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Sentenza 4 maggio 2024
Sentenza 4 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 04/05/2024, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 8/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Grasselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8/2020 promossa da:
(C.F. ), sito in Civitanova Marche alla Via Cavallotti Parte_1 P.IVA_1
1-3, in persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Ciarrocca Vittorio, giusta procura speciale alle liti apposta in calce all'atto di citazione notificato, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Porto Sant'Elpidio in Via San Francesco d'Assisi n.61
PARTE OPPONENTE contro
(c.f. ) quale titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._1 [...]
(P. IVA ) con il patrocinio dell'avv. Gentili Massimo, Parte_2 P.IVA_2
giusta procura speciale alle liti depositata congiuntamente al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Macerata in Piazza Giuseppe Mazzini n.36
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1165/2019 nel procedimento avente R.G. 3216/2019
– compenso amministratore di condominio
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 5.3.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per parte opponente: come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contriis reiectis, dato atto di quanto in narrativa,
pagina 1 di 11 IN VIA PREGIUDIZIALE
Dichiarare invalida e/o nulla e/o inesistente la notifica del decreto ingiuntivo n. 1165/2019 (RG
3216/2019) del Tribunale di Macerata con ogni e conseguente pronuncia di legge e per l'effetto revocare e/o dichiarare la nullità e/o l'annullamento ovvero comunque l'invalidità del decreto medesimo.
NEL MERITO
In via principale dichiarare la risoluzione del contratto afferente all'amministrazione del Parte_1
intercorso tra il medesimo condominio ed il Geom. a fronte del grave
[...] CP_1 inadempimento di quest'ultima e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a titolo di compenso per
l'amministrazione e per la redazione delle tabelle millesimali o a qualsiasi altro titolo e per l'effetto revocare e/o dichiarare la nullità e/o l'annullamento ovvero l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
1165/2019 (RG 3216/2019) del Tribunale di Macerata;
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domanda in via principale, dichiarare in ogni caso il minor valore delle prestazioni a qualsiasi titolo fornite dal Geom. CP_1
stimandone il valore medesimo nella misura di un terzo di quanto richiesto o nella somma
[...]
maggiore o minore che risulterà di giustizia con conseguente revoca e/o dichiarazione di nullità e/o di annullamento o di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1165/2019 (RG 3216/2019) del Tribunale di
Macerata;
In ogni caso dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di rimborso in quanto non dovute e comunque mancanti dei documenti comprovanti l'anticipazione da parte del Geom. ovvero CP_1 ridurne l'importo alla somma minore che dovesse risultare accertata in giudizio e per l'effetto revocare e/o dichiarare la nullità e/o l'annullamento ovvero l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
1165/2019 (RG 3216/2019) del Tribunale di Macerata;
- Con vittoria di competenze spese ed accessori di legge:
Per parte opposta: si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta,
in via preliminare,
pagina 2 di 11 - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1165/2019 emesso dal Giudice del
Tribunale di Macerata il 3/11/2019 poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito,
rigettare l'opposizione proposta dal in persona dell'amministratore e legale Parte_1
rappresentante pro-tempore nonché le avverse domande contenute nell'atto di citazione in quanto prive di fondamento in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il provvedimento monitorio n.
1165/2019 (R.G. 3216/2019) emesso dal Giudice del Tribunale di Macerata il 3/11/2019.
Con vittoria di spese e compensi di causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.12.2019 a mezzo pec (doc. 9 condominio opponente) il proponeva opposizione avverso il Parte_3
decreto ingiuntivo n. 1165/2019 emesso dal Tribunale di Macerata il 3.11.2019, notificato il
14.11.2019 (doc. 3 parte opponente nonché allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta), con cui gli veniva ingiunto di pagare la somma di euro 5.951,97 oltre accessori e spese di procedura, relativamente alle fatture emesse dalla quale titolare della ditta CP_1 Organizzazione_1
per le prestazioni rese, nell'ambito dell'attività di amministrazione del condominio, dal 2015
[...]
al 2018.
La parte opponente faceva valere
- In diritto, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notificato a soggetto diverso dall'amministratore
- In fatto, l'esistenza di gravi inadempienze della quale amministratore di CP_1
condominio, atteso che, dopo la nomina, i bilanci non erano stati mai approvati, di tal che non era mai stato reso il conto della gestione, non v'erano idonee giustificazioni delle somme asseritamente anticipate e le tabelle millesimali, asseritamente redatte, non erano state mai approvate né v'era stata ratifica o approvazione del costo
- L'inesistenza (o la riduzione) del diritto al compenso anche ex art. 1460 c.c.
Fissata l'udienza in citazione al 7.5.2020, differita d'ufficio al giorno successivo, successivamente differita ai sensi della legislazione emergenziale per Covid-19 al 15.7.2020, si costituiva in giudizio in data 25.6.2020, , quale titolare della ditta individuale, la quale osservava che: CP_1
pagina 3 di 11 - l'asserita nullità della notifica del decreto ingiuntivo era sanata, per raggiungimento dello scopo, dall'opposizione ritualmente proposta dal Parte_1
- le somme richieste in monitorio erano pienamente provate
- in particolare, le tabelle millesimali erano state sottoposte all'assemblea del 1.12.2015 e l'importo dovuto era stato già approvato nella delibera assembleare del 26.5.2015
- il compenso della era stato approvato nella delibera assembleare del 26.5.2015 e, quindi, CP_1 era dovuto all'opposta, avendo la stessa svolto le sue funzioni, convocando l'assemblea, relazionandosi coi soggetti coinvolti nella gestione ordinaria e per gli interventi deliberati
- le convocazioni avevano riguardato 4 assemblee (26.5.2015, 1.12.2015, 31.5.2016, 16.5.2017), solo l'ultima non tenuta perché non avevano presenziato i condomini
- erano state pagate fatture e ritenute d'acconto ai soggetti che avevano svolto lavori, in particolare per euro 1.571,20 per le fatture della Parte_4
Di conseguenza, l'opposta chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa era istruita a mezzo prova orale, fino a che con decreto Presidenziale n.3/2023 veniva assegnata allo scrivente magistrato.
Stante la reiterata assenza dell'ultimo teste da sentire (Tafa Touland), veniva adottata l'ordinanza del
30.1.2024 (da intendersi qui richiamata soprattutto quanto alla giurisprudenza citata) con cui si revocava l'ammissione di detto teste (per cui era stata formulata rituale eccezione circa il divieto di prova per testi) e si formulava proposta conciliativa, non accettata dal condominio.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza indicata sopra ed erano concessi i termini di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. (30+20); all'esito la causa era trattenuta in decisione
***
Preliminarmente, vanno risolti i profili di rito.
Anzitutto, va disattesa l'eccezione sulla nullità della notifica del decreto ingiuntivo atteso che già risalente giurisprudenza (cfr. Cass.civ. Sez. 2, Sentenza n. 1038 del 28/01/1995) ha evidenziato che
“Qualora la notificazione del decreto ingiuntivo, tempestivamente effettuata nel termine prescritto dall'art 644 cod. proc. civ., sia affetta non da giuridica inesistenza, ma da nullità - come nel caso in cui sia stata effettuata con le formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ., anziché con quelle di cui
pagina 4 di 11 all'art. 139 cod. proc. civ. - tale vizio spiega rilievo solo al fine dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a norma dell'art. 650 cod. proc. civ. - se ed in quanto abbia impedito all'intimato di avere tempestiva conoscenza del decreto, mentre resta sanato per effetto dell'opposizione stessa, ordinaria o tardiva.”
È evidente, dunque, l'operatività nel caso di specie del raggiungimento dello scopo (art. 156 comma 3
c.p.c.), attesa la tempestività dell'opposizione proposta, come peraltro si desume anche dalla giurisprudenza citata dalla stessa opposta (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 24291 del 16/10/2017 per cui “La nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui.”)
Inoltre, va dichiarata ammissibile in quanto depositata nei termini perentori concessi (30+20) con decorrenza dalla data di comunicazione dell'ordinanza 127 ter c.p.c. (adottata il 6.3.2024 ma comunicata il 7.3.2024) la memoria di replica del difensore della (depositata il 29.4.2024 ore CP_1
10.08), atteso che l'articolarsi dei termini deve tener conto che
- il termine per la comparsa conclusionale andava a scadere il 6.4.2024 e quindi, trattandosi di sabato, ex art. 155 comma 5 c.c. (essendo il deposito degli scritti conclusivi attività fuori udienza) la scadenza era postergata al 8 aprile
- Cass. civ. 10741/1997 e Cass. civ. 13201/2006 hanno chiarito che “La disciplina del computo dei termini dettata dall'art. 155 cod. proc. civ. e, in particolare, la previsione del quarto comma di tale norma, concernente la proroga di diritto della scadenza, se il giorno di scadenza è festivo, al primo giorno seguente non festivo, si applica, per il suo carattere generale, al termine di venti giorni stabilito dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per il deposito del ricorso per cassazione, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, "dies a quo" per il termine dato all'intimato che intenda contraddire e ricorrere in via incidentale, con la conseguenza che l'ulteriore termine di venti giorni previsto dal successivo art. 370, primo comma, per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale decorre dal giorno seguente non festivo, al quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine finale per il deposito del ricorso per cassazione.” (conforme, Cass. civ. 21105/2014), sicché nei cd. termini multipli la proroga del primo termine al primo giorno non festivo successivo si riverbera sul successivo termine, posticipandone il dies a quo; pagina 5 di 11 - il termine della memoria di replica andava a decorrere dall'8.4.2024 e a scadere il 28.4.2024
(domenica) e quindi andava prorogato ex art. 155 comma 4 c.p.c. al 29.4.2024
Nel merito, l'opposizione proposta dal è solo parzialmente fondata e, pertanto, Parte_1
occorre analiticamente rideterminare il compenso della (rispetto a quanto preteso in monitorio), CP_1
secondo le considerazioni che qui saranno brevemente svolte.
Anzitutto, risulta chiaramente in atti che l'assemblea condominiale del 26.5.2015 andava a nominare la geom. quale amministratore (cfr. verbale pagine prodotto già in monitorio alle pagine 2- CP_1
3) e dalle aggiunte al verbale (una con asterisco e l'altra con quadratino) si leggono i recapiti dell'amministratore e cosa comprendeva il compenso (gestione ordinaria e straordinaria come da allegato A che è il preventivo)
Coordinando detto verbale con l'allegato A si evince che erano state rese note ai condomini le voci del
“prezziario amministratore” (in cui si specificava iva e oneri fiscali esclusi) di tal che essi devono ritenersi accettati ed approvati dall'assemblea, atteso che al medesimo punto del verbale si legge che la
“accetta e formula uno sconto del 5% sull'importo di euro 855,00 precedentemente preventivato” CP_1
Nel suddetto preventivo, invero, si legge anche che “in caso di revoca durante l'esercizio dovranno essere riconosciute le competenze spettanti fino alla durata naturale dell'incarico e in ogni caso il compenso per l'annualità intera di contabilità.”
Orbene, posti detti dati, l'amministratore era incaricato immediatamente (già con tale verbale assembleare) di costituire il condominio con l'attribuzione del codice fiscale, dal che si comprende che in precedenza non vi può essere documentazione perché i condomini si erano auto-gestiti (come confermato in interrogatorio formale dalla stessa). CP_1
Inoltre, quanto all'apertura del conto corrente, era l'assemblea a rimandare l'apertura al momento di dar corso ai lavori e, qualche riga sotto nel verbale, sempre l'assemblea decideva di fare una ricognizione dei costi per l'effettuazione delle tabelle millesimali.
Quanto alle tabelle millesimali, difatti, il preventivo della riportava euro 65,00 ad unità CP_1
immobiliare, di tal che -in base al deliberato – i condomini si riservavano una valutazione
(verosimilmente anche di altri preventivi).
Risulta documentato in atti, tuttavia, che in concreto redigeva le tabelle millesimali, CP_1
verosimilmente perché servivano per effettuare dei lavori, atteso che il teste , Testimone_1 sentito all'udienza del 15.10.2021, ha confermato che furono portate dalla (risposta al cap.4) e CP_1 anche la teste , sentita all'udienza del 16.7.2021, lo ha ricordato, sempre in risposta al Tes_2 pagina 6 di 11 medesimo capitolo (peraltro, l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. quanto a detta teste è superata dal fatto che non sia stata eccepita la nullità dopo l'assunzione della testimonianza, cfr. Cass. civ. Sez.
U, Sentenza n. 9456 del 2023 «Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha
l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità»)
Rispetto a tale attività di redazione delle tabelle millesimali, invero, aveva luogo approvazione e ratifica (anche dell'impegno di spesa) da parte dell'assemblea condominiale all'unanimità in seno al verbale d'assemblea straordinaria del 1.12.2015.
Difatti, il documento prodotto dalla con la costituzione (verbale 1.12.2015), indica chiaramente al CP_1 punto 1 dell'ordine del giorno “tabelle millesimali e costi” e nel deliberato assembleare sul punto si legge
Orbene, posto che la genuinità del documento mai è stata contestata e vista l'aggiunta con asterisco, non vi può essere dubbio alcuno sul fatto che spetti alla il compenso correlato a detta attività che, CP_1
difatti, è stato oggetto di fattura apposita (fattura n.62 del 12.11.2018), azionata in monitorio, che reca proprio l'importo totale fattura 1.224,00, il che con ritenuta d'acconto al 20%, conduce al totale dovuto di euro 1.023,34.
Quanto, invece, a tutte le altre critiche rispetto all'operato dell'amministratore esse vanno contestualizzate anche temporalmente per determinare se e in che misura spetti il correlato compenso.
Risulta documentato, infatti, che sicuramente la redigeva un bilancio preventivo (approvato il CP_1
1.12.2015 e prodotto dall'opposta in seconda memoria), svolgeva attività prodromica all'assemblea straordinaria del 1.12.2015 e che, in detta sede, veniva incaricata di fare un computo metrico per dei pagina 7 di 11 lavori correlati all'infiltrazione, che raccoglieva le quote dei condomini all'inizio (cfr. deposizione sul cap. 2) e, sicuramente, che essa convocava anche l'assemblea del 31.5.2016. Tes_1
Rispetto a tale assemblea (sulla cui importanza si dirà fra breve), infatti, è stato prodotto il verbale d'assemblea (anch'esso allegato alla costituzione della prodotto con successivo deposito in pari CP_1
data del 25.6.2020) e deve ritenersi espletata l'attività di convocazione atteso che in monitorio è stata prodotta la distinta posta ordinaria del 22.3.2016, cui sono accluse delle raccomandate 1 (la cui data di spedizione e i cui costi sono però illeggibili).
Orbene, è possibile affermare che per il primo anno di incarico (che andava da maggio 2015 a maggio
2016) sicuramente alla spetti il compenso dovuto atteso che l'importo era stato previamente CP_1
pattuito e approvato e la geometra svolgeva attività nell'interesse (e su mandato) dei condomini.
All'assemblea del 31.5.2016, tuttavia, non seguiva rinnovo espresso dell'amministratore né veniva sottoposto alla compagine condominiale il rendiconto (previsto dall'art. 1130 comma 1 n.10 c.c. e dall'art. 1130 bis c.c.)
Ebbene, la questione del rinnovo dell'amministratore risulta superabile, atteso che l'art. 1129 comma
10 c.c. (come riformulato per effetto della legge 220/2012) prevede che “L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.” e la disposizione è stata interpretata, da illustre dottrina ed anche dalla giurisprudenza intervenuta sul punto, nel senso che, a fronte della nomina assembleare (e a differenza di quanto accade ove la nomina avvenga ad opera dell'Autorità Giudiziaria), l'incarico si rinnova ex lege per un altro anno (cfr. Tribunale di Milano, in data 7/10/2015-(massima disponibile in dejure- nonché il Tribunale Brescia, in data 15/04/2016 per cui
“In tema di durata dell'incarico dell'amministratore, il riformato art. 1129 c.c. va interpretato nel senso che dopo il primo incarico annuale segua "ex lege" - in assenza di revoca o dimissioni - un solo rinnovo tacito di un anno con pienezza di poteri e, per il periodo successivo, la limitazione dei poteri dell'amministratore (cessato ma in regime di prorogatio imperii) al compimento delle sole attività urgenti, al fine di evitare pregiudizi alle cose comuni in dejure e la fonte è indicata in Arch. locazioni
2016, 5, 531).
Invece, la mancata predisposizione e approvazione del rendiconto (che neanche risulta essere stato sottoposto all'assemblea del 31.5.2016) è espressione di un grave inadempimento dell'amministratore
(tanto da trattarsi di uno dei motivi tipici per la revoca giudiziale) e sicuramente vizia tutta l'attività successiva, menomando il diritto al compenso.
pagina 8 di 11 Quanto prodotto in monitorio, difatti, è un rendiconto pluriennale, di cui non è stata dimostrata
(neanche nella cognizione piena) l'approvazione assembleare, il che non consente di comprendere come si sia svolta la gestione della CP_1
Di conseguenza, sicuramente dalla fine di maggio 2016 (mancando un rendiconto chiaro per l'annualità precedente) l'attività dell'amministratore non ha avuto -pur nella deformalizzazione che può connotarla- alcuna rispondenza agli obblighi che la legge impone né, quindi, può generare un diritto al compenso.
Difatti, pur essendo stata convocata anche l'assemblea per il 2017 (cfr. la deposizione della teste Tes_3
sentita il 12.5.2021 che ha confermato la consegna a mani del documento di convocazione prodotto con la comparsa di costituzione e risposta dalla , l'attività dell'amministratore aveva già assunto tratti CP_1
completamente sui generis.
In questo quadro, si collocano, del resto, le asserite anticipazioni/pagamenti che avrebbe effettuato la
CP_1
In monitorio, infatti, l'opposta aveva sostenuto “ vanta credito per la somma di € CP_1
1.571,20, relativa ad anticipazioni effettuate in pagamento alle fatture nn. 99 del 24/10/2016 della società e delle fatture della per i mesi febbraiomarzo e agosto-settembre 2016” Parte_4 Parte_4 chiarendo, in seconda memoria, che “per le spese di energia elettrica sono allegate le ricevute bancarie di addebito delle somme corrispondenti alle fatture del fornitore Per il residuo Org_2 della fattura n. 99 del 24/10/2016 della società vi è l'indicazione in Parte_5 tale documento contabile e vi è il riferimento nel rendiconto consegnato al nuovo amministratore.” e si chiedeva l'ammissione di prova orale circa il seguente capitolo “1) “Vero che il Geom. CP_1 ha corrisposto la somma di € 1.482,00 in contanti a saldo della fattura n. 99 del 24/10/2016 intestata al di Civitanova Marche” Organizzazione_3
Orbene, giova osservare che già l'effettuazione di pagamenti in proprio senza utilizzo di conto corrente condominiale denota una grave irregolarità nella gestione, come si desume dalla lettura combinata dell'art. 1129 comma 7 e comma 12 n.3) il che -appunto- conferma quanto già sopra evidenziato.
Mentre, infatti, poteva ritenersi giustificato un ritardo nell'apertura del conto corrente a maggio 2015
(visto che i condomini fino ad allora si erano amministrati da soli e avevano deciso di attendere), nel momento in cui erano anche stati avviati dei lavori (come dimostra la fattura della ), la Pt_4 CP_1
avrebbe sicuramente dovuto provvedere con l'incombente.
pagina 9 di 11 Inoltre, mentre per i pagamenti dell'energia elettrica vi sono documenti giustificativi prodotti già in monitorio e prove dell'esborso da parte della nell'interesse del cui sono intestate le CP_1 Parte_1
bollette (per euro 44,36+ euro 44,84 e quindi in totale euro 89,20), quanto al pagamento del Tafa
Touland in contanti non è raggiunta una prova sufficiente, mancando una quietanza e risultando generica (anche quanto al periodo dell'asserito pagamento) e basata unicamente su supposizioni la deposizione della teste (cfr. “Ricordo che è arrivato in studio e che è entrato in una stanza Tes_3 insieme alla ma io non ho assistito all'incontro e quindi non so dire se è stato in quella sede CP_1
pagato ma posso dire che dopo quella volta il Tafa non è passato più in ufficio da noi quindi presumo che quella volta abbia riscosso questa somma.”).
Di conseguenza, in base a tutte le considerazioni sopra espresse, l'importo effettivamente dovuto dal alla può essere sintetizzato come segue: Parte_1 CP_1
- euro 812,25 (per compenso amministratore maggio2015-maggio 2016 cioè euro 855,00 -5% come pattuito in seno all'assemblea di nomina)
- euro 80,00 per assemblea straordinaria del 1.12.2015 (essendo chiaro nel prezziario che era dovuto l'importo di euro 80,00 per ogni assemblea straordinaria in orario di ufficio)
cui vanno aggiunti
- contributi previdenziali al 4% (come si desume dalle fatture del compenso prodotte in monitorio), quindi euro 35,69
- IVA al 22% (su importi sopra e contributi previdenziali) euro 204,15
Totale euro 1.132,09
Meno ritenuta d'acconto al 20%
Uguale euro 905,67
nonché
euro 1.023,34 per tabelle millesimali (come da fattura azionata in monitorio)
euro 89,20 per restituzione spese anticipate per un totale dovuto euro 2.018,21.
Sulla somma sono dovuti, come richiesti in monitorio, gli interessi moratori alla misura legale, quindi in assenza di altra specificazione deve intendersi ex art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data pagina 10 di 11 della domanda giudiziale e quindi dalla notifica del d.i. che determina la pendenza della lite ex art.643 ultimo comma c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del opponente, atteso che Parte_1 come esplicitato da Cass. Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 - 01) “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Esse sono quantificate secondo il decisum, con valori leggermente inferiori ai medi per tutte le fasi (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, n. 2386 per cui “non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.”).
Peraltro, il ha anche rifiutato la proposta conciliativa di questo magistrato che, prevedendo Parte_1
la compensazione delle spese di lite, sarebbe stata (seppur di poco) più favorevole degli esborsi complessivi di codesta decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 1165/2019 emesso dal Tribunale di Macerata il 3.11.2019 nel procedimento avente RG 3216/2019
b) condanna il al pagamento in favore di quale Parte_3 CP_1
titolare della ditta di della somma di euro 2.018,21 oltre interessi moratori Parte_2 CP_1
ex art. 1284 comma 4 c.p.c. con decorrenza dalla data di notifica del decreto ingiuntivo c) condanna il in persona dell'amministratore pro tempore, a rifondere Parte_1
a quale titolare della ditta le spese di lite che si liquidano CP_1 Organizzazione_1
nella misura di euro 1.900,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al
15% come per legge.
Macerata, 3 maggio 2024
Il Giudice
dott.ssa Silvia Grasselli pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Silvia Grasselli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8/2020 promossa da:
(C.F. ), sito in Civitanova Marche alla Via Cavallotti Parte_1 P.IVA_1
1-3, in persona dell'amministratore pro tempore, con il patrocinio dell'avv. Ciarrocca Vittorio, giusta procura speciale alle liti apposta in calce all'atto di citazione notificato, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore a Porto Sant'Elpidio in Via San Francesco d'Assisi n.61
PARTE OPPONENTE contro
(c.f. ) quale titolare dell'impresa individuale CP_1 C.F._1 [...]
(P. IVA ) con il patrocinio dell'avv. Gentili Massimo, Parte_2 P.IVA_2
giusta procura speciale alle liti depositata congiuntamente al ricorso per decreto ingiuntivo, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore a Macerata in Piazza Giuseppe Mazzini n.36
PARTE OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1165/2019 nel procedimento avente R.G. 3216/2019
– compenso amministratore di condominio
CONCLUSIONI
Precisate all'udienza del 5.3.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Per parte opponente: come da atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contriis reiectis, dato atto di quanto in narrativa,
pagina 1 di 11 IN VIA PREGIUDIZIALE
Dichiarare invalida e/o nulla e/o inesistente la notifica del decreto ingiuntivo n. 1165/2019 (RG
3216/2019) del Tribunale di Macerata con ogni e conseguente pronuncia di legge e per l'effetto revocare e/o dichiarare la nullità e/o l'annullamento ovvero comunque l'invalidità del decreto medesimo.
NEL MERITO
In via principale dichiarare la risoluzione del contratto afferente all'amministrazione del Parte_1
intercorso tra il medesimo condominio ed il Geom. a fronte del grave
[...] CP_1 inadempimento di quest'ultima e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto a titolo di compenso per
l'amministrazione e per la redazione delle tabelle millesimali o a qualsiasi altro titolo e per l'effetto revocare e/o dichiarare la nullità e/o l'annullamento ovvero l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
1165/2019 (RG 3216/2019) del Tribunale di Macerata;
In subordine, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domanda in via principale, dichiarare in ogni caso il minor valore delle prestazioni a qualsiasi titolo fornite dal Geom. CP_1
stimandone il valore medesimo nella misura di un terzo di quanto richiesto o nella somma
[...]
maggiore o minore che risulterà di giustizia con conseguente revoca e/o dichiarazione di nullità e/o di annullamento o di inefficacia del decreto ingiuntivo n. 1165/2019 (RG 3216/2019) del Tribunale di
Macerata;
In ogni caso dichiarare non dovute le somme richieste a titolo di rimborso in quanto non dovute e comunque mancanti dei documenti comprovanti l'anticipazione da parte del Geom. ovvero CP_1 ridurne l'importo alla somma minore che dovesse risultare accertata in giudizio e per l'effetto revocare e/o dichiarare la nullità e/o l'annullamento ovvero l'inefficacia del decreto ingiuntivo n.
1165/2019 (RG 3216/2019) del Tribunale di Macerata;
- Con vittoria di competenze spese ed accessori di legge:
Per parte opposta: si riporta alle conclusioni rassegnate nella comparsa di costituzione e risposta
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale adito, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta,
in via preliminare,
pagina 2 di 11 - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1165/2019 emesso dal Giudice del
Tribunale di Macerata il 3/11/2019 poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
nel merito,
rigettare l'opposizione proposta dal in persona dell'amministratore e legale Parte_1
rappresentante pro-tempore nonché le avverse domande contenute nell'atto di citazione in quanto prive di fondamento in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il provvedimento monitorio n.
1165/2019 (R.G. 3216/2019) emesso dal Giudice del Tribunale di Macerata il 3/11/2019.
Con vittoria di spese e compensi di causa”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 23.12.2019 a mezzo pec (doc. 9 condominio opponente) il proponeva opposizione avverso il Parte_3
decreto ingiuntivo n. 1165/2019 emesso dal Tribunale di Macerata il 3.11.2019, notificato il
14.11.2019 (doc. 3 parte opponente nonché allegato alla comparsa di costituzione dell'opposta), con cui gli veniva ingiunto di pagare la somma di euro 5.951,97 oltre accessori e spese di procedura, relativamente alle fatture emesse dalla quale titolare della ditta CP_1 Organizzazione_1
per le prestazioni rese, nell'ambito dell'attività di amministrazione del condominio, dal 2015
[...]
al 2018.
La parte opponente faceva valere
- In diritto, la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notificato a soggetto diverso dall'amministratore
- In fatto, l'esistenza di gravi inadempienze della quale amministratore di CP_1
condominio, atteso che, dopo la nomina, i bilanci non erano stati mai approvati, di tal che non era mai stato reso il conto della gestione, non v'erano idonee giustificazioni delle somme asseritamente anticipate e le tabelle millesimali, asseritamente redatte, non erano state mai approvate né v'era stata ratifica o approvazione del costo
- L'inesistenza (o la riduzione) del diritto al compenso anche ex art. 1460 c.c.
Fissata l'udienza in citazione al 7.5.2020, differita d'ufficio al giorno successivo, successivamente differita ai sensi della legislazione emergenziale per Covid-19 al 15.7.2020, si costituiva in giudizio in data 25.6.2020, , quale titolare della ditta individuale, la quale osservava che: CP_1
pagina 3 di 11 - l'asserita nullità della notifica del decreto ingiuntivo era sanata, per raggiungimento dello scopo, dall'opposizione ritualmente proposta dal Parte_1
- le somme richieste in monitorio erano pienamente provate
- in particolare, le tabelle millesimali erano state sottoposte all'assemblea del 1.12.2015 e l'importo dovuto era stato già approvato nella delibera assembleare del 26.5.2015
- il compenso della era stato approvato nella delibera assembleare del 26.5.2015 e, quindi, CP_1 era dovuto all'opposta, avendo la stessa svolto le sue funzioni, convocando l'assemblea, relazionandosi coi soggetti coinvolti nella gestione ordinaria e per gli interventi deliberati
- le convocazioni avevano riguardato 4 assemblee (26.5.2015, 1.12.2015, 31.5.2016, 16.5.2017), solo l'ultima non tenuta perché non avevano presenziato i condomini
- erano state pagate fatture e ritenute d'acconto ai soggetti che avevano svolto lavori, in particolare per euro 1.571,20 per le fatture della Parte_4
Di conseguenza, l'opposta chiedeva concedersi la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto e, nel merito, rigettarsi l'opposizione.
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., la causa era istruita a mezzo prova orale, fino a che con decreto Presidenziale n.3/2023 veniva assegnata allo scrivente magistrato.
Stante la reiterata assenza dell'ultimo teste da sentire (Tafa Touland), veniva adottata l'ordinanza del
30.1.2024 (da intendersi qui richiamata soprattutto quanto alla giurisprudenza citata) con cui si revocava l'ammissione di detto teste (per cui era stata formulata rituale eccezione circa il divieto di prova per testi) e si formulava proposta conciliativa, non accettata dal condominio.
Le parti precisavano le conclusioni all'udienza indicata sopra ed erano concessi i termini di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. (30+20); all'esito la causa era trattenuta in decisione
***
Preliminarmente, vanno risolti i profili di rito.
Anzitutto, va disattesa l'eccezione sulla nullità della notifica del decreto ingiuntivo atteso che già risalente giurisprudenza (cfr. Cass.civ. Sez. 2, Sentenza n. 1038 del 28/01/1995) ha evidenziato che
“Qualora la notificazione del decreto ingiuntivo, tempestivamente effettuata nel termine prescritto dall'art 644 cod. proc. civ., sia affetta non da giuridica inesistenza, ma da nullità - come nel caso in cui sia stata effettuata con le formalità previste dall'art. 140 cod. proc. civ., anziché con quelle di cui
pagina 4 di 11 all'art. 139 cod. proc. civ. - tale vizio spiega rilievo solo al fine dell'ammissibilità dell'opposizione tardiva a norma dell'art. 650 cod. proc. civ. - se ed in quanto abbia impedito all'intimato di avere tempestiva conoscenza del decreto, mentre resta sanato per effetto dell'opposizione stessa, ordinaria o tardiva.”
È evidente, dunque, l'operatività nel caso di specie del raggiungimento dello scopo (art. 156 comma 3
c.p.c.), attesa la tempestività dell'opposizione proposta, come peraltro si desume anche dalla giurisprudenza citata dalla stessa opposta (cfr. Cass. civ. Sez. 3 - , Sentenza n. 24291 del 16/10/2017 per cui “La nullità della notifica del precetto può essere sanata, ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c., dalla proposizione dell'opposizione, quale dimostrazione della intervenuta conoscenza dell'atto, solo quando è provato che tale conoscenza si è avuta in tempo utile a prevenire il pignoramento, atteso che la funzione tipica dell'atto di precetto è quella di consentire all'intimato di adempiere spontaneamente all'obbligazione portata dal titolo esecutivo, evitando l'avvio dell'esecuzione forzata contro di lui.”)
Inoltre, va dichiarata ammissibile in quanto depositata nei termini perentori concessi (30+20) con decorrenza dalla data di comunicazione dell'ordinanza 127 ter c.p.c. (adottata il 6.3.2024 ma comunicata il 7.3.2024) la memoria di replica del difensore della (depositata il 29.4.2024 ore CP_1
10.08), atteso che l'articolarsi dei termini deve tener conto che
- il termine per la comparsa conclusionale andava a scadere il 6.4.2024 e quindi, trattandosi di sabato, ex art. 155 comma 5 c.c. (essendo il deposito degli scritti conclusivi attività fuori udienza) la scadenza era postergata al 8 aprile
- Cass. civ. 10741/1997 e Cass. civ. 13201/2006 hanno chiarito che “La disciplina del computo dei termini dettata dall'art. 155 cod. proc. civ. e, in particolare, la previsione del quarto comma di tale norma, concernente la proroga di diritto della scadenza, se il giorno di scadenza è festivo, al primo giorno seguente non festivo, si applica, per il suo carattere generale, al termine di venti giorni stabilito dall'art. 369, primo comma, cod. proc. civ., per il deposito del ricorso per cassazione, anche quando questa scadenza costituisca, a sua volta, "dies a quo" per il termine dato all'intimato che intenda contraddire e ricorrere in via incidentale, con la conseguenza che l'ulteriore termine di venti giorni previsto dal successivo art. 370, primo comma, per la notifica del controricorso e del ricorso incidentale decorre dal giorno seguente non festivo, al quale, di diritto, è prorogata la scadenza del termine finale per il deposito del ricorso per cassazione.” (conforme, Cass. civ. 21105/2014), sicché nei cd. termini multipli la proroga del primo termine al primo giorno non festivo successivo si riverbera sul successivo termine, posticipandone il dies a quo; pagina 5 di 11 - il termine della memoria di replica andava a decorrere dall'8.4.2024 e a scadere il 28.4.2024
(domenica) e quindi andava prorogato ex art. 155 comma 4 c.p.c. al 29.4.2024
Nel merito, l'opposizione proposta dal è solo parzialmente fondata e, pertanto, Parte_1
occorre analiticamente rideterminare il compenso della (rispetto a quanto preteso in monitorio), CP_1
secondo le considerazioni che qui saranno brevemente svolte.
Anzitutto, risulta chiaramente in atti che l'assemblea condominiale del 26.5.2015 andava a nominare la geom. quale amministratore (cfr. verbale pagine prodotto già in monitorio alle pagine 2- CP_1
3) e dalle aggiunte al verbale (una con asterisco e l'altra con quadratino) si leggono i recapiti dell'amministratore e cosa comprendeva il compenso (gestione ordinaria e straordinaria come da allegato A che è il preventivo)
Coordinando detto verbale con l'allegato A si evince che erano state rese note ai condomini le voci del
“prezziario amministratore” (in cui si specificava iva e oneri fiscali esclusi) di tal che essi devono ritenersi accettati ed approvati dall'assemblea, atteso che al medesimo punto del verbale si legge che la
“accetta e formula uno sconto del 5% sull'importo di euro 855,00 precedentemente preventivato” CP_1
Nel suddetto preventivo, invero, si legge anche che “in caso di revoca durante l'esercizio dovranno essere riconosciute le competenze spettanti fino alla durata naturale dell'incarico e in ogni caso il compenso per l'annualità intera di contabilità.”
Orbene, posti detti dati, l'amministratore era incaricato immediatamente (già con tale verbale assembleare) di costituire il condominio con l'attribuzione del codice fiscale, dal che si comprende che in precedenza non vi può essere documentazione perché i condomini si erano auto-gestiti (come confermato in interrogatorio formale dalla stessa). CP_1
Inoltre, quanto all'apertura del conto corrente, era l'assemblea a rimandare l'apertura al momento di dar corso ai lavori e, qualche riga sotto nel verbale, sempre l'assemblea decideva di fare una ricognizione dei costi per l'effettuazione delle tabelle millesimali.
Quanto alle tabelle millesimali, difatti, il preventivo della riportava euro 65,00 ad unità CP_1
immobiliare, di tal che -in base al deliberato – i condomini si riservavano una valutazione
(verosimilmente anche di altri preventivi).
Risulta documentato in atti, tuttavia, che in concreto redigeva le tabelle millesimali, CP_1
verosimilmente perché servivano per effettuare dei lavori, atteso che il teste , Testimone_1 sentito all'udienza del 15.10.2021, ha confermato che furono portate dalla (risposta al cap.4) e CP_1 anche la teste , sentita all'udienza del 16.7.2021, lo ha ricordato, sempre in risposta al Tes_2 pagina 6 di 11 medesimo capitolo (peraltro, l'eccezione di incapacità ex art. 246 c.p.c. quanto a detta teste è superata dal fatto che non sia stata eccepita la nullità dopo l'assunzione della testimonianza, cfr. Cass. civ. Sez.
U, Sentenza n. 9456 del 2023 «Ove la parte abbia formulato l'eccezione di incapacità a testimoniare, e ciò nondimeno il giudice abbia ammesso il mezzo ed abbia dato corso alla sua assunzione, la testimonianza così assunta è affetta da nullità, che, ai sensi dell'articolo 157 c.p.c., l'interessato ha
l'onere di eccepire subito dopo l'escussione del teste ovvero, in caso di assenza del difensore della parte alla relativa udienza, nella prima udienza successiva, determinandosi altrimenti la sanatoria della nullità»)
Rispetto a tale attività di redazione delle tabelle millesimali, invero, aveva luogo approvazione e ratifica (anche dell'impegno di spesa) da parte dell'assemblea condominiale all'unanimità in seno al verbale d'assemblea straordinaria del 1.12.2015.
Difatti, il documento prodotto dalla con la costituzione (verbale 1.12.2015), indica chiaramente al CP_1 punto 1 dell'ordine del giorno “tabelle millesimali e costi” e nel deliberato assembleare sul punto si legge
Orbene, posto che la genuinità del documento mai è stata contestata e vista l'aggiunta con asterisco, non vi può essere dubbio alcuno sul fatto che spetti alla il compenso correlato a detta attività che, CP_1
difatti, è stato oggetto di fattura apposita (fattura n.62 del 12.11.2018), azionata in monitorio, che reca proprio l'importo totale fattura 1.224,00, il che con ritenuta d'acconto al 20%, conduce al totale dovuto di euro 1.023,34.
Quanto, invece, a tutte le altre critiche rispetto all'operato dell'amministratore esse vanno contestualizzate anche temporalmente per determinare se e in che misura spetti il correlato compenso.
Risulta documentato, infatti, che sicuramente la redigeva un bilancio preventivo (approvato il CP_1
1.12.2015 e prodotto dall'opposta in seconda memoria), svolgeva attività prodromica all'assemblea straordinaria del 1.12.2015 e che, in detta sede, veniva incaricata di fare un computo metrico per dei pagina 7 di 11 lavori correlati all'infiltrazione, che raccoglieva le quote dei condomini all'inizio (cfr. deposizione sul cap. 2) e, sicuramente, che essa convocava anche l'assemblea del 31.5.2016. Tes_1
Rispetto a tale assemblea (sulla cui importanza si dirà fra breve), infatti, è stato prodotto il verbale d'assemblea (anch'esso allegato alla costituzione della prodotto con successivo deposito in pari CP_1
data del 25.6.2020) e deve ritenersi espletata l'attività di convocazione atteso che in monitorio è stata prodotta la distinta posta ordinaria del 22.3.2016, cui sono accluse delle raccomandate 1 (la cui data di spedizione e i cui costi sono però illeggibili).
Orbene, è possibile affermare che per il primo anno di incarico (che andava da maggio 2015 a maggio
2016) sicuramente alla spetti il compenso dovuto atteso che l'importo era stato previamente CP_1
pattuito e approvato e la geometra svolgeva attività nell'interesse (e su mandato) dei condomini.
All'assemblea del 31.5.2016, tuttavia, non seguiva rinnovo espresso dell'amministratore né veniva sottoposto alla compagine condominiale il rendiconto (previsto dall'art. 1130 comma 1 n.10 c.c. e dall'art. 1130 bis c.c.)
Ebbene, la questione del rinnovo dell'amministratore risulta superabile, atteso che l'art. 1129 comma
10 c.c. (come riformulato per effetto della legge 220/2012) prevede che “L'incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per eguale durata. L'assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.” e la disposizione è stata interpretata, da illustre dottrina ed anche dalla giurisprudenza intervenuta sul punto, nel senso che, a fronte della nomina assembleare (e a differenza di quanto accade ove la nomina avvenga ad opera dell'Autorità Giudiziaria), l'incarico si rinnova ex lege per un altro anno (cfr. Tribunale di Milano, in data 7/10/2015-(massima disponibile in dejure- nonché il Tribunale Brescia, in data 15/04/2016 per cui
“In tema di durata dell'incarico dell'amministratore, il riformato art. 1129 c.c. va interpretato nel senso che dopo il primo incarico annuale segua "ex lege" - in assenza di revoca o dimissioni - un solo rinnovo tacito di un anno con pienezza di poteri e, per il periodo successivo, la limitazione dei poteri dell'amministratore (cessato ma in regime di prorogatio imperii) al compimento delle sole attività urgenti, al fine di evitare pregiudizi alle cose comuni in dejure e la fonte è indicata in Arch. locazioni
2016, 5, 531).
Invece, la mancata predisposizione e approvazione del rendiconto (che neanche risulta essere stato sottoposto all'assemblea del 31.5.2016) è espressione di un grave inadempimento dell'amministratore
(tanto da trattarsi di uno dei motivi tipici per la revoca giudiziale) e sicuramente vizia tutta l'attività successiva, menomando il diritto al compenso.
pagina 8 di 11 Quanto prodotto in monitorio, difatti, è un rendiconto pluriennale, di cui non è stata dimostrata
(neanche nella cognizione piena) l'approvazione assembleare, il che non consente di comprendere come si sia svolta la gestione della CP_1
Di conseguenza, sicuramente dalla fine di maggio 2016 (mancando un rendiconto chiaro per l'annualità precedente) l'attività dell'amministratore non ha avuto -pur nella deformalizzazione che può connotarla- alcuna rispondenza agli obblighi che la legge impone né, quindi, può generare un diritto al compenso.
Difatti, pur essendo stata convocata anche l'assemblea per il 2017 (cfr. la deposizione della teste Tes_3
sentita il 12.5.2021 che ha confermato la consegna a mani del documento di convocazione prodotto con la comparsa di costituzione e risposta dalla , l'attività dell'amministratore aveva già assunto tratti CP_1
completamente sui generis.
In questo quadro, si collocano, del resto, le asserite anticipazioni/pagamenti che avrebbe effettuato la
CP_1
In monitorio, infatti, l'opposta aveva sostenuto “ vanta credito per la somma di € CP_1
1.571,20, relativa ad anticipazioni effettuate in pagamento alle fatture nn. 99 del 24/10/2016 della società e delle fatture della per i mesi febbraiomarzo e agosto-settembre 2016” Parte_4 Parte_4 chiarendo, in seconda memoria, che “per le spese di energia elettrica sono allegate le ricevute bancarie di addebito delle somme corrispondenti alle fatture del fornitore Per il residuo Org_2 della fattura n. 99 del 24/10/2016 della società vi è l'indicazione in Parte_5 tale documento contabile e vi è il riferimento nel rendiconto consegnato al nuovo amministratore.” e si chiedeva l'ammissione di prova orale circa il seguente capitolo “1) “Vero che il Geom. CP_1 ha corrisposto la somma di € 1.482,00 in contanti a saldo della fattura n. 99 del 24/10/2016 intestata al di Civitanova Marche” Organizzazione_3
Orbene, giova osservare che già l'effettuazione di pagamenti in proprio senza utilizzo di conto corrente condominiale denota una grave irregolarità nella gestione, come si desume dalla lettura combinata dell'art. 1129 comma 7 e comma 12 n.3) il che -appunto- conferma quanto già sopra evidenziato.
Mentre, infatti, poteva ritenersi giustificato un ritardo nell'apertura del conto corrente a maggio 2015
(visto che i condomini fino ad allora si erano amministrati da soli e avevano deciso di attendere), nel momento in cui erano anche stati avviati dei lavori (come dimostra la fattura della ), la Pt_4 CP_1
avrebbe sicuramente dovuto provvedere con l'incombente.
pagina 9 di 11 Inoltre, mentre per i pagamenti dell'energia elettrica vi sono documenti giustificativi prodotti già in monitorio e prove dell'esborso da parte della nell'interesse del cui sono intestate le CP_1 Parte_1
bollette (per euro 44,36+ euro 44,84 e quindi in totale euro 89,20), quanto al pagamento del Tafa
Touland in contanti non è raggiunta una prova sufficiente, mancando una quietanza e risultando generica (anche quanto al periodo dell'asserito pagamento) e basata unicamente su supposizioni la deposizione della teste (cfr. “Ricordo che è arrivato in studio e che è entrato in una stanza Tes_3 insieme alla ma io non ho assistito all'incontro e quindi non so dire se è stato in quella sede CP_1
pagato ma posso dire che dopo quella volta il Tafa non è passato più in ufficio da noi quindi presumo che quella volta abbia riscosso questa somma.”).
Di conseguenza, in base a tutte le considerazioni sopra espresse, l'importo effettivamente dovuto dal alla può essere sintetizzato come segue: Parte_1 CP_1
- euro 812,25 (per compenso amministratore maggio2015-maggio 2016 cioè euro 855,00 -5% come pattuito in seno all'assemblea di nomina)
- euro 80,00 per assemblea straordinaria del 1.12.2015 (essendo chiaro nel prezziario che era dovuto l'importo di euro 80,00 per ogni assemblea straordinaria in orario di ufficio)
cui vanno aggiunti
- contributi previdenziali al 4% (come si desume dalle fatture del compenso prodotte in monitorio), quindi euro 35,69
- IVA al 22% (su importi sopra e contributi previdenziali) euro 204,15
Totale euro 1.132,09
Meno ritenuta d'acconto al 20%
Uguale euro 905,67
nonché
euro 1.023,34 per tabelle millesimali (come da fattura azionata in monitorio)
euro 89,20 per restituzione spese anticipate per un totale dovuto euro 2.018,21.
Sulla somma sono dovuti, come richiesti in monitorio, gli interessi moratori alla misura legale, quindi in assenza di altra specificazione deve intendersi ex art. 1284 comma 4 c.c. con decorrenza dalla data pagina 10 di 11 della domanda giudiziale e quindi dalla notifica del d.i. che determina la pendenza della lite ex art.643 ultimo comma c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste a carico del opponente, atteso che Parte_1 come esplicitato da Cass. Sez. U - , Sentenza n. 32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 - 01) “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Esse sono quantificate secondo il decisum, con valori leggermente inferiori ai medi per tutte le fasi (cfr.
Cassazione civile, sez. VI, 31/01/2017, n. 2386 per cui “non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione.”).
Peraltro, il ha anche rifiutato la proposta conciliativa di questo magistrato che, prevedendo Parte_1
la compensazione delle spese di lite, sarebbe stata (seppur di poco) più favorevole degli esborsi complessivi di codesta decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a) in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, revoca il decreto ingiuntivo n. 1165/2019 emesso dal Tribunale di Macerata il 3.11.2019 nel procedimento avente RG 3216/2019
b) condanna il al pagamento in favore di quale Parte_3 CP_1
titolare della ditta di della somma di euro 2.018,21 oltre interessi moratori Parte_2 CP_1
ex art. 1284 comma 4 c.p.c. con decorrenza dalla data di notifica del decreto ingiuntivo c) condanna il in persona dell'amministratore pro tempore, a rifondere Parte_1
a quale titolare della ditta le spese di lite che si liquidano CP_1 Organizzazione_1
nella misura di euro 1.900,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al
15% come per legge.
Macerata, 3 maggio 2024
Il Giudice
dott.ssa Silvia Grasselli pagina 11 di 11