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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/09/2025, n. 1289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1289 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
SENT.N°_______
REPUBBLICA ITALIANA R.G. N° 1117-2021
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. N°________
La Corte di Appello di Bari - Seconda Sezione Civile-, composta dai signori magistrati: Rep. N° ________
1)dott. Filippo Labellarte Presidente
OGGETTO:
Contratti bancari
2) dott. Luciano Guaglione Consigliere
3)avv. Giuseppe Dellosso Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente --------------------------------------------------------------------
S E N T E N Z A
avverso l'ordinanza ex art. 702 ter cpc emessa dal Tribunale di Trani in data 14/17.6.2021 resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6463/2019;
tra
società con sede legale a Venosa (PZ), rappresentata e difesa Parte_1
dall'Avv. Davide Longo del Foro di Firenze;
-appellante-;
e con sede in Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Di Noia in forza di procura allegata al CP_1
giudizio di primo grado;
- appellata -
* * * * * *
All'udienza collegiale del 02.12.2023 la causa è passata in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c. sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come formulate in atti e precisate a verbale di udienza, come di seguito:----------------------------------
1 per l'appellante: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per
l'effetto, in riforma dell'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. pronunciata in data 14.06.2021 nel
giudizio iscritto al R.G. 6463/2019 del Tribunale di Trani dal Giudice Dott. Giuseppe Gustavo
Infantini, nonché comunicata all'odierno appellante a mezzo posta elettronica certificata il
giorno 17.06.2021, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
“- accertare la presenza delle anomalie bancarie descritte in narrativa e riconosciute altresì
dal CTU Dott. in sede di accertamento tecnico preventivo, in ordine al Persona_1
rapporto di c/c n. 003/9000038/72 intrattenuto dalla ricorrente con la e, Controparte_2
conseguentemente condannare la banca al pagamento complessivo della somma di €
10.349,02, così composta:
- € 5.023,66 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data della dazione fino al soddisfo,
a titolo di ripetizione di somme indebitamente percepite in rapporto al c/c n. 003/9000038/72
di cui sopra;
€ 4.835,16, di cui € 3.766,36 per spese legali (doc. 10). ed € 1.068,80 per spese
di CTU (docc. 11-12). sostenute nell'ambito della procedura di ATP rubricata al n. R.G.
692/15 Tribunale di Trani;
- € 490,20, quale rimborso del costo della procedura di media-conciliazione (doc. 13-14); Con
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA
come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio in favore dell'Avv. Davide Longo che
si dichiara antistatario”.
per l'appellata: rigettare l'appello con vittoria di spese e compensi del presento procedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato il 29.11.2019, la società agricola Parte_1
chiedeva la condanna della banca convenuta alla corresponsione della somma
[...]
complessiva di € 31.197,32, oltre interessi successivi e spese di lite in relazione ad alcune anomalie bancarie che sarebbero state evidenziate dal CTU Dott. in sede Persona_1
di accertamento tecnico preventivo, in ordine al rapporto di c/c n. 003/9000038/72 intrattenuto dalla ricorrente con la Controparte_2 2 Con comparsa di riposta depositata il 29.11.2019, la Controparte_3
chiedeva il rigetto della domanda, eccepiva la prescrizione decennale
[...]
sulle rimesse solutorie rilevando, altresì, la sussistenza di giudicato sulle richieste di pagamento a titolo di spese legali e tecniche del procedimento ATP ex art. 696 bis (Trib. Trani
r.g. n.692/2015) e rimborso del costo della fase di mediazione.
Il giudice di primo grado, all'esito dell'istruttoria, rigettava la domanda di condanna della banca al rimborso delle spese di CTU sostenute nell'ambito della procedura di ATP rubricata al n. R.G. 692/15 dinanzi al Tribunale di Trani, e quelle di Euro 490,20 del costo della procedura di media conciliazione, in conseguenza dell'intervenuta transazione nel corso di altro giudizio restitutorio introdotto dal ricorrente sulla base dello stesso ATP.
Inoltre, rigettava la domanda di condanna della banca al pagamento € 5.023,66, oltre interessi e rivalutazione monetaria a titolo di ripetizione di somme indebitamente percepite in rapporto al c/c n. 003/9000038/72 in mancanza sia dei documenti (estratto conto, riassunto scalare e riepilogo competenze) relativi al quarto trimestre 2007, che del contratto di apertura del conto corrente.
Con atto di appello del 15.07.2021 la società ha impugnato l'ordinanza ex-art. Parte_1
702 ter di rigetto delle domande.
Si è costituita la convenuta chiedendo il rigetto del gravame. CP_1
La causa è stata riservata per la decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuto non provata la domanda di ripetizione dell'indebito di € 5.023,66 avanzata dall'odierno appellante nei confronti della banca appellata.
La società appellante allega che sulla scorta della CTU del Dott. , redatta Persona_1
in sede di accertamento tecnico preventivo, grava sulla banca appellata la dimostrazione dell'esistenza di documentazione contrattuale riconducibile al rapporto di c/c n.
3 003/9000038/72, stante la specifica contestazione della ricorrente di inesistenza del contratto bancario su cui si fonda l'intera richiesta restitutoria.
Il motivo è infondato.
L'appellante fonda la sua domanda di ripetizione somme per illegittimi addebiti su c/c sulla sola relazione tecnico-contabile eseguita ex art. 696 bis cpc dal Dott. sostenendo, Per_1
solo in sede di appello, l'inesistenza del contratto bancario.
Sia nel giudizio di primo grado, che in quello presupposto di ATP, la società ricorrente non ha mai sollevato la questione dell'inesistenza del contratto di c/c nonostante la banca nella comparsa in primo grado eccepì la mancata produzione del contratto di apertura di credito.
Come noto allorquando si faccia questione dell'obbligazione restitutoria dipendente dall'asserita nullità del contratto o di singole clausole contrattuali nell'ambito di un rapporto di conto corrente bancario, grava sul correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito,
l'onere di produrre il contratto e l'intera serie degli estratti conto, posto che con tale produzione lo stesso assolve all'onere di provare sia gli avvenuti pagamenti che la mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi (tra le tante cass. Civ. 11543-2019).
Sicché, il correntista che intenda far valere il carattere indebito di talune poste passive -
assumendo che le stesse siano il portato dell'applicazione di interessi usurari o di clausole imposte unilateralmente dalla banca a seguito di illegittimo esercizio di ius variandi, ovvero dell'addebito di spese, commissioni o altre 'voci' non dovute - ha lo specifico onere di produrre non solo il contratto costituente il titolo del rapporto dedotto in lite, ma anche gli estratti conto periodici dalla data di avvio del rapporto fino alla chiusura.
Peraltro, la Suprema Corte ha avuto modo di evidenziare che l'onere della prova grava sul correntista attore non solo allorquando lo stesso agisca per ottenere la ripetizione di somme indebitamente pretese dalla banca, ma anche nel caso in cui il medesimo correntista promuova mera azione di accertamento negativo (cfr. Cass. 9201/2015; conf. Cass. n. 20693/2016).
4 Il correntista attraverso tale scritto deve dimostrare la mancanza, nel contratto, della pattuizione delle voci rappresentate come illegittime e la conseguente loro nullità.
Nel caso di specie la società ricorrente con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado non ha mai dedotto l'inesistenza del contratto scritto o la stipula in forma verbale, mentre la banca precisò la data di stipula del contratto di apertura (17.04.2003) che non fu mai prodotto dalla correntista.
Detto contratto, evidentemente successivo all'entrata in vigore della L. 154/1992 e del d.lgs
385/1993, avrebbe dovuto (necessariamente) avere forma scritta, ma non risulta acquisito in giudizio.
Né la carenza di prova può dirsi sopperita dalla produzione della consulenza di parte allegata dagli attori, in quanto per la sua genericità non può costituire valido elemento di prova.
In mancanza di contratto, infatti, le deduzioni svolte dal consulente sulla illegittimità delle condizioni appaiono del tutto generiche e prive di ogni minimo riscontro, onde non possono essere poste a fondamento per l'accoglimento della domanda.
Sicché deve affermarsi il mancato adempimento dell'onere probatorio posto a carico della società correntista circa l'esistenza e la conseguenza produzione di detto contratto.
Con un secondo motivo appello la società appellante lamenta il rigetto domanda ripetizione delle spese tecniche e legali ATP ex art. 696 bis cpc e media – conciliazione per violazione dell'art. 112 cpc, in quanto la banca non avrebbe eccepito alcunché in merito all'esistenza di tale presunto accordo transattivo sollevando solamente una eccezione di giudicato circa la richiesta di condanna al pagamento di somme a titolo di spese tecniche del procedimento ex art. 696 bis (Trib. Trani r.g . n.692/2015) e di rimborso del costo della propedeutica fase di mediazione.
Il motivo è infondato.
Si premette, che con altro ricorso introduttivo iscritto al procedimento n. 6851/2017 RG la società chiese in forza dello stesso ATP e della propedeutica mediazione, Parte_1
la condanna della al pagamento non solo delle Controparte_3 5 somme indebitamente percepite a seguito della stipula del detto contratto di mutuo (oggetto anch'esso di accertamento contabile unitamente al rapporto di conto corrente in questione n.305 003 90003872), ma anche, fra l'altro, alla rifusione delle spese legali e contabili sostenute nella procedura di ATP (rubricata al n. R.G. 692/15 Tribunale di Trani) e quelle di media conciliazione pari ad € 490,20.
Con ordinanza del 26.6.2018 il Giudice designato nell'ambito del suddetto procedimento avanzò una proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “La CP_1 [...]
versa in favore di la somma di €.12.500,00 a Controparte_3 Parte_1
titolo di ripetizione di indebito;
entrambe le parti rinunciano alle reciproche domande ed
eccezioni come introdotte nel presente giudizio;
le spese del giudizio rimangono compensate
tra le parti”.
All'udienza del 24.5.2019 le parti tramite i propri procuratori aderirono alla detta proposta conciliativa e, il giudice designato, con ordinanza del 27.5.2019, richiamando il contenuto della proposta conciliativa formulata il 26.6.2018 (alla quale le parti avevano aderito) accolse la domanda attorea, condannando la banca resistente (la al pagamento della Controparte_2
somma complessiva di euro 12.500,00 compensando integralmente le spese del giudizio.
Quindi, la società appellante ha inteso riproporre nel presente giudizio la domanda di condanna della parte convenuta anche al rimborso delle di CTU sostenute nell'ambito della procedura di
ATP rubricata al n. R.G. 692/15 del Tribunale di Trani, ed al rimborso delle spese di € 490,20
della procedura di media-conciliazione, ritenendo che non fossero state comprese dal giudice dell'altro procedimento nonostante la domanda inizialmente proposta.
La banca nel costituirsi nel presente giudizio aveva in sostanza allegato che la questione delle spese avesse trovato la totale definzione in altro giudizio, nella specie attraverso accettazione alla proposta conciliativa ex art. 185 bis proposta dal giudice, se pur qualificandola come eccezione di giudicato.
In ogni caso, l'oggetto della vicenda dal quale si ricava l'esistenza del negozio transattivo, e della conseguente ratifica del giudice, va identificato non in relazione alle espressioni letterali 6 usate dalle parti nell'accordo prodotto, non essendo necessaria una puntuale specificazione delle contrapposte pretese, bensì in relazione all'oggettiva situazione di contrasto che le parti stesse hanno inteso comporre attraverso reciproche concessioni, giacchè la transazione - quale strumento negoziale di prevenzione di una lite - è destinata, analogamente alla sentenza, a coprire il dedotto ed il deducibile (Cassazione civile sez. VI, 09/10/2017, (ud. 15/05/2017, dep.
09/10/2017), n.23482.
Nel pronunciarsi sull'accordo delle parti e sulla compensazione delle spese processuali ai sensi dell'art. 92 c.p.c., il cui provvedimento non è stato oggetto di impugnazione da parte della società , il giudice ha incluso ogni spesa rivendicata dalla società ricorrente con Parte_1
la domanda introduttiva nel giudizio rubricato al numero di RG 6851/2017 e, quindi, anche quelle di ATP e di media-conciliazione.
Quindi, la società al limite avrebbe dovuto far valere tale omissione, se ci fosse stata, in sede di gravame non sussistendo in atti una rinunzia implicita alla domanda stessa tale da poter essere riproposta in altro giudizio.
Peraltro, tale rinunzia implicita alle domande di pagamento dell'ATP e della media-
conciliaizone non risulta essere stata neppure specificatamente allegata dalla stessa appellante.
Inoltre dalla proposta conciliativa a cui le parti hanno aderito non si rileva l'esclusione espressa o tacita delle domande connesse a quella principale, tra cui quella volta ad ottenere il rimborso delle spese legali e contabili per il precedente procedimento di ATP, e per quello di mediaconciliazione
Tant'è che nella premessa della proposta come riportata dalla stessa appellante si legge
“ritenuto che, nel caso presente, si fronteggiano, da una parte, una richiesta dell'attrice
economicamente quantificabile in circa €. 25.000,00, oltre spese…” e nel successivo accordo non si prevede una rinuncia (neppure implicita) alle spese di ATP e mediaconciliazione,
avendole citate nella premessa, dovendosi così ritenere che fossero ricomprese nell'accordo transattivo e, comunque, definite nella volontà di compensare integralmente le spese processuali. 7 Pertanto, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo avuto riguardo al valore della causa (5.200,00 – 26.000).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari - Seconda Sezione Civile -, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da società avverso l'ordinanza ex art. 702 ter Parte_1
cpc emessa dal Tribunale di Trani in data 14/17.6.2021 resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 6463/2019, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in Euro 6.500,00 oltre alle spese generali, Cap ed Iva;
3) Da atto della ricorrenza dei presupposti a carico dell'appellante del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1-quater,
D.P.R. n. 115/2002 così come modificato dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio in videoconferenza;
Il Giudice ausiliario relatore avv. Giuseppe Dellosso
Il Presidente
dott. Filippo Labellarte
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