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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 13/01/2025, n. 30 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 30 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1470/2019 RGAC vertente tra
c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall' avvocato C.F._1
Maurizio Voce del Foro di Crotone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cutro (Kr) alla via Arturi n.1
appellante
e
, c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato nel in Crotone alla via Vittorio Veneto n. 136/B.
Appellato
Conclusioni delle parti. Per l'appellante “Piaccia alla Corte Parte_1
d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare:
1. in via pregiudiziale e cautelare la dichiarazione di sospensione della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in composizione
monocratica, n.799/2019, pubblicata il 26 giugno 2019, ruolo generale 220.2016, numero 1039/2019 di repertorio del 26 giugno
2019, stante la fondatezza degli argomenti posti a base dell'appello e le difficoltà nel recuperare le relative somme ai sensi
e per gli effetti degli artt. 283 c.p.c 351c.p.c.; 2. in via principale e
nel merito, accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa al proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.799/2019 emessa dal Tribunale di Crotone, Sezione Civile, Giudice
Dott./Dott.ssa Elisa Marchetto, nell'ambito del giudizio numero
R.G. 220/2016, pubblicata il 26 giugno 2019, resa ex art 281 sexies
c.p.c depositata in cancelleria in data 24 giugno 2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 2a)
Voglia Ill.mo Magistrato adito, accogliere la domanda promossa dal signor e, per l'effetto Parte_1
dichiarare non dovuto il pagamento di quanto preteso per i motivi
su esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”, 3) in via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motivata del presente appello. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Per l'appellato : “per tutti i motivi Controparte_1
esposti, si conclude affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia: - rigettare
l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato in fatto in diritto, in violazione dell'art. 342 c.p.c. con la conferma in toto della sentenza n. 799/2019 emessa dal Tribunale di Crotone in data
24/06/2019; - oltre alla condanna per l'appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, c.c., 3 comma, a titolo di risarcimento danni ex art. 1226 c.c., equitativamente fissata in euro 2.500,00, oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
In fatto e diritto.
Con atto di citazione notificato il 04.07.2019, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 799/19, resa dal
[...]
tribunale di Crotone ex art. 281 sexies c.p.c. il 24.06.19 – pubblicata il 26.06.19 -, con cui era stata accolta la domanda proposta dall'avvocato di pagamento del Controparte_1
compenso professionale per l'attività legale da lui svolta in favore dell'appellante.
La causa veniva iscritta al n. 1470/2019 RGAC di questa corte.
Con atto del 09.09.2019 proponeva Parte_1
inoltre istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza che la corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2019, rigettava con ordinanza pubblicata il 12.11.2019.
Con atto del 22.10.2019 si costituiva nel giudizio di merito
[...]
che contestava nel merito l'avverso appello e Controparte_1
ne chiedeva la reiezione.
Alla prima udienza di trattazione del 10.12.2019, il collegio rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.11.2022. Alla predetta udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che nessuna delle parti depositava note, la corte rinviava la causa all'udienza del
08.10.24.
Anche a tale udienza nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta ex art 127 c.p.c. e pertanto il collegio, con ordinanza del 16.10.2024, tratteneva la causa in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La corte, esaminati gli atti, considerato che il mancato deposito di note scritte è equivalente alla mancata comparizione delle parti, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del presente giudizio di appello.
Nulla sulle spese.
PQM
La corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 799/19 del Parte_1
tribunale di Crotone, pubblicata il 26.06.24, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
2) nulla sulle spese.
Catanzaro 10.12.2024
Il Presidente est.
Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione terza civile
La Corte di Appello così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo Presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino Consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari Consigliere
Ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1470/2019 RGAC vertente tra
c.f. Parte_1
, rappresentato e difeso dall' avvocato C.F._1
Maurizio Voce del Foro di Crotone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cutro (Kr) alla via Arturi n.1
appellante
e
, c.f. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso da sé medesimo ed elettivamente domiciliato nel in Crotone alla via Vittorio Veneto n. 136/B.
Appellato
Conclusioni delle parti. Per l'appellante “Piaccia alla Corte Parte_1
d'Appello Adita, respinta ogni contraria istanza, riformare
l'impugnata sentenza e per l'effetto dichiarare:
1. in via pregiudiziale e cautelare la dichiarazione di sospensione della sentenza emessa dal Tribunale di Crotone in composizione
monocratica, n.799/2019, pubblicata il 26 giugno 2019, ruolo generale 220.2016, numero 1039/2019 di repertorio del 26 giugno
2019, stante la fondatezza degli argomenti posti a base dell'appello e le difficoltà nel recuperare le relative somme ai sensi
e per gli effetti degli artt. 283 c.p.c 351c.p.c.; 2. in via principale e
nel merito, accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa al proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.799/2019 emessa dal Tribunale di Crotone, Sezione Civile, Giudice
Dott./Dott.ssa Elisa Marchetto, nell'ambito del giudizio numero
R.G. 220/2016, pubblicata il 26 giugno 2019, resa ex art 281 sexies
c.p.c depositata in cancelleria in data 24 giugno 2019, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano: 2a)
Voglia Ill.mo Magistrato adito, accogliere la domanda promossa dal signor e, per l'effetto Parte_1
dichiarare non dovuto il pagamento di quanto preteso per i motivi
su esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”, 3) in via istruttoria si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motivata del presente appello. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi”.
Per l'appellato : “per tutti i motivi Controparte_1
esposti, si conclude affinchè l'Ecc.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, voglia: - rigettare
l'appello proposto in quanto inammissibile, infondato in fatto in diritto, in violazione dell'art. 342 c.p.c. con la conferma in toto della sentenza n. 799/2019 emessa dal Tribunale di Crotone in data
24/06/2019; - oltre alla condanna per l'appellante per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, c.c., 3 comma, a titolo di risarcimento danni ex art. 1226 c.c., equitativamente fissata in euro 2.500,00, oltre al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio”.
In fatto e diritto.
Con atto di citazione notificato il 04.07.2019, Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 799/19, resa dal
[...]
tribunale di Crotone ex art. 281 sexies c.p.c. il 24.06.19 – pubblicata il 26.06.19 -, con cui era stata accolta la domanda proposta dall'avvocato di pagamento del Controparte_1
compenso professionale per l'attività legale da lui svolta in favore dell'appellante.
La causa veniva iscritta al n. 1470/2019 RGAC di questa corte.
Con atto del 09.09.2019 proponeva Parte_1
inoltre istanza ex art. 283 c.p.c. di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza che la corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.10.2019, rigettava con ordinanza pubblicata il 12.11.2019.
Con atto del 22.10.2019 si costituiva nel giudizio di merito
[...]
che contestava nel merito l'avverso appello e Controparte_1
ne chiedeva la reiezione.
Alla prima udienza di trattazione del 10.12.2019, il collegio rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 22.11.2022. Alla predetta udienza, svoltasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., rilevato che nessuna delle parti depositava note, la corte rinviava la causa all'udienza del
08.10.24.
Anche a tale udienza nessuna delle parti depositava note di trattazione scritta ex art 127 c.p.c. e pertanto il collegio, con ordinanza del 16.10.2024, tratteneva la causa in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La corte, esaminati gli atti, considerato che il mancato deposito di note scritte è equivalente alla mancata comparizione delle parti, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del presente giudizio di appello.
Nulla sulle spese.
PQM
La corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 799/19 del Parte_1
tribunale di Crotone, pubblicata il 26.06.24, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: 1) dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del presente giudizio di appello;
2) nulla sulle spese.
Catanzaro 10.12.2024
Il Presidente est.
Alberto Nicola Filardo