Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Prima sezione civile
Il Collegio così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice rel. ha emanato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 54139/2021 R.G.T.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Navarro, come da procura in atti;
Parte_1
ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio Oliva, come da procura in Controparte_1
atti; resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 9.9.2021 la ricorrente, premesso di avere contratto matrimonio con il resistente dalla cui unione erano nati i figli (in data 25.3.2006) e (in Per_1 Per_2
data 28.1.2013), che il marito aveva perpetrato durante il matrimonio violenze psicologiche, che la coppia era separata dal 2017 e che i figli erano rimasti a vivere con il padre, che era stato aperto un procedimento davanti al Tribunale per i Minorenni definito con decreto del 25.7.2018, in atti, di non luogo a provvedere sulla richiesta del P.M ex artt.
Si costituiva il resistente il quale nulla opponeva alla pronuncia di separazione, deduceva che la moglie era affetta da Disturbo della personalità Nas, come anche accertato dal
Tribunale per i Minorenni, che la stessa si allontanava spesso da casa in modo immotivato, improvvisamente e per lunghi periodi ed anche per recarsi all'estero, che il padre non aveva mai cercato di separare la madre dai figli, anche consentendo frequentazioni ulteriori rispetto a quelle stabilite con i Servizi Sociali (ai quali il T.M. aveva demandato l'incarico, cfr. relazione dei Servizi Sociali del 25.10.2018, in atti), che ai due figli il resistente aveva sempre provveduto da solo (anche con le difficoltà dovute ai disturbi dei due ragazzi
(disturbi della compitazione e della sfera emozionale ( ; sindrome di Marfan e Per_1
difficoltà del linguaggio (Gabriele) ), e chiedeva la separazione, il diritto di visita per la madre come meglio indicato nella memoria di costituzione, un assegno di mantenimento a carico della ricorrente per i figli pari ad euro 500,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie per gli stessi pure meglio indicate nella citata memoria.
In sede presidenziale, dopo l'audizione del figlio allora minore (il quale dichiarava Per_1
quanto segue: “Mi chiamo compirò sedici anni il 15 marzo 2022, frequento il primo anno Per_1
della scuola superiore con indirizzo elettro-informatico, la mia scuola dista trenta minuti dalla mia abitazione ma ci vado facilmente con i mezzi, a scuola mi trovo bene, ho due amici a cui sono molto legato, loro frequentano un'altra scuola, ma le scuole medie le abbiamo fatte insieme, poi ho fatto amicizia con i compagni della mia scuola, ho praticato per qualche anno box ora vorrei praticare calcio, attualmente vivo con mio padre a Roma a Corso Trieste, vedo mia madre due volte a settimana, prevalentemente nel fine settimana quando accompagno insieme a mio padre mio fratello da mia madre, io non rimango Per_2
a casa di mia madre quando accompagno mio fratello che al contrario trascorre il fine settimana con mamma o a fine settimana alternati perché preferisco rimanere con mio padre, spesso andiamo nella casa che abbiamo a Lavinio, inoltre io non ho un buon rapporto con mia madre per cose successe quando ero più piccolo, i miei genitori in quel periodo litigavano spesso e a volte mia madre mi picchiava, mia madre due volte è andata via dall'Italia per tornare in Romania e una volta ha portato mio fratello con Per_2
sé mentre un'altra volta è andata via da sola, attualmente mia madre vive in Italia ed ha un nuovo compagno con cui io vado d'accordo, mentre non vado d'accordo con mia madre, mia madre ed il suo nuovo compagno hanno avuto un bambino che ha meno di un anno e loro vivono a Roma nella zona di Torre
Angela, mio padre mi dice spesso di andare da mamma e di rimanere da lei nel fine settimana come mio fratello ma io preferisco non andare, in passato pernottavo da mia madre ma attualmente mi annoio con lei e preferisco non rimanere, con mia madre ho un rapporto distaccato ed è stato quasi sempre così, mi ricordo che mia madre una volta mi ha detto “se continui a comportarti così non ti do più i soldi” non ricordo il motivo per cui mia madre mi ha detto questo, è difficile che io possa recuperare il rapporto con mia madre, per qualsiasi esigenza mi rivolgo a mio padre, sono molto legato a lui ed abbiamo un ottimo rapporto, se dovessi immaginare un luogo in cui mi sento protetto immagino casa di mio padre, da grande vorrei fare l'elettricista.”), veniva statuito quanto di seguito riportato: “… rilevato che, allo stato, non sussistono ragioni per derogare al regime dell'affido condiviso dei figli minori delle parti atteso che le deduzioni delle parti circa le limitazioni delle rispettive capacità genitoriali, non appaiono fornite di riscontro probatorio, fatti salvi necessari approfondimenti da svolgersi durante la fase istruttoria;
ritenuto, quindi, che, allo stato, i figli minori delle parti devono essere affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, fatti salvi ulteriori accertamenti istruttori;
ritenuto che
, preso atto dell'attuale assetto familiare che le parti hanno inteso darsi, i figli minori Per_2
e devono rimanere collocati in via prevalente presso il padre con il quale attualmente vivono nella Per_1
casa familiare dalla quale la ricorrente si è allontanata dall'anno 2017, in cio' considerato quanto riferito dal figlio minore nel corso dell'udienza del 2.3.2022 ; Per_1
ritenuto che va disciplinato in via provvisoria il diritto di visita della madre in modo tale da tutelare al tempo stesso le esigenze di stabilita' dei figli minori ed il diritto alla bigenitorialita'come indicato in dispositivo anche considerato quanto riferito dal figlio minore nel corso dell'udienza del 2.3.2022 Per_1
sia con riferimento ai rapporti madre figli sia con riferimento alla rilevante distanza esistente fra l'abitazione paterna e l'abitazione materna;
ritenuto che
, allo stato, la casa coniugale sita in Roma Corso Trieste n°19 deve essere assegnata al marito quale genitore collocatario dei figli minori considerato che ivi questi ultimi hanno il loro habitat inteso non solo come abitazione ma come centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare, come rete di relazioni familiari, scolastiche ed amicali onde evitare il trauma dello sradicamento dal luogo in cui si svolgeva la loro esistenza;
rilevato che la ricorrente ha riferito che è disoccupata, pur avendo in precedenza svolto attivita' lavorativa quale dipendente, che vive con il suo nuovo compagno dal quale ha avuto un terzo figlio che ha cinque mesi in una casa in locazione per la quale il suo compagno corrisponde un canone pari ad euro 600,00 mensili e non ha proprieta' immobiliari (cfr dichiarazione resa all'udienza presidenziale dalla ricorrente, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'); rilevato che il resistente svolge attivita' lavorativa come portiere di uno stabile sito in Roma Corso Trieste
n°19 dalla quale percepisce un reddito mensile medio netto pari ad euro 1600,00 mensili circa per tredici mensilita', vive nella casa messa a sua disposizione dal condominio presso il quale svolge la sua attivita' lavorativa ed è proprietario degli immobili indicati nella dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'(cfr dichiarazione resa all'udienza presidenziale dal resistente, documentazione reddituale in atti, dichiarazione sostitutiva in atti); ritenuto, cio' premesso, equo prevedere che, allo stato e fatti salvi gli opportuni accertamenti da svolgersi nella fase istruttoria, il resistente provveda al mantenimento ordinario dei figli minori, oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi come da Protocollo in uso presso l'intestato
Tribunale come di fatto gia' avviene da tempo e che la ricorrente, attualmente disoccupata, ma dotata di capacita' lavorativa sia in quanto donna giovane ed in buona salute in difetto di diversa allegazione sia in quanto ha svolto in precedenza attivita' lavorativa quale lavoratrice dipendente, provveda al mantenimento dei figli minori quantomeno corrispondendo il 50% delle spese straordinarie necessarie per gli stessi come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale, tenuto conto del reddito complessivo del resistente, delle esigenze dei figli minori in relazione alla loro eta', dei tempi di permanenza dei figli minori presso i genitori, della valenza economica dei compiti di assistenza e cura gravanti quasi esclusivamente sul resistente quale genitore collocatario;
visto l'art.708 c.p.c., adotta i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti:
1)autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto;
2)affida i figli minori e ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la Per_1 Per_2
responsabilita'genitoriale assumendo di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute degli stessi, tenuto conto delle loro capacità, della loro inclinazione naturale e delle loro aspirazioni ed assumendo separatamente le decisioni concernenti le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi tempi di permanenza dei figli minori presso di loro;
3)dispone che, in difetto di diversi accordi, i figli minori e restino collocati in via prevalente Per_1 Per_2
presso il padre nella casa familiare;
4)dispone che la madre possa vedere e tenere con se' il figlio minore quando vorra' compatibilmente Per_1
con le esigenze scolastiche ed extrascolastiche dello stesso e con il suo desiderio in ragione della sua eta' (16 anni) ed il figlio minore quando vorra', previo accordo con il padre, compatibilmente con le esigenze Per_2
scolastiche ed extrascolastiche e, comunque, in caso di disaccordo, tutti i fine settimana dal sabato alle ore
15.00 alla domenica alle ore 19.00, durante le vacanze scolastiche natalizie ad anni alterni il 24 dicembre o il 25 dicembre, durante le vacanze scolastiche pasquali il giorno di Pasqua o il giorno di Pasquetta, per quindici giorni per le vacanze scolastiche estive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ciascun anno, il giorno del suo compleanno ed il giorno della festa della mamma, il giorno del compleanno dei minori ad anni alterni;
4)assegna a la casa familiare sita in Roma Corso Trieste n°19 dalla quale la moglie Controparte_1
si è gia' allontanata asportando i suoi effetti personali;
5)pone a carico di quale contributo al mantenimento dei figli minori e il Parte_1 Per_1 Per_2
pagamento del 50% delle spese straordinarie mediche (interventi chirurgici, visite specialistiche, riabilitazioni, cure dentistiche se non assicurati dal SSN), di istruzione (libri a inizio anno, rette scolastiche e universitarie, viaggi di istruzione, gite scolastiche con pernotto) ricreative e sportive necessarie per gli stessi come da Protocollo in uso presso l'intestato Tribunale;
…”.
Con le note del 10.9.2022 la chiedeva che il le corrispondesse per il Pt_1 CP_1
mantenimento dei figli la somma di euro 600,00 mensili, con l'obbligo da parte del medesimo di corrispondere il 100% delle spese straordinarie per i due figli e con conferma delle altre disposizioni assunte circa i minori, mentre con le memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c, si riportava al ricorso.
Ebbene, deve osservarsi che, quanto alla domanda di separazione, il contegno processuale delle parti, in particolare la constatata indisponibilità delle stesse ad una riconciliazione, dimostrano la fondatezza dell'assunto secondo il quale la convivenza coniugale è divenuta intollerabile. Può, pertanto, pronunciarsi la separazione personale delle parti.
Quanto, poi, all'affidamento, collocamento e diritto di visita del figlio minore (il più grande
è diventato maggiorenne nelle more del presente procedimento), ritiene questo Collegio di confermare quanto statuito in sede presidenziale, in vista della necessità di tutelare la stabilità quotidiana dei figli e quella di tutelare, altresì, il rapporto con il genitore non convivente.
In vista del collocamento dei figli presso il padre, può essere assegnata la casa coniugale al
CP_1
In ordine, poi, alle condizioni economiche delle parti, occorre aggiungere a quanto già indicato in sede presidenziale e sopra riportato che dalla dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'1.1.2023 della , in atti, emerge come la stessa sia proprietaria al 50% con Pt_1
il coniuge di un terreno sito in Anzio (RM), mentre dal CU 2023 del in atti, CP_1
emerge un reddito netto mensile pari ad euro 1.330,00 (indicato in sede di memoria conclusionale come attualmente pari ad euro 1.500,00 mensili), risultando anche alcuni versamenti in contanti sull'estratto conto degli anni 2022 e 2023, in atti, nonchè la percezione dell'assegno unico pari ad euro 370,00 mensili per i figli (all'epoca ancora entrambi minorenni); lo stesso, poi, risulta proprietario al 50% con il fratello di due immobili siti a Roma e Borgorose (RI), di cui uno locato ad euro 300,00 mensili complessivi e l'altro libero, nonchè di 6 terreni pure siti in quest'ultimo Comune.
La non ottemperava ingiustificatamente all'ordine di deposito della documentazione Pt_1
reddituale e bancaria di cui all'ordinanza del G.I. del 19.6.2023, con una condotta poco trasparente che deve ritenersi essere tesa a nascondere le sue effettive capacità patrimoniali.
Ciò premesso, ritiene questo Collegio di determinare, a far data dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento a carico della per i due figli pari ad euro 200,00 mensili, Pt_1
oltre Istat, da versare al entro il g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese CP_1
straordinarie per i medesimi di cui al protocollo di questo Tribunale, dovendosi valutare la capacità lavorativa della medesima, non essendo emerso alcunchè di diverso, nonché
l'obbligo gravante su entrambi i genitori di attivarsi per reperire le risorse necessarie per il sostentamento della prole, valutate le complessive condizioni patrimoniali del e CP_1
le esigenze dei due ragazzi.
Considerata la natura del giudizio, nonchè la parziale reciproca soccombenza, le spese di lite sono compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda da intendersi rigettata o inammissibile, così provvede:
- dichiara la separazione personale delle parti, coniugati in Roma il 13.3.2014;
-ordina all'ufficiale dello stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2014, atto n. 00013, parte I, serie 22);
- affida i figli minori ad entrambi i genitori, con loro collocamento presso il padre e con diritto di visita per la madre come indicato in parte motiva;
-assegna la casa coniugale al CP_1
-determina, a far data dalla presente sentenza, un assegno di mantenimento a carico della per i due figli pari ad euro 200,00 mensili, oltre Istat, da versare al entro il Pt_1 CP_1
g. 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie per i medesimi di cui al protocollo di questo Tribunale;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Roma, 16.12.2024
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
Dott.ssa Francesca Cosentino Dott.ssa Marta Ienzi