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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 26/04/2025, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2974/2017
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies
c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa in epigrafe è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 03.4.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Letto l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c., secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
26.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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R.G. n. 2974/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2974/2017 decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
TRA
e rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Auricchio, Parte_1 Parte_2
presso il cui studio elettivamente domiciliano, alla Via R. Pappalardo n. 95, in Ottaviano (NA), come da procura in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTI
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli _1
avv.ti Gennaro Ferrecchia e Massimiliano Silvestri, tutti domiciliati presso lo studio dell'avv. Fabio
Borriello, alla Via Toledo n. 256, in Napoli, come da procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 03.4.2025.
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RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi degli artt. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che e proponevano opposizione avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo n. 397/2017, emesso dall'intestato Tribunale in data 21.02.2017, nell'ambito del procedimento monitorio recante R.G. n. 854/2017, e pubblicato in data 22.02.2017, con il quale veniva ingiunto loro di pagare, in solido, la somma di € 20.557,84, nonché veniva ingiunto a di Parte_1
pagare l'ulteriore somma di € 4.273,41, il tutto oltre interessi come da domanda nonché spese della procedura ed accessori come per legge, in favore della ricorrente, (d'ora in poi, solo _1
, a titolo di rate scadute ed insolute, oltre capitale residuo a scadere, rispettivamente, del CP_1
finanziamento n. PRS/047667412.2, stipulato da e da in data 11.3.2013, Parte_1 Parte_2
e del finanziamento n. PRS/049012066.4, stipulato da in data 07.11.2013. Parte_1
Con la spiegata opposizione, e contestavano la fondatezza della pretesa Parte_1 Parte_2
creditoria della e chiedevano, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le CP_1
ragioni esplicate nell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, cui si fa qui rinvio, nonché spiegavano domanda riconvenzionale di condanna dell'opposta “alla restituzione della somma di € 24.000
(quale somma versata nel tempo dal sig. (…) o di quella diversa somma maggiore o minore che sarà Parte_1
ritenuta di giustizia e provata in corso di causa” ed, altresì, al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, “subiti dagli opponenti e conseguentemente condannare al pagamento in favore degli _1
opponenti della somma di [n.d.r. €] 137.483,46” (cfr. pag. 50 dell'atto di citazione in opposizione), con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che resisteva all'opposizione, insistendo per il suo rigetto, con CP_1
conferma del decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni indicate nella comparsa di costituzione e risposta, cui si rinvia.
Celebrata l'udienza di comparizione del 19.9.2017 e concessa, dal Giudice all'epoca assegnatario di questo ruolo, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto (cfr. ordinanza del G.I. precedente, del 20.10.2017), veniva esperito, con esito negativo, il procedimento di mediazione
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obbligatoria (cfr. verbale di mediazione negativo del 29.11.2017, depositato dalla parte opponente il
19.3.2018), con conseguente procedibilità della domanda di pagamento proposta dalla CP_1
Espletata, quindi, l'istruttoria mediante la concessione dei termini di cui all'art. 183, 6° comma, c.p.c., senza ammissione delle istanze istruttorie orali formulate dagli opponenti nelle seconde memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. (depositate in data 02.01.2019), attesa la natura documentale della controversia
(cfr. ordinanza del G.I. precedente, del 14.3.2019, che qui si conferma), la causa, all'udienza del
03.4.2025 - fissata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., con rito cartolare ex art. 127 ter c.p.c. -, sulle conclusioni precisate dalle parti, è giunta alla decisione, dinanzi alla scrivente magistrato, subentrata nella trattazione di questo procedimento a far data dal 20.6.2023
(cfr. decreto del Presidente della Prima Sezione Civile, del 20.6.2023).
Ciò premesso, va dichiarata, innanzitutto, la tempestività dell'opposizione e la sua procedibilità, essendosi gli opponenti costituiti nei termini.
Passando al merito della controversia, va premesso che, secondo costante giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, finalizzato all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito posto a fondamento del ricorso ex artt. 633 e 638
c.p.c. (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II, ordinanza n. 40110 del 15.12.2021).
Infatti, l'opposizione a decreto ingiuntivo, di cui all'art. 645 c.p.c., introduce un processo ordinario a cognizione piena e l'opposto, convenuto in senso formale, è l'attore in senso sostanziale con riguardo alla pretesa creditoria azionata, a suo tempo, in sede monitoria, con la conseguenza per cui spetta a quest'ultimo provare i fatti posti a fondamento della sua pretesa.
Pertanto, nel caso di specie, è l'opposta - attrice in senso sostanziale - a dover provare compiutamente i fatti costitutivi del suo credito, secondo l'art. 2697 c.c., atteso che, come innanzi detto, il giudizio di opposizione ha per oggetto, non il riesame delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo, ma l'accertamento del diritto sostanziale sottostante il ricorso monitorio, sulla base delle prove acquisite
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nella fase a cognizione piena, con l'ulteriore conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito supera le insufficienze probatorie riscontrabili - eventualmente - nella fase monitoria.
L'onere probatorio resta, quindi, ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo alla creditrice opposta l'onere della prova del credito azionato, per cui il mancato rispetto della regola di riparto dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
A questo punto, va rilevato che la agisce, come innanzi anticipato, al fine di ottenere il pagamento CP_1
della somma di € 20.557,84 - a titolo di rate scadute ed insolute, oltre capitale residuo a scadere - in relazione al contratto di finanziamento n. PRS/047667412.2 sottoscritto, in data 11.3.2013, da Pt_1
in qualità di intestatario e dalla coniuge di quest'ultimo, in qualità di
[...] Parte_2
coobbligata, nonché al fine di ottenere il pagamento della somma di € 4.273,41 - a titolo di rate scadute ed insolute, oltre capitale residuo a scadere - in relazione al contratto di finanziamento n.
PRS/049012066.4 sottoscritto, in data 07.11.2013, da . Parte_1
A tal riguardo, occorre rilevare che, trattandosi di saldo debitore derivante da finanziamento, la CP_1
sin dalla fase monitoria e, poi, nuovamente in allegato alla comparsa di costituzione nel presente giudizio di opposizione, ha depositato la documentazione necessaria all'emissione dell'ingiunzione di pagamento, che è da considerarsi prova sufficiente del credito azionato anche nella presente fase di opposizione, ossia: innanzitutto, il contratto di finanziamento dell'11.3.2013 - per un importo totale del credito pari ad € 24.231,04 - corredato dalle condizioni generali del contratto (cfr. contratto di finanziamento n. PRS/047667412.2, in all. n. 2 della produzione della fase monitoria di parte opposta), nonché il contratto di finanziamento del 07.11.2013 - per un importo totale del credito pari ad €
6.400,51 – corredato, anche quest'ultimo, dalle condizioni generali del contratto (cfr. contratto di finanziamento n. PRS/049012066.4, in all. n. 3 della produzione della medesima fase).
Va evidenziato, poi, che, conformemente a quanto stabilito dall'art. 117 T.U.B., le condizioni economiche dei contratti risultano pattuite per iscritto.
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In particolare, in relazione al finanziamento n. PRS/047667412.2, il T.A.N. è indicato nella misura del
9,31% ed il T.A.E.G. nella misura del 10,33%; mentre, in relazione al finanziamento n.
PRS/049012066.4, il T.A.N. è indicato nella misura del 10,46% ed il T.A.E.G. nella misura del 12,48%.
Al riguardo, va osservato che l'opposta ha depositato, in sede di costituzione nel presente giudizio, i
Tassi Effettivi Globali Medi emanati con decreto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi della Legge sull'usura n. 108/1996, rilevati dalla Banca d'Italia, ove risulta che, per il periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2013, epoca in cui è stato stipulato il contratto di finanziamento n.
PRS/047667412.2 dell'11.3.2013, il tasso soglia su base annua, per la categoria dei crediti personali, era pari al 19,36%, mentre per il periodo dal 1° ottobre 2013 al 31 dicembre 2013, epoca in cui è stato stipulato il contratto di finanziamento n. PRS/049012066.4 del 07.11.2013, il tasso soglia su base annua, per la categoria dei crediti personali, era pari al 18,98% (cfr. all.ti nn. 2 e 3 del fascicolo di parte opposta).
L'opposta ha depositato, altresì, il piano d'ammortamento del finanziamento n. PRS/047667412.2, che prevede il rimborso dell'importo finanziato mediante il pagamento di n. 120 rate mensili, comprensive di una quota di capitale e d'interessi, dell'importo di € 311,00 ciascuna, a partire dall'8.4.2013 e fino all'8.3.2023 (cfr. piano di ammortamento, in all. n. 6 della produzione della fase monitoria di parte opposta), nonché il piano d'ammortamento del finanziamento n. PRS/049012066.4, che prevede il rimborso dell'importo finanziato mediante il pagamento di n. 60 rate mensili, comprensive di una quota di capitale e d'interessi, dell'importo di € 140,00 ciascuna, a partire dall'8.12.2013 e fino all'8.11.2018
(cfr. piano di ammortamento, in all. n. 6 della produzione della medesima fase).
L'opposta ha depositato, inoltre, le comunicazioni di costituzione in mora e di decadenza dal beneficio del termine del 28.7.2016 e del 30.8.2016 (cfr. comunicazioni inviate agli opponenti, a mezzo raccomandate a./r., con avvisi di compiuta giacenza - i cui effetti, come noto, equivalgono alla consegna al destinatario - in all. n. 5 della produzione di parte della fase monitoria).
Detta documentazione, di per sé sufficiente, come detto, all'emissione del decreto ingiuntivo, prova adeguatamente, anche nella presente fase di opposizione, il credito vantato dall'opposta.
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A fronte di tale produzione documentale ed attesa l'assoluta carenza di prova contraria in ordine ad un eventuale adempimento della parte debitrice, si deve ritenere provato, invero, l'inadempimento degli opponenti.
Al riguardo, occorre evidenziare che è principio assolutamente pacifico in giurisprudenza quello in base al quale, in tema di prova dell'inadempimento di obbligazioni, il creditore deve provare esclusivamente la fonte del suo diritto, allegando l'inadempimento del debitore, mentre su quest'ultimo grava l'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (cfr. Cass. civ. n. 13685/2019; nello stesso senso: Cass. civ. n. 25584/2018; Cass. civ. n. 826/2015; Cass. n. 15677/2009).
Quanto alle eccezioni sollevate dagli opponenti in merito alla illegittima capitalizzazione degli interessi ed alla ultralegalità dei tassi applicati dall'opposta, esse si sono attestate ad un livello eccessivamente generico, al punto da non potersi ritenere nemmeno sufficienti alla delineazione di una formale contestazione della pretesa creditoria e vanno, pertanto, rigettate.
Tali doglianze, infatti, sono rimaste prive di qualsivoglia riscontro concreto, benché fosse onere della parte opponente dare un contenuto preciso alle proprie eccezioni.
La giurisprudenza, infatti, è pacifica nel ritenere che la parte che deduca l'illegittimità della pretesa creditoria di una banca o di una società finanziaria, non possa limitarsi ad una generica contestazione ma debba precisare le operazioni e le clausole contrattuali che ritiene illegittime nonché gli addebiti che ritiene non dovuti, assolvendo, quindi, ad un preciso onere di specificazione, sia sotto il profilo dell'an che del quantum debeatur.
Ciò posto, la parte opponente ha eccepito, altresì, che il “già Primo Tecnico di Verifica presso le Pt_1
Ferrovie dello Stato” (cfr. pag. 5 dell'atto di citazione in opposizione), in conseguenza dell'evento traumatico occorso, in data 29.3.2003, durante l'espletamento della propria attività lavorativa, sviluppava un “disturbo post-traumatico da stress cronico di entità grave, in comorbilità con il disturbo depressivo maggiore, con manifestazioni psicotiche, con ridotta performance cognitiva e disfunzioni sessuali” (cfr. pag. 33 dell'atto di citazione in opposizione) ed era, perciò, già all'epoca della stipula dei contratti di finanziamento, “titolare di rendita
INAIL per infortunio sul lavoro” ed, altresì, di “pensione di invalidità al 100/100 con accompagnamento” (cfr. pag.
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33 dell'atto di citazione), e che, pertanto, i contratti di finanziamento, in quanto stipulati “in stato di menomazione psichica” del “vanno dichiarati nulli perché conclusi violando la norma penale che incrimina la Pt_1
circonvenzione di persona incapace” (cfr. pag. 31 dell'atto di citazione), nonché ha eccepito che “i contratti di finanziamento vanno comunque annullati perché conclusi da soggetto in stato di incapacità” (cfr. pag. 33 del medesimo atto).
Il eccepisce, in sostanza, l'annullabilità dei contratti di finanziamento oggetto del presente Pt_1
giudizio, allegando il proprio stato di stato di incapacità di intendere e di volere al momento della stipula dei contratti, oltre la malafede della società finanziaria.
Al riguardo, giova rammentare, innanzitutto, che l'art. 1425 c.c. contempla, al 1° comma, l'annullabilità del contratto posto in essere da parte dell'incapace legale, la quale è prevista, in generale, per i minori di età. Per i maggiorenni, invece, l'incapacità legale deve essere disposta dall'autorità giudiziaria con sentenza. Ciò può avvenire sia al fine di tutelare coloro che non sono in grado di provvedere ai propri interessi (interdetti giudiziali, nonché minori emancipati, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno relativamente agli atti che costoro non possono compiere senza la necessaria assistenza, ai sensi della Legge n. 6/2204), sia a fini sanzionatori (interdetti legali).
Ebbene, la parte opponente non ha dimostrato, né tantomeno dedotto, che nei confronti del Pt_1
sia stata pronunciata sentenza di interdizione o di inabilitazione (con conseguente nomina di un tutore o di un curatore), né che il medesimo fosse assistito da un amministratore di sostegno, nominato dal
Giudice.
Quanto poi alla c.d. incapacità naturale, l'art. 428 c.c. prevede che “Gli atti compiuti da persona che, sebbene non interdetta, si provi essere stata per qualsiasi causa, anche transitoria, incapace d'intendere o di volere al momento in cui gli atti sono stati compiuti, possono essere annullati su istanza della persona medesima o dei suoi eredi o aventi causa, se ne risulta un grave pregiudizio all'autore. L'annullamento dei contratti non può essere pronunziato se non quando, per il pregiudizio che sia derivato o possa derivare alla persona incapace d'intendere o di volere o per la qualità del contratto o altrimenti, risulta la malafede dell'altro contraente. L'azione si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui
l'atto o il contratto è stato compiuto. Resta salva ogni diversa disposizione di legge”.
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L'incapacità naturale, non indica, dunque, uno stato legale d'incapacità, né si traduce, di per sé, nella perdita o nella riduzione della capacità d'agire del soggetto, ma acquista giuridica rilevanza come difetto della volontà negoziale che rende annullabile il contratto.
L'incapacità naturale del contraente consiste, infatti, nello stato di fatto della persona che, benché non interdetta, sia, per qualsiasi causa, anche di natura transitoria, non in grado di intendere e di volere al momento del compimento di un atto giuridicamente rilevante.
Essa consiste, quindi, in uno stato psichico anomalo, pur se improvviso e transitorio e non dovuto ad una tipica infermità mentale o ad un vero e proprio processo patologico, che abolisce o riduce notevolmente le facoltà intellettive o volitive, in modo da impedire od ostacolare una seria valutazione degli atti o la formazione di una volontà cosciente (cfr., tra le tante, Cass., n. 6999/2000 e Cass., n.
12831/2009, ove si legge che per aversi incapacità naturale di uno dei contraenti, al momento della conclusione del contratto, non è sufficiente che il normale processo di formazione e di estrinsecazione della volontà sia in qualche modo turbato, come può accadere in caso di grave malattia, ma è necessario che le facoltà intellettive o volitive del soggetto siano perturbate al punto da impedirgli una seria valutazione del contenuto e degli effetti del negozio, la qual cosa va provata in modo rigoroso).
Più nello specifico, l'incapacità naturale ha presupposti e caratteristiche differenti dagli istituti della interdizione e della inabilitazione, atteso che, diversamente da questi ultimi, non è necessaria un'abituale infermità di mente, potendo l'incapacità di intendere o di volere essere sussistente, ai sensi dell'art. 428
c.c., “per qualsiasi causa”.
Inoltre, mentre l'incapacità legale opera de iure, quella naturale, invece, ha rilevanza giuridica solo quando si fornisce la prova rigorosa che il soggetto era effettivamente incapace di intendere e di volere nel momento in cui compiva l'atto.
Tanto premesso, nella fattispecie in esame, il fatto che al fosse stato riscontrato un “disturbo post- Pt_1
traumatico da stress cronico di entità grave, in comorbilità con il disturbo depressivo maggiore, di media entità con manifestazioni psicotiche congrue all'umore, con ridotta performance cognitiva e disfunzioni sessuali”, in conseguenza dell'infortunio sul lavoro occorso in data 29.3.2003 (cfr. sentenza del Tribunale di Nola, in funzione di
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giudice del lavoro, emessa il 22.7.2010, nell'ambito del procedimento recante R.G. n. 6195/2005, instaurato dal nei confronti dell'I.N.A.I.L., con la quale il predetto Tribunale condannava Pt_1
quest'ultimo a corrispondere al primo la rendita di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 38/2000, nella misura corrispondente ad una percentuale di danno biologico del 38%, a decorrere dal 21.6.2004, in all. n. 8 del fascicolo di parte opponente), non può dirsi, di per sé, elemento idoneo a comprovare lo stato di incapacità naturale del al momento della stipula dei contratti di finanziamento, sottoscritti, come Pt_1
innanzi detto, nelle date dell'11.3.2013 e del 07.11.2013.
Ed invero, il difetto di allegazioni precise sul punto e, soprattutto, l'assenza di documentazione medica riferibile al periodo specifico in cui vennero stipulati i contratti de quibus, non consentono di ritenere raggiunta la prova che il si trovasse, effettivamente, in stato di incapacità di intendere e di volere Pt_1
al momento della sottoscrizione dei contratti, dal momento che la nozione di “incapacità di intendere e di volere” costituente causa di annullamento del negozio ex art. 428 c.c. non coincide con un qualsivoglia stato di malattia, anche psichica, bensì impone la allegazione e la prova che il soggetto, al momento della stipula, si trovasse in uno stato di totale o sensibile privazione delle facoltà intellettive e volitive, tale da impedire la formazione di una volontà cosciente e far così venire meno la sua capacità di autodeterminazione e la consapevolezza in ordine all'atto che stava per compiere, cui deve accompagnarsi la consapevolezza che l'altro contraente abbia avuto della menomazione della sfera intellettiva o volitiva del contraente, il tutto supportato da una prova rigorosa (cfr., in argomento
Cassazione civile sez. II, 26.02.2009, n. 4677).
Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, in particolare, uno degli indici rivelatori della malafede dell'altro contraente può essere costituito proprio dal pregiudizio, effettivo o potenziale, arrecato dal contratto al soggetto incapace (cfr. Cass. civ., n. 7344/1997; Cass. civ., n. 7784/1991).
Ebbene, nella fattispecie in esame, la parte opponente non ha in alcun modo allegato -prima ancora che provato- lo stato da cui sarebbe stato affetto all'atto della stipula dei contratti oggetto di causa, connotato da turbamento dei normali processi di formazione ed espressione della volontà idoneo a
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limitare le sue facoltà intellettive e volitive, e che gli avrebbero impedito una valutazione seria e compiuta del contenuto e degli effetti del contratto.
Né, d'altro canto, egli ha fornito elementi da cui dedurre quale sia stato l'effettivo pregiudizio subito per effetto della stipula dei contratti di finanziamento, essendosi piuttosto limitato a dolersi del fatto che l'importo finanziato dalla con il prestito dell'11.3.2013, sarebbe stato utilizzato, in gran parte, al CP_1
fine di estinguere, anticipatamente, un precedente finanziamento stipulato dal con l'opposta. Pt_1
Sul punto, va evidenziato che una simile operazione negoziale è, invero, da ritenersi lecita, ben potendo le parti, nell'esplicazione della loro autonomia negoziale, stipulare un negozio con finalità estintiva di un debito nascente da una precedente operazione negoziale. In tal caso, a fronte di un debito, sorge un obbligo restitutorio dilazionato nel tempo, sicché il finanziamento si rinviene, appunto, nella dilazione del pagamento dovuto.
Tale operazione risulta, senz'altro, diretta a realizzare interessi meritevoli di tutela per l'ordinamento giuridico, ai sensi dell'art. 1322 c.c., atteso che, si compie, in tal modo, un'operazione di finanziamento con dilazione nel tempo dell'obbligo di pagamento;
ciò, tanto più che la stipula del contratto di prestito risulta motivata da specifiche e concrete esigenze del debitore e non già dalla sola volontà del creditore.
Nell'operazione di destinazione di un mutuo al ripianamento delle passività pregresse non si ravvisa, dunque, né un illecito affidamento né una erogazione irregolare di somme.
La Corte di Cassazione, sin dalla sentenza del n. 11116/1992, ritiene, infatti, meritevole di tutela l'interesse del mutuatario di soddisfare un pregresso debito nei confronti del medesimo mutuante o di un terzo.
Peraltro, la parte opponente nemmeno ha fornito idonea prova della malafede della controporte.
Al riguardo, va rilevato, in particolare, che il contratto di finanziamento n. PRS/047667412.2 - per un importo totale del credito pari ad € 24.231,04 – è stato sottoscritto, in data 11.3.2013, da in Parte_1
qualità di intestatario e dalla coniuge di quest'ultimo, in qualità di coobbligata, Parte_2
circostanza, questa, che ha certamente prodotto un legittimo affidamento nell'opposta circa l'assenza di
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condizioni ostative ad una sottoscrizione libera e consapevole del contratto di finanziamento da parte del Pt_1
Né la documentazione che il ha presentato alla società finanziaria, ai fini dell'istruttoria per Pt_1
ottenere il prestito, poteva indurre la a ritenere che il si trovasse in uno stato di incapacità di CP_1 Pt_1
intendere e di volere, attesa la natura essenzialmente contabile di tale documentazione (cfr. comunicazioni mensili al pensionato, emesse dall'I.N.P.S. in data 04.11.2013, in all. n. 4 del fascicolo di parte opposta).
In mancanza, dunque, di una compiuta allegazione (nei termini sopra specificati), nonché di una prova precisa e rigorosa circa la sussistenza di incapacità di intendere e di volere del al momento della Pt_1
stipula dei contratti, nonché della mala fede della ed in assenza, altresì, della dimostrazione di un CP_1
effettivo pregiudizio per l'opponente, derivante dalla stipula dei contratti medesimi, questi ultimi sono da ritenersi pienamente validi ed efficaci, con conseguente rigetto della domanda di annullamento dei contratti de quibus formulata da parte opponente.
Con riguardo, poi, alla censura degli opponenti, concernente la nullità dei contratti per violazione, da parte della società opposta, “della norma imperativa portata dall'Art. 124-bis del D. Lgs. 01.09.1993, n. 385 relativo alla verifica del merito creditizio” (cfr. pag. 34 dell'atto di citazione in opposizione), si osserva quanto segue.
L'art. 124 bis del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario o T.U.B.), in recepimento della Direttiva
2008/48/CE, rientra nell'ambito di quelle norme che, attraverso il contenimento del c.d. rischio di credito, sono volte a preservare, innanzitutto, la solidità patrimoniale delle banche e degli intermediari finanziari, scongiurando la possibilità che questi ultimi si vengano a trovare in una situazione di eccessiva esposizione creditoria, con conseguenti effetti pregiudizievoli sull'intero sistema bancario.
Come affermato, infatti, dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (cfr. sentenza n. 467/2019),
l'obbligo di valutare il merito creditizio è volto a responsabilizzare il creditore e ad evitare che questi conceda in modo irresponsabile un credito a soggetti non solvibili.
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Il comma 1 dell'art. 124 bis prevede, in particolare, che: “Prima della conclusione del contratto di credito, il finanziatore valuta il merito creditizio del consumatore sulla base di informazioni adeguate, se del caso fornite dal consumatore stesso e, ove necessario, ottenute consultando una banca dati pertinente”.
Occorre evidenziare, altresì, che la verifica del merito creditizio, prescritta dall'art. 124 bis T.U.B., deve avvenire sulla base di informazioni adeguate, fornite dal cliente stesso e, ove necessario, consultando una banca dati pertinente. Il legislatore non ha, quindi, attribuito ad alcuna delle modalità attraverso cui procedere alla valutazione carattere prevalente rispetto all'altra, lasciando al creditore la scelta sul concreto modus operandi dell'accertamento sulla meritevolezza finanziaria.
Pertanto, il ricorso abusivo al credito si configura quale condotta speculativa del finanziatore che concede o continua a concedere incautamente credito al debitore che versi in stato di conclamata crisi economica. Tale condotta contrasta con i principi di sana e corretta gestione, che imporrebbero al finanziatore di verificare il merito creditizio del cliente in forza di informazioni adeguate. Pertanto, è evidente che l'ordinamento impone l'obbligo di valutare con prudenza, da parte dell'istituto bancario, la concessione del credito ai soggetti finanziati, in particolare ove in difficoltà economica.
Ciò detto, non può ritenersi che il caso in esame rientri nelle ipotesi di abusiva concessione di credito, avendo l'opposta provato, sin dalla costituzione in giudizio in questa fase processuale, di aver assunto informazioni sui clienti, oggi opponenti, idonee a supportare una valutazione di assunzione di rischio non irragionevole, erogando credito che avrebbe potuto consentire il ripianamento dei debiti pregressi del ciò è dimostrato sia dal valore economico non irrisorio della pensione ricevuta Pt_1
dall'opponente (cfr. all n. 4 alla comparsa di costituzione e risposta), sia dalla titolarità di svariati immobili da parte del medesimo opponente (cfr. all n. 5 alla comparsa di costituzione e risposta), che lo rendevano un soggetto patrimonialmente capiente.
A ciò aggiungasi che il primo finanziamento -quello, peraltro, di valore più elevato- era altresì garantito dalla coniuge del relativamente alla quale alcuna valutazione di incapacità di intendere o di volere Pt_1
al momento della stipula, né alcun sintomo di insolvenza è stato paventato dalla stessa parte opponente.
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I citati documenti e circostanze di fatto acquisite da portano questo Tribunale a ritenere che CP_1
l'opposta ne abbia ragionevolmente desunto, in buona fede, la volontà e la possibilità del soggetto finanziato di utilizzare il credito per un risanamento della propria posizione debitoria, potendone sopportare i l peso, apparentemente non gravoso rispetto al complessivo patrimonio dei due obbligati.
E peraltro, la parte opponente non ha offerto alcuna prova circa i danni asseritamente patiti per il comportamento asseritamente di mala fede dell'ente finanziatore, limitandosi gli opponenti a chiedere, apoditticamente, la condanna dell'opposta al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, quantificati in € 137.483,46.
Anche tale domanda, pertanto, non può che essere rigettata.
Del resto, a soluzioni diverse non può condurre la prospettata nullità dei finanziamenti per violazione delle norme disciplinanti la fattispecie della c.d. concessione abusiva di credito, intesa come l'agire del finanziatore che conceda, o continui a concedere, incautamente credito in favore di un soggetto che versi in stato di insolvenza o, comunque, di crisi conclamata.
Nessuna concessione abusiva del credito è configurabile, infatti, nel caso in esame.
Giova, al riguardo, richiamare la pronuncia a Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 7030 del
28.03.2006) con la quale è stato chiarito come la responsabilità per concessione abusiva del credito non si atteggia come un'ipotesi di responsabilità verso il soggetto che ha chiesto ed ottenuto un finanziamento, pur non avendone i requisiti - come sostenuto nel caso di specie - bensì può configurarsi solo come un'ipotesi di responsabilità del finanziatore verso i terzi creditori del soggetto finanziato.
La fattispecie della concessione “abusiva” del credito si configura, invero, quando un istituto di credito conceda un finanziamento ad un'impresa che versi in condizioni di decozione, pur essendo a conoscenza della sua sicura insolvenza, con la conseguenza di ritardare l'apertura di una procedura concorsuale a carico dell'impresa stessa. In sostanza, la concessione abusiva di un finanziamento, manterrebbe in vita un'impresa ormai irrimediabilmente dissestata, suscitando nel mercato la falsa impressione che si tratti di impresa economicamente ancora valida, così da indurre i creditori a continuare a contrattare con l'impresa ed a concludere affari con essa.
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Ad ogni modo, secondo la giurisprudenza, non è sufficiente a configurare la concessione abusiva del credito il supporto ad un'impresa in crisi, ma occorre, altresì, che la stessa versi in una situazione ineluttabile e senza alcun margine di risanamento, non essendo sufficiente, si ribadisce, un semplice stato di crisi privo dei caratteri della irrecuperabilità.
A rigore, dunque, detta responsabilità si fonda sull'aver suscitato nel mercato un'errata percezione della realtà finanziaria ed economica del soggetto beneficiario del credito, con l'effetto di condurre i terzi a contrattare, o a continuare a contrattare, con chi già verte in condizioni di estrema difficoltà economica.
Altra possibile ipotesi di responsabilità per concessione abusiva del credito è quella in cui detta responsabilità si configura come danno da lesione della garanzia patrimoniale generica ex art. 2740 c.c., nell'ipotesi in cui detta garanzia venisse diminuita o annullata a causa della ritardata dichiarazione di fallimento conseguente alla concessione del credito ad un soggetto che già verte in uno stato di insolvenza.
In entrambe le ipotesi, quindi, detta figura di responsabilità dell'istituto di credito non opera nei confronti di chi chiede ed ottiene un finanziamento, pur non avendone i necessari requisiti.
Va, poi, rilevato come non spetti alla società finanziaria valutare la convenienza economica del prestito per il cliente, ma, unicamente, la capacità di rimborso di quest'ultimo. Sono, pertanto, ultronee ed irrilevanti le ulteriori considerazioni di carattere etico o extragiuridico formulate dalla difesa di parte opponente.
Del tutto carente, inoltre, la prospettazione di parte opponente in punto di prova circa il nesso eziologico fra la condotta della società opposta e l'asserita situazione di difficoltà economica del debitore, giacché la stessa parte opponente ammette che “Il Sig. ha ritenuto di poter trovare una Pt_1
soluzione idonea a debellare la propria disfunzione sessuale facendo ricorso di continuo a donne di malcostume, con distrazione della maggior parte del proprio reddito per tale scopo. Per il recupero di tali somme si è dato anche al gioco
d'azzardo, con ulteriore aggravamento delle condizioni economiche” (cfr. pag. 1 della seconda memoria istruttoria, depositata dagli opponenti in data 02.01.2019).
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Le difficoltà economiche lamentate da parte opponente - lungi dall'essere eziologicamente collegate ad una concessione abusiva del credito - vanno, quindi, imputate, piuttosto, ad un utilizzo del reddito, da parte del per finalità certamente immeritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Pt_1
Per tutto quanto esposto, dunque, la domanda riconvenzionale di parte opponente deve essere rigettata.
In definitiva, l'opposizione va rigettata ed il decreto ingiuntivo opposto va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Non merita accoglimento, invece, la domanda di condanna degli opponenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c., non ravvisandosi i presupposti dell'aver gli istanti agito in giudizio con mala fede o colpa grave, né avendo l'opposta provato di aver subito danni per effetto della condotta di controparte.
Ogni altra questione, pur prospettata dalle parti, deve ritenersi assorbita.
Le spese processuali seguono la soccombenza degli opponenti e si liquidano come in dispositivo, a norma del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento in base alla domanda, ai valori tabellari medi, con riduzione per la fase di trattazione attesa la mancanza di istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto, n. 397/2017 emesso dal Tribunale di Nola, che dichiara definitivamente esecutivo;
2. Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da e da nei Parte_1 Parte_2
confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore; _1
3. Condanna e alla rifusione, in solido, delle spese processuali del Parte_1 Parte_2
presente giudizio, in favore di in persona del legale rappresentante pro _1
tempore, che liquida in € 4.237,00 per compenso, oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso il 25.4.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita 16