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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/06/2025, n. 3792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3792 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di MA
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 7081/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7081 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 12 dicembre 2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in MA, Lungotevere Flaminio Parte_1
n°34, presso lo Studio Legale dell' Avv. Carla Petrarca , che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E Condominio Via Camillo Peano n. 22 in MA, in persona dell'Amministratore pro tempore, elett.te domiciliato in MA, Lungotevere di Pietra Papa n. 179 presso lo Studio legale dell' Avv. Raffaele Piemontese
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di MA n. 15519/2021
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Parte_1
MA n. 15519/2021 che – a definizione del giudizio RG n. 82507/2016 promosso dalla stessa nei confronti del Condominio Via Camillo Peano n. 22 in
MA ed avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 18187/2016 del Tribunale di MA – aveva respinto l'opposizione, confermato il decreto opposto e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di MA, contrariis reiectis: - accogliere l'appello, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo n. 18187/2016, R.G.
49532/2016, con ogni conseguenza di legge;
- condannare il CP_1
Via Camillo Peano n. 22 al pagamento delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge. Si depositano: B. Copia conforme della sentenza impugnata;
1. Fascicolo di parte del primo grado di giudizio (con atti e documenti come da indice interno). Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore del
pag. 2/8 presente procedimento è compreso tra Euro 5.000,00 ed Euro 26.000,00 e, pertanto, il contributo unificato viene versato nella misura di € 355,50”.
Si costituiva l'appellato Condominio così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, premessa ogni declaratoria del caso e respinta ogni domanda, eccezione e deduzione: - in via preliminare: accertato il difetto di procura dell'appellante per i motivi di cui in narrativa, dichiarare l'appello inammissibile e/o nullo;
- in via principale e nel merito: ritenere e dichiarare infondati i motivi di gravame proposti e, conseguentemente, rigettare l'appello promosso dalla Sig.ra in quanto totalmente infondato sia in Parte_1 fatto che in diritto e confermare la Sentenza n. 15519/2021 (RG. 82507/2016) emessa e pubblicata il 05.10.2021 dal Tribunale Civile di MA, in persona del
Dott. Sanchioni. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari”.
All'udienza collegiale del 12 dicembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall'opposizione proposta da avverso il Parte_2
Decreto Ingiuntivo n. 18187/2016 – R.G. 49532/2016 emesso dal Tribunale
Civile di MA con il quale il Condominio Via Camillo Peano n. 22 in MA aveva ingiunto alla il pagamento degli oneri condominiali approvati Parte_2 con delibera datata 9 febbraio 2016; l'opponente lamentava l'erroneità degli importi come richiesti e approvati nella delibera suddetta.
Il Tribunale di MA respingeva l'opposizione per non avere l'opponente impugnato la delibera - posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto – nei termini stabiliti dall'art. 1137 c.c. e avverso detta decisione veniva proposto gravame con i motivi che verranno appresso esaminati.
pag. 3/8 Va esaminata in via preliminare l'eccezione sollevata dall'appellato Condominio di inammissibilità e/o nullità dell'appello in dipendenza di difetto di procura dell'appellante, in quanto nelle more del giudizio di primo grado non veniva dichiarato il decesso di ed avvalendosi il difensore - per il Parte_2 proposto gravame - del mandato ad impugnare già conferito nel primo grado di giudizio.
L'eccezione è infondata e va respinta, applicandosi nella specie il principio sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 15295 del 4 luglio
2014, secondo cui “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita
a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se
l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.”
Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole della “Violazione dell'art.
5 del D.Lgs. n. 28/2010 e dei principi espressi dalle SS.UU della Cassazione nella sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, in relazione all'eccezione – peraltro, rilevabile d'ufficio – di mancato avvio della mediazione obbligatoria da parte del Condominio allora opposto e di conseguente improcedibilità della domanda creditoria, eccezione idonea – ove correttamente valutata ed accolta
pag. 4/8 – ad indirizzare in modo differente la decisione e, dunque, a determinare
l'accoglimento dell'opposizione e, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
Assume l'appellante che “in ragione del contrasto giurisprudenziale sussistente all'epoca di instaurazione del giudizio, sarebbe stato opportuno che, nel dubbio, il Condominio, tenendo in debita considerazione il dovere di precauzione, necessario in presenza di divergenti interpretazioni giurisprudenziali, avviasse comunque la mediazione;
l'aver, invece, optato per la via opposta, avendo lasciato che tale incombente venisse svolto dall'opponente, costituisce frutto di una scelta strategica difensiva, le cui conseguenze non possono che riverberarsi su chi tale scelta ha effettuato”.
La doglianza è infondata e va respinta, in quanto il giudice di prime cure, con ordinanza datata 15 giugno 2017 a nulla rilevando l'overrulling determinato solo in data successiva dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.
19596 del 18 settembre 2020, per cui,- come ha correttamente motivato il giudicante di prime cure, il procedimento di mediazione è stato esperito nei modi e termini indicati dal G.I. sulla base della normativa e della giurisprudenza vigenti al momento dello svolgimento della procedura di mediazione”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della “Violazione dell'art.
112 c.p.c. per avere il Tribunale omesso l'esame e, quindi, ogni pronuncia in merito all'eccezione, introdotta in causa dall'allora opponente e, peraltro, rilevabile d'ufficio, circa la violazione del principio del ne bis in idem perpetrata dal Condominio, allorquando ha richiesto, col decreto ingiuntivo opposto, una determinata somma, per una parte della quale aveva già ottenuto un precedente titolo esecutivo, eccezione che, se fosse stata esaminata ed accolta, avrebbe comportato la revoca del decreto opposto”
Ritiene l'appellante che con il decreto ingiuntivo opposto sarebbero stati chiesti importi già azionati con precedenti ingiunzioni di pagamento e per tale motivo il decreto avrebbe dovuto essere revocato.
pag. 5/8 La doglianza è infondata e va disattesa.
La Corte, a seguito del riesame delle risultanze probatorie in atti, rileva che il decreto ingiuntivo opposto trae fondamento unicamente dalla delibera dell'assemblea condominiale del 09.02.2016, con la quale veniva approvato il bilancio consuntivo della gestione ordinaria 2015, con ripartizione degli oneri a carico dei condomini: orbene, detti oneri non risulta siano stati oggetto di precedenti ingiunzioni di pagamento, diversamente da quanto assunto ma non comprovato dall'appellante.
Nell'opposizione proposta dall'odierna appellante nel primo grado di giudizio si rileva che la contesta unicamente l'erroneità del calcolo degli oneri Parte_2 così come ingiunti senza però impugnare la delibera de qua fondante la creditoria del Condominio.
La doglianza mossa dalla determinerebbe, se fondata, l'annullabilità Parte_2
e non la nullità della delibera approvativa del bilancio del 9.02.2026, in applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. Civ. Sez. Un. n. 4806/2005, Cass. Civ. Sez. Un. n. 9839/2021), secondo cui perché una delibera dell'assemblea dei condomini possa essere ritenuta affetta da nullità, deve verificarsi, alternativamente, o una carenza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma), tale da determinare la deficienza strutturale della delibera stessa come nel caso: a) della deliberazione adottata senza la votazione dell'assemblea; b) della deliberazione priva di oggetto, cioè priva di una reale decisione o con un oggetto non determinato né determinabile;
c) della deliberazione priva di causa, carente cioè di una ragione pratica giustificativa della stessa che sia meritevole di tutela giuridica;
d) della deliberazione non risultante dal verbale dell'assemblea, sprovvista perciò della necessaria forma scritta;
oppure l'impossibilità dell'oggetto, in senso materiale (delibera in concreto inattuabile)
o in senso giuridico (delibere che riguardano la proprietà del singolo condomino), da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazione. D'altra parte perché possa, invece, parlarsi di delibera annullabile pag. 6/8 è necessario il riscontro: a) di vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea; b) di deliberazioni assunte con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
c) di vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea; d) di irregolarità nel procedimento di convocazione;
e) della violazione di norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
L'odierna appellante avrebbe dovuto pertanto tempestivamente impugnare la delibera de qua, infatti: “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo
l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”(Cassazione civile sez. un., 14/04/2021, n.9839), pertanto nella specie l'odierno appellante avrebbe dovuto proporre ritualmente l'impugnativa ex art. 1137 c.c.
Nel caso che ci occupa, rimane sottratto al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ogni sindacato sull'annullabilità delle deliberazioni poste a fondamento dello stesso, in assenza di specifica domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2,
c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.
Per i suesposti motivi, l'appello viene integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
pag. 7/8 Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell' appellato Condominio, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti(aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000), esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
Condominio Via Camillo Peano n. 22 in MA avverso la sentenza resa dal Tribunale di MA n. 15519/2021;
2. condanna l' appellante al pagamento, in favore dell' appellato
Condominio Via Camillo Peano n. 22 in MA , delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.966,00, oltre accessori di legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in MA, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott. Gisella Dedato
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di MA
8° SEZIONE – 2° COLLEGIO
R.G. 7081/2021
La Corte, nelle persone dei Magistrati:
dott.ssa GISELLA DEDATO Presidente
dott. GIUSEPPE STAGLIANO' Consigliere
dott.ssa BIANCAMARIA D'AGOSTINO Giudice Ausiliario rel.
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 7081 R.G.C. dell'anno 2021, rimessa in decisione all'udienza collegiale del 12 dicembre 2024, vertente
TRA
elettivamente domiciliata in MA, Lungotevere Flaminio Parte_1
n°34, presso lo Studio Legale dell' Avv. Carla Petrarca , che la rappresenta e difende come da procura in atti
- Appellante -
E Condominio Via Camillo Peano n. 22 in MA, in persona dell'Amministratore pro tempore, elett.te domiciliato in MA, Lungotevere di Pietra Papa n. 179 presso lo Studio legale dell' Avv. Raffaele Piemontese
- Appellato -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di MA n. 15519/2021
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Parte_1
MA n. 15519/2021 che – a definizione del giudizio RG n. 82507/2016 promosso dalla stessa nei confronti del Condominio Via Camillo Peano n. 22 in
MA ed avente ad oggetto l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 18187/2016 del Tribunale di MA – aveva respinto l'opposizione, confermato il decreto opposto e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite
L' appellante censurava la sentenza impugnata nei motivi di gravame e così concludeva: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di MA, contrariis reiectis: - accogliere l'appello, per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revocare il decreto ingiuntivo n. 18187/2016, R.G.
49532/2016, con ogni conseguenza di legge;
- condannare il CP_1
Via Camillo Peano n. 22 al pagamento delle spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, CAP ed IVA come per legge. Si depositano: B. Copia conforme della sentenza impugnata;
1. Fascicolo di parte del primo grado di giudizio (con atti e documenti come da indice interno). Ai fini della determinazione del contributo unificato si dichiara che il valore del
pag. 2/8 presente procedimento è compreso tra Euro 5.000,00 ed Euro 26.000,00 e, pertanto, il contributo unificato viene versato nella misura di € 355,50”.
Si costituiva l'appellato Condominio così concludendo: “Voglia l'Ecc.ma Corte
d'Appello adita, premessa ogni declaratoria del caso e respinta ogni domanda, eccezione e deduzione: - in via preliminare: accertato il difetto di procura dell'appellante per i motivi di cui in narrativa, dichiarare l'appello inammissibile e/o nullo;
- in via principale e nel merito: ritenere e dichiarare infondati i motivi di gravame proposti e, conseguentemente, rigettare l'appello promosso dalla Sig.ra in quanto totalmente infondato sia in Parte_1 fatto che in diritto e confermare la Sentenza n. 15519/2021 (RG. 82507/2016) emessa e pubblicata il 05.10.2021 dal Tribunale Civile di MA, in persona del
Dott. Sanchioni. Con vittoria delle spese, competenze ed onorari”.
All'udienza collegiale del 12 dicembre 2024, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione con termine per memorie conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall'opposizione proposta da avverso il Parte_2
Decreto Ingiuntivo n. 18187/2016 – R.G. 49532/2016 emesso dal Tribunale
Civile di MA con il quale il Condominio Via Camillo Peano n. 22 in MA aveva ingiunto alla il pagamento degli oneri condominiali approvati Parte_2 con delibera datata 9 febbraio 2016; l'opponente lamentava l'erroneità degli importi come richiesti e approvati nella delibera suddetta.
Il Tribunale di MA respingeva l'opposizione per non avere l'opponente impugnato la delibera - posta a fondamento del decreto ingiuntivo opposto – nei termini stabiliti dall'art. 1137 c.c. e avverso detta decisione veniva proposto gravame con i motivi che verranno appresso esaminati.
pag. 3/8 Va esaminata in via preliminare l'eccezione sollevata dall'appellato Condominio di inammissibilità e/o nullità dell'appello in dipendenza di difetto di procura dell'appellante, in quanto nelle more del giudizio di primo grado non veniva dichiarato il decesso di ed avvalendosi il difensore - per il Parte_2 proposto gravame - del mandato ad impugnare già conferito nel primo grado di giudizio.
L'eccezione è infondata e va respinta, applicandosi nella specie il principio sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 15295 del 4 luglio
2014, secondo cui “In caso di morte o perdita di capacità della parte costituita
a mezzo di procuratore, l'omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest'ultimo comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se
l'evento stesso non si fosse verificato, risultando così stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonché in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell'impugnazione. Tale posizione è suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, già munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l'evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall'altra parte o notificato o certificato dall'ufficiale giudiziario ex art. 300, quarto comma, cod. proc. civ.”
Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole della “Violazione dell'art.
5 del D.Lgs. n. 28/2010 e dei principi espressi dalle SS.UU della Cassazione nella sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, in relazione all'eccezione – peraltro, rilevabile d'ufficio – di mancato avvio della mediazione obbligatoria da parte del Condominio allora opposto e di conseguente improcedibilità della domanda creditoria, eccezione idonea – ove correttamente valutata ed accolta
pag. 4/8 – ad indirizzare in modo differente la decisione e, dunque, a determinare
l'accoglimento dell'opposizione e, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto”.
Assume l'appellante che “in ragione del contrasto giurisprudenziale sussistente all'epoca di instaurazione del giudizio, sarebbe stato opportuno che, nel dubbio, il Condominio, tenendo in debita considerazione il dovere di precauzione, necessario in presenza di divergenti interpretazioni giurisprudenziali, avviasse comunque la mediazione;
l'aver, invece, optato per la via opposta, avendo lasciato che tale incombente venisse svolto dall'opponente, costituisce frutto di una scelta strategica difensiva, le cui conseguenze non possono che riverberarsi su chi tale scelta ha effettuato”.
La doglianza è infondata e va respinta, in quanto il giudice di prime cure, con ordinanza datata 15 giugno 2017 a nulla rilevando l'overrulling determinato solo in data successiva dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n.
19596 del 18 settembre 2020, per cui,- come ha correttamente motivato il giudicante di prime cure, il procedimento di mediazione è stato esperito nei modi e termini indicati dal G.I. sulla base della normativa e della giurisprudenza vigenti al momento dello svolgimento della procedura di mediazione”.
Con il secondo motivo di gravame l'appellante si duole della “Violazione dell'art.
112 c.p.c. per avere il Tribunale omesso l'esame e, quindi, ogni pronuncia in merito all'eccezione, introdotta in causa dall'allora opponente e, peraltro, rilevabile d'ufficio, circa la violazione del principio del ne bis in idem perpetrata dal Condominio, allorquando ha richiesto, col decreto ingiuntivo opposto, una determinata somma, per una parte della quale aveva già ottenuto un precedente titolo esecutivo, eccezione che, se fosse stata esaminata ed accolta, avrebbe comportato la revoca del decreto opposto”
Ritiene l'appellante che con il decreto ingiuntivo opposto sarebbero stati chiesti importi già azionati con precedenti ingiunzioni di pagamento e per tale motivo il decreto avrebbe dovuto essere revocato.
pag. 5/8 La doglianza è infondata e va disattesa.
La Corte, a seguito del riesame delle risultanze probatorie in atti, rileva che il decreto ingiuntivo opposto trae fondamento unicamente dalla delibera dell'assemblea condominiale del 09.02.2016, con la quale veniva approvato il bilancio consuntivo della gestione ordinaria 2015, con ripartizione degli oneri a carico dei condomini: orbene, detti oneri non risulta siano stati oggetto di precedenti ingiunzioni di pagamento, diversamente da quanto assunto ma non comprovato dall'appellante.
Nell'opposizione proposta dall'odierna appellante nel primo grado di giudizio si rileva che la contesta unicamente l'erroneità del calcolo degli oneri Parte_2 così come ingiunti senza però impugnare la delibera de qua fondante la creditoria del Condominio.
La doglianza mossa dalla determinerebbe, se fondata, l'annullabilità Parte_2
e non la nullità della delibera approvativa del bilancio del 9.02.2026, in applicazione del principio sancito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. Civ. Sez. Un. n. 4806/2005, Cass. Civ. Sez. Un. n. 9839/2021), secondo cui perché una delibera dell'assemblea dei condomini possa essere ritenuta affetta da nullità, deve verificarsi, alternativamente, o una carenza originaria degli elementi costitutivi essenziali (volontà della maggioranza;
oggetto; causa;
forma), tale da determinare la deficienza strutturale della delibera stessa come nel caso: a) della deliberazione adottata senza la votazione dell'assemblea; b) della deliberazione priva di oggetto, cioè priva di una reale decisione o con un oggetto non determinato né determinabile;
c) della deliberazione priva di causa, carente cioè di una ragione pratica giustificativa della stessa che sia meritevole di tutela giuridica;
d) della deliberazione non risultante dal verbale dell'assemblea, sprovvista perciò della necessaria forma scritta;
oppure l'impossibilità dell'oggetto, in senso materiale (delibera in concreto inattuabile)
o in senso giuridico (delibere che riguardano la proprietà del singolo condomino), da intendersi riferito al contenuto (c.d. decisum) della deliberazione. D'altra parte perché possa, invece, parlarsi di delibera annullabile pag. 6/8 è necessario il riscontro: a) di vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea; b) di deliberazioni assunte con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale;
c) di vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea; d) di irregolarità nel procedimento di convocazione;
e) della violazione di norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
L'odierna appellante avrebbe dovuto pertanto tempestivamente impugnare la delibera de qua, infatti: “nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice può sindacare sia la nullità dedotta dalla parte o rilevata d'ufficio della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione, sia l'annullabilità di tale deliberazione, a condizione che quest'ultima sia dedotta in via d'azione, mediante apposita domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2, c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione;
ne consegue l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio, dell'eccezione con la quale l'opponente deduca solo
l'annullabilità della deliberazione assembleare posta a fondamento dell'ingiunzione senza chiedere una pronuncia di annullamento”(Cassazione civile sez. un., 14/04/2021, n.9839), pertanto nella specie l'odierno appellante avrebbe dovuto proporre ritualmente l'impugnativa ex art. 1137 c.c.
Nel caso che ci occupa, rimane sottratto al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ogni sindacato sull'annullabilità delle deliberazioni poste a fondamento dello stesso, in assenza di specifica domanda riconvenzionale di annullamento contenuta nell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 1137, comma 2,
c.c., nel termine perentorio ivi previsto, e non in via di eccezione.
Per i suesposti motivi, l'appello viene integralmente respinto, restando assorbita ogni altra questione.
pag. 7/8 Le spese di lite seguono la soccombenza, con conseguente condanna dell' appellante al pagamento delle stesse in favore dell' appellato Condominio, come liquidate in dispositivo, secondo le tariffe professionali vigenti(aggiornate sulla base del D.M. n. 147 del 13/08/2022) con gli importi medi delle voci dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000), esclusa la fase istruttoria.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello proposto da nei confronti del Parte_1
Condominio Via Camillo Peano n. 22 in MA avverso la sentenza resa dal Tribunale di MA n. 15519/2021;
2. condanna l' appellante al pagamento, in favore dell' appellato
Condominio Via Camillo Peano n. 22 in MA , delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.966,00, oltre accessori di legge.
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1 comma 17
L.228/12 per il versamento, da parte dell' appellante, dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in MA, nella camera di consiglio del 22 maggio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Biancamaria D'Agostino dott. Gisella Dedato
pag. 8/8