome e per conto del Fondo di garanzia, fossero quelli dell'epoca del sinistro e non quelli del momento della liquidazione.
2. I motivi, essendo strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente. Il primo motivo va rigettato, mentre il secondo va accolto per quanto di ragione.
Va, preliminarmente osservato che l'assicuratore deve rispondere entro i limiti del massimale convenuto nel contratto (Cass.29.8.1995, n. 9101; Cass. 22.1.1990, n. 319) e nel caso di azione diretta proposta nei confronti dell'impresa cessionaria in nome e per conto del Fondo di garanzia delle vittime della strada, questa deve rispondere, nella qualità, nei limiti di cui all'art. 21, c. 3^, l.990/1969 e cioè nei limiti dei cd. massimali minimi. Detti massimali minimi sono quelli previsti dalle tabelle vigenti all'epoca del fatto, e non quelli vigenti alla data del decreto di liquidazione coatta ovvero alla data della liquidazione del danno (Cass.21.6.1993,n. 6863; Cass. 27.6.1990, 6539).
Detti limiti del massimale possono essere eccepiti dall'assicuratore anche con l'atto di appello, sensi dell'art. 345 c.p.c., nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della modifica apportata dalla l. n. 353 del 1990, che, essendo entrata in vigore sul punto a decorrere dal 30.4.1995, non investiva la fattispecie (Cass.19.1.1995,n. 591,). I limiti del massimale possono essere superati in caso di colpevole inerzia (o ingiustificato rifiuto) dell'assicuratore nell'adempimento della sua obbligazione.
Infatti l'ipotesi di ingiustificato rifiuto da parte dell'assicuratore di effettuare il pagamento rientra nella violazione degli obblighi di cuì all'art. 1175, 1176 e 1375 c.c. ed è, quindi, fonte di responsabilità per l'assicuratore, anche oltre il massimale per l'esborso che la propria condotta inadempiente abbia costretto l'assicurato (Cass. 28.11.1995,n. 12302).
3. Al di fuori di questo caso di superamento del massimale per colpevole inerzia nell'adempimento, non è possibile una condanna dell'assicuratore (o del Fondo di Garanzia) al pagamento di somme che superino detto massimale.
È noto che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilita, civile derivante dalla circolazione dei veicoli o dei natanti, l'assicuratore, a seguito della richiesta del danneggiato formulata ex art. 22 della legge 990-69, e, direttamente obbligato ad adempiere nei confronti del danneggiato medesimo il debito di indennizzo derivante dal contratto di assicurazione, debito che ha natura pecuniaria e che non si trasforma in debito valore, quale è quello dal danneggiante -assicurato, per il solo effetto di una iniziativa di detto terzo che incide solo nel limitato senso di mutare coattivamente il beneficiario della prestazione (Cass. S.U.n. 5218, 5219, 5220 del 1983; Cass. 2150 del 1989; Cass. 3468 del 1989;Cass. 6694 del 1992). Da tale principio deriva che, a seguito del verificarsi di un sinistro, insorge per l'assicuratore l'obbligo di tenere indenne l'assicurato dalle conseguenze derivate dal fatto illecito commesso, pur con la particolarità che la prestazione è dovuta per legge al terzo che si è avvalso dell'azione concessagli dall'art. 18 della legge 990/69. In queste condizioni, diverse sono le due obbligazioni, quella risarcitoria ex delicto, gravante sull'assicurato danneggiante nei confronti del danneggiato e quella indennitaria, scaturente dal contratto assicurativo e gravante per volontà di legge sull'assicuratore nei confronti diretti del danneggiato;
obbligazione quest'ultima che, a differenza della prima, concreta un debito pecuniario e cioè un debito di valuta, con l'ulteriore conseguenza che se detta obbligazione pecuniaria e contrattuale resta inadempiuta senza alcuna valida giustificazione, nonostante la richiesta del danneggiato a norma dell'art. 22 l. n. 990/1969 e costituente atto di costituzione in mora, nasce a carico dell'assicuratore stesso un'accessoria e coordinata obbligazione risarcitoria regolata dal disposto dell'art. 1224 c.c.. 4. Scaturisce dalle predette considerazioni l'ulteriore principio secondo cui, nel caso in cui il debito da risarcimento non superi il massimale di polizza, che costituisce il limite della prestazione dell'assicuratore, non viene ad esistenza detta obbligazione di carattere accessorio (altrimenti si verificherebbe una duplicazione di interessi ed eventualmente della rivalutazione, secondo la disciplina di cui all'art. 1224 c.c., quanto meno dalla scadenza dello spatium deliberandi di cui al cit. art. 22 alla liquidazione definitiva), mentre la rivalutazione e gli interessi sul capitale originario dovuti dall'assicurato responsabile del sinistro e maturati tra l'evento dannoso e la liquidazione effettiva vanno indennizzati fino a concorrenza del massimale di polizza, dovendo il debito da indennizzo essere calcolato nella misura risultante dal riferimento al debito da risarcimento gravante sul danneggiante, che comprende la somma rivalutata e gli interessi fino al momento della liquidazione, come già detto, sia pure da calcolarsi con i principi stabiliti da Cass. S.U. n. 1712/1995. Qualora, invece, detto limite del massimale sia raggiunto, il debito dell'assicuratore per l'ingiustificato ritardo, non è più debito (di valuta) da indennizzo da calcolare con riferimento al debito di valore dell'assicurato, ma, rimanendo pur sempre di valuta, è fondato su autonomo titolo per cui esso sarà calcolato con esclusivo riferimento alla disciplina dell'art. 1224 c.c.., secondo cui dal giorno della costituzione in mora, sono dovuti solo gli interessi legali, mentre l'eventuale maggior danno (eventualmente anche da inflazione monetaria) è dovuto, se provato, solo per la parte eccedente il danno coperto dagli interessi legali.
Questi principi sono 4tati applicati anche al Fondo di garanzia (Cass. 16.4.1996, n. 3565; Cass. 11.1.1988, n. 13, Cass. S.U. 4.7.1985, n. 4042, ove si precisa che il limite del massimale di cui all'art. 21 l. ass. rca opera sul debito capitale e non per l'obbligazione accessoria inerente al maggior danno).
5. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di detti principi.
Infatti, ritenuto che il residuo del massimale minimo dovuto dall'impresa cessionaria, nella qualità, fosse pari a L. 8 milioni, per i massimali minimi di legge in vigore alla data del sinistro, ha ritenuto dovuti su detta somma secondo la disciplina di cui all'art.1224 c.c. i soli interessi legali per l'ingiustificato ritardo nell'adempimento da parte di detta impresa assicuratrice, mentre è stato ritenuto che non era alligato ne' provato il maggior danno da inflazione.
Il solo fatto che nell'atto di citazione fosse stata richiesta anche la rivalutazione della somma, secondo la sentenza impugnata, non costituiva alligazione del (maggior) danno da inflazione. Trattasi di interpretazione della domanda, che, come tale è rimessa al giudice di merito e non è sindacabile in questa sede se adeguatamente motivata;
e la motivazione data dalla sentenza impugnata non si presta a censure rilevabili in questa sede, se solo si considera che mentre nei debiti di valore, la rivalutazione della somma dovuta a titolo di risarcimento, costituendo un'attualizzazione della reintegrazione in forma generica del diritto leso è dovuta indipendentemente da ogni prova del danno da ritardo (cui invece provvedono gli interessi legali), per cui si sostiene che essa, è dovuta anche indipendentemente da una specifica domanda, nei debiti di valuta, sottoposti al principio nominalistico, nessuna attualizzazione della somma è dovuta, ma solo (su domanda) il danno da ritardo nell'adempimento nel caso in cui il debitore sia stato costituito in mora, secondo la disciplina dell'art. 1224 c.c., coperto per la prima parte, secondo una presunzione legale, dagli interessi, e per l'eccedenza da una somma pari al danno provato. In ogni caso la sentenza impugnata ha ritenuto che detto maggior danno non era stato provato.
Trattasi di una valutazione di merito sull'esistenza di detto maggior danno da inflazione e come tale censurabile in questa sede di sindacato di legittimità solo nei ristretti limiti del vizio motivazionale rilevabile in questa sede.
6.1. Ritiene il ricorrente che il solo fatto della notorietà dell'inflazione costituiva prova di detto maggior danno e che in ogni caso nulla in merito era stato eccepito dalla controparte. L'assunto dei ricorrenti non è idoneo a far ritenere viziata la motivazione dell'impugnata sentenza sul punto della mancanza di prova del maggior danno.
Anzitutto va osservato che non esiste nel nostro ordinamento un principio secondo il quale il convenuto abbia l'onere di contestare esplicitamente e specificamente tutte le circostanze dedotte dall'attore se vuole evitare che esse vengano ritenute come ammesse. I fatti allegati da una parte, ove non contestati dall'altra parte, possono considerarsi implicitamente ammessi da quest'ultima solo se gli altri argomenti addotti dalla medesima, secondo la valutazione del giudice di merito, che è incensurabile in cassazione, se adeguatamente motivata, siano incompatibili con il disconoscimento dei fatti stessi (Cass. 11.1.1983,n. 195). Ribadito che la prova da offrire non e quella dell'esistenza dell'inflazione, ma che detta inflazione ha provocato un danno al titolare del credito di valuta nella fattispecie, va osservato che nelle obbligazioni monetarie l'inflazione, verificatasi durante la mora del debitore non giustifica in sè alcun risarcimento automatico, avendo il creditore l'onere di alligare e provare, anche se per presunzioni semplici, il danno ulteriore subito in aggiunta a quello coperto dagli interessi legali (Cass. 19.10.1995,n. 10884;
Cass.
9.6.1995.n. 6537). Nella fattispecie quindi con motivazione immune da censure rilevabili in questa sede la sentenza impugnata ha ritenuto non provato e neppure alligato il maggior danno da inflazione, sulla considerazione che gli attori si erano limitati solo a richiedere la rivalutazione monetaria.
6.2. Neppure sussiste la lamentata ultrapetizione del giudice di appello nel riformare l'impugnata sentenza, escludendo la rivalutazione sulla somma liquidata.
Infatti ciò costituiva espressa richiesta dell'appellante al giudice di secondo grado, come emerge anche dalle conclusioni formulate nell'atto di appello e trascritte nella sentenza impugnata (pag.3).
7. Merita invece accoglimento la censura relativa alla decorrenza di detta responsabilità ultramassimale.
Premesso che in punto di fatto risulta che i ricorrenti avevano avanzato richiesta di risarcimento ex art. 22 l. n. 990/1969 anche nei confronti della Pan Ass Assicurazioni, successivamente posta in liquidazione coatta amministrativa (pag. 11 sentenza impugnata), va osservato che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e natanti, qualora, la società assicuratrice convenuta con azione diretta debba rispondere oltre il limite del massimale anche di interessi, rivalutazione monetaria e spese, in relazione ad un, suo comportamento defatigatorio, legittimata passiva nel giudizio relativo a tali obbligazioni accessorie a seguito della messa in liquidazione coatta amministrativa dell'assicuratore è, come per il debito principale e per successione "ex lege", l'impresa cessionaria sempre in nome e per conto dell'Ina - Fondo di garanzia, in quanto anche dette obbligazioni accessorie rientrano nelle somme che tale impresa deve liquidare a norma dell'art. 4 d.l. n. 576 del 1978, conv. in l. n. 738 del 1978 e per essa non opera il limite di risarcibilità di cui all'art. 21 l. n. 990 del 1969, attinente soltanto al debito principale di indennizzo (Cass. 16 aprile 1996, n. 3565; Cass. 19 settembre 1996, n. 8355). Va tuttavia osservato che detta responsabilità dell'impresa assicuratrice, successivamente posta in liquidazione oltre il limite del massimale di polizza per l'ingiustificata resistenza alle pretese del danneggiato, sussiste per i danni conseguenti al ritardo subiti dal danneggiato solo fino al momento della cessione del portafoglio dell'impresa posta in liquidazione all'impresa cessionaria, poiché, da questo momento, la prima non ha più la possibilità di gestire la controversia mentre la seconda assume tutti gli oneri relativi alla liquidazione del danno e costituisce, pertanto, l'unico soggetto, al quale può farsi risalire il ritardo nella liquidazione del danno (Cass. 3 luglio 1990, n. 6793). Quindi dalla data del decreto di liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice con cessione del portafoglio ad altra impresa cessa ogni responsabilità per colpevole inerzia del primo assicuratore. Ciò, tuttavia, non comporta che possa sorgere istantaneamente una colpevole inerzia (in presenza degli elementi costitutivi della stessa) da parte dell'impresa cessionaria, nel caso in cui detta liquidazione coatta amministrativa con cessione del portafoglio non sia avvenuta nel corso del giudizio già iniziato nei confronti dell'assicuratore in bonis, come nella fattispecie. Infatti , a norma dell'art. 8 del d.l. n. 576 del 1978, convertito in l. n. 738 del 1978 , nel caso di messa in liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice, gli aventi diritto al risarcimento devono inviare all'impresa cessionaria la richiesta di risarcimento con le modalità indicate nell'art. 22 della l. n. 990 del 1969, anche se una richiesta in tal senso sia stata in precedenza presentata all'impresa posta in liquidazione coatta amministrativa, ed esclude la proposizione di qualsiasi azione risarcitoria prima che siano decorsi 6 mesi dall'invio delle richieste - trova applicazione nel caso in cui la procedura di liquidazione non sia intervenuta durante il giudizio di risarcimento, promosso dal danneggiato con l'azione diretta nei confronti dell'assicuratore, e comporta che, prima del decorso del prescritto termine semestrale, riservato all'impresa cessionaria per procedere alla liquidazione dei danni, non possa profilarsi alcuna obbligazione ultranominale della detta impresa. Ne consegue che l'obbligo di questa stessa di corrispondere gli interessi moratori e l'eventuale maggior danno, ivi compreso quello derivante da sopravvenuta svalutazione monetaria, anche oltre il limite del massimale, è configurabile soltanto dopo che sia decorso inutilmente lo "spatium deliberandi", di 6 mesi, senza che essa impresa, nella qualità di rappresentante "ex lege" del Fondo di Garanzia, abbia provveduto ad adempiere la sua obbligazione primaria di liquidare i danni, nonostante la precedente richiesta di risarcimento dei danneggiati la avesse posta in grado di valutare, con la normale diligenza, il fondamento della pretesa creditoria (Cass., 30 agosto 1995, n. 9197).
8. Ne consegue che è errata l'impugnata sentenza nella parte in cui ha ritenuto che. il danno da colpevole ritardo di cui dovesse rispondere l'impresa cessionaria fosse solo quello decorrente dal termine dello spatium deliberandi dei sei mesi decorrenti dalla richiesta avanzata nei suoi confronti ex artt.. 8 l. n. 738/1978 e 22 l. n. 990/1969, mentre avrebbe dovuto valutare se eguale colpevole ritardo era ascrivibile anche alla Pan Ass dalla data della sua costituzione in mora fino alla data del decreto di liquidazione coatta.
In caso positivo, di detto colpevole ritardo dell'impresa posta in liquidazione coatta avrebbe dovuto rispondere l'impresa cessionaria, secondo la disciplina di cui all'art. 1224 c.c. nella parte eccedente il massimale, oltre all'eventuale danno da colpevole inerzia propria dell'impresa cessionaria, decorrente però quest'ultimo dalla scadenza dello spatium deliberandi proprio dei sei mesi di cui all'art. 8 l. n. 738/1978, essendo la liquidazione coatta intervenuta prima del giudizio.
Nella fattispecie, quindi, è errata la sentenza impugnata nella parte in cui fa decorrere gli interessi legali da quest'ultima data (e cioè nella fattispecie dal 23.10.1987), senza valutare se sussistesse un danno da colpevole inerzia anche della Pan Ass dallo scadere dei sessanta giorni di cui all'art. 22 l. n. 990/69 fino alla data del decreto di liquidazione coatta amministrativa, del quale danno avrebbe anche dovuto rispondere l'impresa designata. Sul punto, pertanto, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro che si uniformerà ai principi suddetti e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso ed accoglie il secondo, per quanto di ragione. Cassa in relazione e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di legittimità, ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 1999