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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 20/05/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1210/2024
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 1210/2024
TRA
[C.F. ] Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
E
C.F. ] CP Controparte_2 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 20/05/2025 innanzi al dott. Maria Rosaria Sciurpa, sono comparsi:
- per parte attrice nessuno è comparso;
- per parte convenuta l'avv. SOZZI RAFFAELLA;
Il Giudice invita le parti alla discussione ed a precisare le conclusioni.
La procuratrice di parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide come da sentenza (telematica) con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Rosaria Sciurpa - Allegata al verbale d'udienza del 19/05/2025 -
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
in composizione monocratica nella persona del dott. Maria Rosaria Sciurpa, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1210/2024, promossa con atto di citazione notificato in data 24.6.2024
DA
[C.F. Parte_1
], elettivamente domiciliato in IZ LE , presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. PIZZI MICHELE
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ], elettivamente domiciliato in CP Controparte_2 P.IVA_2
VIA SCALABRINI N. 4 PIACENZA, presso lo studio dell' avv. SOZZI RAFFAELLA. PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: all'udienza di discussione in data 20/05/2025 i procuratori delle parti precisavano come da verbale d'udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito Parte_1 questo Tribunale premettendo in fatto:
• di aver ricevuto in data 14.5.2024 la notifica del decreto ingiuntivo n.294/2024 (R.G. 750/2024) emesso dal Tribunale di Piacenza in data 14.5.2024 in favore della convenuta per il pagamento della somma di €13.317,27, oltre interessi di mora dalla scadenza al saldo, nonché le spese legali della procedura monitoria ,ed afferente le fatture n. 3034 del 31.07.2023, n. 2744 del 15.07.2023, n.3139 del 31.08.2023 e n.3484 del 15.09.2023;
• Sostiene che le fatture poste a base del procedimento monitorio non costituiscono prova valida della sussistenza del credito che dovrà essere provato secondo l'onere probatorio ricadente su parte convenuta, disconoscendo al contempo di aver riconosciuto stragiudizialmente il credito attoreo, seppure dà atto che la società debitrice ha provveduto ad effettuare alcuni pagamenti a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta, documenti attualmente in fase di acquisizione e che si riservava di produrre nel prosieguo. Tutto ciò premesso, ha chiesto nel merito di - dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte- respingere, in ogni caso, tutte le domande avversarie.
Con atto in data 4.12.2024 il procuratore di parte attrice opponente rinunciava al mandato non venendo poi sostituito da altro procuratore per il resto del giudizio. Si costituiva regolarmente l'opposta che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, eccependo, in sintesi:
• Che il riconoscimento del proprio credito è chiaramente espresso proprio nell'atto di citazione avversario allorchè viene affermato il pagamento parziale sul maggior dovuto;
• Che il credito è inoltre provato dai documenti di trasporto dimessi in atti mentre non vi è prova dei presunti pagamenti.
• Concludeva quindi chiedendo nel merito la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'attrice opponente ad una somma di denaro per lite temeraria ex art. 96 cpc Concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo e senza svolgere attività istruttoria il Giudice, rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, ove, alla presenza della sola parte convenuta opposta, il Giudice decide ora dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
******
1. La spiegata opposizione non merita accoglimento. Parte convenuta opposta, attore sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha dimostrato, attraverso la produzione dei documenti di trasporto sottoscritti e non disconosciuti dall'attore opponente, l'oggettiva prestazione eseguita per le quali sono state emesse le fatture oggetto del procedimento monitorio.
2. Di converso, parte attrice opponente nulla ha provato in relazione ai supposti pagamenti, riconoscendo indirettamente e confessoriamente, allorchè afferma di aver eseguito pagamenti a decurtazione del dovuto, la sussistenza del credito della convenuta.
3. Deve inoltre trovare accoglimento la domanda di condanna di parte attrice opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Come affermato più volte dai giudici di legittimità, occorre la ricorrenza di un profilo di dolo o colpa grave nel promuovere l'azione (o nel resistere), ravvisabile nella consapevolezza della infondatezza della domanda ma anche nella consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. n. 9060/2003); «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti, come precisato dalle sezioni unite di questa Corte, azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Cass. Sez. U. n. 32001 del 2022)». In altri termini, sempre con le parole dei supremi giudici, l'istituto, che ha chiari profili sanzionatori, si pone in evidente correlazione con il fenomeno dell'abuso del processo, che la giurisprudenza di legittimità concepisce come esercizio del potere da parte di chi, pur essendone titolare legittimo, lo utilizza per fini diversi da quelli per i quali quel potere viene riconosciuto dalla legge, con la conseguenza che esso ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti (v. Cass. 7.3.2017, n. 5677; C SU 15.5.2015, n. 9935).
Nel caso di specie, è possibile ravvisare in parte attrice opponente un comportamento processuale che denota quantomeno l'assenza della normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione posto che, sin dall'atto introduttivo, le contestazioni hanno assunto il carattere di estrema genericità con assunti completamente sforniti di supporto probatorio, comportamento reiterato nel corso del giudizio nel quale non
è stato offerto alcun supporto documentale di quanto asserito, il tutto con evidenti intenti dilatori per allontanare nel tempo la conferma giudiziale di un credito non contestato nella sua sussistenza sostanziale e conseguente abuso dello strumento processuale. In ordine alla quantificazione, va ricordato che, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, l'art. 96 cod. proc. civ. prevede, nel caso di accoglimento della domanda, il risarcimento dei danni, da intendersi, quindi, come ampia formulazione letterale comprensiva sia del danno patrimoniale, che del danno non patrimoniale, quest'ultimo trovando giustificazione anche in ragione della qualificazione del diritto di azione e difesa in giudizio in termini di diritto fondamentale. Ne consegue che, sotto il profilo del danno patrimoniale, in assenza di dimostrazione di specifici e concreti pregiudizi derivati dallo svolgimento della lite, è legittima una liquidazione equitativa che abbia riguardo allo scarto tra le spese determinate dal giudice secondo le tariffe e quanto dovuto dal cliente in base al rapporto di mandato professionale;
mentre, sotto il profilo del danno non patrimoniale, la liquidazione equitativa deve avere riguardo alla lesione dell'equilibrio psico-fisico che, secondo nozioni di comune esperienza (anche in forza del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost. ed alla legge 24 marzo 2001, n. 89), si verifichi a causa di ingiustificate condotte processuali. ( Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20995 del 12/10/2011).
Alla luce dei principi su esposti, e considerato che non sono stati dedotti da parte convenuta opposta specifici danni al di là dell'aver tenuto parte attrice una condotta finalizzata al mero ostruzionismo processuale e a ritardare il legittimo recupero del credito vantato, tenuto altresì conto della concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, il danno può essere liquidato in via equitativa pari al 20% delle spese processuali liquidate in base alle tabelle ex DM 55/14 per i valori medi di rifermento arrotondate per difetto.
4. Le spese processuali vengono poste a carico di parte attrice opponente e liquidate in dispositivo temendo conto dei parametri dettati dal DM 55/14 così come successivamente modificato in relazione a valori medi attesa la modica difficoltà della difesa spiegata dal convenuto opposto.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- respinge l'opposizione spiegata da Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo
[...]
n.294/2024 (R.G. 750/2024) emesso dal Tribunale di Piacenza in data 14.5.2024 che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.,
[...]
al pagamento in favore di Parte_1 CP
. , dell'ulteriore somma di €.1.000,00;
[...] Controparte_2
- condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in €.5.077,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge. Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale. Piacenza, 20/05/2025 .
il Giudice Dott. Maria Rosaria Sciurpa
Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
VERBALE DELLA CAUSA
N. R.G. 1210/2024
TRA
[C.F. ] Parte_1 P.IVA_1
PARTE ATTRICE
E
C.F. ] CP Controparte_2 P.IVA_2
PARTE CONVENUTA
Oggi 20/05/2025 innanzi al dott. Maria Rosaria Sciurpa, sono comparsi:
- per parte attrice nessuno è comparso;
- per parte convenuta l'avv. SOZZI RAFFAELLA;
Il Giudice invita le parti alla discussione ed a precisare le conclusioni.
La procuratrice di parte convenuta precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione
All'esito della discussione e della camera di consiglio il Giudice decide come da sentenza (telematica) con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la quale costituisce parte integrante del presente verbale d'udienza e di cui viene data pubblica lettura alle parti.
Il Giudice
dott. Maria Rosaria Sciurpa - Allegata al verbale d'udienza del 19/05/2025 -
Repubblica italiana In nome del popolo italiano Tribunale di Piacenza
- Sezione civile –
in composizione monocratica nella persona del dott. Maria Rosaria Sciurpa, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 1210/2024, promossa con atto di citazione notificato in data 24.6.2024
DA
[C.F. Parte_1
], elettivamente domiciliato in IZ LE , presso lo studio P.IVA_1 dell'avv. PIZZI MICHELE
PARTE ATTRICE
CONTRO
C.F. ], elettivamente domiciliato in CP Controparte_2 P.IVA_2
VIA SCALABRINI N. 4 PIACENZA, presso lo studio dell' avv. SOZZI RAFFAELLA. PARTE CONVENUTA
OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo CONCLUSIONI: all'udienza di discussione in data 20/05/2025 i procuratori delle parti precisavano come da verbale d'udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
ha adito Parte_1 questo Tribunale premettendo in fatto:
• di aver ricevuto in data 14.5.2024 la notifica del decreto ingiuntivo n.294/2024 (R.G. 750/2024) emesso dal Tribunale di Piacenza in data 14.5.2024 in favore della convenuta per il pagamento della somma di €13.317,27, oltre interessi di mora dalla scadenza al saldo, nonché le spese legali della procedura monitoria ,ed afferente le fatture n. 3034 del 31.07.2023, n. 2744 del 15.07.2023, n.3139 del 31.08.2023 e n.3484 del 15.09.2023;
• Sostiene che le fatture poste a base del procedimento monitorio non costituiscono prova valida della sussistenza del credito che dovrà essere provato secondo l'onere probatorio ricadente su parte convenuta, disconoscendo al contempo di aver riconosciuto stragiudizialmente il credito attoreo, seppure dà atto che la società debitrice ha provveduto ad effettuare alcuni pagamenti a titolo di acconto sulla maggior somma dovuta, documenti attualmente in fase di acquisizione e che si riservava di produrre nel prosieguo. Tutto ciò premesso, ha chiesto nel merito di - dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace e revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo opposto per tutte le ragioni esposte- respingere, in ogni caso, tutte le domande avversarie.
Con atto in data 4.12.2024 il procuratore di parte attrice opponente rinunciava al mandato non venendo poi sostituito da altro procuratore per il resto del giudizio. Si costituiva regolarmente l'opposta che contestava la fondatezza delle altrui deduzioni, eccependo, in sintesi:
• Che il riconoscimento del proprio credito è chiaramente espresso proprio nell'atto di citazione avversario allorchè viene affermato il pagamento parziale sul maggior dovuto;
• Che il credito è inoltre provato dai documenti di trasporto dimessi in atti mentre non vi è prova dei presunti pagamenti.
• Concludeva quindi chiedendo nel merito la conferma in ogni sua parte del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'attrice opponente ad una somma di denaro per lite temeraria ex art. 96 cpc Concessa la provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo e senza svolgere attività istruttoria il Giudice, rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza, ove, alla presenza della sola parte convenuta opposta, il Giudice decide ora dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d'udienza.
******
1. La spiegata opposizione non merita accoglimento. Parte convenuta opposta, attore sostanziale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha dimostrato, attraverso la produzione dei documenti di trasporto sottoscritti e non disconosciuti dall'attore opponente, l'oggettiva prestazione eseguita per le quali sono state emesse le fatture oggetto del procedimento monitorio.
2. Di converso, parte attrice opponente nulla ha provato in relazione ai supposti pagamenti, riconoscendo indirettamente e confessoriamente, allorchè afferma di aver eseguito pagamenti a decurtazione del dovuto, la sussistenza del credito della convenuta.
3. Deve inoltre trovare accoglimento la domanda di condanna di parte attrice opponente per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Come affermato più volte dai giudici di legittimità, occorre la ricorrenza di un profilo di dolo o colpa grave nel promuovere l'azione (o nel resistere), ravvisabile nella consapevolezza della infondatezza della domanda ma anche nella consapevolezza della infondatezza delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza (Cass. n. 9060/2003); «agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave significa infatti, come precisato dalle sezioni unite di questa Corte, azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione; ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione;
e comunque senza compiere alcun serio sforzo interpretativo, deduttivo, argomentativo, per mettere in discussione con criteri e metodo di scientificità il diritto vivente o la giurisprudenza consolidata, sia pure solo con riferimento alla singola fattispecie concreta (Cass. Sez. U. n. 32001 del 2022)». In altri termini, sempre con le parole dei supremi giudici, l'istituto, che ha chiari profili sanzionatori, si pone in evidente correlazione con il fenomeno dell'abuso del processo, che la giurisprudenza di legittimità concepisce come esercizio del potere da parte di chi, pur essendone titolare legittimo, lo utilizza per fini diversi da quelli per i quali quel potere viene riconosciuto dalla legge, con la conseguenza che esso ricorre quando, con violazione dei canoni generali di correttezza e buona fede e dei principi di lealtà processuale e del giusto processo, si utilizzano strumenti processuali per perseguire finalità eccedenti o deviate rispetto a quelle per le quali l'ordinamento li ha predisposti (v. Cass. 7.3.2017, n. 5677; C SU 15.5.2015, n. 9935).
Nel caso di specie, è possibile ravvisare in parte attrice opponente un comportamento processuale che denota quantomeno l'assenza della normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione posto che, sin dall'atto introduttivo, le contestazioni hanno assunto il carattere di estrema genericità con assunti completamente sforniti di supporto probatorio, comportamento reiterato nel corso del giudizio nel quale non
è stato offerto alcun supporto documentale di quanto asserito, il tutto con evidenti intenti dilatori per allontanare nel tempo la conferma giudiziale di un credito non contestato nella sua sussistenza sostanziale e conseguente abuso dello strumento processuale. In ordine alla quantificazione, va ricordato che, in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, l'art. 96 cod. proc. civ. prevede, nel caso di accoglimento della domanda, il risarcimento dei danni, da intendersi, quindi, come ampia formulazione letterale comprensiva sia del danno patrimoniale, che del danno non patrimoniale, quest'ultimo trovando giustificazione anche in ragione della qualificazione del diritto di azione e difesa in giudizio in termini di diritto fondamentale. Ne consegue che, sotto il profilo del danno patrimoniale, in assenza di dimostrazione di specifici e concreti pregiudizi derivati dallo svolgimento della lite, è legittima una liquidazione equitativa che abbia riguardo allo scarto tra le spese determinate dal giudice secondo le tariffe e quanto dovuto dal cliente in base al rapporto di mandato professionale;
mentre, sotto il profilo del danno non patrimoniale, la liquidazione equitativa deve avere riguardo alla lesione dell'equilibrio psico-fisico che, secondo nozioni di comune esperienza (anche in forza del principio della ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111 Cost. ed alla legge 24 marzo 2001, n. 89), si verifichi a causa di ingiustificate condotte processuali. ( Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20995 del 12/10/2011).
Alla luce dei principi su esposti, e considerato che non sono stati dedotti da parte convenuta opposta specifici danni al di là dell'aver tenuto parte attrice una condotta finalizzata al mero ostruzionismo processuale e a ritardare il legittimo recupero del credito vantato, tenuto altresì conto della concessione della provvisoria esecutività dell'opposto decreto ingiuntivo, il danno può essere liquidato in via equitativa pari al 20% delle spese processuali liquidate in base alle tabelle ex DM 55/14 per i valori medi di rifermento arrotondate per difetto.
4. Le spese processuali vengono poste a carico di parte attrice opponente e liquidate in dispositivo temendo conto dei parametri dettati dal DM 55/14 così come successivamente modificato in relazione a valori medi attesa la modica difficoltà della difesa spiegata dal convenuto opposto.
P.Q.M.
il Tribunale di Piacenza, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
- respinge l'opposizione spiegata da Parte_1
e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo
[...]
n.294/2024 (R.G. 750/2024) emesso dal Tribunale di Piacenza in data 14.5.2024 che acquista definitivamente efficacia esecutiva ai sensi dell'art. 653 c.p.c.;
- condanna ai sensi dell'art. 96 terzo comma c.p.c.,
[...]
al pagamento in favore di Parte_1 CP
. , dell'ulteriore somma di €.1.000,00;
[...] Controparte_2
- condanna altresì la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in €.5.077,00 per compensi professionali, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali come per legge. Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti e deposito telematico immediato per l'allegazione al verbale. Piacenza, 20/05/2025 .
il Giudice Dott. Maria Rosaria Sciurpa